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STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
TENNIS F.I.T.
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approvato dalle Assemblee nazionali
del 15 luglio 2000 a Bologna e del 18 dicembre 2000 a Fiuggi
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TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 - Costituzione
- La Federazione italiana tennis (F.I.T.), fondata a
Firenze il 16 maggio 1910 sotto la denominazione di Federazione
italiana di lawn tennis, é un’associazione senza fini di lucro,
con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle
norme del codice civile sulle associazioni, dal decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del C.O.N.I. ed in conformità
dello statuto di quest’ultimo.
- È costituita da tutte le società, associazioni ed
organismi similari sportivi che, senza fini di lucro, praticano in
Italia il tennis.
- È retta dal presente statuto e dai propri
regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e
di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in
condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, ed è l'unico
organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport
del tennis nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo
internazionale.
- È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale
italiano (C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con
autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con
l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le
deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico
(C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza
pubblicistica di specifici aspetti dell’attività sportiva svolta.
- Aderisce all’International tennis federation
(I.T.F.) ed all’European tennis association (E.T.A.) di cui
riconosce, accetta ed applica i regolamenti e da cui é riconosciuta
unica rappresentante del tennis in Italia.
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Art. 2 – Scopi
- I fini istituzionali della F.I.T. sono:
- lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e
la disciplina dello sport del tennis, in tutte le sue forme e
manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione
dell'attività sportiva;
- la tutela della salute degli atleti, la
prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi
che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle
attività agonistico-sportive, anche a garanzia del regolare e
corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei
campionati;
- lo sviluppo dell'attività agonistica
finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione
alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite
dall'International tennis federation e dal C.O.N.I.;
- la gestione di attività e di servizi connessi
e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del tennis;
- l'attuazione di programmi di formazione di
atleti e di tecnici.
- L'attività dilettantistica è disciplinata dai
principi contenuti nella Carta olimpica.
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Art. 3 – Sede e durata
- La F.I.T. ha sede in Roma e durata illimitata.
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TITOLO SECONDO
I SOGGETTI
Capo I
Affiliati e tesserati
Art. 4 – Affiliati
- Sono affiliati alla F.I.T. le società, le
associazioni, gli enti sportivi o i gruppi polisportivi con sezione
tennis che:
- siano composti da soci
- siano costituiti in una delle forme giuridiche
previste dal codice civile e siano retti da uno statuto, redatto
sulla base del principio di democrazia interna;
- abbiano come finalità precipua la pratica
sportiva ed agonistica del tennis nel territorio dello Stato;
- escludano dai propri intenti ogni fine di
lucro;
- si impegnino ad osservare ed a far osservare ai
propri soci le normative della F.I.T. e del C.O.N.I.;
- stabiliscano la sede in uno degli Stati membri
dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento
sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano. .
- Qualora sia scelto il modello della società di
capitali (per azioni o a responsabilità limitata), è fatto
obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o
di riaffiliazione, di prevedere nello statuto e nell'atto
costitutivo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società
per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
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Art. 5 – Affiliazione
- Le domande di affiliazione sono presentate al
Consiglio federale, che delibera in merito.
- Le società, le associazioni e gli altri organismi,
di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come
affiliati, sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da
parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal
Consiglio federale della F.I.T., che ne approva lo statuto ed i
regolamenti interni, nonché le eventuali loro modificazioni.
- L’affiliazione per le società polisportive è
consentita per la sola sezione tennis.
- L’affiliazione ha durata annuale.
- Gli affiliati devono provvedere annualmente al
rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali
annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.
- Con esclusione dell'attività agonistica, gli
effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso prorogati sino
al 31 marzo dell'anno successivo.
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Art. 6 - Doveri degli affiliati
- Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far
osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.T., lo Statuto ed i
regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e decisioni dei
suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza
e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme
e le deliberazioni federali.
- Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione
della F.I.T. gli atleti selezionati per le rappresentative
nazionali.
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Art. 7 - Diritti degli affiliati
- Gli affiliati hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee secondo le norme
statutarie e regolamentari;
- di partecipare all'attività sportiva ufficiale
in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme
federali, all'attività di carattere internazionale;
- di organizzare manifestazioni tennistiche
secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni
federali competenti;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni
eventualmente disposte dalla F.I.T. e dal C.O.N.I.
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Art. 8 - Cessazione di appartenenza
alla F.I.T.
- Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.T.
nei seguenti casi:
- per recesso;
- per scioglimento volontario;
- per inattività sportiva durante due anni
sportivi federali consecutivi, secondo le norme del Regolamento
organico;
- per revoca dell'affiliazione da parte del
Consiglio federale, nei soli casi di morosità o di perdita dei
requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- per radiazione, determinata da gravi infrazioni
alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia.
- In ogni caso di cessazione gli affiliati devono
provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli
altri affiliati.
- La cessazione di appartenenza alla F.I.T. comporta
la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
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Art. 9 – Tesseramento e tesserati
- Le persone fisiche che instaurano il rapporto di
tesseramento con la Federazione sono:
- gli atleti, i dirigenti e gli altri soci degli
affiliati;
- i dirigenti federali;
- gli Ufficiali di gara;
- i tecnici;
- i medici ed i massaggiatori federali e quelli
degli affiliati;
- coloro che rivestono cariche onorarie.
- Le persone predette entrano a far parte della
F.I.T. all'atto del tesseramento.
- Le tessere federali sono di tre tipi:
- la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un
affiliato;
- la tessera socio, che è rilasciata a tutti i
soci degli affiliati;
- la tessera speciale, che è rilasciata alle
altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a
seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.
- Il tesseramento dei soci degli affiliati è
efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del
loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal
Regolamento organico.
- E’ inibito il tesseramento:
- alle persone che non abbiano i requisiti di cui
all'articolo 52, comma 1, lettere c) e d);
- alle persone espulse da altri affiliati per
motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni
successivi alla sanzione.
- Il tesseramento ha validità annuale e cessa:
- per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o
per la perdita della qualifica che ha determinato il
tesseramento;
- per revoca del tesseramento a seguito di
sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia
- per la perdita dei requisiti di cui
all'articolo 52, comma 1, lettere c) e d);
- per la cessazione di appartenenza alla F.I.T.
dell'affiliato di cui si è soci.
- La tessera atleta vincola agli affiliati l'atleta a
tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non
superiore ai quattro anni, salvi rinnovo o trasferimento,
disciplinati dal Regolamento organico.
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Art. 10 - Doveri dei tesserati
- I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed
i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e le decisioni
dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico
secondo le norme e le deliberazioni federali.
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Art. 11 - Diritti dei tesserati
- I tesserati hanno il diritto:
- di partecipare all'attività federale, nei
limiti dello Statuto e con le modalità previste dai Regolamenti
federali;
- al rilascio della tessera federale.
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Art. 12 - Cariche onorarie
- Il Presidente onorario ed i Consultori d'onore
possono essere proclamati dall'Assemblea nazionale, su proposta del
Consiglio federale, tra coloro che hanno acquisito eccezionali
benemerenze verso lo sport del tennis.
