REGOLAMENTO ORGANICO
LIBRO PRIMO
ORGANIZZAZIONE FEDERALE
TITOLO PRIMO
NORME GENERALI
Art. 1 - Contenuto
- Il Regolamento organico contiene le norme di attuazione
dello statuto, le cui disposizioni, in caso di contrasto, prevalgono su
quelle del presente Regolamento.
Art. 2 - Organizzazione della F.I.T.
- La Federazione italiana tennis (F.I.T.) realizza
le proprie finalità istituzionali attraverso gli organi direttivi, di
giustizia e di controllo, indicati dallo Statuto federale e dal presente
Regolamento organico.
- Gli organi della F.I.T. sono:
- gli organi federali centrali;
- gli organi federali periferici:
- organi regionali;
- organi provinciali.
- I componenti degli organi federali possono essere eletti o
nominati.
Art. 3 - Candidature
- L'attività commerciale collegata all'attività
della F.I.T., che a norma dell'articolo 52, comma 1, lettera f), dello
statuto non consente l'eleggibilità a cariche federali, è da intendersi
riferita alle funzioni di dirigente di azienda con incarichi direttivi, di
presidente e di membro del Consiglio di amministrazione, di presidente del
Collegio sindacale, si amministratore delegato, di direttore generale, di
direttore generale aggiunto o reggente, esercitate nelle società, imprese
od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di
lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.T., dei
suoi organi interni o degli affiliati alla stessa F.I.T.; le disposizioni
del presente articolo sono applicabili a tutte le persone che, direttamente
o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle
società, aziende od industrie sopra descritte.
- In tutte le Assemblee federali e nelle consultazioni
elettorali dei delegati degli atleti e dei tecnici i voti di preferenza per
chi non si sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere
attribuiti.
- Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di
eleggibilità indicati nello Statuto e che intenda concorrere a rivestire
cariche federali elettive o la veste di delegato degli atleti o dei tecnici,
deve porre la propria formale candidatura, per iscritto, indicando
specificatamente le cariche per le quali intende candidarsi e, pena
l'irricevibilità della candidatura:
- le proprie generalità;
- l’affiliato di appartenenza;
- il numero e la data di emissione della tessera in corso
di validità;
- ove richiesti, per gli atleti, i numeri e le date di
emissione di due tessere agonistiche precedenti;
- ove richiesti, per i tecnici, i due anni precedenti di
regolare iscrizione all’Albo od agli Elenchi;
- la dichiarazione, sotto la propria personale
responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.
- Le candidature devono essere presentate nei termini
stabiliti dalla statuto e devono pervenire alla Segreteria della F.I.T., se
trattasi di carica centrale, ovvero rispettivamente ai Comitati regionali o
provinciali, se trattasi di carica periferica, ovvero al Comitato regionale,
se trattasi di delegato degli atleti o dei tecnici, tramite lettera a mano o
raccomandata o altro mezzo idoneo (telegramma, fax, corriere, ecc.); in ogni
caso fa fede la data del protocollo di arrivo.
Art. 4 - Compilazione delle liste
- Scaduti i termini prescritti, il Segretario
generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche
elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico e, ove previsto, per
categorie (dirigenti, atleti, tecnici).
- Il Segretario generale provvede a rendere pubbliche le
liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne
la maggiore divulgazione possibile.
- Uguali procedure devono essere seguite a cura dei Comitati
regionali e provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
- Le liste aggiornate e definitive vengono consegnate al
Presidente delle singole Assemblee, il quale ne dà lettura in aula.
- Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del
seggio per tutto il periodo della votazione.
Art. 5 – Elezioni – Voti – Nullità
- In qualsiasi elezione ha diritto ad esprimere il
voto solo chi sia in possesso di tessera federale.
- Ogni elettore può esprimere il voto in una sola veste: di
rappresentante di affiliato o di delegato degli atleti o di delegato dei
tecnici.
- In tutte le elezioni i voti si esprimono tracciando un
segno in corrispondenza del nome del candidato stampato sulla scheda.
- Non viene attribuito il voto quando la scheda:
- è bianca,
- non è quella prescritta,
- presenta scritture o segni che non lasciano intendere
l’espressione del voto,
- presenta voti in numero superiore al consentito,
- presenta scritture e segni tali da far ritenere, in
modo inequivocabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il
proprio voto.
- Al di fuori dei casi di nullità sopra elencati, vanno
attribuiti i voti tutte le volte che risulta chiara la volontà
dell’elettore.
- In tutte le elezioni, a parità di voti, viene eletto il
candidato più anziano d’età.
- Per l'espressione del voto può essere adottato un sistema
elettronico.
Art. 6 - Documentazione dei requisiti
d'eleggibilità
- Entro quindici giorni dall'elezione l'interessato
deve depositare, presso la Segreteria competente (federale, regionale o
provinciale), i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di
eleggibilità, o idonee dichiarazioni sostitutive.
- Chi già ricopre una carica federale elettiva è dispensato
dal predetto deposito.
Art. 7 - Accertamento delle condizioni di
ineleggibilità ed incompatibilità
- L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità
e di incompatibilità è di competenza della Corte federale la quale
procede:
- d'ufficio;
- su deferimento del Procuratore federale, che si attiva
anche d'ufficio;
- su segnalazione di affiliati o di tesserati o di
componenti di organi federali.
- L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.
Art. 8 - Opzione
- L'eletto a più cariche federali, entro quindici
giorni dal momento in cui è sorta incompatibilità, e comunque entro e non
oltre la data della prima riunione degli organi in cui è stato eletto, deve
optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non
dopo aver esercitato l'opzione.
- La dichiarazione di opzione deve essere presentata per
iscritto alla Segreteria federale.
- Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza
dalla carica assunta posteriormente.
