REGOLAMENTO SANITARIO
Art. 1 - Obblighi dei tesserati
- I giocatori, sia con tessera agonistica sia con tessera non
agonistica, sono tenuti all'osservanza delle leggi vigenti sulla tutela
sanitaria delle attività sportive, specialmente in ordine agli accertamenti
periodici della propria idoneità al tennis, relativamente sia all'attività
agonistica sia all'attività non agonistica.
- Il tesserato agonista o non agonista si impegna a non
svolgere attività sportiva qualora sia scaduta la certificazione medica di
idoneità.
- I tesserati, agonisti e non agonisti, con il tesseramento
assumono l’obbligo di sottoporsi ai controlli anti-doping.
Art. 2 - Commissione medica
- Per l'organizzazione del servizio medico-sportivo federale
e dei controlli anti-doping la F.I.T. si avvale della Commissione medica,
nominata dal Consiglio federale.
- La Commissione è diretta da un Presidente, nominato dal
Consiglio federale tra i soci ordinari della F.M.S.I. specialisti in
medicina dello sport, in possesso del relativo titolo universitario
legalmente riconosciuto.
- I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio
federale, sentito il parere del Presidente della Commissione medica, e sono
scelti tra i soci ordinari della F.M.S.I., preferibilmente in possesso del
titolo di specializzazione universitaria.
- Sono compiti della Commissione medica:
- predisporre la valutazione medico-sportiva degli atleti
facenti parte di rappresentative nazionali ufficiali;
- promuovere, in collaborazione con i settori federali
competenti, la ricerca scientifica e gli studi applicati allo sport del
tennis in campo bio-medico, nonché esercitare ogni azione utile volta a
diffondere tra i praticanti l'educazione sanitaria ed, in particolare,
tutte quelle iniziative culturali di prevenzione nei confronti del
doping nello sport;
- predisporre i programmi di assistenza sanitaria alle
squadre nazionali e per le competizioni a carattere nazionale ed
internazionale;
- garantire il funzionamento del controllo anti-doping da
applicarsi alle manifestazioni tennistiche, in conformità dello
specifico Regolamento;
- designare, sentito il parere dei Comitati regionali, i
Fiduciari medici anti-doping regionali;
- determinare le gare in occasione delle quali è
effettuato il controllo anti-doping, nonché disporre per
l’effettuazione di controlli in occasione di partite al di fuori
dell’attività agonistica (tornei e allenamenti), di raduni collegiali
e quando sussistono gravi e giustificati motivi .
Art. 3 - Medico federale
- Il Medico federale è nominato dal Consiglio federale tra i
componenti della Commissione medica.
- Il Medico federale deve essere specialista in medicina
dello sport ed in possesso del relativo titolo universitario legalmente
riconosciuto.
- Sono compiti del Medico federale:
- organizzare il servizio medico delle squadre nazionali,
d'intesa con i componenti della Commissione medica assegnati alle
stesse;
- organizzare il servizio medico per l'assistenza agli
atleti dei Centri federali permanenti.
Art. 4 - Organizzazione periferica
- La F.I.T. si avvale, oltre che della Commissione
medica, anche:
- di un Fiduciario medico anti-doping regionale, nominato
dal Consiglio federale, su designazione della Commissione medica,
sentito il parere del competente Comitato regionale, tra i soci ordinari
della F.M.S.I., preferibilmente specializzati in medicina dello sport.
Il Fiduciario medico regionale deve operare in stretto collegamento con
la C.M., con il Comitato regionale e con i medici degli affiliati;
- di medici degli affiliati, nominati dai Consigli di
amministrazione dei sodalizi preferibilmente tra i soci ordinari della
F.M.S.I. Il medico di società vigila sull'osservanza delle leggi
sanitarie da parte dei tesserati facenti parte di squadre ufficiali
degli affiliati e organizza il servizio sanitario del proprio circolo.
Art. 5 - Accertamenti sanitari
- Gli affiliati possono rilasciare la tessera
agonistica e quella non agonistica solo a chi presenti valida certificazione
sanitaria; il Presidente è responsabile dell'applicazione di tale norma.
