STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS F.I.T.

approvato dalle Assemblee nazionali del 15 luglio 2000 a Bologna e del 18 dicembre 2000 a Fiuggi

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

  1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.), fondata a Firenze il 16 maggio 1910 sotto la denominazione di Federazione italiana di lawn tennis, é un’associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del codice civile sulle associazioni, dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del C.O.N.I. ed in conformità dello statuto di quest’ultimo.
  2. È costituita da tutte le società, associazioni ed organismi similari sportivi che, senza fini di lucro, praticano in Italia il tennis.
  3. È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, ed è l'unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale.
  4. È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell’attività sportiva svolta.
  5. Aderisce all’International tennis federation (I.T.F.) ed all’European tennis association (E.T.A.) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e da cui é riconosciuta unica rappresentante del tennis in Italia.

Art. 2 – Scopi

  1. I fini istituzionali della F.I.T. sono:
    1. lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;
    2. la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;
    3. lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International tennis federation e dal C.O.N.I.;
    4. la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del tennis;
    5. l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici.
  2. L'attività dilettantistica è disciplinata dai principi contenuti nella Carta olimpica.

Art. 3 – Sede e durata

  1. La F.I.T. ha sede in Roma e durata illimitata.

TITOLO SECONDO

I SOGGETTI

Capo I

Affiliati e tesserati

Art. 4 – Affiliati

  1. Sono affiliati alla F.I.T. le società, le associazioni, gli enti sportivi o i gruppi polisportivi con sezione tennis che:
    1. siano composti da soci
    2. siano costituiti in una delle forme giuridiche previste dal codice civile e siano retti da uno statuto, redatto sulla base del principio di democrazia interna;
    3. abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis nel territorio dello Stato;
    4. escludano dai propri intenti ogni fine di lucro;
    5. si impegnino ad osservare ed a far osservare ai propri soci le normative della F.I.T. e del C.O.N.I.;
    6. stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano. .
  2. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata), è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello statuto e nell'atto costitutivo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Art. 5 – Affiliazione

  1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.
  2. Le società, le associazioni e gli altri organismi, di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della F.I.T., che ne approva lo statuto ed i regolamenti interni, nonché le eventuali loro modificazioni.
  3. L’affiliazione per le società polisportive è consentita per la sola sezione tennis.
  4. L’affiliazione ha durata annuale.
  5. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.
  6. Con esclusione dell'attività agonistica, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso prorogati sino al 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 6 - Doveri degli affiliati

  1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.T., lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
  2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T. gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali.

Art. 7 - Diritti degli affiliati

  1. Gli affiliati hanno diritto:
    1. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
    2. di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
    3. di organizzare manifestazioni tennistiche secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
    4. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.T. e dal C.O.N.I.

Art. 8 - Cessazione di appartenenza alla F.I.T.

  1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.T. nei seguenti casi:
    1. per recesso;
    2. per scioglimento volontario;
    3. per inattività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi, secondo le norme del Regolamento organico;
    4. per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
    5. per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia.
  2. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.
  3. La cessazione di appartenenza alla F.I.T. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 9 – Tesseramento e tesserati

  1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:
    1. gli atleti, i dirigenti e gli altri soci degli affiliati;
    2. i dirigenti federali;
    3. gli Ufficiali di gara;
    4. i tecnici;
    5. i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;
    6. coloro che rivestono cariche onorarie.
  2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.T. all'atto del tesseramento.
  3. Le tessere federali sono di tre tipi:
    1. la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;
    2. la tessera socio, che è rilasciata a tutti i soci degli affiliati;
    3. la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.
  4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.
  5. E’ inibito il tesseramento:
    1. alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 1, lettere c) e d);
    2. alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.
  6. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:
    1. per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
    2. per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia
    3. per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 1, lettere c) e d);
    4. per la cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato di cui si è soci.
  7. La tessera atleta vincola agli affiliati l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai quattro anni, salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.

Art. 10 - Doveri dei tesserati

  1. I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

Art. 11 - Diritti dei tesserati

  1. I tesserati hanno il diritto:
    1. di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai Regolamenti federali;
    2. al rilascio della tessera federale.

Art. 12 - Cariche onorarie

  1. Il Presidente onorario ed i Consultori d'onore possono essere proclamati dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio federale, tra coloro che hanno acquisito eccezionali benemerenze verso lo sport del tennis.
  2. L’Assemblea regionale o l’Assemblea provinciale, su proposta del Comitato regionale o provinciale, possono proclamare, con analoghi criteri, il Presidente onorario del Comitato regionale o del Comitato provinciale.
  3. La carica di Presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
  4. La carica onoraria s'intende a vita, salva motivata revoca delle stessa da parte dell'Assemblea che l’ha conferita.
  5. I titolari delle cariche d’onore partecipano alle Assemblee nazionali, regionali e provinciali, senza diritto di voto.