Art. 9 - Durata delle cariche
- Le cariche federali assunte per elezione hanno
durata massima di quattro anni, corrispondente al quadriennio olimpico, e
cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche nei casi di nuove
elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o
parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
- Gli incarichi federali assunti per nomina hanno durata
massima di due anni, corrispondente al primo od al secondo biennio del
quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche
nei casi di nomina infrabiennale; possono essere confermati senza limite.
- Gli organi di giustizia ed il Collegio dei revisori dei
conti ed i loro componenti durano in carica quattro anni, corrispondenti al
quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche
nei casi di nomina infraquadriennale per ricostituire, totalmente o
parzialmente, gli organi di cui fanno parte; possono essere confermati senza
limite.
- Ai fini della durata delle cariche e degli incarichi, il
quadriennio olimpico termina:
- il 31 dicembre dell’anno di celebrazione dei giochi
olimpici estivi, per gli organi elettivi provinciali;
- il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
celebrazione dei giochi olimpici estivi, per gli organi elettivi
regionali;
- il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di
celebrazione dei giochi olimpici estivi, per gli organi elettivi
nazionali.
Art. 10 - Decadenza
- A tutti gli organi federali si applicano le cause
di decadenza previste per il Consiglio federale, nonché, in quanto
compatibili, le norme per la ricostituzione dell’organo
- I dirigenti nominati (Commissioni, Comitati, Fiduciari,
ecc.), inoltre, decadono d'ufficio senza alcuna formalità in caso di
decadenza, per qualsiasi motivo, dell’organo federale da cui proviene la
nomina, fatta eccezione per gli organi di giustizia.
- I singoli componenti degli organi federali elettivi
decadono:
- qualora, dopo la loro elezione, perdano uno dei
requisiti di eleggibilità indicati nello Statuto;
- quando restino assenti per tre volte consecutive dalle
riunioni degli organi di cui fanno parte, salvo legittimo impedimento;
tale disposizione non si applica ai Presidenti di organi federali.
- La decadenza dei singoli componenti è dichiarata
dall'organo di appartenenza; avverso detta dichiarazione l'interessato può
proporre reclamo alla Corte federale, entro il termine di trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento.
- Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una
Commissione o di un Comitato nazionale, il Consiglio federale può
procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi
componente degli stessi, d'ufficio o su proposta del Presidente della
Commissione o del Comitato di appartenenza.
- Nel caso di decadenza di un organo, lo stesso resta in
carica per il disbrigo delle pratiche correnti fino al rinnovo delle
cariche.
- I dirigenti, eletti o nominati in sostituzione di quelli
decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del
quadriennio o del biennio rispettivamente previsto per la durata
dell'organismo di appartenenza.
Art. 11 - Separazione dei poteri
- Gli organi di giustizia sono autonomi ed
indipendenti dagli organi del potere esecutivo.
- La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio federale
o dei Comitati regionali non si estende agli organi di giustizia, che
restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono
stati nominati.
- I componenti degli organi di giustizia non possono essere
rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata
impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.
Art. 12 - Conflitti di competenza
- I conflitti di competenza fra organi federali
sono risolti dal Consiglio federale, salvi quelli fra organi giudicanti,
demandati alla Corte d'appello federale.
Art. 13 - Funzionamento degli organi
collegiali
- Le riunioni degli organi collegiali sono
convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
- Gli organi collegiali elettivi devono essere convocati
almeno sei volte l'anno o ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà meno
uno dei componenti.
- Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza
dei componenti; non sono ammesse deleghe.
- Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità, decide
il voto di chi presiede la riunione.
- Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di
mano; lo scrutinio segreto è adottato per le elezioni ovvero quando sia
richiesto dalla maggioranza dei componenti o dalla natura degli argomenti.
- Tali norme non si applicano alle Assemblee, per le quali
valgono le specifiche disposizioni dello statuto.
Art. 14 - Principio della proroga
- Per garantire la continuità
dell’amministrazione della F.I.T., i dirigenti, elettivi o di nomina,
restano in carica, anche nel caso di decadenza dell’organo, fino
all’accettazione della carica da parte dei rispettivi successori.
TITOLO SECONDO
ORGANI FEDERALI CENTRALI
CAPO I
ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea
nazionale
- Il Consiglio federale cura la pubblicità
dell'indizione assembleare con l'inserimento negli Atti ufficiali e la
comunicazione agli organi di informazione.
- L'avviso di convocazione dell’Assemblea contiene data,
ora, luogo ed ordine del giorno.
- Nel caso di convocazione a richiesta degli aventi diritto
di voto, l’ordine del giorno è predisposto dai proponenti, ma può essere
integrato dal Consiglio federale.
Art. 16 - Deleghe
- Nelle assemblee nazionali e regionali, è ammesso il
rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto da un affiliato al
rappresentante di altro affiliato a condizione che:
- la delega sia redatta in calce all'avviso di
convocazione o su carta intestata dell'affiliato, con timbro e firma del
Presidente o di chi per statuto sociale abbia tale potere;
- la persona delegata sia a sua volta rappresentante in
Assemblea del proprio affiliato di appartenenza.
- Le cariche sociali debbono risultare dal modello di
affiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli
organi sociali, pervenute alla Segreteria generale della F.I.T. almeno
cinque giorni prima della data dell'Assemblea.
- Nell'Assemblea nazionale è ammesso il rilascio di delega
tra rappresentanti di affiliati solo se appartenenti alla stessa fascia di
cui all'articolo 14, comma 2, dello statuto, anche se di regioni diverse.
- L’incertezza della legittimità della partecipazione di
un delegato è risolta con dichiarazione di convalida del Presidente del
Comitato provinciale, nelle assemblee regionali, o dal Presidente del
Comitato regionale, nelle assemblee nazionali o regionali, oppure, in caso
di loro assenza, dal rispettivo Vicepresidente vicario; in mancanza di detti
dirigenti, la legittimità della partecipazione è definita dalla
Commissione di verifica dei poteri.
