REGOLAMENTO ORGANICO

LIBRO PRIMO

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto

  1. Il Regolamento organico contiene le norme di attuazione dello statuto, le cui disposizioni, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del presente Regolamento.

Art. 2 - Organizzazione della F.I.T.

  1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.) realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli organi direttivi, di giustizia e di controllo, indicati dallo Statuto federale e dal presente Regolamento organico.
  2. Gli organi della F.I.T. sono:
    1. gli organi federali centrali;
    2. gli organi federali periferici:
      1. organi regionali;
      2. organi provinciali.
  3. I componenti degli organi federali possono essere eletti o nominati.

Art. 3 - Candidature

  1. L'attività commerciale collegata all'attività della F.I.T., che a norma dell'articolo 52, comma 1, lettera f), dello statuto non consente l'eleggibilità a cariche federali, è da intendersi riferita alle funzioni di dirigente di azienda con incarichi direttivi, di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione, di presidente del Collegio sindacale, si amministratore delegato, di direttore generale, di direttore generale aggiunto o reggente, esercitate nelle società, imprese od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.T., dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa F.I.T.; le disposizioni del presente articolo sono applicabili a tutte le persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende od industrie sopra descritte.
  2. In tutte le Assemblee federali e nelle consultazioni elettorali dei delegati degli atleti e dei tecnici i voti di preferenza per chi non si sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti.
  3. Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità indicati nello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive o la veste di delegato degli atleti o dei tecnici, deve porre la propria formale candidatura, per iscritto, indicando specificatamente le cariche per le quali intende candidarsi e, pena l'irricevibilità della candidatura:
    1. le proprie generalità;
    2. l’affiliato di appartenenza;
    3. il numero e la data di emissione della tessera in corso di validità;
    4. ove richiesti, per gli atleti, i numeri e le date di emissione di due tessere agonistiche precedenti;
    5. ove richiesti, per i tecnici, i due anni precedenti di regolare iscrizione all’Albo od agli Elenchi;
    6. la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.
  4. Le candidature devono essere presentate nei termini stabiliti dalla statuto e devono pervenire alla Segreteria della F.I.T., se trattasi di carica centrale, ovvero rispettivamente ai Comitati regionali o provinciali, se trattasi di carica periferica, ovvero al Comitato regionale, se trattasi di delegato degli atleti o dei tecnici, tramite lettera a mano o raccomandata o altro mezzo idoneo (telegramma, fax, corriere, ecc.); in ogni caso fa fede la data del protocollo di arrivo.

Art. 4 - Compilazione delle liste

  1. Scaduti i termini prescritti, il Segretario generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico e, ove previsto, per categorie (dirigenti, atleti, tecnici).
  2. Il Segretario generale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
  3. Uguali procedure devono essere seguite a cura dei Comitati regionali e provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
  4. Le liste aggiornate e definitive vengono consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne dà lettura in aula.
  5. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Art. 5 – Elezioni – Voti – Nullità

  1. In qualsiasi elezione ha diritto ad esprimere il voto solo chi sia in possesso di tessera federale.
  2. Ogni elettore può esprimere il voto in una sola veste: di rappresentante di affiliato o di delegato degli atleti o di delegato dei tecnici.
  3. In tutte le elezioni i voti si esprimono tracciando un segno in corrispondenza del nome del candidato stampato sulla scheda.
  4. Non viene attribuito il voto quando la scheda:
    1. è bianca,
    2. non è quella prescritta,
    3. presenta scritture o segni che non lasciano intendere l’espressione del voto,
    4. presenta voti in numero superiore al consentito,
    5. presenta scritture e segni tali da far ritenere, in modo inequivocabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
  5. Al di fuori dei casi di nullità sopra elencati, vanno attribuiti i voti tutte le volte che risulta chiara la volontà dell’elettore.
  6. In tutte le elezioni, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano d’età.
  7. Per l'espressione del voto può essere adottato un sistema elettronico.

Art. 6 - Documentazione dei requisiti d'eleggibilità

  1. Entro quindici giorni dall'elezione l'interessato deve depositare, presso la Segreteria competente (federale, regionale o provinciale), i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di eleggibilità, o idonee dichiarazioni sostitutive.
  2. Chi già ricopre una carica federale elettiva è dispensato dal predetto deposito.

Art. 7 - Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

  1. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità è di competenza della Corte federale la quale procede:
    1. d'ufficio;
    2. su deferimento del Procuratore federale, che si attiva anche d'ufficio;
    3. su segnalazione di affiliati o di tesserati o di componenti di organi federali.
  2. L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 8 - Opzione

  1. L'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta incompatibilità, e comunque entro e non oltre la data della prima riunione degli organi in cui è stato eletto, deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver esercitato l'opzione.
  2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria federale.
  3. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 9 - Durata delle cariche

  1. Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di quattro anni, corrispondente al quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
  2. Gli incarichi federali assunti per nomina hanno durata massima di due anni, corrispondente al primo od al secondo biennio del quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche nei casi di nomina infrabiennale; possono essere confermati senza limite.
  3. Gli organi di giustizia ed il Collegio dei revisori dei conti ed i loro componenti durano in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche nei casi di nomina infraquadriennale per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte; possono essere confermati senza limite.
  4. Ai fini della durata delle cariche e degli incarichi, il quadriennio olimpico termina:
    1. il 31 dicembre dell’anno di celebrazione dei giochi olimpici estivi, per gli organi elettivi provinciali;
    2. il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di celebrazione dei giochi olimpici estivi, per gli organi elettivi regionali;
    3. il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di celebrazione dei giochi olimpici estivi, per gli organi elettivi nazionali.

Art. 10 - Decadenza

  1. A tutti gli organi federali si applicano le cause di decadenza previste per il Consiglio federale, nonché, in quanto compatibili, le norme per la ricostituzione dell’organo
  2. I dirigenti nominati (Commissioni, Comitati, Fiduciari, ecc.), inoltre, decadono d'ufficio senza alcuna formalità in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dell’organo federale da cui proviene la nomina, fatta eccezione per gli organi di giustizia.
  3. I singoli componenti degli organi federali elettivi decadono:
    1. qualora, dopo la loro elezione, perdano uno dei requisiti di eleggibilità indicati nello Statuto;
    2. quando restino assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli organi di cui fanno parte, salvo legittimo impedimento; tale disposizione non si applica ai Presidenti di organi federali.
  4. La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'organo di appartenenza; avverso detta dichiarazione l'interessato può proporre reclamo alla Corte federale, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
  5. Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione o di un Comitato nazionale, il Consiglio federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi, d'ufficio o su proposta del Presidente della Commissione o del Comitato di appartenenza.
  6. Nel caso di decadenza di un organo, lo stesso resta in carica per il disbrigo delle pratiche correnti fino al rinnovo delle cariche.
  7. I dirigenti, eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o del biennio rispettivamente previsto per la durata dell'organismo di appartenenza.

Art. 11 - Separazione dei poteri

  1. Gli organi di giustizia sono autonomi ed indipendenti dagli organi del potere esecutivo.
  2. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio federale o dei Comitati regionali non si estende agli organi di giustizia, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati.
  3. I componenti degli organi di giustizia non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

Art. 12 - Conflitti di competenza

  1. I conflitti di competenza fra organi federali sono risolti dal Consiglio federale, salvi quelli fra organi giudicanti, demandati alla Corte d'appello federale.

Art. 13 - Funzionamento degli organi collegiali

  1. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
  2. Gli organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno sei volte l'anno o ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà meno uno dei componenti.
  3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe.
  4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione.
  5. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano; lo scrutinio segreto è adottato per le elezioni ovvero quando sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dalla natura degli argomenti.
  6. Tali norme non si applicano alle Assemblee, per le quali valgono le specifiche disposizioni dello statuto.

Art. 14 - Principio della proroga

  1. Per garantire la continuità dell’amministrazione della F.I.T., i dirigenti, elettivi o di nomina, restano in carica, anche nel caso di decadenza dell’organo, fino all’accettazione della carica da parte dei rispettivi successori.

TITOLO SECONDO

ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAPO I

ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea nazionale

  1. Il Consiglio federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con l'inserimento negli Atti ufficiali e la comunicazione agli organi di informazione.
  2. L'avviso di convocazione dell’Assemblea contiene data, ora, luogo ed ordine del giorno.
  3. Nel caso di convocazione a richiesta degli aventi diritto di voto, l’ordine del giorno è predisposto dai proponenti, ma può essere integrato dal Consiglio federale.

Art. 16 - Deleghe

  1. Nelle assemblee nazionali e regionali, è ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto da un affiliato al rappresentante di altro affiliato a condizione che:
    1. la delega sia redatta in calce all'avviso di convocazione o su carta intestata dell'affiliato, con timbro e firma del Presidente o di chi per statuto sociale abbia tale potere;
    2. la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio affiliato di appartenenza.
  2. Le cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli organi sociali, pervenute alla Segreteria generale della F.I.T. almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.
  3. Nell'Assemblea nazionale è ammesso il rilascio di delega tra rappresentanti di affiliati solo se appartenenti alla stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2, dello statuto, anche se di regioni diverse.
  4. L’incertezza della legittimità della partecipazione di un delegato è risolta con dichiarazione di convalida del Presidente del Comitato provinciale, nelle assemblee regionali, o dal Presidente del Comitato regionale, nelle assemblee nazionali o regionali, oppure, in caso di loro assenza, dal rispettivo Vicepresidente vicario; in mancanza di detti dirigenti, la legittimità della partecipazione è definita dalla Commissione di verifica dei poteri.