Art. 13 – Sanzioni

  1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.T., sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di giustizia.
  2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di giustizia.

Capo II

Voti

Art. 14 - Diritto di voto degli affiliati

  1. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli affiliati che abbiano un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa e che abbiano, nel frattempo, svolto attività sportiva federale, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato o gara iscritti nei calendari ufficiali della Federazione.
  2. Ai fini dell'individuazione dell'attività sportiva, gli affiliati sono suddivisi in tre fasce:
    1. partecipanti ai Campionati – divisioni nazionali di serie A e di serie B e divisione regionale di serie C, limitatamente al tabellone nazionale, e Campionati giovanili (girone finale in sede unica);
    2. partecipanti qualificati per il Campionato – divisioni regionali di serie C, ovvero qualificati per almeno un campionato giovanile, fase regionale;
    3. partecipanti ad attività sportiva federale diversa da quella prevista ai precedenti punti sub a) e sub b).
  3. A ciascun affiliato che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 e che abbia preso parte all'attività di cui al comma 2 è attribuito un voto.

Art. 15 – Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati

  1. L'elettorato attivo è riconosciuto:
    1. agli atleti maggiorenni con tessera atleta;
    2. ai tecnici regolarmente iscritti nell'Albo e negli Elenchi.
  2. Nelle assemblee nazionali e regionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite delegati eletti in sede regionale all'inizio del quadriennio olimpico.
  3. Il numero dei delegati degli atleti e dei tecnici è pari rispettivamente al 20% ed al 10% del totale degli affiliati aventi diritto a voto nell'ambito di ciascuna regione.
  4. Il delegato deceduto, dimissionario, decaduto, radiato o per qualunque altro motivo incorso in cessazione o sospensione dalla condizione di tesserato è sostituito dal primo dei non eletti.
  5. Per l'assemblea provinciale la partecipazione di atleti e tecnici è diretta.
  6. Agli atleti ed ai tecnici viene attribuito rispettivamente il 20% ed il 10% del totale dei voti attribuiti agli affiliati nell'ambito della provincia.
  7. In presenza di un valore decimale, il totale di tutti i voti è moltiplicato per dieci.
  8. La consultazione elettorale in sede regionale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici è indetta con avviso pubblicato presso i Comitati regionali e provinciali, che ne curano la comunicazione agli affiliati almeno quindici giorni prima delle elezioni.
  9. Tutti i calcoli per l'attribuzione dei voti sono approssimati all'unità inferiore.

Capo III

Enti aggregati

Art. 16 – Disciplina degli Enti aggregati

  1. Possono essere aggregati alla F.I.T. gli enti che, pur praticando attività tennistica, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.
  2. Sono aggregati alla F.I.T.
    1. la Lega italiana tennis, che associa gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati;
    2. l'International lawn tennis club, che è costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli atleti.
  3. Ai due enti aggregati sopra indicati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.
  4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.
  5. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l’attività tennistica svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell’aggregazione per inattività agonistica.

TITOLO TERZO

ORDINAMENTO

Capo I

Organizzazione federale

Art. 17 – Organi della F.I.T.

  1. Gli organi federali si distinguono in:
    1. ORGANI CENTRALI:
      1. l'Assemblea nazionale;
      2. il Presidente della Federazione;
      3. il Consiglio federale;
      4. il Consiglio di presidenza;
      5. il Collegio dei Revisori dei conti.
    2. ORGANI PERIFERICI:
      1. l'Assemblea regionale;
      2. il Presidente del Comitato regionale;
      3. il Comitato regionale;
      4. il Delegato regionale;
      5. l'Assemblea provinciale;
      6. il Presidente del Comitato provinciale;
      7. il Comitato provinciale;
      8. il Delegato provinciale.
    3. ORGANI DI GIUSTIZIA:
      1. la Corte d’appello federale;
      2. la Corte federale;
      3. il Giudice sportivo nazionale;
      4. il Giudice sportivo regionale;
      5. il Procuratore federale.
  2. Fa inoltre parte dell’organizzazione federale la Segreteria federale.
  3. L'organizzazione federale periferica è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali e provinciali.
  4. Nella regione Trentino Alto Adige sono costituiti, rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici di livello regionale.

Capo II

Organi federali

Sezione I - Organi centrali

Art. 18 - L'Assemblea nazionale

  1. L'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
  2. E' indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.
  3. E' composta;
    1. dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato;
    2. dai delegati degli atleti;
    3. dai delegati dei tecnici.
  4. E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari definitivi irrogati dagli organi di giustizia e tuttora in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con le quote associative.
  5. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio affiliato ne possono rappresentare per delega, al massimo, altri tre della stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2.
  6. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, i membri degli organi di giustizia e gli Ufficiali di gara certificati o in attività di servizio continuativo non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.
  7. L'Assemblea nazionale deve tenersi in seduta ordinaria, tra il 1° marzo ed il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del bilancio; quella dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi olimpici provvede anche al rinnovo delle cariche federali e deve tenersi entro il 15 marzo.
  8. L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente federale, del Consiglio federale o del Collegio dei Revisori dei conti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
  9. E' competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