- L’Assemblea regionale o l’Assemblea
provinciale, su proposta del Comitato regionale o provinciale,
possono proclamare, con analoghi criteri, il Presidente onorario del
Comitato regionale o del Comitato provinciale.
- La carica di Presidente onorario non può essere
ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
- La carica onoraria s'intende a vita, salva motivata
revoca delle stessa da parte dell'Assemblea che l’ha conferita.
- I titolari delle cariche d’onore partecipano alle
Assemblee nazionali, regionali e provinciali, senza diritto di voto.
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Art. 13 – Sanzioni
- Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a
quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.T., sono
passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste
dal Regolamento di giustizia.
- Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di
impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del
Regolamento di giustizia.
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Capo II
Voti
Art. 14 - Diritto di voto degli
affiliati
- La partecipazione con diritto di voto è
riconosciuta agli affiliati che abbiano un'anzianità di
affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di
effettuazione dell'Assemblea stessa e che abbiano, nel frattempo,
svolto attività sportiva federale, intendendosi per tale la
partecipazione a qualsivoglia campionato o gara iscritti nei
calendari ufficiali della Federazione.
- Ai fini dell'individuazione dell'attività
sportiva, gli affiliati sono suddivisi in tre fasce:
- partecipanti ai Campionati – divisioni
nazionali di serie A e di serie B e divisione regionale di serie
C, limitatamente al tabellone nazionale, e Campionati giovanili
(girone finale in sede unica);
- partecipanti qualificati per il Campionato –
divisioni regionali di serie C, ovvero qualificati per almeno un
campionato giovanile, fase regionale;
- partecipanti ad attività sportiva federale
diversa da quella prevista ai precedenti punti sub a) e sub b).
- A ciascun affiliato che si trovi nelle condizioni
previste dal comma 1 e che abbia preso parte all'attività di cui al
comma 2 è attribuito un voto.
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Art. 15 – Diritto di voto di
atleti e tecnici. Elezione dei delegati
- L'elettorato attivo è riconosciuto:
- agli atleti maggiorenni con tessera atleta;
- ai tecnici regolarmente iscritti nell'Albo e
negli Elenchi.
- Nelle assemblee nazionali e regionali la
partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite delegati
eletti in sede regionale all'inizio del quadriennio olimpico.
- Il numero dei delegati degli atleti e dei tecnici
è pari rispettivamente al 20% ed al 10% del totale degli affiliati
aventi diritto a voto nell'ambito di ciascuna regione.
- Il delegato deceduto, dimissionario, decaduto,
radiato o per qualunque altro motivo incorso in cessazione o
sospensione dalla condizione di tesserato è sostituito dal primo
dei non eletti.
- Per l'assemblea provinciale la partecipazione di
atleti e tecnici è diretta.
- Agli atleti ed ai tecnici viene attribuito
rispettivamente il 20% ed il 10% del totale dei voti attribuiti agli
affiliati nell'ambito della provincia.
- In presenza di un valore decimale, il totale di
tutti i voti è moltiplicato per dieci.
- La consultazione elettorale in sede regionale per
l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici è indetta con
avviso pubblicato presso i Comitati regionali e provinciali, che ne
curano la comunicazione agli affiliati almeno quindici giorni prima
delle elezioni.
- Tutti i calcoli per l'attribuzione dei voti sono
approssimati all'unità inferiore.
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Capo III
Enti aggregati
Art. 16 – Disciplina degli Enti
aggregati
- Possono essere aggregati alla F.I.T. gli enti che,
pur praticando attività tennistica, non possiedono i requisiti né
la natura per conseguire l'affiliazione.
- Sono aggregati alla F.I.T.
- la Lega italiana tennis, che associa gli
affiliati che svolgono attività agonistica ed attività
organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e
si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei
propri associati;
- l'International lawn tennis club, che è
costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali
ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli
atleti.
- Ai due enti aggregati sopra indicati il Consiglio
federale può demandare attività specifiche e controllare lo
svolgimento delle stesse.
- Agli Enti aggregati si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.
- Ad essi non possono essere attribuiti voti per
l’attività tennistica svolta e sono quindi esclusi dal diritto di
voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica;
tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione
dell’aggregazione per inattività agonistica.
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TITOLO TERZO
ORDINAMENTO
Capo I
Organizzazione federale
Art. 17 – Organi della F.I.T.
- Gli organi federali si distinguono in:
- ORGANI CENTRALI:
- l'Assemblea nazionale;
- il Presidente della Federazione;
- il Consiglio federale;
- il Consiglio di presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
- ORGANI PERIFERICI:
- l'Assemblea regionale;
- il Presidente del Comitato regionale;
- il Comitato regionale;
- il Delegato regionale;
- l'Assemblea provinciale;
- il Presidente del Comitato provinciale;
- il Comitato provinciale;
- il Delegato provinciale.
- ORGANI DI GIUSTIZIA:
- la Corte d’appello federale;
- la Corte federale;
- il Giudice sportivo nazionale;
- il Giudice sportivo regionale;
- il Procuratore federale.
- Fa inoltre parte dell’organizzazione federale la
Segreteria federale.
- L'organizzazione federale periferica è strutturata
secondo le circoscrizioni amministrative regionali e provinciali.
- Nella regione Trentino Alto Adige sono costituiti,
rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di
Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle
attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici di livello
regionale.
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Capo II
Organi federali
Sezione I - Organi centrali
Art. 18 - L'Assemblea nazionale
- L'Assemblea nazionale è il supremo organo della
Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
- E' indetta dal Consiglio federale ed è convocata
dal Presidente della Federazione.
- E' composta;
- dai Presidenti degli affiliati aventi diritto
di voto o dai loro delegati purché dirigenti in carica dello
stesso o di altro affiliato;
- dai delegati degli atleti;
- dai delegati dei tecnici.
- E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a
chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari definitivi
irrogati dagli organi di giustizia e tuttora in corso di esecuzione
ed a quanti non siano in regola con le quote associative.
- I Presidenti degli affiliati aventi diritto di
voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio
affiliato ne possono rappresentare per delega, al massimo, altri tre
della stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2.
- Il Presidente della Federazione, i componenti del
Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, i
membri degli organi di giustizia e gli Ufficiali di gara certificati
o in attività di servizio continuativo non possono rappresentare in
Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.
- L'Assemblea nazionale deve tenersi in seduta
ordinaria, tra il 1° marzo ed il 30 aprile di ciascun anno, per
l’approvazione del bilancio; quella dell'anno successivo a quello
della celebrazione dei Giochi olimpici provvede anche al rinnovo
delle cariche federali e deve tenersi entro il 15 marzo.
- L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta
straordinaria per l’elezione del Presidente federale, del
Consiglio federale o del Collegio dei Revisori dei conti, in caso di
loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la
maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga
opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e
sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di
voto.
- E' competente alla convocazione l'organo di volta
in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda
delle varie fattispecie nello stesso indicate.
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Art. 19 – Convocazione e validità
delle Assemblee
- L’Assemblea nazionale è convocata dal Presidente
della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci,
mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata spedita
agli aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data
stabilita.
- L’Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per
le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della F.I.T., è
valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che
rappresentino il 50% più uno degli aventi diritto di voto; in
seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un
numero minimo di partecipanti e di voti.