Art. 17 - Attribuzione dei voti e reclami

  1. L'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto (affiliati e delegati degli atleti e dei tecnici) è determinato sulla base dell’attività sportiva federale svolta fino al 31 ottobre di ogni anno e viene annualmente pubblicato negli Atti ufficiali.
  2. Entro il mese successivo alla pubblicazione e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea o per la consultazione elettorale nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'interessato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti.
  3. Il reclamo va presentato per iscritto alla Corte federale e comunicato, per conoscenza, ai Comitati regionale e provinciale di competenza.
  4. La Corte federale, assunte le necessarie informazioni presso gli organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati.
  5. Per le assemblee provinciali e per le consultazioni elettorali dei delegati degli atleti e dei tecnici, l’elenco degli atleti aventi diritto di voto è pubblicato dal Comitato regionale competente, quello dei tecnici dalla Segreteria generale; la pubblicazione deve contenere i nominativi di tutti coloro che hanno acquisito il diritto di voto almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea provinciale o della consultazione elettorale.
  6. Gli interessati possono richiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione, la correzione degli elenchi degli atleti e dei tecnici con domanda circostanziata alla segreteria del Comitato regionale competente od alla Segreteria federale.
  7. La Segreteria federale può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

Art. 18 - Commissione verifica dei poteri

  1. La Commissione verifica dei poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza.
  2. Ha il compito di:
    1. identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
    2. verificare la regolarità delle deleghe;
    3. risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
  3. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
  4. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per fasce e per settori.
  5. La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

Art. 19 - Apertura dell'Assemblea nazionale e ufficio di presidenza

  1. I lavori dell'Assemblea nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che propone la nomina per acclamazione dell’Ufficio di presidenza, composto del Presidente dell'Assemblea, di un Vicepresidente e di due o più scrutatori; di esso fa parte il Segretario generale in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua mancanza, un suo delegato.
  2. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari, regolandone lo svolgimento e le relative operazioni.

Art. 20 - Il Presidente dell'Assemblea nazionale

  1. Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
  2. Il Presidente informa, senza indugio, l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni.
  3. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
  4. Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
  5. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
    1. prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
    2. togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
  6. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

Art. 21 - Discussione

  1. Nessuno può allontanarsi dall’argomento in discussione, tranne che per richiamo allo statuto od al Regolamento organico o per fatto personale.
  2. E' considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
  3. I richiami allo statuto, al Regolamento organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
  4. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, debbono essere proposte prima che si inizi la discussione; se iniziata, possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno un terzo dei presenti.

Art. 22 - Votazioni e conteggi - Elezioni e scrutini

  1. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
  2. Tutte le deliberazioni sono adottate con le modalità fissate dallo Statuto: le votazioni a scrutinio segreto devono essere effettuate in cabina.
  3. Per l’elezione alle cariche federali, se non vengono usate apparecchiature elettroniche, il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l’indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda.
  4. Per l'elezione dei consiglieri federali e dei Comitati regionali e provinciali, ogni elettore - rappresentante di affiliato, atleta o tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti.
  5. Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.
  6. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti espressi, riferita al numero complessivo dei votanti, fatta eccezione per i diversi quorum prescritti:
    1. per la modificazione dello Statuto;
    2. per lo scioglimento della Federazione;
    3. per la non approvazione della Relazione tecnico-morale e finanziaria;
    4. per l’elezione alle cariche federali.
  7. In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.
  8. Nelle assemblee a carattere elettivo è richiesta in prima convocazione la presenza di partecipanti che rappresentino direttamente o per delega, ove ammessa, il 50% più uno degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione almeno un quinto degli stessi.
  9. Per l'elezione del Presidente della F.I.T. e dei Comitati regionali e provinciali, nonché dei consiglieri federali, regionali e provinciali, è necessario ottenere le percentuali dei voti espressi da ogni fascia e settore, come previsto dall'articolo 22 dello statuto.

Art. 23 - Verbale dell'Assemblea nazionale

  1. Il verbale dell'Assemblea nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
  2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria federale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del C.O.N.I.
  3. Ciascun partecipante all'Assemblea nazionale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 24 - Assemblea nazionale in sessione ordinaria o straordinaria

  1. L'Assemblea nazionale è convocata, in sessione ordinaria o straordinaria, nei casi e per gli argomenti tassativamente disciplinati dallo Statuto.
  2. Le sessioni ordinaria e straordinaria possono svolgersi anche contestualmente, nell’ambito della medesima riunione dell'Assemblea nazionale; in tal caso, ferma rimanendo la diversità dei quorum costitutivi, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, si fa riferimento ai diversi quorum deliberativi previsti per ciascun argomento su cui l’organo è chiamato a decidere.

CAPO II

CONSIGLIO FEDERALE

Art. 25 – Riunioni e modalità di convocazione

  1. La convocazione del Consiglio federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno sette giorni liberi prima della data fissata.
  2. Alle riunioni del Consiglio federale devono essere invitati il Collegio dei Revisori dei conti e, se eletto, il Presidente onorario; a tal fine, provvede, con formale convocazione, la Segreteria federale.
  3. Il Presidente può invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio federale, senza diritto di voto, le persone che ritiene necessarie.

Art. 26 - Funzionamento

  1. Il funzionamento del Consiglio federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun organo collegiale.
  2. Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente vicario, dirige i lavori, onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.T.
  3. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.
  4. Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra singoli componenti.

Art. 27 - Segretario del Consiglio federale

  1. Le funzioni di segretario del Consiglio federale sono svolte dal Segretario generale della Federazione ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
  2. Il Segretario generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della Segreteria federale.
  3. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, firmandolo unitamente a chi presiede la riunione.
  4. Il verbale può essere approvato al termine della seduta oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Art. 28 - Pubblicità delle deliberazioni

  1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale di generale interesse per gli affiliati e quelle relative alle concessioni di contributi, nonché tutte quelle che il Consiglio ritenga opportuno, devono essere pubblicate negli Atti ufficiali e mediante affissione all'Albo federale.
  2. E' riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli affiliati o ai tesserati, che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non pubblicate negli Atti ufficiali.

CAPO III

COMMISSIONI E COMITATI

Art. 29 - Commissioni e Comitati

  1. Per l'espletamento dell'attività federale il Consiglio federale può costituire Commissioni e Comitati con funzioni tecniche e consultive, nominandone i componenti e fissandone compiti e funzioni.

Art. 30 - Requisiti, incompatibilità e durata in carica di componenti di Commissioni e di Comitati

  1. Possono essere nominati solo i tesserati della Federazione che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne per delitti dolosi e che non siano stati assoggettati dal C.O.N.I. o da qualsiasi Federazione sportiva a squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno.
  2. I componenti delle Commissioni e dei Comitati nazionali durano in carica due anni, coincidenti con il primo o con il secondo biennio del quadriennio olimpico, e possono essere confermati.

Art. 31 - Commissioni nazionali

  1. Le Commissioni nazionali sono composte di tesserati con particolare competenza nei singoli settori e funzionano secondo i principi di democrazia interna.
  2. Sono previste le seguenti Commissioni:
    1. Commissione regolamenti;
    2. Commissione impianti ed attrezzature;
    3. Commissione Campionati e classifiche;
    4. Commissione calendari e circuiti;
    5. Commissione per l'attività over;
    6. Commissione per l’attività giovanile;
    7. Commissione tecnica;
    8. Commissione propaganda e scuola;
    9. Commissione marketing;
    10. Commissione medica.
  3. Il Consiglio federale può istituire altre Commissioni, determinandone la composizione, i compiti e la durata.

Art. 32 - Commissione regolamenti

  1. La Commissione ha i seguenti compiti specifici:
    1. provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio federale, alla formulazione di eventuali modificazioni alle Carte federali, ivi compresi i regolamenti delle gare;
    2. provvedere alla stesura formale delle proposte di norme regolamentari richieste dal Consiglio federale ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la correttezza dei testi definitivi da sottoporre, ove previsto, all'approvazione del C.O.N.I. e, successivamente, da pubblicare negli Atti ufficiali;
    3. fornire al Consiglio federale proposte di norme regolamentari su materie determinate;
    4. rispondere alle richieste di parere in materia statutaria e regolamentare;
    5. suggerire interpretazioni sulle norme principali e più controverse, da trasmettere al Consiglio federale per l'approvazione.

Art. 33 - Commissione impianti ed attrezzature.

  1. La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio federale l'omologazione delle attrezzature e dei materiali degli impianti per l'attività federale e, se espressamente richiesta, di formulare pareri sulla richiesta di contributi per la costruzione di nuovi impianti.

Art. 34 - Commissione Campionati e classifiche

  1. La Commissione ha il compito di:
    1. coordinare lo svolgimento dei Campionati;
    2. predisporre annualmente le classifiche di tutte le categorie;
    3. designare le teste di serie nei Campionati nazionali individuali ed a squadre.