Art. 19 – Convocazione e validità delle Assemblee

  1. L’Assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata spedita agli aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita.
  2. L’Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della F.I.T., è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino il 50% più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti.
  3. Nelle Assemblee a carattere elettivo è richiesta, in seconda convocazione, la partecipazione, diretta o per delega, ove ammessa, di almeno un quinto degli aventi diritto di voto.
  4. Funge da Commissione di verifica dei poteri la Corte d’appello federale integrata con i membri della Corte federale; la presidenza è affidata al Presidente della Corte d’appello federale o, in sua assenza, a quello della Corte federale.
  5. I componenti della Commissione di verifica dei poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 20 - Attribuzioni dell’Assemblea nazionale

  1. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria:
    1. vota il bilancio consuntivo dell’anno trascorso, comprensivo della relazione sulla gestione, presentata dal Presidente e predisposta dal Consiglio federale, e di quella del Collegio dei Revisori dei conti sull'andamento contabile ed amministrativo;
    2. elegge con votazioni separate e successive:
      1. il Presidente della Federazione;
      2. i componenti del Consiglio federale;
      3. il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
      4. i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel numero di sua spettanza.
  2. L'Assemblea nazionale in seduta straordinaria:
    1. elegge con votazioni separate e successive:
      1. il Presidente della Federazione;
      2. i componenti del Consiglio federale;
      3. il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
      4. i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel numero di sua spettanza;

      in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo;

    2. delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per la dichiarazione di conformità, alla Giunta nazionale del C.O.N.I.;
    3. delibera lo scioglimento della F.I.T.
  3. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:
    1. nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente onorario ed i Consultori d'onore;
    2. elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del Consiglio federale o del Collegio dei Revisori dei conti, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
    3. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
  4. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale ogni elettore - presidente di affiliato, atleta o tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti.

Art. 21 - Partecipazione all’Assemblea nazionale

  1. All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto le persone indicate all'articolo 18, comma 3.
  2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive centrali, i componenti delle Commissioni nazionali, il Commissario di gara nazionale, gli Ufficiali di gara e quanti altri che il Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

Art. 22 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea nazionale

  1. L'Assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della F.I.T., per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti gli aventi diritto di voto.
  2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero
    1. per alzata di mano e controprova, se così deciso dall’Assemblea;
    2. a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;
    3. a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;
    4. per acclamazione, se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o della proclamazione del Presidente onorario e dei consultori d’onore.
  3. Per l'elezione del Presidente della F.I.T., è eletto al primo scrutinio il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, che siano espressione di almeno il 30% degli affiliati aventi diritto di voto, partecipanti all'attività di cui all'articolo 14, comma 2, rispettivamente sub a), sub b) e sub c), e siano, altresì, espressione di almeno il 30% dei voti dei delegati rispettivamente degli atleti e dei tecnici.
  4. Se tale maggioranza non viene conseguita, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiamo riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, purché consegua il 30% dei voti espressi dai soggetti di cui al comma 3.
  5. Se dopo quattro successive votazioni nessun candidato alla carica di Presidente ottiene la maggioranza prevista dai commi precedenti, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'assemblea; il Presidente federale uscente ne convoca un'altra entro trenta giorni.
  6. Qualora anche tale assemblea abbia esito negativo, il verbale della stessa è rimesso alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la nomina di un commissario straordinario.
  7. Il Presidente federale uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente od alla nomina del commissario.
  8. Per l'elezione dei consiglieri federali sono eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti, a condizione che gli stessi siano espressione di almeno il 20% di ciascuna fascia di cui all'articolo 14, comma 2.
  9. Qualora dopo quattro successive votazioni solo parte dei candidati abbiano riportato la maggioranza di cui al precedente comma, ai fini del completamento dell'organo sono eletti coloro che nell'ultima votazione hanno riportato la più alta media delle percentuali di voto ottenute nell'ambito di ciascuna fascia di cui al richiamato articolo 14, comma 2.
  10. In caso di parità, viene eletto il candidato che ha conseguito il punteggio più alto nella fascia sub a).
  11. Le procedure di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche nell'ipotesi in cui nessun candidato abbia riportato la maggioranza di cui al comma 8.
  12. Per l'elezione dei consiglieri federali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici, sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ambito della rispettiva categoria.

Art. 23 – Modificazioni dello Statuto

  1. Le proposte di modificazione dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
  2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea nazionale, che deve tenersi entro i successivi trenta giorni.
  3. Il Consiglio federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea nazionale per esaminare e deliberare le modificazioni dello Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
  4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea nazionale, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modificazione dello Statuto.
  5. L’Assemblea nazionale per la modificazione dello Statuto è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 50% più uno degli aventi diritto di voto e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti.
  6. Le modificazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del competente organo di legge.