- Nelle Assemblee a carattere elettivo è richiesta,
in seconda convocazione, la partecipazione, diretta o per delega,
ove ammessa, di almeno un quinto degli aventi diritto di voto.
- Funge da Commissione di verifica dei poteri la
Corte d’appello federale integrata con i membri della Corte
federale; la presidenza è affidata al Presidente della Corte
d’appello federale o, in sua assenza, a quello della Corte
federale.
- I componenti della Commissione di verifica dei
poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati
alle cariche federali.
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Art. 20 - Attribuzioni
dell’Assemblea nazionale
- L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria:
- vota il bilancio consuntivo dell’anno
trascorso, comprensivo della relazione sulla gestione,
presentata dal Presidente e predisposta dal Consiglio federale,
e di quella del Collegio dei Revisori dei conti sull'andamento
contabile ed amministrativo;
- elegge con votazioni separate e successive:
- il Presidente della Federazione;
- i componenti del Consiglio federale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei
conti;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei
conti nel numero di sua spettanza.
- L'Assemblea nazionale in seduta straordinaria:
- elegge con votazioni separate e successive:
- il Presidente della Federazione;
- i componenti del Consiglio federale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei
conti;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei
conti nel numero di sua spettanza;
in caso di loro cessazione per qualsiasi
motivo;
- delibera sulle proposte di modificazione dello
Statuto federale da sottoporre, per la dichiarazione di
conformità, alla Giunta nazionale del C.O.N.I.;
- delibera lo scioglimento della F.I.T.
- L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria o
straordinaria:
- nomina, su proposta del Consiglio federale, il
Presidente onorario ed i Consultori d'onore;
- elegge, se prima assemblea utile, singoli
membri del Consiglio federale o del Collegio dei Revisori dei
conti, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi
motivo;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine
del giorno.
- Per la sola elezione dei componenti del Consiglio
federale ogni elettore - presidente di affiliato, atleta o tecnico -
vota esclusivamente per i propri rappresentanti.
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Art. 21 - Partecipazione
all’Assemblea nazionale
- All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di
voto le persone indicate all'articolo 18, comma 3.
- Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, gli
altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti
di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i
titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive
centrali, i componenti delle Commissioni nazionali, il Commissario
di gara nazionale, gli Ufficiali di gara e quanti altri che il
Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.
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Art. 22 - Modalità di deliberazione
dell'Assemblea nazionale
- L'Assemblea nazionale delibera validamente a
maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della
F.I.T., per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro
quinti di tutti gli aventi diritto di voto.
- Le votazioni si svolgono per appello nominale
ovvero
- per alzata di mano e controprova, se così
deciso dall’Assemblea;
- a scheda segreta, se richiesto da almeno un
terzo dei votanti;
- a scheda segreta, se trattasi di elezioni a
cariche federali;
- per acclamazione, se trattasi della nomina
dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o della proclamazione
del Presidente onorario e dei consultori d’onore.
- Per l'elezione del Presidente della F.I.T., è
eletto al primo scrutinio il candidato che ottiene la maggioranza
dei voti, che siano espressione di almeno il 30% degli affiliati
aventi diritto di voto, partecipanti all'attività di cui
all'articolo 14, comma 2, rispettivamente sub a), sub b) e sub c), e
siano, altresì, espressione di almeno il 30% dei voti dei delegati
rispettivamente degli atleti e dei tecnici.
- Se tale maggioranza non viene conseguita, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiamo riportato la
più elevata somma percentuale dei voti espressi; è eletto il
candidato che ottiene il maggior numero di voti, purché consegua il
30% dei voti espressi dai soggetti di cui al comma 3.
- Se dopo quattro successive votazioni nessun
candidato alla carica di Presidente ottiene la maggioranza prevista
dai commi precedenti, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa
l'assemblea; il Presidente federale uscente ne convoca un'altra
entro trenta giorni.
- Qualora anche tale assemblea abbia esito negativo,
il verbale della stessa è rimesso alla Giunta nazionale del
C.O.N.I. per la nomina di un commissario straordinario.
- Il Presidente federale uscente rimane in carica per
l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente
od alla nomina del commissario.
- Per l'elezione dei consiglieri federali sono eletti
coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti, a condizione che
gli stessi siano espressione di almeno il 20% di ciascuna fascia di
cui all'articolo 14, comma 2.
- Qualora dopo quattro successive votazioni solo
parte dei candidati abbiano riportato la maggioranza di cui al
precedente comma, ai fini del completamento dell'organo sono eletti
coloro che nell'ultima votazione hanno riportato la più alta media
delle percentuali di voto ottenute nell'ambito di ciascuna fascia di
cui al richiamato articolo 14, comma 2.
- In caso di parità, viene eletto il candidato che
ha conseguito il punteggio più alto nella fascia sub a).
- Le procedure di cui ai commi 9 e 10 si applicano
anche nell'ipotesi in cui nessun candidato abbia riportato la
maggioranza di cui al comma 8.
- Per l'elezione dei consiglieri federali in
rappresentanza degli atleti e dei tecnici, sono eletti coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti nell'ambito della
rispettiva categoria.
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Art. 23 – Modificazioni dello
Statuto
- Le proposte di modificazione dello Statuto,
determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio
federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- Il Consiglio federale, verificata la ritualità
della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea nazionale,
che deve tenersi entro i successivi trenta giorni.
- Il Consiglio federale può anche indire, su propria
iniziativa, l'Assemblea nazionale per esaminare e deliberare le
modificazioni dello Statuto che ritenga opportuno di proporre
all'Assemblea stessa.
- Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea
nazionale, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli
affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le
proposte di modificazione dello Statuto.
- L’Assemblea nazionale per la modificazione dello
Statuto è validamente costituita, sia in prima sia in seconda
convocazione, con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa,
del 50% più uno degli aventi diritto di voto e le deliberazioni
sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti.
- Le modificazioni dello Statuto entrano in vigore il
giorno successivo all'approvazione da parte del competente organo di
legge.
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Art. 24 – Proposta di scioglimento
della F.I.T.
- La proposta di scioglimento della F.I.T. può
essere presentata soltanto all'Assemblea nazionale convocata allo
scopo su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto di
voto.
- L’Assemblea è valida con la presenza dei quattro
quinti degli aventi diritto di voto, sia in prima sia in seconda
convocazione.
- Per deliberare lo scioglimento della F.I.T. occorre
il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli aventi diritto
di voto.
- L’assemblea, con il quorum previsto dal comma
precedente, delibera sulla destinazione del patrimonio.
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Art. 25 - Il Presidente della
Federazione
- Il Presidente ha la rappresentanza legale della
F.I.T. e ne firma gli atti; è, inoltre, responsabile, unitamente al
Consiglio federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea
nazionale, del funzionamento generale della Federazione.
- Convoca e presiede il Consiglio federale ed il
Consiglio di presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno,
e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
- Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvi i
casi espressamente previsti dal presente Statuto.
- Può adottare deliberazioni in via di estrema
urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti
dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di
sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale
che, nella sua prima riunione successiva, deve accertare la
sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
- Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del
Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario
o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal
Vicepresidente più anziano di età.