Art. 17 - Attribuzione dei voti e reclami
- L'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto (affiliati
e delegati degli atleti e dei tecnici) è determinato sulla base
dell’attività sportiva federale svolta fino al 31 ottobre di ogni anno e
viene annualmente pubblicato negli Atti ufficiali.
- Entro il mese successivo alla pubblicazione e comunque non
oltre il 31 dicembre di ogni anno ed in ogni caso almeno dieci giorni prima
della data fissata per l'Assemblea o per la consultazione elettorale nella
quale si intende esercitare il diritto di voto, l'interessato ha facoltà di
proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni
nell'attribuzione del numero dei voti.
- Il reclamo va presentato per iscritto alla Corte federale e
comunicato, per conoscenza, ai Comitati regionale e provinciale di
competenza.
- La Corte federale, assunte le necessarie informazioni
presso gli organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio,
dandone comunicazione agli interessati.
- Per le assemblee provinciali e per le consultazioni
elettorali dei delegati degli atleti e dei tecnici, l’elenco degli atleti
aventi diritto di voto è pubblicato dal Comitato regionale competente,
quello dei tecnici dalla Segreteria generale; la pubblicazione deve
contenere i nominativi di tutti coloro che hanno acquisito il diritto di
voto almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea provinciale o
della consultazione elettorale.
- Gli interessati possono richiedere, entro tre giorni dalla
pubblicazione, la correzione degli elenchi degli atleti e dei tecnici con
domanda circostanziata alla segreteria del Comitato regionale competente od
alla Segreteria federale.
- La Segreteria federale può procedere a correzioni
d'ufficio, in caso di errore materiale.
Art. 18 - Commissione verifica dei poteri
- La Commissione verifica dei poteri decide inappellabilmente
ed a maggioranza.
- Ha il compito di:
- identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi
diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
- verificare la regolarità delle deleghe;
- risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni
necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più
genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano
correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
- Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria federale e
redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di
tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia
insorta.
- Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne
informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale
dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in
Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per fasce e per settori.
- La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori
assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.
Art. 19 - Apertura dell'Assemblea nazionale
e ufficio di presidenza
- I lavori dell'Assemblea nazionale sono introdotti
dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che propone la
nomina per acclamazione dell’Ufficio di presidenza, composto del
Presidente dell'Assemblea, di un Vicepresidente e di due o più scrutatori;
di esso fa parte il Segretario generale in veste di segretario
dell'Assemblea o, in sua mancanza, un suo delegato.
- Il Presidente così nominato, accettando l'incarico,
dichiara aperti i lavori assembleari, regolandone lo svolgimento e le
relative operazioni.
Art. 20 - Il Presidente dell'Assemblea
nazionale
- Il Presidente dirige i lavori assembleari
assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di
democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti
gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
- Il Presidente informa, senza indugio, l'Assemblea circa i
dati forniti dalla Commissione di verifica dei poteri e le eventuali
successive variazioni.
- In particolare, cura che venga rigorosamente seguito
l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del
giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano
posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta
all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
- Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del
giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta
scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo
verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda
rigorosamente a quello delle richieste.
- Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità
ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun
argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
- prefissare un termine per ciascun intervento che non può
comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al
disotto dei cinque minuti primi;
- togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto
quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine
eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in
altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente
richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal
Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
- Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.
Art. 21 - Discussione
- Nessuno può allontanarsi dall’argomento in discussione,
tranne che per richiamo allo statuto od al Regolamento organico o per fatto
personale.
- E' considerato fatto personale l'essere intaccato nella
propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle
espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
- I richiami allo statuto, al Regolamento organico ed
all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza
sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
- La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba
discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la
deliberazione debbano rinviarsi, debbono essere proposte prima che si inizi
la discussione; se iniziata, possono essere proposte con domanda
sottoscritta da almeno un terzo dei presenti.
Art. 22 - Votazioni e conteggi - Elezioni e
scrutini
- Su ciascun argomento inserito nell'ordine del
giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della
discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà
di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
- Tutte le deliberazioni sono adottate con le modalità
fissate dallo Statuto: le votazioni a scrutinio segreto devono essere
effettuate in cabina.
- Per l’elezione alle cariche federali, se non vengono
usate apparecchiature elettroniche, il voto deve essere espresso in modo
inequivocabile con l’indicazione del nominativo del candidato, se non
prestampato sulla scheda.
- Per l'elezione dei consiglieri federali e dei Comitati
regionali e provinciali, ogni elettore - rappresentante di affiliato, atleta
o tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti.
- Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è
affidato agli scrutatori nominati.
- Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti
espressi, riferita al numero complessivo dei votanti, fatta eccezione per i
diversi quorum prescritti:
- per la modificazione dello Statuto;
- per lo scioglimento della Federazione;
- per la non approvazione della Relazione tecnico-morale
e finanziaria;
- per l’elezione alle cariche federali.
- In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto
degli astenuti.
- Nelle assemblee a carattere elettivo è richiesta in prima
convocazione la presenza di partecipanti che rappresentino direttamente o
per delega, ove ammessa, il 50% più uno degli aventi diritto a voto, in
seconda convocazione almeno un quinto degli stessi.
- Per l'elezione del Presidente della F.I.T. e dei Comitati
regionali e provinciali, nonché dei consiglieri federali, regionali e
provinciali, è necessario ottenere le percentuali dei voti espressi da ogni
fascia e settore, come previsto dall'articolo 22 dello statuto.
Art. 23 - Verbale dell'Assemblea nazionale
- Il verbale dell'Assemblea nazionale, redatto dal
Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni
descritte.
- Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal
Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice
esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria federale e l'altro
trasmesso alla Segreteria generale del C.O.N.I.
- Ciascun partecipante all'Assemblea nazionale ed ogni
rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del
verbale.
Art. 24 - Assemblea nazionale in sessione
ordinaria o straordinaria
- L'Assemblea nazionale è convocata, in sessione
ordinaria o straordinaria, nei casi e per gli argomenti tassativamente
disciplinati dallo Statuto.