Art. 35 - Commissione calendari e circuiti

  1. La Commissione ha il compito di:
    1. compilare il calendario delle competizioni approvate, secondo criteri di armonizzazione di tutti i calendari nazionali;
    2. esercitare funzioni consultive e tecniche in materia di programmazione, di coordinamento e di proposta di approvazione dei circuiti nazionali.

Art. 36 - Commissione per l'attività over

  1. La Commissione ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:
    1. organizzare e regolamentare l'attività dei tesserati over nelle varie manifestazioni sia individuali sia a squadre, compresi i Campionati;
    2. redigere le classifiche riservate agli over 45 maschili ed alle over 40 femminili;
    3. predisporre i calendari delle predette manifestazioni;
    4. seguire l'attività delle squadre partecipanti alle Coppe internazionali per giocatori over, convocando per ciascun incontro giocatori e capitani.

Art. 37 - Commissione per l'attività giovanile

  1. La Commissione ha funzioni di programmazione e di organizzazione dell'attività degli atleti di età inferiore ai 16 anni ed è organo di supporto tecnico.

Art. 38 - Commissione tecnica

  1. La Commissione ha funzioni di programmazione e di organizzazione dell'attività degli atleti di età superiore ai 16 anni ed è organo di supporto tecnico.

Art. 39 - Commissione propaganda e scuola

  1. La Commissione ha funzioni di programmazione e di organizzazione dell'attività di promozione e di propaganda con particolare riferimento alla diffusione del tennis in ambito scolastico.

Art. 40 - Commissione marketing

  1. La Commissione ha il compito di pianificare e progettare azioni ed iniziative tendenti a produrre vantaggio economico per la F.I.T. , per gli affiliati e per i tesserati.

Art. 41 - Commissione medica anti-doping

  1. La Commissione organizza il servizio medico-sportivo federale ed i controlli anti-doping.
  2. Ha la composizione ed i compiti previsti dal Regolamento sanitario e dal Regolamento contro il doping..

Art. 42 - Comitati nazionali

  1. Il Consiglio federale può istituire Comitati per esigenze di specifici settori dell'organizzazione federale ai quali è riconosciuta funzione ausiliaria degli organi federali.
  2. Sono previsti comunque:
    1. il Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
    2. il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
  3. Le funzioni ed i compiti sono fissati rispettivamente nel Regolamento degli ufficiali di gara e nel Regolamento dei tecnici.

CAPO IV

CONSULTE NAZIONALI

Art. 43 - Consulte nazionali

  1. Le Consulte nazionali hanno le funzioni di:
    1. confrontare le diverse esperienze locali;
    2. uniformare metodi e criteri di gestione;
    3. recepire direttive univoche;
    4. suggerire indicazioni per la conduzione federale.
  2. Sono istituite le seguenti Consulte nazionali:
    1. Consulta dei Presidenti dei Comitati regionali;
    2. Consulta degli organi giudicanti ordinari;
    3. Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
  3. Il Consiglio federale può istituire e convocare altre Consulte disciplinandone il funzionamento.

Art. 44 - Consulta dei Presidenti dei Comitati regionali

  1. I Presidenti dei Comitati regionali sono convocati dal Presidente della Federazione almeno due volte all'anno e, comunque, debbono essere interpellati ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
  2. La Consulta assolve il compito di:
    1. svolgere un ruolo consultivo per il Consiglio federale;
    2. attuare il più efficace collegamento tra gli organi centrali e quelli periferici;
    3. segnalare al Consiglio federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni.
  3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione; svolge la funzione di segretario il Segretario generale.

Art. 45 - Consulta degli organi giudicanti ordinari

  1. Il Presidente della Corte d'appello federale convoca, almeno una volta all'anno, per la riunione degli organi giudicanti ordinari:
    1. il Giudice sportivo nazionale ed il suo sostituto;
    2. i componenti della Corte federale;
    3. i componenti della Corte d'appello federale;
    4. i Giudici sportivi regionali ed i loro sostituti.
  2. Alla Consulta partecipano il Procuratore federale ed i suoi sostituti.
  3. La Consulta assolve il compito di:
    1. dibattere le problematiche della giustizia sportiva;
    2. proporre gli emendamenti ritenuti necessari al Regolamento di giustizia;
    3. confrontare i provvedimenti adottati al fine di uniformare i criteri di valutazione e la misura delle sanzioni;
    4. concorrere alla redazione di un massimario delle decisioni della giustizia sportiva;
    5. contribuire alla formulazione dei criteri per determinare in modo uniforme le specie delle infrazioni disciplinari e l'entità delle relative sanzioni da infliggere da parte degli organi giudicanti.
  4. La Consulta è presieduta dal Presidente della Corte d'appello federale; svolge la funzione di segretario il Segretario generale o un suo delegato.

Art. 46 - Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali

  1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara convoca, almeno due volte all'anno, la Consulta, costituita dai:
    1. componenti del Comitato centrale;
    2. Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
  2. La Consulta deve essere inoltre convocata se ne fa richiesta almeno la maggioranza dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
  3. La Consulta è presieduta dal Presidente del Comitato centrale; svolge la funzione di segretario il segretario del Comitato.
  4. La Consulta assolve il compito di:
    1. dibattere i problemi del settore;
    2. confrontare i criteri di organizzazione e di conduzione del settore;
    3. segnalare le modifiche regolamentari necessarie per il miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle gare.

TITOLO TERZO

ORGANI FEDERALI PERIFERICI

CAPO I

NORME COMUNI

Art. 47 - Organi federali periferici

  1. Gli organi federali periferici hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.
  2. Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento e, per quanto compatibili,:
    1. si uniformano ai principi enunciati per gli organi centrali;
    2. ad essi si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti organi centrali.
  3. Gli organi federali periferici si suddividono in:
    1. organi regionali;
    2. organi provinciali
  4. Gli organi delle province autonome di Trento e di Bolzano, pur denominati provinciali, esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni degli organi regionali; ad essi sono pertanto applicabili le norme previste per questi ultimi, con riferimento al territorio di ciascuna delle due province.
  5. Non è consentita l'istituzione di alcun organo periferico non espressamente previsto dallo Statuto.

Art. 48 – Assemblee regionali e provinciali: verifica dei poteri e reclami

  1. La Commissione di verifica dei poteri è presieduta:
    1. nelle assemblee regionali, dal Giudice sportivo regionale o, in sua assenza o impedimento, da un suo sostituto o da altro componente degli organi di giustizia;
    2. nelle assemblee provinciali, da un componente del Comitato regionale o da altro tesserato designato dal Comitato regionale stesso;

    che designano tesserati quali componenti della Commissione stessa.

  2. Avverso il giudizio della Commissione Regolamento di giustizia.è ammesso reclamo alla Corte federale ai sensi del

Art. 49 - Mancata elezione del Presidente o del Comitato, regionale o provinciale

  1. Nei casi in cui, per mancato svolgimento, totale o parziale, dell’assemblea elettiva, regionale o provinciale, per difetto del quorum richiesto, non sia stato possibile procedere all’elezione:
    1. sia del Presidente del Comitato, regionale o provinciale, sia del Comitato, regionale o provinciale, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario, come nei casi di mancato o irregolare funzionamento del Comitato, regionale o provinciale;
    2. del solo Comitato, regionale o provinciale, il Presidente neo-eletto provvede come nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri.
  2. Qualora il presidente neo-eletto non provveda alla riconvocazione dell’assemblea, il Consiglio federale nomina un commissario straordinario, come nei casi di mancato o irregolare funzionamento del Comitato, regionale o provinciale.

Art. 50 – Funzionamento del Comitato regionale o provinciale

  1. Nella sua prima riunione, il Comitato, regionale o provinciale, elegge, nel suo seno, un Vicepresidente o due, tra cui quello vicario, se il Comitato è composto di almeno otto membri, ed il Segretario.
  2. Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Comitato può ripartire compiti ed attribuzioni tra i suoi componenti e nominare Commissari o Fiduciari per le varie attività.
  3. I Commissari ed i Fiduciari, così nominati, partecipano, se del caso, alle riunioni del Comitato con voto consultivo, nelle materie di loro competenza.
  4. Il Comitato si riunisce periodicamente, comunque non meno di sei volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei consiglieri; è validamente costituito con la presenza del Presidente, o di chi ne fa le veci, e da almeno la metà degli altri consiglieri.
  5. Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria federale, per il Comitato regionale, o al Comitato regionale, per il Comitato provinciale, e di cui viene data lettura nella riunione successiva.