- In caso di assenza od impedimento definitivo, il
medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della
F.I.T. è tenuto alla convocazione, entro sessanta giorni,
dell'Assemblea nazionale che deve effettivamente avere luogo nei
trenta giorni successivi, per il rinnovo delle cariche.
- Nei casi di decadenza anticipata del Presidente o
del Consiglio federale, deve essere garantita la continuità della
gestione federale e devono essere ricostituiti gli organi.
- Il Presidente può attribuire deleghe ai
Consiglieri federali per la trattazione di singoli affari, purché
non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
- Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia
purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
- Nei casi di radiazione, la grazia non può essere
concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del
provvedimento definitivo.
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Art. 26 - Il Consiglio federale
- Il Consiglio federale è composto dal Presidente e
da quattordici consiglieri, rispettivamente eletti:
- il Presidente, da tutti gli aventi diritto di
voto;
- dieci consiglieri, dagli affiliati;
- due consiglieri dagli atleti;
- due consiglieri dai tecnici.
- Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i
casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione
infraquadriennale.
- Funge da segretario, senza diritto di voto, il
Segretario della Federazione o un suo delegato.
- Nella sua prima riunione il Consiglio federale
elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tre
Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli fra i
Consiglieri.
- In caso di assenza del Vicepresidente vicario le
sue funzioni sono assunte di diritto dal Vicepresidente più anziano
di età.
- L'esercizio del potere di firma da parte del
Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi
dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.
- I Consiglieri federali che, salvo legittimo
impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle
riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.
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Art. 27 - Convocazioni del Consiglio
federale e validità delle deliberazioni
- Il Consiglio federale si riunisce:
- quando il Presidente federale lo ritenga
opportuno;
- quando ne venga avanzata esplicita richiesta da
almeno sette componenti.
- Alle riunioni del Consiglio federale deve essere
sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.
- Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di
esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di
argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca
particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
- Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del
Consiglio federale, senza diritto di voto.
- Il Consiglio federale deve riunirsi almeno una
volta ogni due mesi ed è validamente costituito quando siano
presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno sette
consiglieri.
- Il voto non è delegabile.
- Per la validità delle deliberazioni è richiesta
la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede la riunione.
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Art. 28 - Competenze del Consiglio
federale
- Il Consiglio federale dirige ed amministra
l'attività federale, predispone i programmi in conformità delle
direttive approvate dall'Assemblea nazionale e ne cura l'attuazione
per perseguire i fini istituzionali.
- In particolare:
- realizza i fini istituzionali;
- amministra i fondi che sono a disposizione
della Federazione;
- approva il bilancio preventivo, che rimette
alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione;
- predispone il bilancio annuale consuntivo e la
relazione accompagnatoria sulla gestione federale da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea, rimettendoli poi alla Giunta
nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione;
- delibera tutti i Regolamenti federali e le
successive modificazioni;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e delle
norme federali;
- ratifica i provvedimenti assunti d’urgenza
dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per
caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
- delibera, se delegato dal C.O.N.I., il
riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande
di affiliazione delle società, associazioni ed organismi
similari, nonché su quelle di aggregazione;
- delibera sulle richieste di fusione e di
incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel
Regolamento organico;
- emana le disposizioni di attuazione del
tesseramento;
- delibera gli importi di tutte le quote e tasse
federali;
- determina le dotazioni finanziarie degli organi
periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
- designa i Consultori d'onore da proporre
all’Assemblea nazionale;
- delibera l'ordine del giorno dell’Assemblea
nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte
degli aventi diritto di voto;
- esercita il controllo di legittimità sulle
deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali
per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
- provvede, in caso di gravi irregolarità nella
gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero
in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo
scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in
sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni
provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi
nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
- nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali
e, sentito il parere del Comitato regionale di competenza, i
delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca,
in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- nomina le Commissioni, i Commissari, i
Comitati;
- disciplina, indirizza e sviluppa la
preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale
nomina di allenatori nazionali;
- nomina, per un quadriennio olimpico, con
esclusione di revoca anticipata, i componenti degli organi di
giustizia;
- concede l'amnistia e l'indulto prefissando i
limiti del provvedimento;
- elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti e tre
componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza
di atleti e di tecnici;
- può delegare al Presidente della Federazione
l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti
materie di sua competenza esclusiva;
- è l'unico organo competente a fornire
l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei
Regolamenti.
- Il Consiglio federale delibera, infine, su
quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre
rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le
disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.
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Art. 29 – Decadenza del Consiglio
federale
- In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale
deve essere garantita la continuità della gestione federale.
- Le ipotesi di decadenza del Consiglio federale sono
le seguenti:
- dimissioni del Presidente: decadenza immediata
del Presidente e dell'intero Consiglio federale, i quali restano
in carica per la sola ordinaria amministrazione fino
all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere
convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei
successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
- impedimento definitivo o cessazione dalla
carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza
immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta
in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro
Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino
all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche,
dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta
negli stessi termini previsti sub a);
- dimissioni contemporanee della maggioranza dei
Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio
federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per
la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il
rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve
essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
- vacanza, per dimissioni o per qualsiasi altro
motivo, non contemporanea nell'arco del quadriennio, della
maggioranza dei Consiglieri federali, esclusi dal cumulo quelli
di volta in volta sostituiti elettivamente dall'Assemblea:
decadenza immediata dell'intero Consiglio federale, ma non del
Presidente, che da solo resta in carica per la sola ordinaria
amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo delle
altre cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere
convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
- mancata approvazione da parte dell'Assemblea
nazionale del Bilancio consuntivo annuale, con un numero di voti
contrari pari almeno alla metà più uno dei voti spettanti a
tutti gli aventi diritto (intendendosi lo stesso approvato in
caso di parità di voti): decadenza immediata del Presidente e
dell'intero Consiglio federale, i quali restano in carica per la
sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il
rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve
essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).
- Le dimissioni che determinano la decadenza del
Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono
irrevocabili.
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Art. 30 – Integrazione del
Consiglio federale
- In ogni caso di dimissioni, decadenza, non
accettazione della carica o altro motivo di cessazione dalla carica
stessa dei membri del Consiglio federale in numero tale da non dare
luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione è effettuata
dalla prima Assemblea utile.
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Art. 31 - Il Consiglio di presidenza
- Il Consiglio di presidenza è composto dal
Presidente, dai tre Vicepresidenti e da tre membri del Consiglio
federale eletti nel proprio ambito, tra i quali vi sia almeno un
atleta ed un tecnico.
- Funge da segretario il Segretario della
Federazione, o un suo delegato, senza diritto di voto.
- Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie
non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri
organi; può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in
sostituzione del Consiglio federale, da sottoporre nella prima
riunione successiva a ratifica dello stesso, che deve accertare la
sussistenza dei presupposti legittimanti l’intervento.
- Il Consiglio di presidenza esercita, altresì, i
poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni
specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega
e con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le
decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da
quest’ultimo.
- Per la validità delle deliberazioni, da assumersi
a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno quattro membri
compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il
Vicepresidente vicario, in caso di parità prevale il voto di chi
presiede la riunione.