- Le sessioni ordinaria e straordinaria possono svolgersi
anche contestualmente, nell’ambito della medesima riunione dell'Assemblea
nazionale; in tal caso, ferma rimanendo la diversità dei quorum
costitutivi, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, si fa
riferimento ai diversi quorum deliberativi previsti per ciascun argomento su
cui l’organo è chiamato a decidere.
CAPO II
CONSIGLIO FEDERALE
Art. 25 – Riunioni e modalità di
convocazione
- La convocazione del Consiglio federale deve
avvenire per iscritto, con comunicazione inviata, dal Presidente o da chi ne
fa le veci, a tutti i consiglieri in carica, previa specificazione degli
argomenti all'ordine del giorno, almeno sette giorni liberi prima della data
fissata.
- Alle riunioni del Consiglio federale devono essere invitati
il Collegio dei Revisori dei conti e, se eletto, il Presidente onorario; a
tal fine, provvede, con formale convocazione, la Segreteria federale.
- Il Presidente può invitare ad assistere alle riunioni del
Consiglio federale, senza diritto di voto, le persone che ritiene
necessarie.
Art. 26 - Funzionamento
- Il funzionamento del Consiglio federale avviene
nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni
che, più in generale, regolano l'attività di ciascun organo collegiale.
- Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente vicario,
dirige i lavori, onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia
interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei
fini istituzionali della F.I.T.
- Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto
palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne ovvero quando, per la
particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di
proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto
segreto.
- Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una
ripartizione specifica di competenze per settore tra singoli componenti.
Art. 27 - Segretario del Consiglio federale
- Le funzioni di segretario del Consiglio federale
sono svolte dal Segretario generale della Federazione ovvero da persona da
lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
- Il Segretario generale ha facoltà di intervenire, senza
diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e
delucidazioni nei limiti della competenza della Segreteria federale.
- Redige infine il verbale di ciascuna seduta, firmandolo
unitamente a chi presiede la riunione.
- Il verbale può essere approvato al termine della seduta
oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.
Art. 28 - Pubblicità delle deliberazioni
- Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale
di generale interesse per gli affiliati e quelle relative alle concessioni
di contributi, nonché tutte quelle che il Consiglio ritenga opportuno,
devono essere pubblicate negli Atti ufficiali e mediante affissione all'Albo
federale.
- E' riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli
affiliati o ai tesserati, che ne facciano richiesta, copia o stralcio di
deliberazioni non pubblicate negli Atti ufficiali.
CAPO III
COMMISSIONI E COMITATI
Art. 29 - Commissioni e Comitati
- Per l'espletamento dell'attività federale il
Consiglio federale può costituire Commissioni e Comitati con funzioni
tecniche e consultive, nominandone i componenti e fissandone compiti e
funzioni.
Art. 30 - Requisiti, incompatibilità e
durata in carica di componenti di Commissioni e di Comitati
- Possono essere nominati solo i tesserati della
Federazione che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne per
delitti dolosi e che non siano stati assoggettati dal C.O.N.I. o da
qualsiasi Federazione sportiva a squalifiche od inibizioni complessivamente
superiori ad un anno.
- I componenti delle Commissioni e dei Comitati nazionali
durano in carica due anni, coincidenti con il primo o con il secondo biennio
del quadriennio olimpico, e possono essere confermati.
Art. 31 - Commissioni nazionali
- Le Commissioni nazionali sono composte di
tesserati con particolare competenza nei singoli settori e funzionano
secondo i principi di democrazia interna.
- Sono previste le seguenti Commissioni:
- Commissione regolamenti;
- Commissione impianti ed attrezzature;
- Commissione Campionati e classifiche;
- Commissione calendari e circuiti;
- Commissione per l'attività over;
- Commissione per l’attività giovanile;
- Commissione tecnica;
- Commissione propaganda e scuola;
- Commissione marketing;
- Commissione medica.
- Il Consiglio federale può istituire altre Commissioni,
determinandone la composizione, i compiti e la durata.
Art. 32 - Commissione regolamenti
- La Commissione ha i seguenti compiti specifici:
- provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio
federale, alla formulazione di eventuali modificazioni alle Carte
federali, ivi compresi i regolamenti delle gare;
- provvedere alla stesura formale delle proposte di norme
regolamentari richieste dal Consiglio federale ed alla loro precisa
collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la
correttezza dei testi definitivi da sottoporre, ove previsto,
all'approvazione del C.O.N.I. e, successivamente, da pubblicare negli
Atti ufficiali;
- fornire al Consiglio federale proposte di norme
regolamentari su materie determinate;
- rispondere alle richieste di parere in materia
statutaria e regolamentare;
- suggerire interpretazioni sulle norme principali e più
controverse, da trasmettere al Consiglio federale per l'approvazione.
Art. 33 - Commissione impianti ed
attrezzature.
- La Commissione ha il compito di proporre al
Consiglio federale l'omologazione delle attrezzature e dei materiali degli
impianti per l'attività federale e, se espressamente richiesta, di
formulare pareri sulla richiesta di contributi per la costruzione di nuovi
impianti.
Art. 34 - Commissione Campionati e
classifiche
- La Commissione ha il compito di:
- coordinare lo svolgimento dei Campionati;
- predisporre annualmente le classifiche di tutte le
categorie;
- designare le teste di serie nei Campionati nazionali
individuali ed a squadre.
Art. 35 - Commissione calendari e circuiti
- La Commissione ha il compito di:
- compilare il calendario delle competizioni approvate,
secondo criteri di armonizzazione di tutti i calendari nazionali;
- esercitare funzioni consultive e tecniche in materia di
programmazione, di coordinamento e di proposta di approvazione dei
circuiti nazionali.