CAPO II

COMITATO REGIONALE

Art. 51 - Attribuzioni

  1. Il Comitato regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del tennis e, in particolare:
    1. promuove, diffonde, disciplina l'attività tennistica nella regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio federale;
    2. trasmette al Consiglio federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea regionale elettiva;
    3. sottopone all'Assemblea regionale la relazione sulla gestione del Comitato;
    4. amministra le anticipazioni federali con la più rigorosa osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
    5. propone annualmente al Consiglio federale, per la necessaria autorizzazione, il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei compiti propri e dei Comitati provinciali di appartenenza;
    6. vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
    7. riceve dal Comitato provinciale le domande di affiliazione e di aggregazione di nuove società, che verifica ed inoltra, con il proprio parere, al Consiglio federale;
    8. cura che gli affiliati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
    9. collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
    10. organizza le divisioni regionali del Campionato a squadre degli affiliati, nonché le fasi regionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani e di quelli individuali; autorizza la disputa delle divisioni provinciali del Campionato a squadre degli affiliati e delle fasi provinciali dei Campionati nazionali a squadre giovanili e veterani, coordinandone la gestione attraverso i Comitati provinciali;
    11. approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli affiliati della regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella regione, sulla base dei calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia agli affiliati della regione;
    12. propone al Consiglio federale la nomina del Commissario di gara regionale e dei supplenti; può nominare, se particolari esigenze organizzative lo richiedono, Fiduciari regionali che possono essere invitati, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato;
    13. esprime parere non vincolante per la nomina del Giudice sportivo regionale e del suo supplente, del Fiduciario degli ufficiali di gara regionale e dei componenti del direttivo della sezione regionale, del Fiduciario medico anti-doping regionale;
    14. esprime parere al Consiglio federale per la costituzione dei Comitati provinciali e per la nomina dei Delegati provinciali;
    15. controlla e coordina l'attività dei Comitati provinciali e convoca, almeno due volte all'anno, la riunione programmatica dei Presidenti dei Comitati provinciali stessi, con sole funzioni consultive e non deliberative;
    16. tiene aggiornati gli elenchi degli affiliati e dei tesserati;
    17. registra i risultati delle gare di sua competenza e li invia alla segreteria federale;
    18. tiene contatti con gli enti regionali amministrativi e sportivi (C.O.N.I. regionale ed enti di promozione sportiva), per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività tennistica della regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
    19. riferisce sull'attività svolta al Consiglio federale, con relazione scritta, ed all'Assemblea regionale.

Art. 52 - Gestione finanziaria

  1. Per le spese di gestione e per lo svolgimento delle attività di competenza, i Comitati regionali amministrano, salva rendicontazione, una percentuale, stabilita annualmente dal Consiglio federale, dei seguenti proventi riguardanti la regione:
    1. quote degli affiliati;
    2. entrate per tesseramenti, trasferimenti, approvazione e partecipazione ai tornei, iscrizione ai Campionati;
    3. tasse a fondo perduto, per partecipazione "sub judice" e per reclami.
  2. Il Comitato regionale, entro il 30 settembre, redige un programma ed il relativo piano delle spese necessarie per il proprio funzionamento e per la propria attività dell'anno successivo.
  3. In essi vanno compresi, altresì, i programmi ed i relativi piani di spesa formulati dai singoli Comitati provinciali di appartenenza, nei limiti condivisi dal Comitato regionale a seguito di consulta del Comitato regionale e dei Presidenti dei Comitati provinciali, che deve essere effettuata entro il 15 settembre.
  4. Il piano di spesa regionale viene inoltrato al Consiglio federale con le osservazioni dei Comitati provinciali, il cui piano di spesa non sia stato integralmente condiviso dal Comitato regionale.
  5. Il Comitato regionale, a ricezione della dotazione finanziaria, deve erogare immediatamente ed integralmente ai Comitati provinciali gli importi dei loro piani di spesa approvati; qualora il Comitato regionale riceva in più soluzioni la dotazione finanziaria, deve erogare immediatamente ed integralmente ai Comitati provinciali, in proporzione e di volta in volta, la quota degli importi dei loro piani di spesa approvati.

CAPO III

COMITATO PROVINCIALE

Art. 53 - Attribuzioni

  1. Il Comitato provinciale assolve i seguenti compiti:
    1. collabora con il Comitato regionale per promuovere, diffondere e disciplinare l'attività tennistica nella provincia di competenza, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio federale e quelle particolari deliberate dal Comitato regionale stesso;
    2. cura l'attuazione delle disposizioni della F.I.T. e del Comitato regionale, mantenendosi con questo in continui rapporti;
    3. trasmette, per il tramite del Comitato regionale, al Consiglio federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea provinciale elettiva; trasmette, inoltre, al Comitato regionale i verbali delle proprie riunioni;
    4. sottopone all'Assemblea provinciale la relazione sulla gestione del Comitato;
    5. propone annualmente al Comitato regionale il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti ed amministra i fondi a disposizione in conformità delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
    6. vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
    7. riceve le domande di affiliazione e di aggregazione di nuove società e, dopo aver svolto l'istruttoria, le trasmette al Comitato regionale per gli ulteriori provvedimenti di competenza;
    8. cura che gli affiliati della provincia siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
    9. riceve le iscrizioni ai Campionati e le trasmette al Comitato regionale di competenza;
    10. omologa i campi e le altre attrezzature tennistiche;
    11. organizza le divisioni provinciali del Campionato a squadre degli affiliati, le fasi provinciali dei Campionati nazionali a squadre giovanili e veterani ed i Campionati provinciali individuali, con il coordinamento del Comitato regionale;
    12. promuove e coordina l'attività agonistica giovanile provinciale di concerto con i competenti organi nazionali e regionali;
    13. si adopera per la costituzione di nuove società e per la loro affiliazione;
    14. assiste i dirigenti degli affiliati, agevolandone i rapporti con il Comitato regionale e con gli organi centrali;
    15. promuove, presso gli affiliati, l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi di società di nuova costituzione;
    16. programma e redige il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella provincia e lo trasmette al Comitato regionale entro il mese di novembre;
    17. programma e redige il calendario delle manifestazioni non agonistiche che si svolgono nella provincia e lo trasmette al Comitato regionale;
    18. tiene contatti con gli enti locali (comunali e provinciali), sportivi (C.O.N.I. provinciale ed enti di promozione sportiva), turistici (Ente provinciale del turismo, Pro-loco, ecc.) e ricreativi, per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività tennistica nella provincia, nel rispetto delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
    19. svolge, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti che il Comitato regionale, in materie specifiche, ritiene di delegare espressamente;
    20. collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere qualsiasi incarico nella provincia;
    21. riferisce sull'attività svolta, con relazione scritta, all'Assemblea provinciale;
    22. entro il 31 marzo del secondo e quarto anno del quadriennio olimpico può indire una riunione programmatica organizzativa e di coordinamento degli affiliati della provincia.

Art. 54 - Gestione finanziaria

  1. Il Comitato provinciale, entro il 15 settembre, redige un programma ed il relativo piano delle spese necessarie per il proprio funzionamento e per la propria attività dell'anno successivo e lo presenta al Comitato regionale per l'inoltro al Consiglio federale.
  2. Il Comitato provinciale trasmette mensilmente al Comitato regionale il rendiconto delle spese sostenute con i relativi documenti giustificativi.

CAPO IV

COMMISSIONI E FIDUCIARI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 55 - Commissioni regionali e provinciali

  1. Il Comitato regionale o il Comitato provinciale, per l'espletamento di alcune attività, possono nominare Commissioni scegliendone i componenti fra i tesserati, anche al di fuori dei consiglieri.
  2. I componenti delle commissioni regionali o provinciali, non consiglieri, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del rispettivo Comitato regionale o provinciale, con voto consultivo per le materie di competenza.

Art. 56 - Fiduciari regionali e provinciali

  1. Per particolari esigenze organizzative il Comitato regionale o il Comitato provinciale possono nominare Fiduciari, anche tra i tesserati al di fuori dei consiglieri, per le varie attività.

TITOLO QUARTO

DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Art. 57 – Elezione - votazioni

  1. La consultazione elettorale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici, per la partecipazione alle assemblee regionali e nazionale, avviene in sede regionale, nel giorno deliberato dal Consiglio federale.
  2. Gli atleti votano nella regione dell'affiliato di appartenenza.
  3. I tecnici votano nella regione dell’affiliato presso cui prestano l’attività risultante dai moduli di affiliazione oppure, se non vincolati, nella regione di residenza.
  4. L'avviso di convocazione, a cura della Segreteria federale, deve essere trasmesso ai Comitati regionali e provinciali che ne curano la pubblicazione presso la sede e ne danno ulteriore comunicazione agli affiliati anche a mezzo di pubblicazione in un quotidiano a tiratura nazionale o regionale almeno quindici giorni prima delle elezioni.
  5. Gli elenchi di tutti coloro che hanno acquisito il diritto di voto almeno dieci giorni prima della data della consultazione elettorale sono pubblicati dal Comitato regionale competente.
  6. I tecnici in possesso della tessera atleti possono votare solo in una delle due qualità.
  7. Il voto può essere espresso con la trascrizione del solo numero di lista di ogni candidato, salvo l'uso di apparecchiature elettroniche o di schede prestampate.
  8. Qualora non si raggiunga il numero dei delegati attribuiti alla regione, per mancanza di candidature o non orrenimento di voti, il numero dei delegati di quella regione rimane inferiore a quello previsto e non viene reintegrato.

Art. 58 - Sostituzioni

  1. Il delegato cessato per qualsiasi motivo, secondo quanto previsto dallo statuto, è sostituito dal primo dei non eletti, se esistente.