- Il Consiglio di presidenza è convocato dal
Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.
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Art. 32 - Il Collegio dei Revisori
dei conti
- Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal
Presidente, da quattro componenti effettivi e da tre supplenti.
- Dura in carica quattro anni coincidenti con il
quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio
federale.
- I suoi componenti sono eletti o nominati come
segue:
- il Presidente, due componenti effettivi e due
componenti supplenti sono eletti dall’Assemblea nazionale;
- due componenti effettivi ed un componente
supplente sono nominati dal C.O.N.I.
- Il Presidente ed i componenti elettivi del Collegio
devono essere scelti tra i tesserati e devono essere iscritti
all’Albo dei Revisori contabili.
- Il Presidente viene eletto con votazione separata
rispetto a quella degli altri componenti del Collegio.
- In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi
due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi;
il terzo ed il quarto quella di membri supplenti.
- In caso di parità di voti, precede in graduatoria
il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più
anziano di età.
- I componenti del Collegio dei Revisori dei conti
assistono a tutte le riunioni degli organi deliberanti della
Federazione.
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Art. 33 - Compiti del Collegio dei
Revisori dei conti
- Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le
proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme
che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
- Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito
di:
- controllare la gestione amministrativa di tutti
gli organi della Federazione;
- accertare la regolare tenuta della contabilità
della F.I.T.;
- verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta
corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di
cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- redigere una relazione al bilancio preventivo
ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione del
bilancio stesso;
- vigilare sull'osservanza delle norme di legge e
statutarie.
- Il Collegio si riunisce su convocazione del
Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli
intervenuti.
- I Revisori dei conti effettivi possono compiere
ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e
presso le strutture periferiche della F.I.T.
- Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti
rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli
componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del
Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per
la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
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Art. 34 – Sostituzioni nell'ambito
del Collegio dei Revisori dei conti
- Sono cause di decadenza dalla carica di revisore
dei conti:
- la perdita dei requisiti di eleggibilità alla
carica;
- la mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel
corso dell'esercizio sociale;
- la mancata presenza, senza giustificato motivo,
alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del
Consiglio federale;
- la cancellazione o la sospensione dal ruolo o
dall'Albo dei revisori contabili.
- In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un
componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti, subentrano
i supplenti, in ordine di , eletti o nominati a seconda che il
componente cessato sia eletto o nominato.
- I componenti subentrati, se eletti, restano in
carica fino alla successiva Assemblea nazionale, che deve provvedere
all’elezione dei Revisori effettivi e supplenti necessari per la
ricostituzione dell’organo; i nuovi eletti scadono insieme con
quelli in carica.
- In caso di sostituzione del Presidente, la
presidenza è assunta, fino alla prima assemblea utile, dal
componente effettivo più anziano di età.
- Se con i supplenti non si riesce a ricostituire il
Collegio, deve essere indetta l’Assemblea nazionale per
l’integrazione del Collegio, negli stessi termini previsti per la
decadenza del Consiglio federale.
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Sezione II – Organi periferici
Art. 35 - L'Assemblea regionale
- L'Assemblea regionale è costituita:
- dai Presidenti degli affiliati, con sede nel
territorio della regione, aventi diritto di voto o dai loro
delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro
affiliato;
- dai delegati degli atleti;
- dai delegati dei tecnici.
- E' indetta dal Comitato regionale ed è convocata
dal Presidente.
- L'Assemblea regionale deve tenersi in seduta
ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, tra il 1° ed il
28 febbraio dell'anno successivo a quello della celebrazione dei
Giochi olimpici, nonché tra il 1° ed il 28 febbraio del terzo anno
del quadriennio olimpico per l'approvazione della Relazione
tecnico-morale sulla gestione del biennio trascorso.
- L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta
straordinaria per l’elezione del Presidente del Comitato regionale
o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi
motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del
Comitato regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata
richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno
degli aventi diritto di voto.
- Essa è l'organo sovrano del Comitato regionale ed
è convocata a mezzo lettera raccomandata spedita agli affiliati
aventi diritto al voto ed ai delegati degli atleti e dei tecnici,
almeno quindici giorni prima della data stabilita, con relativi
allegati.
- All’Assemblea regionale partecipano con diritto
di voto le persone indicate nel comma 1.
- Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli
altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti
di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i
titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive
regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e
quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il
Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione
ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato
regionale ritengano opportuno invitare.
- I Presidenti degli affiliati aventi diritto di
voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio
affiliato, possono rappresentare per delega al massimo un altro
affiliato, a condizione che il numero di affiliati con diritto di
voto della regione sia superiore a venti.
- Il Presidente della Federazione, i componenti del
Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il
Presidente ed i componenti del Comitato regionale, nonché i
componenti degli organi di giustizia e gli Ufficiali di gara
certificati o in attività di servizio continuativo non possono
rappresentare affiliati né direttamente né per delega.
- Per tutto quanto non previsto nel presente
articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea
nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento
organico.
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Art. 36 – Attribuzioni
dell'Assemblea regionale
- L'Assemblea regionale in seduta ordinaria:
- vota la relazione biennale sulla gestione del
Comitato regionale predisposta dal Comitato stesso;
- elegge, con votazioni separate e successive:
- il Presidente del Comitato regionale;
- i componenti del Comitato regionale.
- L'Assemblea regionale in seduta straordinaria:
- elegge con votazioni separate e successive:
- il Presidente del Comitato regionale;
- i componenti del Comitato regionale;
in caso di loro cessazione per qualsiasi
motivo.
- L'Assemblea regionale in seduta ordinaria o
straordinaria:
- elegge singoli membri del Comitato regionale in
sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine
del giorno.
- Per la sola elezione dei componenti del Comitato
regionale ogni elettore - presidente di affiliato, atleta o tecnico
- vota esclusivamente per i propri rappresentanti.
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Art. 37 - Il Comitato regionale
- Il Comitato regionale è costituito, nelle regioni
dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto, con
deliberazione del Consiglio federale.
- Ha sede nel capoluogo di regione, se non
diversamente stabilito dal Comitato regionale ed autorizzato dal
Consiglio federale.
- Il Comitato regionale è costituito dal Presidente,
eletto da tutti gli aventi diritto di voto, da un componente eletto
dagli atleti, da un componente eletto dai tecnici e da componenti
eletti dagli affiliati nel numero di:
- quattro, se gli affiliati della regione sono
meno di trenta;
- sei, se sono da trenta a novantanove;
- otto, se sono da cento a centonovantanove;
- dieci, se sono da duecento in poi.
- Nei Comitati regionali nei quali sono previsti otto
o dieci componenti eletti dagli affiliati, i componenti eletti dagli
atleti sono rispettivamente nel numero di due e tre.
- E’ eletto dall'Assemblea regionale per la durata
di un quadriennio olimpico.
- Assolve i compiti necessari per la gestione
dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, con
le funzioni elencate nel Regolamento organico e secondo le
disposizioni quadro del Consiglio federale.
- Per la convocazione del Comitato, per la validità
delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello
stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite
nel presente Statuto per il Consiglio federale.