Art. 24 – Proposta di scioglimento della F.I.T.

  1. La proposta di scioglimento della F.I.T. può essere presentata soltanto all'Assemblea nazionale convocata allo scopo su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto.
  2. L’Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto, sia in prima sia in seconda convocazione.
  3. Per deliberare lo scioglimento della F.I.T. occorre il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli aventi diritto di voto.
  4. L’assemblea, con il quorum previsto dal comma precedente, delibera sulla destinazione del patrimonio.

Art. 25 - Il Presidente della Federazione

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.T. e ne firma gli atti; è, inoltre, responsabile, unitamente al Consiglio federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea nazionale, del funzionamento generale della Federazione.
  2. Convoca e presiede il Consiglio federale ed il Consiglio di presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
  3. Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
  4. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale che, nella sua prima riunione successiva, deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
  5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vicepresidente più anziano di età.
  6. In caso di assenza od impedimento definitivo, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.T. è tenuto alla convocazione, entro sessanta giorni, dell'Assemblea nazionale che deve effettivamente avere luogo nei trenta giorni successivi, per il rinnovo delle cariche.
  7. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio federale, deve essere garantita la continuità della gestione federale e devono essere ricostituiti gli organi.
  8. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri federali per la trattazione di singoli affari, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
  9. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
  10. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

Art. 26 - Il Consiglio federale

  1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da quattordici consiglieri, rispettivamente eletti:
    1. il Presidente, da tutti gli aventi diritto di voto;
    2. dieci consiglieri, dagli affiliati;
    3. due consiglieri dagli atleti;
    4. due consiglieri dai tecnici.
  2. Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.
  3. Funge da segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione o un suo delegato.
  4. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli fra i Consiglieri.
  5. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dal Vicepresidente più anziano di età.
  6. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.
  7. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art. 27 - Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni

  1. Il Consiglio federale si riunisce:
    1. quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
    2. quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sette componenti.
  2. Alle riunioni del Consiglio federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.
  3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
  4. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio federale, senza diritto di voto.
  5. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno sette consiglieri.
  6. Il voto non è delegabile.
  7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 28 - Competenze del Consiglio federale

  1. Il Consiglio federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità delle direttive approvate dall'Assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
  2. In particolare:
    1. realizza i fini istituzionali;
    2. amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
    3. approva il bilancio preventivo, che rimette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione;
    4. predispone il bilancio annuale consuntivo e la relazione accompagnatoria sulla gestione federale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, rimettendoli poi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione;
    5. delibera tutti i Regolamenti federali e le successive modificazioni;
    6. vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
    7. ratifica i provvedimenti assunti d’urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
    8. delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società, associazioni ed organismi similari, nonché su quelle di aggregazione;
    9. delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;
    10. emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
    11. delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
    12. determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
    13. designa i Consultori d'onore da proporre all’Assemblea nazionale;
    14. delibera l'ordine del giorno dell’Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;
    15. esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
    16. provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
    17. nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
    18. nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;
    19. disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
    20. nomina, per un quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli organi di giustizia;
    21. concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
    22. elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;
    23. può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
    24. è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.
  3. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Art. 29 – Decadenza del Consiglio federale

  1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
  2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio federale sono le seguenti:
    1. dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale, i quali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
    2. impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
    3. dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
    4. vacanza, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, non contemporanea nell'arco del quadriennio, della maggioranza dei Consiglieri federali, esclusi dal cumulo quelli di volta in volta sostituiti elettivamente dall'Assemblea: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale, ma non del Presidente, che da solo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo delle altre cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
    5. mancata approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del Bilancio consuntivo annuale, con un numero di voti contrari pari almeno alla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto (intendendosi lo stesso approvato in caso di parità di voti): decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale, i quali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).
  3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

Art. 30 – Integrazione del Consiglio federale

  1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del Consiglio federale in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione è effettuata dalla prima Assemblea utile.

Art. 31 - Il Consiglio di presidenza

  1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da tre membri del Consiglio federale eletti nel proprio ambito, tra i quali vi sia almeno un atleta ed un tecnico.
  2. Funge da segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto di voto.
  3. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi; può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio federale, da sottoporre nella prima riunione successiva a ratifica dello stesso, che deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’intervento.
  4. Il Consiglio di presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da quest’ultimo.
  5. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno quattro membri compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
  6. Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.

Art. 32 - Il Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da tre supplenti.
  2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
  3. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:
    1. il Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti sono eletti dall’Assemblea nazionale;
    2. due componenti effettivi ed un componente supplente sono nominati dal C.O.N.I.
  4. Il Presidente ed i componenti elettivi del Collegio devono essere scelti tra i tesserati e devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
  5. Il Presidente viene eletto con votazione separata rispetto a quella degli altri componenti del Collegio.
  6. In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi; il terzo ed il quarto quella di membri supplenti.
  7. In caso di parità di voti, precede in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
  8. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono a tutte le riunioni degli organi deliberanti della Federazione.