- Le modalità di attuazione sono riportate nei seguenti
articoli 6 e 7.
Art. 6 - Modalità per gli accertamenti
sanitari per l'attività sportiva agonistica
- In forza del decreto 18 febbraio 1982 (Gazzetta
ufficiale 5 marzo 1982, n. 63), gli affiliati possono rilasciare la tessera
agonistica esclusivamente a chi venga preventivamente riconosciuto idoneo
alla pratica dell'attività sportiva agonistica.
- Il certificato di idoneità può essere rilasciato dai
medici ordinari della F.M.S.I. operanti presso le strutture pubbliche e
private convenzionate.
- Gli accertamenti, indipendentemente dall'età e dal sesso,
sono i seguenti:
- visita medica;
- esame completo delle urine;
- elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
- spirografia.
- Il certificato di idoneità, che ha la validità di un
anno, deve essere conservato presso l'affiliato che rilascia la tessera
agonistica; la documentazione relativa agli accertamenti deve essere
conservata a cura del medico.
Art. 7 - Modalità per gli accertamenti
sanitari per l'attività sportiva non agonistica
- In forza del decreto 28 febbraio 1983 (Gazzetta
ufficiale 15 marzo 1983, n. 72), gli affiliati possono rilasciare la tessera
non agonistica esclusivamente a chi venga preventivamente riconosciuto
idoneo alla pratica dell'attività sportiva non agonistica.
- Il certificato di idoneità, attestante lo stato di buona
salute, può essere rilasciato da medici di medicina generale e da medici
specialisti pediatrici di libera scelta.
- Il certificato di idoneità, che ha la validità di un
anno, deve essere conservato presso l'affiliato che rilascia la tessera non
agonistica.
LEGISLAZIONE
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LEGGE 26 OTTOBRE 1971,
n. 1099
TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
(Gazzetta ufficiale 23 dicembre 1971, n. 324)
- La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
- il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Articolo 1
- La tutela sanitaria delle attività sportive
spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità
e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero
della sanità con il concorso delle regioni stesse.
- In attesa che le regioni esercitino le competenze previste
dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela
sanitaria di coloro che praticano attività sportive spetta al Ministero
della sanità, che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico
nazionale italiano.
Articolo 2
- La tutela sanitaria si esplica mediante
l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo
periodico, dell'idoneità generica e dell'attitudine di chi intende svolgere
o svolge attività agonistico-sportive. Le visite mediche sono gratuite,
tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica.
- Con decreto del Ministro per la sanità, sentito il
Comitato nazionale olimpico italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a
disciplinare le modalità di esercizio della tutela per le singole attività
sportive, con particolare riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica
dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive
attività, nonché a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite
prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene
sottoposto l'atleta.
... omissis ...
- Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al
termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali
possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari,
ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione
medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano,
incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una
qualificazione in campo medico sportivo.
... omissis ...
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DECRETO 5 LUGLIO 1975
DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE SINGOLE ATTIVITÀ SPORTIVE
(Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale
29 settembre 1975, n. 259)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
- visto l'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971,
n. 1099,() sulla tutela sanitaria delle attività sportive;
- sentito il consiglio superiore di sanità;
- sentito il Comitato olimpico nazionale italiano;
- constatato che l'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n.
1099, stabilisce l'obbligo di emanare norme regolamentari volte a
disciplinare l'esercizio della tutela delle singole attività sportive con
particolare riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica
e professionistica di coloro che praticano attività sportive, nonché ad
indicare i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in
realzione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta;
decreta
Articolo 1
- Ai fini della disciplina delle modalità di
esercizio della tutela della salute di coloro che praticano o intendono
praticare attività sportive, si approva la tabella allegato 1 che riporta,
accanto all'indicazione delle varie specialità sportive ed in rapporto alla
qualifica e al sesso, l'età di inizio dell'attività agonistica, l'età
limite dell'attività agonistica e l'eventuale obbligo di visita prima o
dopo la gara.
