• REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO

    Capo I

    Competizioni tennistiche

    Art. 1 - Classificazione delle competizioni

    1. Le competizioni tennistiche, individuali e a squadre, si distinguono in:
      1. internazionali
        1. incontri fra rappresentative nazionali;
        2. tornei ;
      2. nazionali
        1. Campionati nazionali;
        2. tornei open;
        3. tornei di categoria;
        4. tornei di settore di età;
        5. circuiti di tornei;
        6. manifestazioni varie;
        7. manifestazioni atipiche.
    1. Nelle competizioni nazionali, con esclusione dei Campionati individuali, è consentita la partecipazione di giocatori stranieri tesserati della rispettiva federazione nazionale, se previsto nel programma regolamento e previa valutazione di classifica da parte della F.I.T.

    Art. 2 - Calendario delle competizioni

    1. La F.I.T. compila il calendario delle competizioni internazionali che si svolgono in Italia e di quelle nazionali da essa indette ed approvate.
    2. Una competizione può essere rinviata dalla Federazione su accordo delle parti o per causa di forza maggiore.

    Art. 3 - Incontri fra rappresentative nazionali

    1. L'organizzazione degli incontri fra rappresentative nazionali è esclusiva competenza della F.I.T., che designa l'affiliato sui campi del quale l'incontro ha luogo e prescrive tutte le modalità tecniche ed organizzative della manifestazione.

    Art. 4 - Tornei internazionali

    1. La qualifica di torneo internazionale è concessa alle competizioni indette e controllate dagli organismi internazionali riconosciuti dalla F.I.T., aperte ai giocatori di diversa cittadinanza in regola con lo Statuto della International tennis federation (I.T.F.) e di quella di appartenenza.

    Art. 5 - Campionati nazionali

    1. I Campionati nazionali, individuali e a squadre, sono indetti dalla F.I.T. che ne fissa annualmente le date e ne regola e controlla lo svolgimento in conformità degli specifici Regolamenti.
    2. L'organizzazione dei Campionati (o delle fasi dei medesimi) che si svolgono in sede unica può essere affidata dal Consiglio federale agli affiliati che ne facciano tempestiva richiesta e che siano in grado di garantirne il regolare svolgimento.

    Art. 6 - Tornei open

    1. La qualifica di tornei open è concessa alle competizioni aperte ai giocatori di qualunque categoria.
    2. Dette competizioni si svolgono con tabellone di selezione.
    3. Possono essere limitate ad un numero massimo di partecipanti, indicato nel programma regolamento, unitamente ai criteri di ammissione.

    Art. 7 - Tornei di categoria

    1. La qualifica di tornei di prima, seconda, terza o quarta categoria è concessa alle competizioni riservate ai giocatori della rispettiva categoria o di quelle inferiori.
    2. Dette competizioni si svolgono con tabellone di selezione o di estrazione e, se quest’ultimo è limitato ad un numero prefissato nel programma regolamento, con tabellone di qualificazione.
    3. Possono essere limitate in rapporto all'età od alla classifica dei partecipanti, nonché ad un numero massimo di partecipanti, indicato nel programma regolamento, unitamente ai criteri di ammissione .

    Art. 8 - Tornei di settore di età

    1. La qualifica di tornei di settore è concessa alle competizioni riservate ai giocatori under od over.
    2. Sono tornei giovanili quelli riservati ai settori under 18, 16, 14 e 12; sono nazionali o locali.
    3. Sono tornei per veterani quelli riservati ai settori over 35 e seguenti.
    4. Dette competizioni possono essere riservate ad uno o più settori di tesserati, in rapporto all'età dei partecipanti.

    Art. 9 – Limitazione dell’attività giovanile

    1. I giocatori under 18, 16, 14 e 12, interessati a partecipare all'estero a competizioni individuali, devono ottenere preventiva autorizzazione dal competente organo tecnico.

    Art. 10 - … abrogato …

    Art. 11 - Circuiti di tornei

    1. La qualifica di circuiti di tornei è attribuita alla serie di manifestazioni che, comprendendo due o più competizioni, prevedono una particolare classificazione dei risultati conseguiti e possono dar luogo ad una fase finale (master) riservata ai primi classificati.
    2. I circuiti si dividono in:
      1. provinciali;
      2. regionali;
      3. nazionali;

    a seconda dell'ambito territoriale di svolgimento delle prove che li costituiscono.

    1. La tassa di approvazione del circuito, fissata annualmente dal Consiglio federale, va allegata alla domanda di approvazione ed è distinta dalla tassa di approvazione dei singoli tornei.
    2. Indipendentemente dall'ambito territoriale di svolgimento, le singole prove di un circuito debbono avere lo stesso regolamento.
    3. L'affiliato organizzatore di ogni singola prova del circuito, compreso l'eventuale master, deve richiedere la relativa approvazione.
    4. All'affiliato organizzatore del circuito non è dovuta alcuna tassa da parte degli affiliati che vi aderiscono.
    5. Fermi restando i massimali dei premi annualmente fissati dal Consiglio federale per le singole prove di una competizione, per l'eventuale master detti massimali sono raddoppiati.
    6. Tutti i tornei del circuito devono svolgersi su campi affiliati, salva autorizzazione speciale; in questa ultima ipotesi è dovuta una tassa, stabilita annualmente dal Consiglio federale, comprensiva dell'omologazione preventiva.