Art. 59 - Seggi elettorali

  1. Il Consiglio federale fissa la data delle elezioni in tutte le regioni.
  2. Il Presidente della F.I.T.:
    1. stabilisce il luogo del seggio elettorale, sentito il Comitato regionale di competenza;
    2. nomina il presidente del seggio elettorale;
    3. nomina i componenti dell’Ufficio elettorale centrale.
  3. I seggi elettorali sono costituiti in ogni regione da:
    1. un Presidente,
    2. un Vicepresidente,
    3. un segretario,
    4. almeno due scrutatori.
  4. Tutti i componenti del seggio sono nominati dal presidente e non possono essere scelti tra i candidati.
  5. Il seggio svolge tutte le funzioni necessarie per la votazione, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti; effettua tra l’altro la verifica dei poteri, identificando ed ammettendo al voto gli aventi diritto, compresi negli elenchi forniti dal Comitato regionale.
  6. I votanti, a richiesta, debbono esibire un documento di identità.
  7. Per lo svolgimento delle votazioni, il seggio deve seguire scrupolosamente lo specifico verbale e, pertanto, deve:
    1. costituirsi alle ore 8 per effettuare le operazioni preliminari;
    2. rimanere aperto dalle ore 9 alle ore 13 per le operazioni di voto;
    3. effettuare lo scrutinio delle schede votate subito dopo il termine delle votazioni;
    4. redigere lo specifico verbale trasmesso alla Segreteria federale;
    5. comunicare alla Segreteria federale immediatamente i risultati delle votazioni;
    6. trasmettere o consegnare in giornata alla Segreteria federale lo specifico verbale e tutto il materiale delle votazioni.
  8. L'Ufficio elettorale centrale è composto dal numero di membri che il Presidente ritiene opportuno; riscontra tutti i verbali ed, in particolare, le schede contestate ed attribuisce definitivamente i voti.

LIBRO SECONDO

AFFILIATI

CAPO I

TIPOLOGIA

Art. 60 - Affiliato

  1. L'affiliato, con l'affiliazione alla F.I.T., si obbliga, per sé e per i suoi soci, ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.T. e la normativa C.O.N.I.
  2. L'affiliato, composto di tesserati, deve essere costituito, in una delle forme giuridiche previste dal Codice civile, con atto pubblico notarile o con scrittura privata registrata o con firme autenticate dal Presidente del Comitato provinciale o, in mancanza, regionale competenti.
  3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto, redatto sul principio di democrazia interna, deve essere espressamente dichiarato che l'affiliato:
    1. ha come finalità precipua la pratica del tennis nel territorio dello Stato italiano;
    2. esclude dai propri intenti ogni fine di lucro;
    3. si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri soci lo Statuto, i Regolamenti della F.I.T., le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, nonché la normativa C.O.N.I.;
    4. si impegna a rilasciare una tessera federale per tutti i propri soci (per le polisportive, tutti i soci della sezione tennis);
    5. si impegna ad osservare e far osserva ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria.

Art. 61 - Classificazione e limitazioni

  1. Gli affiliati si distinguono in:
    1. affiliati di categoria A, se dispongono di uno o più campi di gioco, ubicati nello stesso comune ove hanno la sede, regolarmente omologati, propri o concessi, a qualsiasi titolo, in uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività sportiva;
    2. affiliati di categoria B, se non dispongono di campi di gioco in uso esclusivo nello stesso comune ove hanno la sede o, comunque, non aventi le caratteristiche sopra indicate.
  2. Solo gli affiliati di categoria A possono partecipare ai Campionati nazionali a squadre ed organizzare Scuole di addestramento al tennis (S.A.T.).

Art. 62 - Enti aggregati

  1. Gli enti aggregati praticano attività tennistica di qualunque tipo, sportiva o di sviluppo o organizzativa o comunque di servizio e di supporto, sia in favore della F.I.T. sia degli affiliati o dei tesserati.
  2. Gli enti aggregati non possono avere tesserati.
  3. Gli enti aggregati sono ammessi alle assemblee senza diritto di voto

CAPO II

RICONOSCIMENTO ED AFFILIAZIONE - AGGREGAZIONE

Art. 63 - Riconoscimento, affiliazione ed aggregazione

  1. Su richiesta scritta dell'ente interessato inoltrata alla F.I.T., il riconoscimento ai fini sportivi è deliberato dal Consiglio federale, se a ciò delegato del Consiglio nazionale del C.O.N.I., a condizione che il richiedente abbia uno statuto conforme ai principi fondamentali dalla F.I.T. e del C.O.N.I.
  2. L'affiliazione o l’aggregazione sono richieste con il modulo federale sottoscritto dal Presidente o da chi ne ha il potere, secondo l'atto costitutivo o gli atti societari, accompagnato dalla prescritta tassa e dai documenti indicati di seguito, salvo che gli stessi siano già in possesso degli organi federali, in relazione ad una precedente affiliazione cessata da non più di tre anni, e siano ancora validi.
  3. Gli affiliati di categoria A debbono allegare, in triplice copia, i seguenti documenti:
    1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
    2. ove l’atto costitutivo sia redatto con scrittura privata registrata, dichiarazione di responsabilità del Presidente circa l’autenticità delle firme di sottoscrizione;
    3. indicazione dell'ubicazione e del numero dei campi, con descrizione della natura del fondo, dell'eventuale illuminazione, di copertura e di gradinate;
    4. indicazione del titolo di utilizzo degli immobili e degli impianti;
    5. richiesta di tesseramento dei componenti del Consiglio di amministrazione;
    6. elenco nominativo degli associati dell'affiliato; gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno;
    7. indicazione degli Ufficiali di gara annoverati tra i propri tesserati;
    8. mappa con l'ubicazione dei campi di gioco nel comune ove è la sede sociale.
  4. Gli affiliati di categoria B devono corredare la domanda soltanto con i documenti di cui alle precedenti lettere a), b), e), f) e g).
  5. Gli aggregati devono corredare la domanda soltanto con i documenti di cui alle precedenti lettere c), d) ed h), e con l’indicazione del nominativo del responsabile; ove costituiti in forma societaria, anche con i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
  6. La domanda va presentata presso la segreteria del Comitato provinciale, che l'istruisce, accerta i requisiti per l'appartenenza all'una o all'altra categoria degli affiliati o agli enti aggregati, omologa i campi, l'accetta "sub judice" e la trasmette al Comitato regionale, che, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, trasmette il tutto alla Segreteria federale.
  7. La Segreteria federale dà notizia dell'avvenuto riconoscimento e dell’accettazione della domanda di affiliazione o di aggregazione negli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al Comitato regionale ed al Comitato provinciale di competenza.
  8. La mancata contestuale richiesta delle tessere dei componenti degli organi direttivi dell'affiliato non permette l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.
  9. Non è altresì accettabile la domanda di affiliazione o di riaffiliazione o di aggregazione di chi risulti in debito con la F.I.T., a qualsiasi titolo, per rapporti relativi ai tre anni precedenti.
  10. La mancata accettazione della domanda è comunicata all'interessato con la relativa motivazione.
  11. Avverso l'assegnazione ad una delle categorie summenzionate, l'affiliato ha facoltà di reclamare alla Corte federale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 64 – Rinnovo dell’affiliazione

  1. Gli affiliati devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla F.I.T. inoltrando alla stessa, tramite il Comitato provinciale competente:
    1. il modulo con i dati aggiornati;
    2. le tasse prescritte;
    3. la richiesta delle tessere dei propri soci.

Art. 65 - Termini

  1. La domanda di affiliazione o di aggregazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno.
  2. Il rinnovo dell’affiliazione deve essere effettuato entro il 31 marzo.
  3. Trascorso detto termine, l'affiliato è in posizione irregolare e, se non provvede a rinnovare l'affiliazione entro il 30 settembre, cessa di appartenere alla F.I.T.
  4. La richiesta di affiliazione dell'affiliato cessato è considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti.

Art. 66 - Affiliati in posizione irregolare

  1. Tra il 1° gennaio ed il 31 marzo l'affiliato, che non ha rinnovato l'affiliazione, non può:
    1. esercitare il diritto di voto nelle Assemblee nazionali, regionali e provinciali.
    2. richiedere tessere per i propri soci;
    3. iscrivere squadre a competizioni agonistiche;
    4. organizzare, sui propri campi, manifestazioni agonistiche e non agonistiche con la partecipazione di tesserati;
    5. disporre di una scuola o di corsi collettivi di tennis.
  2. Il Comitato regionale competente dichiara in posizione irregolare l’affiliato che al 31 marzo non abbia completato il tesseramento, socio od atleta, di tutti i propri associati; il provvedimento è comunicato all’affiliato con raccomandata con avviso di ricevimento, con l’invito ad adempiere entro sette giorni dal ricevimento e con l’avvertimento che l’inadempimento comporta le conseguenze della posizione irregolare indicate nel comma seguente.
  3. L'affiliato in posizione irregolare, fino a quando non abbia rinnovato l'affiliazione o non abbia completato il tesseramento degli associati indicati nella richiesta di affiliazione o riaffiliazione, è sospeso da qualsiasi attività federale e non può, oltre all'attività di cui al comma 1:
    1. partecipare ai Campionati a squadre, con conseguente cancellazione dai calendari dell’anno in corso e retrocessione all’ultima divisione regionale per il Campionato degli affiliati dell’anno successivo;
    2. opporsi al trasferimento dei tesserati atleti che ne facciano richiesta;
    3. richiedere l’indennità di svincolo per i tesserati atleti minorenni, che richiedano il trasferimento ai sensi della precedente lettera b).
  4. Il provvedimento di dichiarazione della posizione irregolare è impugnabile davanti alla Corte federale nel termine di tre giorni dalla comunicazione.
  5. Costituiscono infrazione disciplinare, con conseguente deferimento alla Procura federale:
    1. a carico del presidente dell’affiliato, il mancato completamento del tesseramento di tutti gli associati;
    2. a carico del presidente dell’affiliato, per frode sportiva, la dichiarazione mendace circa il numero degli associati;
    3. a carico del presidente del Comitato regionale, la mancata dichiarazione di posizione irregolare.
  6. Il procedimento disciplinare è archiviato, ove il completamento del tesseramento, mediante pagamento maggiorato del 20% a titolo di mora, sia effettuato prima del 30 settembre.
  7. È altresì in posizione irregolare, con le medesime conseguenze di cui al precedente comma 3, l’affiliato che non ha pagato nei termini le sanzioni pecuniarie irrogate divenute definitive.