... omissis ...
Tabella 1
Età di inizio dell'attività addestrativa pre-agonistica, età
di inizio dell'attività agonistica, età limite dell'attività agonistica,
periodicità delle visite ed obbligatorietà delle visite prima e dopo la gara.
|
Specialità
Sesso (M-F)
Qualifica (D-SP-P)
D=dilettante
SP=semi-professionista
P=professionista
|
I)
Età di inizio attività
pre-agonistica
M F
|
II)
Età di inizio attività agonistica
M F
|
III)
Età limite attività agonistica
M F
|
IV)
Periodicità delle visite
|
V)
Visita prima della gara
|
VI)
Visita dopo la gara
|
|
... omissis ...
|
|
1) Tennis
(M/F-D)
|
8 8
|
11 11
|
|
annuale (1)
|
no
|
no
|
|
... omissis ...
|
(1) variata da triennale in annuale con D.M. 18 febbraio
1982, tabella B
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DECRETO LEGGE 20
DICEMBRE 1979, N. 663 ()
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Gazzetta ufficiale 31 dicembre 1979, N. 355)
Articolo 5
... omissis ...
- L’assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende
anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto
disposto dall’articolo 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, i controlli medici sono effettuati, oltre che dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture
pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni
d’intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno
adottati con decreto del Ministro della sanità.
... omissis ...
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DECRETO 18 FEBBRAIO
1982
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
AGONISTICA
(Gazzetta ufficiale 5 marzo 1982, n. 63)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
- vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099(), sulla
tutela sanitaria delle attività sportive;
- visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975(),
emanato ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della sopra citata legge,
recante "Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive";
- vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto
1981, articolo 23, primo comma, relativo all'accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto
1981, articolo 23, quarto comma, relativo all'accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di
libera scelta;
- considerata la necessità di stabilire, ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito nella predetta legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base
ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle
attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica;
- sentita la commissione appositamente istituita con decreto
del Ministro della sanità dell'8 maggio 1981;
decreta
Articolo 1
- Ai fini della tutela della salute, coloro che
praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e
periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che
intendono svolgere o svolgono.
- La qualificazione agonistica a chi svolge attività
sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli enti
sportivi riconosciuti.
- Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i
partecipanti ai Giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.
Articolo 2
- L'accertamento di idoneità, relativamente all'età
ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche,
viene determinato dai medici di cui all'articolo 5, ultimo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla
base della valutazione della maturità e della capacità morfo-funzionale e
psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni
sportive nazionali e, per quanto riguarda i Giochi della gioventù a livello
nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.
Articolo 3
- Ai fini del riconoscimento dell'idoneità
specifica ai singoli sport, i soggetti interessati devono sottoporsi agli
accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle
tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità
indicata nelle stesse tabelle.
- Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori
esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
- Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono
assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che,
tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto
dall'interessato.
- Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, deve
sottoporsi ad una visita di idoneità con periodicità annuale.
- La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le
indagini contemplate per i singoli sport.
Articolo 4
-
In occasione degli accertamenti sanitari di
cui all'articolo 3 si procede alla compilazione di una scheda di valutazione
medico-sportiva conforme ai modelli A e B, di cui all'allegato
Articolo 5
- Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato
il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato
3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica.
- La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto
certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione
ad attività agonistiche.
- Detto certificato deve essere conservato presso la società
sportiva di appartenenza.
- La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel
corso della visita deve essere conservata a cura del medico visitatore per
almeno cinque anni.
Articolo 6
- Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di
cui all'articolo 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un
determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a
base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni,
all'interessato ed al competente ufficio regionale.
- Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il
solo esito negativo.
- Avverso il giudizio negativo l'interessato può nel termine
di trenta giorni proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale
composta da:
- un medico specialista o docente in medicina dello sport
che svolge anche le funzioni di presidente;
- un medico specialista o docente in medicina interna o
in materie equivalenti;
- un medico specialista o docente in cardiologia;
- un medico specialista o docente in ortopedia;
- un medico specialista o docente in medicina legale e
delle assicurazioni.