    Art. 12 - Manifestazioni varie

    1. Per manifestazioni varie si intendono le sfide, gli incontri intersociali, i tornei ed i campionati sociali.
    2. Gli incontri tra rappresentative di affiliati italiani e straniere devono essere espressamente autorizzati dalla F.I.T. Tale norma si applica anche agli incontri tra rappresentative di Comitati regionali e rappresentative straniere.
    3. Gli incontri tra affiliati italiani devono essere autorizzati dal Comitato regionale territorialmente competente.
    4. Per tornei e campionati sociali si intendono quelli promossi dagli affiliati esclusivamente per i propri tesserati. Qualora se ne richieda l'approvazione, devono essere osservate le norme del Regolamento tecnico sportivo.

    Art. 13 - Manifestazioni atipiche

    1. Sono manifestazioni atipiche le esibizioni, nonché gli incontri ed i tornei ad invito, cui partecipino meno di sedici giocatori o che siano di durata inferiore ai quattro giorni o ai quali i partecipanti siano ammessi sulla base di criteri non oggettivi o nei quali i premi non siano basati sui piazzamenti conseguiti.
    2. Esse devono essere autorizzate dal Consiglio federale.
    3. Se prevedono l'utilizzazione di impianti non omologati, è necessaria la preventiva omologazione del campo di gioco, da chiedere al Comitato regionale di competenza.
    4. I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di giustizia.

    Capo II

    Approvazione delle competizioni - Iscrizioni

    Art. 14 - Approvazione federale

    1. Per organizzare competizioni tennistiche, gli affiliati devono richiedere ed ottenere la preventiva approvazione della F.I.T., che viene concessa solo per le competizioni indicate nell'articolo 1.
    2. Gli affiliati organizzatori ed i partecipanti sono tenuti alla stretta osservanza dei Regolamenti federali e delle Regole di tennis.
    3. E' fatto divieto ai tesserati di partecipare a competizioni non autorizzate, salvo che si tratti di tornei o campionati sociali, per i quali si applica il disposto dell'articolo 12, comma 4.

    Art. 15 - Modalità per l'approvazione

    1. Per ottenere la prescritta approvazione, occorre farne domanda alla quale vanno allegate la tassa di approvazione, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio federale, la bozza del programma-regolamento della manifestazione in quattro esemplari e la dichiarazione di disponibilità degli Ufficiali di gara, prevista dal R.U.G. La domanda va inoltrata sempre tramite il Comitato regionale competente.
    2. La domanda dell'approvazione deve essere indirizzata almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione:
      1. al Consiglio federale, per le competizioni internazionali, per quelle nazionali di prima o di seconda categoria, per quelle open equiparate e per quelle giovanili nazionali;
      2. al Consiglio federale per i circuiti nazionali (ossia che si svolgono in regioni diverse) di tornei per tesserati di qualunque classifica o settore di età ed i circuiti regionali (ossia che si svolgono in una sola regione) di tornei per tesserati di prima o di seconda categoria, nonché per le manifestazioni atipiche. La domanda deve essere avanzata da un affiliato che organizza almeno una prova della manifestazione;
      3. al Comitato regionale competente per ogni altra competizione.
    3. La competenza all'approvazione, da parte del Comitato regionale, limitatamente a quelle che si svolgono nell'ambito della regione, permane anche quando le suddette competizioni siano inserite in circuiti nazionali.
    4. L'affiliato organizzatore può diffondere il programma-regolamento della manifestazione soltanto dopo l'approvazione federale.
    5. Una delle due copie del programma-regolamento, restituite all'affiliato organizzatore con l'approvazione federale, deve essere visibilmente affissa per tutta la durata della manifestazione.