Art. 33 - Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
  2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
    1. controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
    2. accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.T.;
    3. verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
    4. redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
    5. vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
  3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
  4. I Revisori dei conti effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.T.
  5. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei conti

  1. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti:
    1. la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
    2. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;
    3. la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio federale;
    4. la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'Albo dei revisori contabili.
  2. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti, subentrano i supplenti, in ordine di , eletti o nominati a seconda che il componente cessato sia eletto o nominato.
  3. I componenti subentrati, se eletti, restano in carica fino alla successiva Assemblea nazionale, che deve provvedere all’elezione dei Revisori effettivi e supplenti necessari per la ricostituzione dell’organo; i nuovi eletti scadono insieme con quelli in carica.
  4. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prima assemblea utile, dal componente effettivo più anziano di età.
  5. Se con i supplenti non si riesce a ricostituire il Collegio, deve essere indetta l’Assemblea nazionale per l’integrazione del Collegio, negli stessi termini previsti per la decadenza del Consiglio federale.

Sezione II – Organi periferici

Art. 35 - L'Assemblea regionale

  1. L'Assemblea regionale è costituita:
    1. dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della regione, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato;
    2. dai delegati degli atleti;
    3. dai delegati dei tecnici.
  2. E' indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente.
  3. L'Assemblea regionale deve tenersi in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, tra il 1° ed il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi olimpici, nonché tra il 1° ed il 28 febbraio del terzo anno del quadriennio olimpico per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione del biennio trascorso.
  4. L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente del Comitato regionale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
  5. Essa è l'organo sovrano del Comitato regionale ed è convocata a mezzo lettera raccomandata spedita agli affiliati aventi diritto al voto ed ai delegati degli atleti e dei tecnici, almeno quindici giorni prima della data stabilita, con relativi allegati.
  6. All’Assemblea regionale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.
  7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato regionale ritengano opportuno invitare.
  8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio affiliato, possono rappresentare per delega al massimo un altro affiliato, a condizione che il numero di affiliati con diritto di voto della regione sia superiore a venti.
  9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente ed i componenti del Comitato regionale, nonché i componenti degli organi di giustizia e gli Ufficiali di gara certificati o in attività di servizio continuativo non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.
  10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.

Art. 36 – Attribuzioni dell'Assemblea regionale

  1. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria:
    1. vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato regionale predisposta dal Comitato stesso;
    2. elegge, con votazioni separate e successive:
      1. il Presidente del Comitato regionale;
      2. i componenti del Comitato regionale.
  2. L'Assemblea regionale in seduta straordinaria:
    1. elegge con votazioni separate e successive:
      1. il Presidente del Comitato regionale;
      2. i componenti del Comitato regionale;

      in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.

  3. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria o straordinaria:
    1. elegge singoli membri del Comitato regionale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
    2. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
  4. Per la sola elezione dei componenti del Comitato regionale ogni elettore - presidente di affiliato, atleta o tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti.

Art. 37 - Il Comitato regionale

  1. Il Comitato regionale è costituito, nelle regioni dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto, con deliberazione del Consiglio federale.
  2. Ha sede nel capoluogo di regione, se non diversamente stabilito dal Comitato regionale ed autorizzato dal Consiglio federale.
  3. Il Comitato regionale è costituito dal Presidente, eletto da tutti gli aventi diritto di voto, da un componente eletto dagli atleti, da un componente eletto dai tecnici e da componenti eletti dagli affiliati nel numero di:
    1. quattro, se gli affiliati della regione sono meno di trenta;
    2. sei, se sono da trenta a novantanove;
    3. otto, se sono da cento a centonovantanove;
    4. dieci, se sono da duecento in poi.
  4. Nei Comitati regionali nei quali sono previsti otto o dieci componenti eletti dagli affiliati, i componenti eletti dagli atleti sono rispettivamente nel numero di due e tre.
  5. E’ eletto dall'Assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.
  6. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, con le funzioni elencate nel Regolamento organico e secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.
  7. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.
  8. Il Comitato regionale che abbia meno di dieci affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato regionale.

Art. 38 - Il Presidente del Comitato regionale

  1. Il Presidente del Comitato regionale è eletto dall'Assemblea regionale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.I.T. Nelle ipotesi in cui gli affiliati presenti nelle fasce previste dall'articolo 14, comma 2, del presente statuto siano numericamente inferiori a sette, ai soli fini dell'elezione del Presidente regionale, si provvede all'inserimento degli stessi nella fascia immediatamente successiva.
  2. Rappresenta la F.I.T. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
  3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento organico per il Presidente della F.I.T.