- Il Comitato regionale che abbia meno di dieci
affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo
entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in
difetto, decade ed è sostituito dal Delegato regionale.
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Art. 38 - Il Presidente del Comitato
regionale
- Il Presidente del Comitato regionale è eletto
dall'Assemblea regionale con le modalità, in quanto applicabili,
previste per l'elezione del Presidente della F.I.T. Nelle ipotesi in
cui gli affiliati presenti nelle fasce previste dall'articolo 14,
comma 2, del presente statuto siano numericamente inferiori a sette,
ai soli fini dell'elezione del Presidente regionale, si provvede
all'inserimento degli stessi nella fascia immediatamente successiva.
- Rappresenta la F.I.T. nel territorio di competenza,
convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi
stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni
analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
- Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o
definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello
stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel presente Statuto e nel Regolamento organico per il Presidente
della F.I.T.
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Art. 39 – Il Delegato regionale
- Nelle regioni dove non sia costituito o
costituibile il Comitato regionale, il Consiglio federale nomina un
Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento
delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di
un Comitato regionale.
- L'incarico è annuale e può essere riconfermato.
- Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una
dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire
al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di
adottare i provvedimenti necessari.
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Art. 40 – L'Assemblea provinciale
- L'Assemblea provinciale è costituita:
- dai Presidenti degli affiliati, con sede nel
territorio della provincia, aventi diritto di voto o dai loro
delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato;
- dagli atleti tesserati per affiliati della
provincia;
- dai tecnici residenti nella provincia.
- E' indetta dal Comitato provinciale ed è convocata
dal Presidente.
- L'Assemblea provinciale deve tenersi in seduta
ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, tra il 1° ed il
31 gennaio dell'anno successivo a quello della celebrazione dei
Giochi olimpici, nonché tra il 1° ed il 31 gennaio del terzo anno
del quadriennio olimpico, per l'approvazione della Relazione
tecnico-morale sulla gestione del biennio trascorso.
- L'Assemblea provinciale deve essere indetta in
seduta straordinaria per l’elezione del Presidente del Comitato
provinciale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per
qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei
componenti del Comitato provinciale lo ritenga opportuno o a seguito
di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà
più uno degli aventi diritto di voto.
- Essa è l'organo sovrano del Comitato provinciale
ed è convocata, almeno quindici giorni prima della data stabilita:
- a mezzo lettera raccomandata spedita agli
affiliati aventi diritto al voto;
- a mezzo avviso pubblicato presso il Comitato
provinciale che ne cura la comunicazione agli affiliati per gli
atleti ed i tecnici.
- All'Assemblea provinciale partecipano con diritto
di voto le persone indicate nel comma 1.
- Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli
altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti
di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i
titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive
provinciali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali
e quelli delle commissioni regionali e provinciali, i fiduciari
regionali e provinciali, il Commissario di gara regionale, gli
Ufficiali di gara della provincia ed eventuali altre persone che il
Presidente od il Comitato provinciale ritengano opportuno invitare.
- Non sono ammesse deleghe.
- Il Presidente della Federazione, i componenti del
Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei conti, i
Presidenti ed i componenti dei Comitati regionale e provinciale,
nonché i componenti degli organi di giustizia e gli Ufficiali di
gara certificati o in attività di servizio continuativo non possono
rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per
delega.
- Per tutto quanto non previsto nel presente
articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee
nazionale e regionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del
Regolamento organico
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Art. 41 – Attribuzioni
dell'Assemblea provinciale
- L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria:
- vota la relazione biennale sulla gestione del
Comitato provinciale predisposta dal Comitato stesso;
- elegge, con votazioni separate e successive:
- il Presidente del Comitato provinciale;
- i componenti del Comitato provinciale, nel
numero di sua spettanza.
- L'Assemblea provinciale in seduta straordinaria
elegge con votazioni separate e successive:
- il Presidente del Comitato provinciale;
- i componenti del Comitato provinciale;
in caso di loro cessazione per qualsiasi
motivo.
- L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria o
straordinaria:
- elegge singoli membri del Comitato provinciale
in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine
del giorno.
- Per la sola elezione dei componenti del Comitato
regionale ogni elettore - presidente di affiliato, atleta o tecnico
- vota esclusivamente per i propri rappresentanti.
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Art. 42 - Il Comitato provinciale
- Il Comitato provinciale è costituito, nelle
province dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto,
con deliberazione del Consiglio federale, sentito il parere del
Comitato regionale competente.
- Ha sede nel capoluogo di provincia, se non
diversamente stabilito dal Comitato provinciale ed autorizzato dal
Consiglio federale, previo parere del Comitato regionale.
- E’ costituito dal Presidente eletto da tutti gli
aventi diritto di voto, da un componente eletto dagli atleti, da un
componente eletto dai tecnici e da componenti eletti dagli affiliati
nel numero di:
- tre, se gli affiliati della provincia sono da
dieci a venticinque;
- quattro, se sono da ventisei a cinquanta;
- sei, se sono da cinquantuno in poi.
- E’ eletto dall'Assemblea provinciale per la
durata di un quadriennio olimpico.
- Assolve i compiti di collaborare con il Comitato
regionale, gestendo i fondi affidatigli per l'attività provinciale
e svolgendo ogni altra funzione indicata nel Regolamento organico o
delegatagli dal Comitato regionale.
- Per la convocazione del Comitato, per la validità
delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello
stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite
nel presente Statuto per il Consiglio federale
- Il Comitato provinciale che abbia meno di dieci
affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo
entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in
difetto, decade ed è sostituito dal Delegato provinciale.
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Art. 43 – Il Presidente del
Comitato provinciale
- Il Presidente del Comitato provinciale è eletto
dall’Assemblea provinciale con le modalità, in quanto
applicabili, previste per l’elezione del Presidente della F.I.T.
Nelle ipotesi in cui gli affiliati presenti nelle fasce previste
dall'articolo 14, comma 2, del presente statuto siano numericamente
inferiori a cinque, ai soli fini dell'elezione del Presidente
provinciale, si provvede all'inserimento degli stessi nella fascia
immediatamente successiva.
- Rappresenta la F.I.T. nel territorio di competenza,
convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi
stabiliti, convoca l’Assemblea provinciale e svolge le funzioni
analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
- Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o
definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello
stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel presente Statuto e nel Regolamento organico per il Presidente
della F.I.T.
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Art. 44 - Il Delegato provinciale
- Nelle province dove non sia costituito o
costituibile il Comitato provinciale, il Consiglio federale, sentito
il Comitato regionale, nomina un Delegato provinciale al fine della
promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per
addivenire all'istituzione di un Comitato provinciale.
- L'incarico è annuale e può essere riconfermato.
- Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare,
per il tramite del competente Comitato regionale, una dettagliata
relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio
federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i
provvedimenti necessari.
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Sezione III – Organi di giustizia
Art. 45 – Principi informatori
della giustizia federale
- Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto
delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali,
nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento
sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al
concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni
forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate, alla
violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla
corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di
giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su
tutto il territorio nazionale e con organismi ausiliari di controllo
regolamentare e disciplinare, la costituzione, le competenze ed il
funzionamento dei quali sono demandati al Regolamento di giustizia e
che sono costituiti dal Giudice arbitro, dal Commissario di campo,
dal Commissario di gara nazionale, dal Commissario di gara
regionale, dalla Commissione tesseramenti.