Art. 36 - Commissione per l'attività over
- La Commissione ha funzioni tecnico-operative ed
in specie ha il compito di:
- organizzare e regolamentare l'attività dei tesserati
over nelle varie manifestazioni sia individuali sia a squadre, compresi
i Campionati;
- redigere le classifiche riservate agli over 45 maschili
ed alle over 40 femminili;
- predisporre i calendari delle predette manifestazioni;
- seguire l'attività delle squadre partecipanti alle
Coppe internazionali per giocatori over, convocando per ciascun incontro
giocatori e capitani.
Art. 37 - Commissione per l'attività
giovanile
- La Commissione ha funzioni di programmazione e di
organizzazione dell'attività degli atleti di età inferiore ai 16 anni ed
è organo di supporto tecnico.
Art. 38 - Commissione tecnica
- La Commissione ha funzioni di programmazione e di
organizzazione dell'attività degli atleti di età superiore ai 16 anni ed
è organo di supporto tecnico.
Art. 39 - Commissione propaganda e scuola
- La Commissione ha funzioni di programmazione e di
organizzazione dell'attività di promozione e di propaganda con particolare
riferimento alla diffusione del tennis in ambito scolastico.
Art. 40 - Commissione marketing
- La Commissione ha il compito di pianificare e
progettare azioni ed iniziative tendenti a produrre vantaggio economico per
la F.I.T. , per gli affiliati e per i tesserati.
Art. 41 - Commissione medica anti-doping
- La Commissione organizza il servizio
medico-sportivo federale ed i controlli anti-doping.
- Ha la composizione ed i compiti previsti dal Regolamento
sanitario e dal Regolamento contro il doping..
Art. 42 - Comitati nazionali
- Il Consiglio federale può istituire Comitati per
esigenze di specifici settori dell'organizzazione federale ai quali è
riconosciuta funzione ausiliaria degli organi federali.
- Sono previsti comunque:
- il Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
- il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
- Le funzioni ed i compiti sono fissati rispettivamente nel
Regolamento degli ufficiali di gara e nel Regolamento dei tecnici.
CAPO IV
CONSULTE NAZIONALI
Art. 43 - Consulte nazionali
- Le Consulte nazionali hanno le funzioni di:
- confrontare le diverse esperienze locali;
- uniformare metodi e criteri di gestione;
- recepire direttive univoche;
- suggerire indicazioni per la conduzione federale.
- Sono istituite le seguenti Consulte nazionali:
- Consulta dei Presidenti dei Comitati regionali;
- Consulta degli organi giudicanti ordinari;
- Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara
regionali.
- Il Consiglio federale può istituire e convocare altre
Consulte disciplinandone il funzionamento.
Art. 44 - Consulta dei Presidenti dei
Comitati regionali
- I Presidenti dei Comitati regionali sono
convocati dal Presidente della Federazione almeno due volte all'anno e,
comunque, debbono essere interpellati ogni qualvolta se ne ravvisi
l'opportunità.
- La Consulta assolve il compito di:
- svolgere un ruolo consultivo per il Consiglio federale;
- attuare il più efficace collegamento tra gli organi
centrali e quelli periferici;
- segnalare al Consiglio federale orientamenti,
problematiche e relative possibili soluzioni.
- La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione;
svolge la funzione di segretario il Segretario generale.
Art. 45 - Consulta degli organi giudicanti
ordinari
- Il Presidente della Corte d'appello federale
convoca, almeno una volta all'anno, per la riunione degli organi giudicanti
ordinari:
- il Giudice sportivo nazionale ed il suo sostituto;
- i componenti della Corte federale;
- i componenti della Corte d'appello federale;
- i Giudici sportivi regionali ed i loro sostituti.
- Alla Consulta partecipano il Procuratore federale ed i suoi
sostituti.
- La Consulta assolve il compito di:
- dibattere le problematiche della giustizia sportiva;
- proporre gli emendamenti ritenuti necessari al
Regolamento di giustizia;
- confrontare i provvedimenti adottati al fine di
uniformare i criteri di valutazione e la misura delle sanzioni;
- concorrere alla redazione di un massimario delle
decisioni della giustizia sportiva;
- contribuire alla formulazione dei criteri per
determinare in modo uniforme le specie delle infrazioni disciplinari e
l'entità delle relative sanzioni da infliggere da parte degli organi
giudicanti.
- La Consulta è presieduta dal Presidente della Corte
d'appello federale; svolge la funzione di segretario il Segretario generale
o un suo delegato.
Art. 46 - Consulta dei Fiduciari degli
Ufficiali di gara regionali
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara
convoca, almeno due volte all'anno, la Consulta, costituita dai:
- componenti del Comitato centrale;
- Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
- La Consulta deve essere inoltre convocata se ne fa
richiesta almeno la maggioranza dei Fiduciari degli Ufficiali di gara
regionali.
- La Consulta è presieduta dal Presidente del Comitato
centrale; svolge la funzione di segretario il segretario del Comitato.
- La Consulta assolve il compito di:
- dibattere i problemi del settore;
- confrontare i criteri di organizzazione e di conduzione
del settore;
- segnalare le modifiche regolamentari necessarie per il
miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle
gare.
TITOLO TERZO
ORGANI FEDERALI PERIFERICI
CAPO I
NORME COMUNI
Art. 47 - Organi federali periferici
- Gli organi federali periferici hanno la funzione
di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il
territorio nazionale.
- Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni
dello Statuto e del presente Regolamento e, per quanto compatibili,:
- si uniformano ai principi enunciati per gli organi
centrali;
- ad essi si applicano le disposizioni previste per i
corrispondenti organi centrali.
- Gli organi federali periferici si suddividono in:
- organi regionali;
- organi provinciali
- Gli organi delle province autonome di Trento e di Bolzano,
pur denominati provinciali, esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni
degli organi regionali; ad essi sono pertanto applicabili le norme previste
per questi ultimi, con riferimento al territorio di ciascuna delle due
province.