    Articolo 16 - Iscrizioni: modalità e quote

    1. L'iscrizione deve pervenire entro le ore dodici di due giorni antecedenti l'inizio del torneo e deve essere effettuata con le modalità stabilite nel programma-regolamento della manifestazione dall'affiliato organizzatore, che è libero di accettarla anche se presentata in modo difforme.
    2. Il giocatore deve indicare all'atto dell'iscrizione:
      1. generalità ed indirizzo;
      2. affiliato di appartenenza, classifica e numero della tessera federale agonistica valevole per l'anno in corso;
      3. gare a cui intende partecipare.
    3. L'iscrizione, comunque effettuata, non può essere revocata dopo la chiusura delle iscrizioni ed obbliga il giocatore a partecipare alla manifestazione ed a pagare quanto dovuto.
    4. E' vietato partecipare contemporaneamente a più tornei individuali.
    5. Nessuna iscrizione può essere accettata scaduto il termine di chiusura, salva la facoltà del Giudice arbitro, con il consenso dell'affiliato organizzatore, di accettare quelle non pervenute in tempo per cause di forza maggiore. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27.
    6. All'atto dell'iscrizione, o comunque prima di iniziare le gare, il concorrente deve pagare le quote stabilite, che sono obbligatorie anche per i giocatori invitati.
    7. Le quote di iscrizione non possono superare i massimali annualmente fissati dal Consiglio federale.
    8. Indipendentemente dal numero di gare a cui partecipa in un torneo, ogni giocatore è, inoltre, tenuto a versare una quota F.I.T., uguale per tutti, nella misura annualmente fissata dal Consiglio federale.
    9. Per le competizioni che si svolgono prevalentemente al coperto o con illuminazione artificiale, i massimali sono raddoppiati.

    Capo III

    Modalità di disputa delle competizioni

    Articolo 17 - Generalità

    1. Le competizioni, sia individuali sia a squadre, possono svolgersi con la formula ad eliminazione diretta (con tabellone di selezione o con tabellone di estrazione ed eventuale qualificazione) oppure, in tutto o in parte, con la formula dei gironi.
    2. L'adozione della formula deve risultare dal programma-regolamento della manifestazione.

    Articolo 18 - Durata delle competizioni

    1. Una competizione, esclusi i Campionati nazionali individuali, deve concludersi entro il giorno fissato dal programma-regolamento. Tuttavia, può proseguire oltre tale giorno, se sono d'accordo tutti i concorrenti rimasti in gara, l'affiliato organizzatore ed il Giudice arbitro.
    2. Quando non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma precedente, per l'assegnazione dei premi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56.

    Articolo 19 - Limite degli incontri

    1. Tutti gli incontri, in qualsiasi tipo di competizione, si disputano al meglio di tre partite (due partite su tre), con applicazione della regola del tie-break, sul punteggio di sei giochi pari, in tutte le partite.

    Articolo 20 - Compilazione dei tabelloni e formazione dei gironi

    1. Alla compilazione dei tabelloni ed alla formazione dei gironi provvede il Giudice arbitro, alle ore 15 del giorno di chiusura delle iscrizioni, osservando le disposizioni di cui agli articoli seguenti e con l'assistenza di un rappresentante dell'affiliato organizzatore, del Direttore di gara e, se nominato, del Giudice arbitro assistente.
    2. I concorrenti in regola con l'iscrizione hanno diritto di presenziare alle operazioni.
    3. La località, il giorno e l'ora delle operazioni devono essere indicate nel programma-regolamento della manifestazione.

    Articolo 21 - Regola dei byes

    1. I byes sono i posti del tabellone non occupati da giocatori.
    2. Se il numero degli iscritti è pari ai posti del tabellone, non vi sono byes.
    3. Se il numero degli iscritti è inferiore ai posti del tabellone, i casi sono due:
      1. i byes sono pari o inferiori al numero delle teste di serie;
      2. i byes sono superiori al numero delle teste di serie.
    4. Nel caso a) tutti i byes vengono assegnati alle teste di serie, se sono pari alle stesse; se sono in numero inferiore, i byes vengono assegnati alle prime teste di serie.
    5. Nel caso b), dopo aver assegnato un bye a ciascuna testa di serie, i rimanenti vengono sorteggiati per determinare le linee su cui inserirli. Se due byes capitano abbinati, il secondo sorteggiato viene collocato sulla prima linea inferiore libera da bye e non abbinata ad altro bye; nel caso in cui non esistano più linee inferiori libere da byes o non abbinate a byes, il bye sorteggiato viene posto sulla linea immediatamente superiore che risponde ai requisiti citati.
    6. Nel tabellone di selezione, l’inserimento dei byes riguarda il solo primo turno.

    Articolo 22 - Teste di serie

    1. In tutte le competizioni la compilazione del tabellone viene effettuata con il sistema delle teste di serie.
    2. Il numero delle teste di serie di un tabellone è al massimo pari alla potenza del due (2, 4, 8, 16, 32, ecc.) più vicina al quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero degli iscritti; è sempre facoltà del Giudice arbitro di fissarne un numero inferiore.
    3. In tutti i tabelloni (da 8, 16, 32, 64, 128, ecc.) la testa di serie n. 1 va posta sulla linea 1 e la testa di serie n. 2 sull'ultima linea, che è la linea 8, 16, 32, 64, 128, ecc., a seconda del tabellone considerato.
    4. Per determinare la posizione delle rimanenti teste di serie, sorteggiate due per volta, si devono porre la prima sorteggiata nella metà alta e la seconda sorteggiata nella metà bassa, sulle linee riportate nella seguente tabella.