- Sono istituiti altresì, in primo grado, Giudici
sportivi regionali con competenza territoriale regionale.
- E' sancito il principio di impugnabilità di tutti
i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il
diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice ovvero
la possibilità di revisione di giudizio nei casi previsti dal
Regolamento di giustizia.
- Tutti i componenti degli organi di giustizia
restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non
decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che
comportino la decadenza dell'organo federale che ha provveduto alla
loro nomina.
- Il Regolamento di giustizia stabilisce il
funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da
seguire.
- La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie
ed ogni altro effetto della condanna.
- La riabilitazione è concessa dalla Corte d'appello
federale quando sono decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena
principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo ed il
sanzionato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta .
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Art. 46 - I Giudici sportivi
regionali
- Il Consiglio federale, sentito il Comitato
regionale competente, nomina per la durata di quattro anni, in ogni
regione, un Giudice sportivo regionale, con almeno un sostituto,
quale organo monocratico di prima istanza con competenza
circoscritta all'ambito territoriale della propria regione.
- Ha competenza generale per i fatti che si
verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze
funzionali riservate ad altri organi giudicanti.
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Art. 47 - Il Giudice sportivo
nazionale
- Il Consiglio federale nomina, per la durata del
quadriennio olimpico, il Giudice sportivo nazionale ed almeno un
sostituto.
- Il Giudice sportivo nazionale è organo giudicante
monocratico di primo grado ed ha competenza generale per quanto
attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed a squadre,
nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con
approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le
manifestazioni internazionali, sia individuali sia di
rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia
all'estero.
- Ha competenza, comunque, per le infrazioni commesse
dai tesserati all'estero.
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Art. 48 - La Corte federale
- L’organico della Corte federale è di un
Presidente e di almeno cinque giudici, nominati per l'intera durata
del quadriennio olimpico dal Consiglio federale.
- La Corte elegge, nel proprio ambito, un
Vicepresidente.
- La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un
collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o
dal Vicepresidente.
- Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del
Presidente della Corte, nomina un segretario.
- La Corte giudica in primo grado su:
- le infrazioni commesse dai dirigenti federali,
centrali e periferici, o dai dirigenti di affiliato, in tali
loro specifiche qualità;
- le infrazioni commesse dai componenti di organi
giudicanti a titolo di dolo o colpa grave, nell'esercizio delle
proprie funzioni giudicanti;
- le infrazioni commesse dagli Ufficiali di gara,
iscritti negli Albi, e dai tecnici, iscritti nell'Albo o negli
Elenchi, in tali loro specifiche qualità;
- i reclami avverso l'assegnazione ad una delle
categorie di affiliato;
- i reclami avverso l'attribuzione di voti per le
Assemblee;
- i reclami avverso la validità delle Assemblee
provinciali e regionali;
- i reclami avverso la deliberazione di
cessazione di appartenenza dell'affiliato alla F.I.T. per
inattività agonistica o per revoca dell’affiliazione;
- i reclami avverso la dichiarazione di decadenza
del vincolo di affiliato;
- in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
- i reclami avverso le dichiarazioni di decadenza
dalle cariche;
- la ricusazione del Giudice sportivo regionale o
nazionale.
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Art. 49 - La Corte d’appello
federale
- L’organico della Corte d’appello federale è di
un Presidente e di almeno cinque giudici, nominati per l'intera
durata del quadriennio olimpico dal Consiglio federale.
- La Corte elegge, nel proprio ambito, un
Vicepresidente.
- La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un
collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o
dal Vicepresidente.
- Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del
Presidente della Corte, nomina un segretario.
- La Corte d’appello federale giudica, in ultima
istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di
primo grado; è ammesso ulteriore ricorso alla Giunta nazionale del
CONI solo avverso le decisioni in tema di revoca o di diniego
dell’affiliazione.
- Decide, senza formalità, sui conflitti di
competenza tra organi giudicanti.
- Inoltre, in caso di disaccordo delle parti, il
Presidente della Corte nomina il Presidente del Collegio arbitrale,
nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.
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Art. 50 - Il Procuratore federale
- Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti
davanti a tutti gli organi della giustizia sportiva sono attribuite
al Procuratore federale, nominato dal Consiglio federale.
- L’ufficio della Procura federale è composto dal
Procuratore federale e da uno o più sostituti, anch’essi nominati
dal Consiglio federale.
- Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del
Procuratore federale, nomina un Segretario.
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Sezione IV - La Segreteria federale
Art. 51 - La Segreteria federale
- La F.I.T. si avvale di una Segreteria federale,
retta dal Segretario generale, dirigente del C.O.N.I., che agisce
nell'autonomia conferitagli dal Regolamento organico del C.O.N.I.
medesimo e dalla vigente legislazione in materia, nei limiti da essa
derivanti.
- Ove il C.O.N.I. non designi il segretario, tale
incarico viene affidato dal Consiglio federale con contratto di
diritto privato a termine..
- Il Segretario generale ha il compito di coordinare
e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui
personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume
la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
- Il Segretario generale assiste, nella qualifica,
alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e
del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì
facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle
Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di
controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei
rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.
- In caso di assenza o impedimento, il Segretario può
delegare il dipendente più alto in grado.
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TITOLO QUARTO
ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI
Art. 52 - Requisiti di eleggibilità
- Sono eleggibili alle cariche federali soltanto
coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- siano cittadini italiani maggiorenni;
- siano tesserati alla F.I.T.;
- non abbiano riportato condanne penali passate
in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad
un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici
uffici superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio,
salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni
sportive nazionale, del C.O.N.I. o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione
dell'attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze o
di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche
nell'attività sportiva;
- non abbiano come fonte primaria o prevalente di
reddito un'attività commerciale collegata all'attività della
F.I.T.
- Requisito ulteriore per i rappresentanti degli
affiliati e per l'elezione alla presidenza degli organi federali è
essere tesserati alla F.I.T. o esserlo stati per almeno due anni.
- Requisiti ulteriori per gli atleti sono;
- se in attività, essere tesserati atleti
- se non più in attività, essere stati
tesserati atleti per almeno due anni.
- Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei
componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione al
Registro dei revisori contabili.
- Requisiti ulteriori di eleggibilità dei tecnici
sono;
- se in attività, essere regolarmente iscritti
nell'Albo o negli Elenchi.
- se non più in attività, essere stati
regolarmente iscritti nell'Albo o negli Elenchi per almeno due
anni.
- Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei
casi in cui:
- dopo l'elezione venga accertata la mancanza
iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi
precedenti;
- nel corso del mandato venga meno uno dei
requisiti.
- Tutti i componenti degli organi federali sono
rieleggibili nelle rispettive cariche.
- L'assunzione di cariche elettive, tranne quella di
Revisore dei conti, è a titolo onorifico e gratuito, salvi i
rimborsi spese, determinati secondo modalità specificate nel
Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.T.
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Art. 53 - Incompatibilità
- La carica di componente degli organi centrali è
incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.