Art. 39 – Il Delegato regionale

  1. Nelle regioni dove non sia costituito o costituibile il Comitato regionale, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato regionale.
  2. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.
  3. Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 40 – L'Assemblea provinciale

  1. L'Assemblea provinciale è costituita:
    1. dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della provincia, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato;
    2. dagli atleti tesserati per affiliati della provincia;
    3. dai tecnici residenti nella provincia.
  2. E' indetta dal Comitato provinciale ed è convocata dal Presidente.
  3. L'Assemblea provinciale deve tenersi in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, tra il 1° ed il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi olimpici, nonché tra il 1° ed il 31 gennaio del terzo anno del quadriennio olimpico, per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione del biennio trascorso.
  4. L'Assemblea provinciale deve essere indetta in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente del Comitato provinciale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato provinciale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
  5. Essa è l'organo sovrano del Comitato provinciale ed è convocata, almeno quindici giorni prima della data stabilita:
    1. a mezzo lettera raccomandata spedita agli affiliati aventi diritto al voto;
    2. a mezzo avviso pubblicato presso il Comitato provinciale che ne cura la comunicazione agli affiliati per gli atleti ed i tecnici.
  6. All'Assemblea provinciale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.
  7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive provinciali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali e provinciali, i fiduciari regionali e provinciali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della provincia ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato provinciale ritengano opportuno invitare.
  8. Non sono ammesse deleghe.
  9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti ed i componenti dei Comitati regionale e provinciale, nonché i componenti degli organi di giustizia e gli Ufficiali di gara certificati o in attività di servizio continuativo non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.
  10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee nazionale e regionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico

Art. 41 – Attribuzioni dell'Assemblea provinciale

  1. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria:
    1. vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato provinciale predisposta dal Comitato stesso;
    2. elegge, con votazioni separate e successive:
      1. il Presidente del Comitato provinciale;
      2. i componenti del Comitato provinciale, nel numero di sua spettanza.
  2. L'Assemblea provinciale in seduta straordinaria elegge con votazioni separate e successive:
    1. il Presidente del Comitato provinciale;
    2. i componenti del Comitato provinciale;

      in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.

  3. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria o straordinaria:
    1. elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
    2. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
  4. Per la sola elezione dei componenti del Comitato regionale ogni elettore - presidente di affiliato, atleta o tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti.

Art. 42 - Il Comitato provinciale

  1. Il Comitato provinciale è costituito, nelle province dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto, con deliberazione del Consiglio federale, sentito il parere del Comitato regionale competente.
  2. Ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente stabilito dal Comitato provinciale ed autorizzato dal Consiglio federale, previo parere del Comitato regionale.
  3. E’ costituito dal Presidente eletto da tutti gli aventi diritto di voto, da un componente eletto dagli atleti, da un componente eletto dai tecnici e da componenti eletti dagli affiliati nel numero di:
    1. tre, se gli affiliati della provincia sono da dieci a venticinque;
    2. quattro, se sono da ventisei a cinquanta;
    3. sei, se sono da cinquantuno in poi.
  4. E’ eletto dall'Assemblea provinciale per la durata di un quadriennio olimpico.
  5. Assolve i compiti di collaborare con il Comitato regionale, gestendo i fondi affidatigli per l'attività provinciale e svolgendo ogni altra funzione indicata nel Regolamento organico o delegatagli dal Comitato regionale.
  6. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale
  7. Il Comitato provinciale che abbia meno di dieci affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato provinciale.

Art. 43 – Il Presidente del Comitato provinciale

  1. Il Presidente del Comitato provinciale è eletto dall’Assemblea provinciale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l’elezione del Presidente della F.I.T. Nelle ipotesi in cui gli affiliati presenti nelle fasce previste dall'articolo 14, comma 2, del presente statuto siano numericamente inferiori a cinque, ai soli fini dell'elezione del Presidente provinciale, si provvede all'inserimento degli stessi nella fascia immediatamente successiva.
  2. Rappresenta la F.I.T. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l’Assemblea provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
  3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento organico per il Presidente della F.I.T.

Art. 44 - Il Delegato provinciale

  1. Nelle province dove non sia costituito o costituibile il Comitato provinciale, il Consiglio federale, sentito il Comitato regionale, nomina un Delegato provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato provinciale.
  2. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.
  3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Sezione III – Organi di giustizia

Art. 45 – Principi informatori della giustizia federale

  1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale e con organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare, la costituzione, le competenze ed il funzionamento dei quali sono demandati al Regolamento di giustizia e che sono costituiti dal Giudice arbitro, dal Commissario di campo, dal Commissario di gara nazionale, dal Commissario di gara regionale, dalla Commissione tesseramenti.
  2. Sono istituiti altresì, in primo grado, Giudici sportivi regionali con competenza territoriale regionale.
  3. E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice ovvero la possibilità di revisione di giudizio nei casi previsti dal Regolamento di giustizia.
  4. Tutti i componenti degli organi di giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'organo federale che ha provveduto alla loro nomina.
  5. Il Regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da seguire.
  6. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
  7. La riabilitazione è concessa dalla Corte d'appello federale quando sono decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo ed il sanzionato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta .

Art. 46 - I Giudici sportivi regionali

  1. Il Consiglio federale, sentito il Comitato regionale competente, nomina per la durata di quattro anni, in ogni regione, un Giudice sportivo regionale, con almeno un sostituto, quale organo monocratico di prima istanza con competenza circoscritta all'ambito territoriale della propria regione.
  2. Ha competenza generale per i fatti che si verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze funzionali riservate ad altri organi giudicanti.

Art. 47 - Il Giudice sportivo nazionale

  1. Il Consiglio federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, il Giudice sportivo nazionale ed almeno un sostituto.
  2. Il Giudice sportivo nazionale è organo giudicante monocratico di primo grado ed ha competenza generale per quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero.
  3. Ha competenza, comunque, per le infrazioni commesse dai tesserati all'estero.

Art. 48 - La Corte federale

  1. L’organico della Corte federale è di un Presidente e di almeno cinque giudici, nominati per l'intera durata del quadriennio olimpico dal Consiglio federale.
  2. La Corte elegge, nel proprio ambito, un Vicepresidente.
  3. La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
  4. Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del Presidente della Corte, nomina un segretario.
  5. La Corte giudica in primo grado su:
    1. le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali e periferici, o dai dirigenti di affiliato, in tali loro specifiche qualità;
    2. le infrazioni commesse dai componenti di organi giudicanti a titolo di dolo o colpa grave, nell'esercizio delle proprie funzioni giudicanti;
    3. le infrazioni commesse dagli Ufficiali di gara, iscritti negli Albi, e dai tecnici, iscritti nell'Albo o negli Elenchi, in tali loro specifiche qualità;
    4. i reclami avverso l'assegnazione ad una delle categorie di affiliato;
    5. i reclami avverso l'attribuzione di voti per le Assemblee;
    6. i reclami avverso la validità delle Assemblee provinciali e regionali;
    7. i reclami avverso la deliberazione di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla F.I.T. per inattività agonistica o per revoca dell’affiliazione;
    8. i reclami avverso la dichiarazione di decadenza del vincolo di affiliato;
    9. in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
    10. i reclami avverso le dichiarazioni di decadenza dalle cariche;
    11. la ricusazione del Giudice sportivo regionale o nazionale.

Art. 49 - La Corte d’appello federale

  1. L’organico della Corte d’appello federale è di un Presidente e di almeno cinque giudici, nominati per l'intera durata del quadriennio olimpico dal Consiglio federale.
  2. La Corte elegge, nel proprio ambito, un Vicepresidente.
  3. La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
  4. Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del Presidente della Corte, nomina un segretario.
  5. La Corte d’appello federale giudica, in ultima istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado; è ammesso ulteriore ricorso alla Giunta nazionale del CONI solo avverso le decisioni in tema di revoca o di diniego dell’affiliazione.
  6. Decide, senza formalità, sui conflitti di competenza tra organi giudicanti.
  7. Inoltre, in caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Corte nomina il Presidente del Collegio arbitrale, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.

Art. 50 - Il Procuratore federale

  1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi della giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore federale, nominato dal Consiglio federale.
  2. L’ufficio della Procura federale è composto dal Procuratore federale e da uno o più sostituti, anch’essi nominati dal Consiglio federale.
  3. Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del Procuratore federale, nomina un Segretario.

Sezione IV - La Segreteria federale

Art. 51 - La Segreteria federale

  1. La F.I.T. si avvale di una Segreteria federale, retta dal Segretario generale, dirigente del C.O.N.I., che agisce nell'autonomia conferitagli dal Regolamento organico del C.O.N.I. medesimo e dalla vigente legislazione in materia, nei limiti da essa derivanti.
  2. Ove il C.O.N.I. non designi il segretario, tale incarico viene affidato dal Consiglio federale con contratto di diritto privato a termine..
  3. Il Segretario generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
  4. Il Segretario generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.
  5. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può delegare il dipendente più alto in grado.

TITOLO QUARTO

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 52 - Requisiti di eleggibilità

  1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    1. siano cittadini italiani maggiorenni;
    2. siano tesserati alla F.I.T.;
    3. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
    4. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionale, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
    5. non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
    6. non abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della F.I.T.
  2. Requisito ulteriore per i rappresentanti degli affiliati e per l'elezione alla presidenza degli organi federali è essere tesserati alla F.I.T. o esserlo stati per almeno due anni.
  3. Requisiti ulteriori per gli atleti sono;
    1. se in attività, essere tesserati atleti
    2. se non più in attività, essere stati tesserati atleti per almeno due anni.
  4. Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione al Registro dei revisori contabili.
  5. Requisiti ulteriori di eleggibilità dei tecnici sono;
    1. se in attività, essere regolarmente iscritti nell'Albo o negli Elenchi.
    2. se non più in attività, essere stati regolarmente iscritti nell'Albo o negli Elenchi per almeno due anni.
  6. Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei casi in cui:
    1. dopo l'elezione venga accertata la mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti;
    2. nel corso del mandato venga meno uno dei requisiti.
  7. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche.
  8. L'assunzione di cariche elettive, tranne quella di Revisore dei conti, è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi spese, determinati secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.T.