Art. 67 - Denominazione sociale

  1. Gli affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
  2. La F.I.T. può non accettare domande di affiliazione da parte di enti che abbiano denominazione identica a quella di altro affiliato nella stessa provincia.

Art. 68 - Abbinamenti

  1. Sono considerati "abbinati" gli affiliati che assumono, sin dalla costituzione o in fase successiva, il nome di un'impresa, ente od organizzazione commerciale, con scopo pubblicitario.
  2. La denominazione deve, comunque, essere conforme ai criteri dettati per la denominazione sociale e può essere adottata solo dopo l'accettazione del Consiglio federale.

Art. 69 - Fusione di affiliati

  1. La fusione di due o più affiliati dà origine ad un nuovo ente, soggetto a nuovo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale.
  2. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalle copie autentiche:
    1. dei verbali delle assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione;
    2. dell’atto costitutivo e dello statuto della società che ha origine dalla fusione.
  3. Il nuovo affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo statuto sociale, un Consiglio di amministrazione di nuova elezione.
  4. Esso conserva l'anzianità federale, la categoria ed i diritti sportivi maggiori fra quelli attribuiti agli affiliati che si sono fusi, a condizione che la fusione sia avvenuta tra affiliati:
    1. che abbiano almeno un anno di affiliazione alla F.I.T.;
    2. che abbiano sede e che abbiano svolto attività agonistica nello stesso comune o in comuni confinanti della stessa regione.
  5. I tesserati degli affiliati che si sono fusi restano vincolati per il nuovo affiliato.

Art. 70 - Incorporazione di altri affiliati

  1. Un affiliato che incorpora uno o più affiliati conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori sociali, l'anzianità federale, il Consiglio di amministrazione ed i tesserati.
  2. I tesserati degli affiliati incorporati restano vincolati all'affiliato incorporante.

Art. 71 – Trasferimento della sede sociale

  1. L’affiliato che trasferisce la sede sociale con variazione dei campi dichiarati deve chiederne l’omologazione, anche se gli stessi erano già omologati a nome di altro affiliato.
  2. Se il trasferimento avviene al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione, l’affiliato trasferito non conserva i diritti sportivi attribuiti per la partecipazione al Campionato degli affiliati.

Art. 72 - Comunicazione di tutte le variazioni

  1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni, trasferimenti della sede sociale e variazioni nella composizione degli organi sociali, l'affiliato deve darne comunicazione alla F.I.T. entro quindici giorni, accompagnata dai relativi verbali dell'organo competente, per il tramite del proprio Comitato provinciale, che rilascia attestazione di ricezione, e trasmette subito copia della comunicazione al competente Comitato regionale.
  2. Ogni altra variazione deve essere comunicata alla F.I.T. ed al Comitato regionale di competenza entro quindici giorni, tramite il Comitato provinciale.
  3. Le attestazioni del Comitato provinciale fanno fede ai fini della verifica dei poteri in sede di Assemblee federali.

CAPO III

CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.T.

Art. 73 - Recesso

  1. L'affiliato recede comunicando alla F.I.T. la sua volontà di interrompere il rapporto di affiliazione.
  2. Il recesso deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 74 - Scioglimento volontario, incorporazione e fusione

  1. L'affiliato che, per qualsiasi motivo, si scioglie interrompe automaticamente il rapporto di affiliazione alla F.I.T.
  2. L'affiliato che viene incorporato da altro affiliato e gli affiliati che si fondono sono considerati sciolti.

Art. 75 - Inattività sportiva

  1. Il Consiglio federale dichiara la cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato che non abbia svolto alcuna attività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi.
  2. Per attività sportiva, ai soli fini dell'inattività, si intende, oltre alla partecipazione a qualsiasi Campionato o manifestazione, individuale od a squadre, nazionali o locali, iscritti nei calendari ufficiali della F.I.T., anche la partecipazione a manifestazioni sportive non agonistiche o l'organizzazione di manifestazioni tennistiche o la gestione di centri di addestramento o di perfezionamento agonistico.
  3. Avverso il provvedimento predetto è ammesso reclamo alla Corte federale.

Art. 76 - Revoca dell'affiliazione

  1. Il Consiglio federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui l'affiliato:
    1. perda i requisiti indicati nello Statuto per l’affiliazione;
    2. sia stato dichiarato in posizione irregolare e non abbia regolarizzato la sua posizione nel termine del 30 settembre.
  2. Avverso il provvedimento di revoca, nel termine di trenta giorni dalla sua notifica, è ammesso reclamo alla Corte federale.

Art. 77 - Radiazione

  1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato dagli Albi federali, nei casi indicati dallo statuto.
  2. Il provvedimento di radiazione viene comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.
  3. Avverso il provvedimento di radiazione può essere proposto appello alla Corte d’appello federale.

LIBRO TERZO

TESSERATI

CAPO I

TESSERAMENTO E TESSERE

Art. 78 – Tessera federale e modalità di rilascio

  1. L’esistenza del tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla F.I.T., è documentata dalla tessera federale di riconoscimento.
  2. Le tessere federali sono rilasciata dalla Federazione direttamente o tramite l'affiliato di appartenenza.
  3. Gli affiliati debbono richiedere, tramite il competente Comitato provinciale o, in mancanza, direttamente al Comitato regionale, il numero delle tessere occorrenti e devono versare per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio federale, in misura uguale per tutti.
  4. Il socio è tenuto a fornire all'affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici per la compilazione della tessera ed a dichiarare la sua eventuale posizione di tesserato atleta dell'anno precedente; se richiede la tessera atleta, deve depositare presso l'affiliato valida certificazione sanitaria.
  5. Non può rilasciarsi alcuna tessera federale alle persone a cui è inibito il tesseramento, a norma di statuto; l'inosservanza di tale norma integra l'illecito disciplinare.
  6. La F.I.T. si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità di attuazione del tesseramento.

Art. 79 - Tipi di tessera

  1. Le tessere federali sono:
    1. tessera di riconoscimento, distinta in
      1. tessera socio;
      2. tessera speciale;
    2. tessera di riconoscimento e di abilitazione alle gare, distinta in:
      1. tessera atleta;
      2. tessera atleta non agonista.
  2. Il costo delle tessere federali è stabilito annualmente dal Consiglio federale.

Art. 80 - Tessera socio

  1. La tessera socio è rilasciata dalla Federazione, tramite l'affiliato, ai soci, compresi atleti, dirigenti, medici e massaggiatori.
  2. Il possesso della tessera normale è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale.

Art. 81 - Tessera speciale

  1. La tessera speciale è rilasciata dal Comitato provinciale o, in mancanza, dal Comitato regionale territorialmente competente, direttamente e gratuitamente, ai dirigenti federali, agli ufficiali di gara, ai tecnici, ai medici ed ai massaggiatori federali ed a coloro che rivestono cariche onorarie, che non siano soci di un affiliato.
  2. Il possesso della tessera speciale è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale.

Art. 82 - Tessera atleta

  1. La tessera atleta è rilasciata dalla Federazione, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività sportiva.
  2. La richiesta della tessera atleta deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenne.
  3. La tessera può essere rilasciata solo previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
  4. La tessera atleta non può essere rilasciata a chi non abbia compiuto il decimo anno di età al 1° gennaio dell'anno in corso.
  5. Il possesso della tessera atleta vincola l'atleta all'affiliato fino al 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata; l'atleta che non ottiene il trasferimento nei termini previsti, resta vincolato all'affiliato anche per l'anno successivo e, se minorenne, fino al massimo di quattro anni consecutivi, oltre i quali è libero di tesserarsi per altro affiliato.

Art. 83 - Tessera atleta non agonista

  1. La tessera atleta non agonista è rilasciata dalla F.I.T., tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività non agonistica.
  2. La richiesta di tesseramento non agonistico, per i giocatori appartenenti ai settori giovanili, deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenne.
  3. La tessera può essere rilasciata solo previo deposito presso l'affiliato del certificato di buona salute rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
  4. La tessera atleta non agonista non può essere rilasciata a chi non abbia compiuto l'ottavo anno di età al 1° gennaio dell'anno in corso.
  5. Il possesso della tessera non agonista è incompatibile con il possesso della tessera atleta.