- Non è consentita l'istituzione di alcun organo periferico
non espressamente previsto dallo Statuto.
Art. 48 – Assemblee regionali e
provinciali: verifica dei poteri e reclami
- La Commissione di verifica dei poteri è
presieduta:
- nelle assemblee regionali, dal Giudice sportivo
regionale o, in sua assenza o impedimento, da un suo sostituto o da
altro componente degli organi di giustizia;
- nelle assemblee provinciali, da un componente del
Comitato regionale o da altro tesserato designato dal Comitato regionale
stesso;
che designano tesserati quali componenti della Commissione
stessa.
- Avverso il giudizio della Commissione Regolamento di
giustizia.è ammesso reclamo alla Corte federale ai sensi del
Art. 49 - Mancata elezione del Presidente o
del Comitato, regionale o provinciale
- Nei casi in cui, per mancato svolgimento, totale
o parziale, dell’assemblea elettiva, regionale o provinciale, per difetto
del quorum richiesto, non sia stato possibile procedere all’elezione:
- sia del Presidente del Comitato, regionale o
provinciale, sia del Comitato, regionale o provinciale, il Consiglio
federale nomina un Commissario straordinario, come nei casi di mancato o
irregolare funzionamento del Comitato, regionale o provinciale;
- del solo Comitato, regionale o provinciale, il
Presidente neo-eletto provvede come nel caso di dimissioni contemporanee
della maggioranza dei consiglieri.
- Qualora il presidente neo-eletto non provveda alla
riconvocazione dell’assemblea, il Consiglio federale nomina un commissario
straordinario, come nei casi di mancato o irregolare funzionamento del
Comitato, regionale o provinciale.
Art. 50 – Funzionamento del Comitato
regionale o provinciale
- Nella sua prima riunione, il Comitato, regionale
o provinciale, elegge, nel suo seno, un Vicepresidente o due, tra cui quello
vicario, se il Comitato è composto di almeno otto membri, ed il Segretario.
- Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il
Comitato può ripartire compiti ed attribuzioni tra i suoi componenti e
nominare Commissari o Fiduciari per le varie attività.
- I Commissari ed i Fiduciari, così nominati, partecipano,
se del caso, alle riunioni del Comitato con voto consultivo, nelle materie
di loro competenza.
- Il Comitato si riunisce periodicamente, comunque non meno
di sei volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,
oppure a richiesta della maggioranza dei consiglieri; è validamente
costituito con la presenza del Presidente, o di chi ne fa le veci, e da
almeno la metà degli altri consiglieri.
- Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto
verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria federale, per il Comitato
regionale, o al Comitato regionale, per il Comitato provinciale, e di cui
viene data lettura nella riunione successiva.
CAPO II
COMITATO REGIONALE
Art. 51 - Attribuzioni
- Il Comitato regionale ha le attribuzioni ed
assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed
attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla
propaganda del tennis e, in particolare:
- promuove, diffonde, disciplina l'attività tennistica
nella regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal
Consiglio federale;
- trasmette al Consiglio federale, per il prescritto
controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea regionale
elettiva;
- sottopone all'Assemblea regionale la relazione sulla
gestione del Comitato;
- amministra le anticipazioni federali con la più
rigorosa osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità
federale;
- propone annualmente al Consiglio federale, per la
necessaria autorizzazione, il piano di spesa occorrente per la
realizzazione dei compiti propri e dei Comitati provinciali di
appartenenza;
- vigila, nei limiti della propria competenza
territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme
federali;
- riceve dal Comitato provinciale le domande di
affiliazione e di aggregazione di nuove società, che verifica ed
inoltra, con il proprio parere, al Consiglio federale;
- cura che gli affiliati della regione siano in regola
con i loro obblighi verso la Federazione;
- collabora, nell'ambito del proprio territorio, con
chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere un qualsiasi
incarico nella regione;
- organizza le divisioni regionali del Campionato a
squadre degli affiliati, nonché le fasi regionali dei Campionati a
squadre giovanili e veterani e di quelli individuali; autorizza la
disputa delle divisioni provinciali del Campionato a squadre degli
affiliati e delle fasi provinciali dei Campionati nazionali a squadre
giovanili e veterani, coordinandone la gestione attraverso i Comitati
provinciali;
- approva le competizioni di sua competenza organizzate
dagli affiliati della regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica
il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella
regione, sulla base dei calendari provinciali, dopo averne verificata la
reciproca compatibilità, e lo invia agli affiliati della regione;
- propone al Consiglio federale la nomina del Commissario
di gara regionale e dei supplenti; può nominare, se particolari
esigenze organizzative lo richiedono, Fiduciari regionali che possono
essere invitati, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato;
- esprime parere non vincolante per la nomina del Giudice
sportivo regionale e del suo supplente, del Fiduciario degli ufficiali
di gara regionale e dei componenti del direttivo della sezione
regionale, del Fiduciario medico anti-doping regionale;
- esprime parere al Consiglio federale per la
costituzione dei Comitati provinciali e per la nomina dei Delegati
provinciali;
- controlla e coordina l'attività dei Comitati
provinciali e convoca, almeno due volte all'anno, la riunione
programmatica dei Presidenti dei Comitati provinciali stessi, con sole
funzioni consultive e non deliberative;
- tiene aggiornati gli elenchi degli affiliati e dei
tesserati;
- registra i risultati delle gare di sua competenza e li
invia alla segreteria federale;
- tiene contatti con gli enti regionali amministrativi e
sportivi (C.O.N.I. regionale ed enti di promozione sportiva), per
sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività
tennistica della regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di
amministrazione e contabilità federale;
- riferisce sull'attività svolta al Consiglio federale,
con relazione scritta, ed all'Assemblea regionale.