- La commissione può, in relazione ai singoli casi da
esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della
specializzazione inerente al caso specifico.
Articolo 7
- Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 18 febbraio 1982 IL MINISTRO: Altissimo
________
Allegato 1
CONTROLLI SANITARI E LORO PERIODICITÀ IN RELAZIONE AI VARI
SPORT
Tabella A
... (omissis) ...
Tabella B
Accertamenti richiesti per tutti gli sport sotto elencati
con periodicità di anni uno:
- visita medica;
- esame completo delle urine;
- elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
- spirografia.
Sport
Atletica leggera, baseball, biathlon, calcio, canoa,
canottaggio, ciclismo, ginnastica, hockey e pattinaggio a rotelle, hockey su
prato e "en salle", karate, ippica, judo, lotta, nuoto, pallacanestro,
pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, pugilato, rugby, scherma,
sci alpino - discesa libera, slalom speciale e gigante, sci combinata - salto
speciale, sci da fondo, sci nautico, softball, sollevamento pesi, sport del
ghiaccio, sport equestri, sport subacquei, tennis, vela.
Note esplicative
A) La visita medica deve comprendere:
- l'anamnesi;
- la determinazione del peso corporeo (in kg) e della statura
(in cm);
- l'esame obiettivo, con particolare riguardo agli organi ed
apparati specificamente impegnati nello sport praticato;
- l'esame generico dell'acuità visiva mediante ottotipo
luminoso;
- l'esame del senso cromatico (solo per gli sport
motoristici);
- il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata
a m 4 di distanza, quando non è previsto l'esame specialistico Ori.
B) La valutazione clinica del grado di tolleranza allo
sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell'esame E.C.G. mediante IRI
(vedi tabella allegata).
C) L'esame spirografico deve comprendere il rilievo dei
seguenti parametri:
- capacità vitale (CV);
- volume espiratorio massimo al secondo (VEMS);
- indice di Tiffeneau (VEMS/CV);
- massima ventilazione volontaria (MVV).
D) ... (omissis) ...
E) Ogni atleta che subisce un trauma cranico deve
sospendere l'attività sportiva praticata e sottoporsi a visita di controllo
prima di riprenderla.
F) Per tutte le altre norme pertinenti, ma non
contemplate nel presente allegato, si fa riferimento ai regolamenti sanitari
delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali.
________
Allegato 2
Modello A
... (omissis) ...
Modello B
Regione
.......................................................................................………….......
SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO-SPORTIVA PER I
PRATICANTI GLI SPORT DI CUI ALLA TAB. B
Cognome ...........…….................................
Nome .....………...........................
nato a
.................................……................. il
..…….…....................................
residenza o domicilio
...................................................…………......................
documento di identità
..................................................................…………......
sport per cui è richiesta la visita
..............................................…………..........
prima visita ............................…….... visita
successiva ……............................
eventuali sport praticati
..................................................…………...................
Anamnesi
anamnesi familiare
...........................................…………..................................
anamnesi fisiologica
.................………….........................................................
menarca ....…............……....... data dell'ultima
mestruazione .……................
fumo ...............................…........... alcool
..………….......................................
patologia malattie sofferte:
......................................…………..........................
interventi chirurgici:
......................................................…………....................
infortuni:
.........................................................................…………...................
Esame delle urine:
aspetto ...……........... colore ….................
densità ...…............. pH .................
reperto
....................................…………............................................................
gruppo sanguigno (A - B - O) ................…...........
fattore Rh...……….............
Spirografia
capacità vitale CV
.......................…………................ l ........... (norm.
..........)
capacità vitale forzata CVF
......................…………... l ........... (norm. ..........)
volume espir. max sec. VEMS .........…………........... l
........... (norm. ..........)
indice Tiffeneau VEMS/CV
................………….......%............ (norm. ..........)
max ventil. volont. MVV ..........…………...........
l/min. .......... (norm. ..........)
conclusioni
...............................................……………......................................