Art. 84 - Validità delle tessere federali

  1. La richiesta di rilascio della tessera può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno.
  2. La tessera è valida dalla data del rilascio da parte del Comitato regionale e sino:
    1. al 31 dicembre dello stesso anno per l'attività sportiva (tessera atleta e tessera atleta non agonista);
    2. al 31 marzo dell'anno successivo per ogni altra attività federale (qualsiasi tipo di tessera).
  3. Il tesserato atleta si impegna, tuttavia, a non svolgere attività sportiva qualora sia scaduta la certificazione medica di idoneità.
  4. Se nel corso dell'anno si interrompe, per qualsiasi motivo, il vincolo giuridico-sportivo di un affiliato con la F.I.T., il tesseramento dei soci e le tessere federali rilasciate continuano ad avere valore sino al 31 dicembre.
  5. La validità delle tessere federali è sospesa, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione per il tesserato, in caso di mancato pagamento nel termine della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell’adempimento.

Art. 85 - Duplicati

  1. Qualora, per una causa qualsiasi, venga smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.
  2. Il duplicato deve essere richiesto al competente Comitato provinciale o, in mancanza, al Comitato regionale, versando la tassa prescritta.

Art. 86 - Partecipazione all’attività sportiva

  1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve possedere ed esibire la tessera atleta o la tessera atleta non agonista all'Ufficiale di gara preposto.
  2. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta, pur essendone in possesso:
    1. non può essere ammesso a partecipare a gare valevoli per i Campionati nazionali individuali;
    2. può essere ammesso a partecipare ad un singolo torneo previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio federale; in caso di minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la potestà;
    3. può essere ammesso a partecipare a gare di Campionato a squadre previa dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra, con versamento della tassa sub judice, annualmente stabilita dal Consiglio federale.
  3. Il giocatore straniero maggiorenne, non tesserato F.I.T., può prendere parte a tutte le competizioni che ne prevedono la partecipazione, rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera atleta o equivalente della propria Federazione e l'avvenuto accertamento dell'idoneità per la pratica del tennis, e versando la tassa prevista; per lo straniero minorenne, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione nazionale di appartenenza o documentata da attestazione dell'accompagnatore ufficiale.

Art. 87 - Tesseramento di cittadino straniero

  1. Il cittadino straniero può essere tesserato alla F.I.T. ed ottenere il rilascio della tessera federale alle seguenti condizioni:
    1. nella qualità di socio di un affiliato in qualsiasi momento (tessera socio);
    2. nella qualità di atleta di un affiliato in qualsiasi momento e, nel caso si tratti di un atleta appartenente ai settori under 16, 14 o 12, previa presentazione di certificazione attestante la frequenza in Italia della scuola dell'obbligo (tessera atleta);
    3. nella qualità di Ufficiale di gara non socio di affiliato, in qualsiasi momento, purché residente in Italia (tessera speciale).
  2. Il cittadino straniero:
    1. anche se tesserato, non può ricoprire cariche federali elettive o di nomina;
    2. anche se munito di tessera atleta, è sempre escluso dai Campionati individuali in ogni loro fase;
    3. se munito di tessera atleta, può partecipare ai Campionati a squadre purché la richiesta di tesseramento sia presentata almeno cinque giorni prime della data d'inizio del Campionato.

Art. 88 - Tesserato tramite più affiliati

  1. Ogni persona può essere socio di uno o più affiliati, ottenendo il rilascio di più tessere socio.
  2. Ogni persona può chiedere il rilascio della tessera atleta in favore di un solo affiliato.
  3. Nel caso di doppio tesseramento atleta ha validità quello cronologicamente anteriore, salva la disciplina sui trasferimenti.
  4. In tale caso, sia il tesserato sia gli affiliati interessati possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

CAPO II

SETTORI DI ETÀ E CATEGORIE DI CLASSIFICA DI TESSERATI

Art. 89 - Settori di età

  1. I tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nei seguenti settori:
    1. Giovanili, suddivisi in:
      1. Under 10: sono coloro che hanno compiuto otto anni, ma non ancora dieci;
      2. Under 12: sono coloro che hanno compiuto dieci anni, ma non ancora dodici;
      3. Under 14: sono coloro che hanno compiuto dodici anni, ma non ancora quattordici;
      4. Under 16: sono coloro che hanno compiuto quattordici anni, ma non ancora sedici;
      5. Under 18: sono coloro che hanno compiuto sedici anni, ma non ancora diciotto;
    2. Ordinari: sono coloro che hanno compiuto diciotto anni;
    3. Veterani, suddivisi in:
      1. Over 35: sono coloro che hanno compiuto trentaquattro anni;
      2. Over 40: sono coloro che hanno compiuto trentanove anni;
      3. Over 45: sono coloro che hanno compiuto quarantaquattro anni;
      4. Over 50: sono coloro che hanno compiuto quarantanove anni;
      5. Over 55: sono coloro che hanno compiuto cinquantaquattro anni;
      6. Over 60: sono coloro che hanno compiuto cinquantanove anni;
      7. Over 65: sono coloro che hanno compiuto sessantaquattro anni;
      8. Over 70: sono coloro che hanno compiuto sessantanove anni;
      9. Over 75: sono coloro che hanno compiuto settantaquattro anni;
      10. Over 80: sono coloro che hanno compiuto settantanove anni.
  2. Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito al 1° gennaio (ora zero) dell'anno in corso.

Art. 90 - Categorie di classifica

  1. I tesserati agonistici, in rapporto al loro valore tecnico ed ai risultati ottenuti, vengono classificati nelle seguenti categorie:
    1. prima categoria;
    2. seconda categoria;
    3. terza categoria;
    4. quarta categoria.
  2. La classifica dei giocatori provenienti da una Federazione straniera, al primo tesseramento in Italia, è competenza della Commissione campionati e classifiche.
  3. I criteri per la determinazione delle classifiche sono pubblicati negli Atti ufficiali.
  4. Le classifiche possono subire modificazioni nel corso dell’anno, nei casi previsti dai criteri sopra indicati.
  5. E’ possibile la retrocessione di un solo gruppo per anno.
  6. I giocatori Over 45 e le giocatrici Over 40, inoltre, possono essere classificati nell'ambito del settore specifico.

Art. 91 – Prima categoria

  1. Sono classificati di prima categoria i primi giocatori della graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche.
  2. Sono elencati in un unico gruppo con graduatoria di valori decrescenti.

Art. 92 – Seconda categoria

  1. Sono classificati di seconda categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di prima categoria.
  2. Sono suddivisi in otto gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo gruppo.

Art. 93 – Terza categoria

  1. Sono classificati di terza categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di seconda categoria.
  2. Sono suddivisi in cinque gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto e quinto gruppo.

Art. 94 – Quarta categoria

  1. Sono classificati di quarta categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di terza categoria.
  2. Sono suddivisi in sei gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto e quinto gruppo ed N.C. (non classificati).

Art. 95 - Veterani

  1. Indipendentemente dalle classifiche delle categorie prima, seconda, terza e quarta, viene compilata una specifica classifica nazionale per i giocatori Over 45 e le giocatrici Over 40.
  2. Detta classifica prevede quattro gruppi di valore decrescente: V1, V2, V3 ed N.C. (non classificati).
  3. I giocatori Over 45 e le giocatrici Over 40, inseriti nelle classifiche delle categorie prima, seconda e terza e che non abbiano avuto una classifica veterani superiore, hanno d'ufficio la valutazione minima di V3.
  4. Tale classifica, redatta annualmente dalla Commissione veterani, è la sola valida nelle manifestazioni riservate ai giocatori Over 45 ed alle giocatrici Over 40.

CAPO IV

TRASFERIMENTI

Art. 96 - Generalità

  1. La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera atleta.
  2. Il possessore di tale tessera resta vincolato con l'affiliato di appartenenza

    1. per l’anno in corso, se maggiorenne;

    2. per un massimo di quattro anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età, se minorenne;

    e può trasferirsi ad altro affiliato con il rispetto delle condizioni e dei termini di cui agli articoli seguenti.

  3. Chi nell'anno precedente non aveva la tessera atleta può richiedere la stessa senza formalità a favore di qualsiasi affiliato.
  4. Il giocatore soggetto all'indennità di svincolo che, per qualsiasi motivo, non abbia ottenuto il rinnovo delle tessera atleta nell'anno precedente resta comunque vincolato all'affiliato di appartenenza.

Art. 97 - Cessazione del vincolo

  1. Per il tesserato atleta maggiorenne, il vincolo cessa:
    1. se entro il 31 dicembre dà comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato provinciale di appartenenza dell’intenzione di svincolarsi;
    2. nei casi in cui è consentito lo scioglimento su domanda;
    3. nei casi in cui avviene lo scioglimento d’ufficio.
  2. Per il tesserato atleta che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il vincolo cessa:
    1. al termine del quarto anno consecutivo di vincolo e comunque al raggiungimento della maggiore età, se entro il 31 dicembre dà comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato provinciale di appartenenza dell’intenzione di svincolarsi;
    2. nei casi in cui è consentito lo scioglimento su domanda;
    3. nei casi in cui avviene lo scioglimento d’ufficio.
  3. Il tesserato atleta, dopo la cessazione del vincolo, è libero
    1. di trasferirsi ad altro affiliato nell'anno successivo, nei casi a) e b) del primo e del secondo comma;
    2. di tesserarsi per altro affiliato, senza necessità di pratica di trasferimento, salve le limitazioni previste successivamente, nei casi c) del primo e del secondo comma.
  4. In mancanza di cessazione per qualsiasi causa, il vincolo si rinnova alle medesime condizioni per un ulteriore anno, per i tesserati atleti maggiorenni, e per ulteriori quattro anni e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, per i tesserati atleti minorenni.
  5. I quattro anni di cui al comma 2, lettera a), si calcolano con inizio dal tesseramento 2001.