Art. 52 - Gestione finanziaria
- Per le spese di gestione e per lo svolgimento
delle attività di competenza, i Comitati regionali amministrano, salva
rendicontazione, una percentuale, stabilita annualmente dal Consiglio
federale, dei seguenti proventi riguardanti la regione:
- quote degli affiliati;
- entrate per tesseramenti, trasferimenti, approvazione e
partecipazione ai tornei, iscrizione ai Campionati;
- tasse a fondo perduto, per partecipazione "sub
judice" e per reclami.
- Il Comitato regionale, entro il 30 settembre, redige un
programma ed il relativo piano delle spese necessarie per il proprio
funzionamento e per la propria attività dell'anno successivo.
- In essi vanno compresi, altresì, i programmi ed i relativi
piani di spesa formulati dai singoli Comitati provinciali di appartenenza,
nei limiti condivisi dal Comitato regionale a seguito di consulta del
Comitato regionale e dei Presidenti dei Comitati provinciali, che deve
essere effettuata entro il 15 settembre.
- Il piano di spesa regionale viene inoltrato al Consiglio
federale con le osservazioni dei Comitati provinciali, il cui piano di spesa
non sia stato integralmente condiviso dal Comitato regionale.
- Il Comitato regionale, a ricezione della dotazione
finanziaria, deve erogare immediatamente ed integralmente ai Comitati
provinciali gli importi dei loro piani di spesa approvati; qualora il
Comitato regionale riceva in più soluzioni la dotazione finanziaria, deve
erogare immediatamente ed integralmente ai Comitati provinciali, in
proporzione e di volta in volta, la quota degli importi dei loro piani di
spesa approvati.
CAPO III
COMITATO PROVINCIALE
Art. 53 - Attribuzioni
- Il Comitato provinciale assolve i seguenti
compiti:
- collabora con il Comitato regionale per promuovere,
diffondere e disciplinare l'attività tennistica nella provincia di
competenza, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio federale
e quelle particolari deliberate dal Comitato regionale stesso;
- cura l'attuazione delle disposizioni della F.I.T. e del
Comitato regionale, mantenendosi con questo in continui rapporti;
- trasmette, per il tramite del Comitato regionale, al
Consiglio federale, per il prescritto controllo di legittimità, le
deliberazioni dell'Assemblea provinciale elettiva; trasmette, inoltre,
al Comitato regionale i verbali delle proprie riunioni;
- sottopone all'Assemblea provinciale la relazione sulla
gestione del Comitato;
- propone annualmente al Comitato regionale il piano di
spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti ed amministra i
fondi a disposizione in conformità delle norme del Regolamento di
amministrazione e contabilità federale;
- vigila, nei limiti della propria competenza
territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme
federali;
- riceve le domande di affiliazione e di aggregazione di
nuove società e, dopo aver svolto l'istruttoria, le trasmette al
Comitato regionale per gli ulteriori provvedimenti di competenza;
- cura che gli affiliati della provincia siano in regola
con i loro obblighi verso la Federazione;
- riceve le iscrizioni ai Campionati e le trasmette al
Comitato regionale di competenza;
- omologa i campi e le altre attrezzature tennistiche;
- organizza le divisioni provinciali del Campionato a
squadre degli affiliati, le fasi provinciali dei Campionati nazionali a
squadre giovanili e veterani ed i Campionati provinciali individuali,
con il coordinamento del Comitato regionale;
- promuove e coordina l'attività agonistica giovanile
provinciale di concerto con i competenti organi nazionali e regionali;
- si adopera per la costituzione di nuove società e per
la loro affiliazione;
- assiste i dirigenti degli affiliati, agevolandone i
rapporti con il Comitato regionale e con gli organi centrali;
- promuove, presso gli affiliati, l'organizzazione di
manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente
nei riguardi di società di nuova costituzione;
- programma e redige il calendario delle manifestazioni
agonistiche che si svolgono nella provincia e lo trasmette al Comitato
regionale entro il mese di novembre;
- programma e redige il calendario delle manifestazioni
non agonistiche che si svolgono nella provincia e lo trasmette al
Comitato regionale;
- tiene contatti con gli enti locali (comunali e
provinciali), sportivi (C.O.N.I. provinciale ed enti di promozione
sportiva), turistici (Ente provinciale del turismo, Pro-loco, ecc.) e
ricreativi, per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per
l'attività tennistica nella provincia, nel rispetto delle norme del
Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
- svolge, nel territorio di competenza, le funzioni ed i
compiti che il Comitato regionale, in materie specifiche, ritiene di
delegare espressamente;
- collabora, nell'ambito del proprio territorio, con
chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere qualsiasi
incarico nella provincia;
- riferisce sull'attività svolta, con relazione scritta,
all'Assemblea provinciale;
- entro il 31 marzo del secondo e quarto anno del
quadriennio olimpico può indire una riunione programmatica
organizzativa e di coordinamento degli affiliati della provincia.
Art. 54 - Gestione finanziaria
- Il Comitato provinciale, entro il 15 settembre,
redige un programma ed il relativo piano delle spese necessarie per il
proprio funzionamento e per la propria attività dell'anno successivo e lo
presenta al Comitato regionale per l'inoltro al Consiglio federale.
- Il Comitato provinciale trasmette mensilmente al Comitato
regionale il rendiconto delle spese sostenute con i relativi documenti
giustificativi.
CAPO IV
COMMISSIONI E FIDUCIARI REGIONALI E PROVINCIALI
Art. 55 - Commissioni regionali e
provinciali
- Il Comitato regionale o il Comitato provinciale,
per l'espletamento di alcune attività, possono nominare Commissioni
scegliendone i componenti fra i tesserati, anche al di fuori dei
consiglieri.
- I componenti delle commissioni regionali o provinciali, non
consiglieri, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del
rispettivo Comitato regionale o provinciale, con voto consultivo per le
materie di competenza.
Art. 56 - Fiduciari regionali e provinciali
- Per particolari esigenze organizzative il
Comitato regionale o il Comitato provinciale possono nominare Fiduciari,
anche tra i tesserati al di fuori dei consiglieri, per le varie attività.