- La carica di Revisore dei conti è incompatibile
con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni
altra carica sociale.
- Le cariche di componenti degli organi di giustizia,
previste dal presente Statuto, sono incompatibili con tutte le altre
cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica
sociale.
- La qualifica di Ufficiale di gara certificato o in
attività di servizio continuativo è incompatibile con qualsiasi
altra carica sociale e federale, elettiva o di nomina.
- Le cariche di Presidente federale e di Consigliere
federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica
elettiva sportiva nazionale.
- Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in
una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per
l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal
verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si
ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta
posteriormente.
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Art. 54 - Durata delle cariche
- Le cariche federali assunte per elezione e quelle
di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque,
allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove
elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o
parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
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Art. 55 - Candidature
- Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche
federali elettive o di delegati degli atleti o dei tecnici debbono
porre la propria formale candidatura, elencando specificamente le
cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le
procedure di cui al Regolamento organico.
- Le candidature devono essere presentate:
- per qualsiasi carica centrale, almeno dieci
giorni prima della data stabilita per l'effettuazione
dell'Assemblea nazionale, con deposito presso la Segreteria
federale;
- per le cariche periferiche, almeno sette giorni
prima della data stabilita per l'effettuazione delle Assemblee
regionali e provinciali, con deposito presso le segreterie
rispettivamente del Comitato regionale o provinciale;
- per la carica di delegato di atleti o di
tecnici, almeno sette giorni prima della data fissata per
l'elezione in sede regionale, con deposito presso la segreteria
del Comitato regionale di appartenenza.
- Per la carica di componente del Consiglio federale
o del Comitato regionale o del Comitato provinciale è consentito
presentare una sola candidatura in rappresentanza di una sola
categoria tra affiliati o atleti o tecnici .
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Art. 56 – Compilazione delle liste
- Delle candidature, proposte ritualmente, vengono
compilate liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle
quali va data pubblicità a norma del Regolamento organico.
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TITOLO QUINTO
PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE
FINANZIARIA
Art. 57 – Patrimonio
- Il patrimonio della F.I.T. è costituito da:
- fondi di riserva;
- beni d'uso, attrezzature, investimenti ed
immobili;
- donazioni, eredità e legati, previa
deliberazione d'accettazione del Consiglio federale.
- Tutti i beni oggetto del patrimonio devono
risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno,
tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio
dei Revisori dei conti.
- Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente,
ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano
alla F.I.T. senza specifica destinazione.
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Art. 58 - Mezzi finanziari
- Alle spese occorrenti per il funzionamento della
F.I.T. si provvede con le entrate derivanti da:
- contributi C.O.N.I. o di altri enti pubblici e
privati;
- quote annuali di affiliazione, tesseramento,
tasse gare, multe e varie;
- incassi di manifestazioni sportive o ad esse
connessi;
- qualsiasi altra entrata a qualunque titolo
realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del
Consiglio federale.
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Art. 59 - Esercizio finanziario e
gestione finanziaria
- L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e
coincide con l'anno solare.
- La gestione finanziaria si svolge in base al
bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio federale e
presentato alla Giunta nazionale del C.O.N.I.
- Entro quindici giorni dall’approvazione
dell’Assemblea nazionale devono essere trasmessi alla Giunta
nazionale del C.O.N.I. il bilancio consuntivo e le relazioni del
Collegio dei Revisori dei conti e del Consiglio federale, con
dettagliata indicazione dell’utilizzazione dei contributi ricevuti
dal C.O.N.I.
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TITOLO SESTO
CONTROVERSIE
Art. 60 - Vincolo di giustizia e
clausola compromissoria
- I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.T.
hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento
sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
- Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a non
adire altre Autorità che non siano quelle federali per la tutela
dei loro diritti ed interessi e s'impegnano, altresì, a rimettere
ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie
che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809
del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro
attività sportiva od associativa e che non rientrino nella
competenza normale degli organi di giustizia federali, nei modi e
termini fissati dal Regolamento di giustizia.
- Il Consiglio federale, per particolari e
giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.
- Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso,
essere sempre motivato.
- Il Consiglio federale, entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad
esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione
all'interessato.
- Decorso inutilmente detto termine la deroga si
presume concessa.
- L'inosservanza della presente disposizione comporta
a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari
fino alla radiazione.
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Art. 61 – Collegio arbitrale
- Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente
e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle
parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra
i componenti degli organi di giustizia o tra quelli della
Commissione regolamenti.
- In difetto di accordo, la nomina del Presidente è
demandata al Presidente della Corte d'appello federale, che deve
provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora
questa non vi abbia provveduto.
- Gli arbitri, perché così espressamente convenuto
ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori
inappellabilmente e con le modalità di procedura stabilite dal
Regolamento di giustizia.
- Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni
dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per
l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua
sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria della
F.I.T. che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle
parti.
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Art. 62 – Camera di conciliazione
ed arbitrato per lo sport del C.O.N.I.
- Le controversie che contrappongono la F.I.T. ad
affiliati o tesserati possono essere devolute, con pronuncia
definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport,
istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano preventivamente
esauriti i ricorsi interni alla F.I.T. o che comunque si tratti di
decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia
federale, con esclusione delle controversie di natura
tecnico-disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di
sanzioni inferiori a centoventi giorni.
- Le controversie di cui al precedente comma sono
sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad
istanza della F.I.T., ad un tentativo di conciliazione presso la
Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport; l'istanza deve
essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte
istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo
grado o comunque non soggetta a impugnazione.
- Qualora non sia raggiunta la conciliazione, la
controversia può essere sottoposta, ad istanza della F.I.T.,
dell'affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale, presso
la medesima Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
- Il procedimento è disciplinato dal regolamento di
conciliazione ed arbitrato, deliberato dal Consiglio nazionale del
C.O.N.I.
- Restano escluse dalla competenza della Camera di
conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le controversie tra
affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti
arbitrali nell'ambito della F.I.T.
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TITOLO SETTIMO
NORME GENERALI
Art. 63 - Anno sportivo federale
- L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre.
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Art. 64 - Regolamenti federali
- L'organizzazione e le attività federali sono
disciplinate dai Regolamenti.
- I Regolamenti e le loro modificazioni sono
deliberati dal Consiglio federale e perché abbiano efficacia devono
essere pubblicati negli Atti ufficiali; il Regolamento di giustizia
e quello contro il doping sono anche sottoposti alla Giunta
nazionale del C.O.N.I. per l’accertamento della conformità allo
statuto del C.O.N.I. ed ai principi fondamentali deliberati dal
Consiglio nazionale del C.O.N.I..
- La conformità si intende accertata trascorsi senza
osservazioni sessanta giorni dal deposito delle norme presso la
Segreteria generale del C.O.N.I.
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Art. 65 – Norma transitoria.
- Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 4,
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ed in parziale
difformità dagli articoli 14, 15, 18, 35 e 40 del presente statuto,
nel corso dell'anno 2000 è possibile eleggere i delegati degli
atleti e dei tecnici e rinnovare gli organi federali senza dover
rispettare la successione cronologica delle Assemblee provinciali,
regionali e nazionale.
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