Art. 98 - Scioglimento del vincolo su domanda

  1. Lo scioglimento del vincolo tra tesserato atleta ed affiliato è concesso, su domanda del tesserato, nel corso dell'anno, nei seguenti casi:
    1. per il maggiorenne:
      1. con il nulla-osta dell’affiliato di appartenenza;
      2. per il trasferimento della residenza in comune di altra provincia;
      3. per il trasferimento del domicilio in comune di altra provincia per motivi di lavoro o di studio o per servizio militare;
      4. fino a quando l'affiliato di appartenenza permane in posizione irregolare.
    2. per il minorenne:
      1. se ha ottenuto il nulla-osta dell'affiliato di appartenenza e se, essendo soggetto all'indennità di svincolo, l’affiliato di destinazione l'ha versata all'affiliato di appartenenza o questi vi ha rinunciato;
      2. per il trasferimento della residenza in comune di altra provincia;
      3. fino a quando l'affiliato di appartenenza permane in posizione irregolare.
  2. Il trasferimento della residenza o del domicilio deve essere comprovato con certificazione anagrafica o con atto equipollente.

    Art. 99 - Scioglimento del vincolo di ufficio

  3. Il vincolo tra tesserato atleta ed affiliato si scioglie nei seguenti casi:
    1. per cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato, per qualsiasi motivo;
    2. per scioglimento dell'affiliato.
  4. In tali casi, i tesserati possono alternativamente:
    1. partecipare alla sola attività individuale con la tessera in loro possesso, che rimane valida sino al 31 dicembre, e, nell'anno successivo, sono liberi di richiedere la tessera atleta per altro affiliato ……;
    2. ottenere, anche per l'anno in corso, la tessera atleta da altro affiliato con le limitazioni previste successivamente.
  5. In caso di incorporazione o di fusione tra affiliati i tesserati atleti appartenenti agli affiliati interessati restano tesserati per l'affiliato risultante.

    Art. 100 - Modalità del trasferimento

  6. Il trasferimento dei tesserati atleti avviene:
    1. per l'anno successivo, nei casi di cessazione del vincolo;
    2. anche nel corso dell'anno, in tutti gli altri casi, con le limitazioni successivamente previste.
  7. L'interessato deve presentare, al Comitato provinciale, per il trasferimento nell'ambito della provincia, o al Comitato regionale, per il trasferimento fuori provincia, la domanda di trasferimento con le seguenti modalità:
    1. nei casi di cessazione del vincolo, entro il 31 dicembre, con allegati
      1. la tassa di trasferimento;
      2. la copia della comunicazione di svincolo all’affiliato ed al Comitato provinciale di appartenenza;
    2. in tutti gli altri casi, prima della richiesta della nuova tessera atleta, con allegati
      1. la tassa di trasferimento;
      2. per i soli giocatori soggetti all'indennità di svincolo, la ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente; nonché
      3. il nulla-osta; ovvero
      4. la certificazione anagrafica o l’atto equipollente comprovante il trasferimento della residenza o del domicilio.

Art. 101 - Nulla-osta

  1. Il nulla-osta deve essere redatto dall'affiliato di appartenenza ed essere sottoscritto dal suo Presidente o da chi ne fa le veci.
  2. Esso deve contenere le generalità dell'interessato, gli estremi relativi al numero ed alla data del rilascio della tessera e la data della sottoscrizione.
  3. Il nulla-osta non può essere sottoposto a condizione alcuna.

Art. 102 - Limitazioni ai trasferimenti

  1. Il tesserato atleta che ha rappresentato un affiliato in un qualsiasi Campionato nazionale a squadre non può ottenere la tessera atleta per altro affiliato fino alla successiva annata sportiva.
  2. Ai fini della rappresentanza di un affiliato l'inserimento dell'atleta nella formazione, dichiarata all'atto dell'iscrizione o presentata al Giudice arbitro, è equiparato alla materiale partecipazione alla gara.

Art. 103 - Indennità di svincolo - Parametri

  1. Sono soggetti all'indennità di svincolo gli atleti minorenni, tesserati per la prima volta per l’affiliato da meno di quattro anni o il cui vincolo si è rinnovato al termine del quarto anno consecutivo, i quali, per l'anno agonistico nel quale presentano la domanda di trasferimento o richiedono lo scioglimento del vincolo su domanda hanno parametro superiore a zero.
  2. I punti sono cumulabili e vengono attribuiti ai tesserati atleti nelle misure sotto riportate:
    1. punti attribuiti in funzione di classifica ed età, riferite all'anno agonistico nel quale si chiede lo svincolo:
       

      18 a.

      17 a.

      16 a.

      15 a.

      14 a.

      13 a.

      12 a.

      11 a.

      classificato 1a

      24

      27

      30

      33

      36

      42

      48

      54

      classificato 2a/1°

      16

      18

      20

      22

      24

      28

      32

      36

      classificato 2a/2°

      12

      13,5

      15

      16,5

      18

      21

      24

      27

      classificato 2a/3°

      9,6

      10,8

      12

      13,2

      14,4

      16,8

      19,2

      21,6

      classificato 2a/4°

      8

      9

      10

      11

      12

      14

      16

      18

      classificato 2a/5°

      4,8

      5,4

      6

      6,6

      7,2

      8,4

      9,6

      10,8

      classificato 2a/6°

      4

      4,5

      5

      5,5

      6

      7

      8

      9

      classificato 2a/7°

      3,2

      3,6

      4

      4,4

      4,8

      5,6

      6,4

      7,2

      classificato 2a/8°

      3

      3,4

      3,8

      4,1

      4,5

      5,2

      6

      6,6

      classificato 3a/1°

      2,8

      3,2

      3,6

      3,8

      4,2

      4,8

      5,6

      6,2

      classificato 3a/2°

      2,6

      3

      3,4

      3,6

      3,9

      4.5

      5,2

      5,8

      classificato 3a/3°

      4,4

      2,7

      3

      3,3

      3,6

      4,2

      4,8

      5,4

      classificato 3a/4°

      2,2

      2,4

      2,7

      2,9

      3,2

      3,6

      4,2

      4,8

      classificato 3a/5°

      2

      2,2

      2,4

      2,6

      2,8

      3,2

      3,6

      4,2

      classificato 4a/1°

      1,8

      2

      2,2

      2,4

      2,6

      3

      3,4

      4

      classificato 4a/2°

      1,6

      1,8

      2

      2,2

      2,4

      2,8

      3,2

      3,6

    2. punti attribuiti in base ai piazzamenti nella fase nazionale dei Campionati individuali giovanili (under 16, 14 e 12) e di prima, seconda e terza categoria:
       

      u. 16

      u. 14

      u. 12

      I

      cat.

      II

      cat.

      III

      cat.

      vincitore

      10

      12

      14

      20

      15

      10

      finalista

      8

      10

      12

      16

      12

      8

      semifinalista

      7

      9

      10

      14

      10

      6

      perdente nei quarti

      6

      8

      9

      11

      8

      5

      perdente negli ottavi

      5

      7

      8

      9

      6

      4

      perdente nei sedicesimi

      4

      6

      7

      8

      4

      3

      perdente nei turni precedenti

      3

      5

      6

      7

      2

      2

    3. punti attribuiti in base ai piazzamenti nella fase regionale dei Campionati individuali giovanili (under 18, 16, 14 e 12) e di terza categoria; non vengono attribuiti punti regionali a coloro che ne ottengono nella fase nazionale del medesimo Campionato:
       

      u. 18

      u. 16

      u. 14

      u. 12

      III cat.

      vincitore

      2

      3

      5

      6

      2

      finalista

      2

      2

      4

      5

      2

      semifinalista

      1

      2

      3

      4

      1

      perdente nei quarti

      1

      1

      2

      3

      1

      perdente negli ottavi

      1

      1

      1

      2

      1

    4. punti attribuiti in base alla convocazione in rappresentative giovanili ufficiali a squadre (non cumulabili tra loro):
       

      punti

      rappresentative nazionali

      5

      rappresentative regionali

      2

      rappresentative provinciali

      1

  3. Il parametro è il numero intero che si ottiene come somma dei punti; le frazioni di unità da 0,5 in aumento attribuiscono l'unità superiore, quelle fino allo 0,5 compreso l'unità inferiore; se il totale è superiore a zero ed inferiore a tre, il parametro viene comunque considerato pari a tre.
  4. I punti attribuiti per l'attività dei settori giovanili vanno moltiplicati per 1,2 quando il tesserato atleta appartenga al primo anno del settore.
  5. L'ammontare dell'indennità di svincolo si ottiene moltiplicando il parametro per la cifra base, annualmente stabilità dal Consiglio federale.
  6. L'indennità di svincolo deve essere totalmente reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato.

Art. 104 - Contestazioni e reclami

  1. Tutte le questioni inerenti al tesseramento, al trasferimento, al nulla-osta, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo sono competenza della Commissione tesseramenti, alla quale può essere proposto reclamo.
  2. Avverso le decisioni della Commissione tesseramenti è ammesso appello alla Corte d'appello federale.