Art. 53 - Incompatibilità

  1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.
  2. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.
  3. Le cariche di componenti degli organi di giustizia, previste dal presente Statuto, sono incompatibili con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.
  4. La qualifica di Ufficiale di gara certificato o in attività di servizio continuativo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale, elettiva o di nomina.
  5. Le cariche di Presidente federale e di Consigliere federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale.
  6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 54 - Durata delle cariche

  1. Le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.

Art. 55 - Candidature

  1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive o di delegati degli atleti o dei tecnici debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento organico.
  2. Le candidature devono essere presentate:
    1. per qualsiasi carica centrale, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea nazionale, con deposito presso la Segreteria federale;
    2. per le cariche periferiche, almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione delle Assemblee regionali e provinciali, con deposito presso le segreterie rispettivamente del Comitato regionale o provinciale;
    3. per la carica di delegato di atleti o di tecnici, almeno sette giorni prima della data fissata per l'elezione in sede regionale, con deposito presso la segreteria del Comitato regionale di appartenenza.
  3. Per la carica di componente del Consiglio federale o del Comitato regionale o del Comitato provinciale è consentito presentare una sola candidatura in rappresentanza di una sola categoria tra affiliati o atleti o tecnici .

Art. 56 – Compilazione delle liste

  1. Delle candidature, proposte ritualmente, vengono compilate liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità a norma del Regolamento organico.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE

FINANZIARIA

Art. 57 – Patrimonio

  1. Il patrimonio della F.I.T. è costituito da:
    1. fondi di riserva;
    2. beni d'uso, attrezzature, investimenti ed immobili;
    3. donazioni, eredità e legati, previa deliberazione d'accettazione del Consiglio federale.
  2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.
  3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.T. senza specifica destinazione.

Art. 58 - Mezzi finanziari

  1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della F.I.T. si provvede con le entrate derivanti da:
    1. contributi C.O.N.I. o di altri enti pubblici e privati;
    2. quote annuali di affiliazione, tesseramento, tasse gare, multe e varie;
    3. incassi di manifestazioni sportive o ad esse connessi;
    4. qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio federale.

Art. 59 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria

  1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
  2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio federale e presentato alla Giunta nazionale del C.O.N.I.
  3. Entro quindici giorni dall’approvazione dell’Assemblea nazionale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. il bilancio consuntivo e le relazioni del Collegio dei Revisori dei conti e del Consiglio federale, con dettagliata indicazione dell’utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I.

TITOLO SESTO

CONTROVERSIE

Art. 60 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

  1. I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.T. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
  2. Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle federali per la tutela dei loro diritti ed interessi e s'impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.
  3. Il Consiglio federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.
  4. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere sempre motivato.
  5. Il Consiglio federale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
  6. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.
  7. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 61 – Collegio arbitrale

  1. Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i componenti degli organi di giustizia o tra quelli della Commissione regolamenti.
  2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Corte d'appello federale, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.
  3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le modalità di procedura stabilite dal Regolamento di giustizia.
  4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria della F.I.T. che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 62 – Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del C.O.N.I.

  1. Le controversie che contrappongono la F.I.T. ad affiliati o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla F.I.T. o che comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni.
  2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della F.I.T., ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport; l'istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta a impugnazione.
  3. Qualora non sia raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta, ad istanza della F.I.T., dell'affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale, presso la medesima Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
  4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione ed arbitrato, deliberato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.
  5. Restano escluse dalla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le controversie tra affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della F.I.T.

TITOLO SETTIMO

NORME GENERALI

Art. 63 - Anno sportivo federale

  1. L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 64 - Regolamenti federali

  1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.
  2. I Regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio federale e perché abbiano efficacia devono essere pubblicati negli Atti ufficiali; il Regolamento di giustizia e quello contro il doping sono anche sottoposti alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l’accertamento della conformità allo statuto del C.O.N.I. ed ai principi fondamentali deliberati dal Consiglio nazionale del C.O.N.I..
  3. La conformità si intende accertata trascorsi senza osservazioni sessanta giorni dal deposito delle norme presso la Segreteria generale del C.O.N.I.

Art. 65 – Norma transitoria.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ed in parziale difformità dagli articoli 14, 15, 18, 35 e 40 del presente statuto, nel corso dell'anno 2000 è possibile eleggere i delegati degli atleti e dei tecnici e rinnovare gli organi federali senza dover rispettare la successione cronologica delle Assemblee provinciali, regionali e nazionale.