Esami specialistici integrativi
Elettrocardiogramma:
................................................…….……......................
Esame neurologico:
.................................................................…………..........
Esame otorinolaringoiatrico:
...........................…………..................................
Audiometria:
..................................................................…………....................
Esame oculistico:
...........................…………..............…..................................
Altri esami:
..................................................…………......................................
Giudizio conclusivo
L'atleta, all'atto della visita, non presenta
controindicazioni cliniche pregresse in atto alla pratica agonistica dello sport
………….................. per il periodo
.......................................……………………………………………....
lì, .......................
.........................................
(timbro e firma del medico)
________
Allegato 3
REGIONE ....................................….........
U.S.L. ..………..............................
CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ
SPORTIVA AGONISTICA
Cognome ......….........…………............. Nome
....…………............................
nato a ................………….................……...
il .………....................................
residenza o domicilio
..............................……………………….......................
documento di identità
.......................................…………………….................
sport per cui è richiesta la visita
...................…………………….....................
L'atleta di cui sopra, sulla base della visita e dei relativi
accertamenti, non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica
dello sport
.....…………………………………...................................................................
Il presente certificato ha validità di
…………….................................... e scadrà il
...........................................
(il medico) .................
________
Allegato 4
REGIONE ....................................….........
U.S.L. ..………..............................
CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ
SPORTIVA AGONISTICA
Cognome ......….........…………............. Nome
....…………............................
nato a ................………….................……...
il .………....................................
residenza o domicilio
..............................……………………….......................
documento di identità
.......................................…………………….................
L'atleta di cui sopra viene dichiarato non idoneo all'attività
sportiva
….....................................................................................
(il medico) .................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO 28 FEBBRAIO
1983
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA NON
AGONISTICA
(Gazzetta ufficiale 15 marzo 1983, n. 72)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
- vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663(),
concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, all'articolo 5 ultimo comma,
attribuisce al Ministero della sanità il compito di stabilire i criteri
tecnici generali per i controlli sanitari dell'attività sportiva;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto
1981, articolo 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto
1981, articolo 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera
scelta;
- visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982()
che stabilisce "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva
agonistica";
- considerata la necessità di stabilire, ai sensi
dell'articolo 5 del precitato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito nella legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali
debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività
sportive, per la parte relativa alle attività non agonistiche;
- sentita l'apposita commissione istituita con decreto del
Ministro della sanità dell'8 maggio 1981;
decreta
Articolo 1
- Ai fini della tutela della salute devono essere
sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non
agonistiche:
-
- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive
organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attrezzature
parascolastiche;
- coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I.,
da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che non
siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18
febbraio 1982;()
- coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle
fasi precedenti quella nazionale.
Articolo 2
- Ai fini della pratica delle attività sportive
non agonistiche i soggetti di cui al precedente articolo 1 devono
sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica
intesa ad accertare il loro stato di buona salute.
- In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà
di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al
personale sanitario ed alle strutture di cui all'articolo 5, ultimo comma,
della legge n. 33/80.
- La certificazione di stato di buona salute riscontrato
all'atto della visita medica deve essere redatto in conformità al modello
di cui all'allegato 1.
Articolo 3
- La certificazione di cui al precedente articolo 2
è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai
medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 23 dei
rispettivi accordi collettivi vigenti.
Articolo 4
- Il presente decreto verrà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 28 febbraio 1983 IL MINISTRO: Altissimo.
________
Allegato 1
REGIONE ....................................….........
U.S.L. ..………..............................
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome .......…………..................................
Nome .......................................
nato a
............................…………..........…...... il
.............................................
residente a
...................................………….......................................................
n. iscrizione al S.S.N.
................................…………........................................
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata,
risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla
pratica di attività sportive non agonistiche.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del
rilascio.
......................... lì ...........................
Il medico (timbro e firma)