TITOLO QUARTO
DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI
Art. 57 – Elezione - votazioni
- La consultazione elettorale per l'elezione dei
delegati degli atleti e dei tecnici, per la partecipazione alle assemblee
regionali e nazionale, avviene in sede regionale, nel giorno deliberato dal
Consiglio federale.
- Gli atleti votano nella regione dell'affiliato di
appartenenza.
- I tecnici votano nella regione dell’affiliato presso cui
prestano l’attività risultante dai moduli di affiliazione oppure, se non
vincolati, nella regione di residenza.
- L'avviso di convocazione, a cura della Segreteria federale,
deve essere trasmesso ai Comitati regionali e provinciali che ne curano la
pubblicazione presso la sede e ne danno ulteriore comunicazione agli
affiliati anche a mezzo di pubblicazione in un quotidiano a tiratura
nazionale o regionale almeno quindici giorni prima delle elezioni.
- Gli elenchi di tutti coloro che hanno acquisito il diritto
di voto almeno dieci giorni prima della data della consultazione elettorale
sono pubblicati dal Comitato regionale competente.
- I tecnici in possesso della tessera atleti possono votare
solo in una delle due qualità.
- Il voto può essere espresso con la trascrizione del solo
numero di lista di ogni candidato, salvo l'uso di apparecchiature
elettroniche o di schede prestampate.
- Qualora non si raggiunga il numero dei delegati attribuiti
alla regione, per mancanza di candidature o non orrenimento di voti, il
numero dei delegati di quella regione rimane inferiore a quello previsto e
non viene reintegrato.
Art. 58 - Sostituzioni
- Il delegato cessato per qualsiasi motivo, secondo
quanto previsto dallo statuto, è sostituito dal primo dei non eletti, se
esistente.
Art. 59 - Seggi elettorali
- Il Consiglio federale fissa la data delle
elezioni in tutte le regioni.
- Il Presidente della F.I.T.:
- stabilisce il luogo del seggio elettorale, sentito il
Comitato regionale di competenza;
- nomina il presidente del seggio elettorale;
- nomina i componenti dell’Ufficio elettorale centrale.
- I seggi elettorali sono costituiti in ogni
regione da:
- un Presidente,
- un Vicepresidente,
- un segretario,
- almeno due scrutatori.
- Tutti i componenti del seggio sono nominati dal presidente
e non possono essere scelti tra i candidati.
- Il seggio svolge tutte le funzioni necessarie per la
votazione, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti; effettua tra
l’altro la verifica dei poteri, identificando ed ammettendo al voto gli
aventi diritto, compresi negli elenchi forniti dal Comitato regionale.
- I votanti, a richiesta, debbono esibire un documento di
identità.
- Per lo svolgimento delle votazioni, il seggio deve seguire
scrupolosamente lo specifico verbale e, pertanto, deve:
- costituirsi alle ore 8 per effettuare le operazioni
preliminari;
- rimanere aperto dalle ore 9 alle ore 13 per le
operazioni di voto;
- effettuare lo scrutinio delle schede votate subito dopo
il termine delle votazioni;
- redigere lo specifico verbale trasmesso alla Segreteria
federale;
- comunicare alla Segreteria federale immediatamente i
risultati delle votazioni;
- trasmettere o consegnare in giornata alla Segreteria
federale lo specifico verbale e tutto il materiale delle votazioni.
- L'Ufficio elettorale centrale è composto dal numero di
membri che il Presidente ritiene opportuno; riscontra tutti i verbali ed, in
particolare, le schede contestate ed attribuisce definitivamente i voti.
LIBRO SECONDO
AFFILIATI
CAPO I
TIPOLOGIA
Art. 60 - Affiliato
- L'affiliato, con l'affiliazione alla F.I.T., si
obbliga, per sé e per i suoi soci, ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti
della F.I.T. e la normativa C.O.N.I.
- L'affiliato, composto di tesserati, deve essere costituito,
in una delle forme giuridiche previste dal Codice civile, con atto pubblico
notarile o con scrittura privata registrata o con firme autenticate dal
Presidente del Comitato provinciale o, in mancanza, regionale competenti.
- Nell'atto costitutivo e nello Statuto, redatto sul
principio di democrazia interna, deve essere espressamente dichiarato che
l'affiliato:
- ha come finalità precipua la pratica del tennis nel
territorio dello Stato italiano;
- esclude dai propri intenti ogni fine di lucro;
- si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri
soci lo Statuto, i Regolamenti della F.I.T., le deliberazioni e
decisioni dei suoi organi, nonché la normativa C.O.N.I.;
- si impegna a rilasciare una tessera federale per tutti
i propri soci (per le polisportive, tutti i soci della sezione tennis);
- si impegna ad osservare e far osserva ai propri soci il
vincolo di giustizia e la clausola compromissoria.
Art. 61 - Classificazione e limitazioni
- Gli affiliati si distinguono in:
- affiliati di categoria A, se dispongono di uno o più
campi di gioco, ubicati nello stesso comune ove hanno la sede,
regolarmente omologati, propri o concessi, a qualsiasi titolo, in uso
esclusivo per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- affiliati di categoria B, se non dispongono di campi di
gioco in uso esclusivo nello stesso comune ove hanno la sede o,
comunque, non aventi le caratteristiche sopra indicate.
- Solo gli affiliati di categoria A possono partecipare ai
Campionati nazionali a squadre ed organizzare Scuole di addestramento al
tennis (S.A.T.).
Art. 62 - Enti aggregati
- Gli enti aggregati praticano attività tennistica
di qualunque tipo, sportiva o di sviluppo o organizzativa o comunque di
servizio e di supporto, sia in favore della F.I.T. sia degli affiliati o dei
tesserati.
- Gli enti aggregati non possono avere tesserati.
- Gli enti aggregati sono ammessi alle assemblee senza
diritto di voto
CAPO II
RICONOSCIMENTO ED AFFILIAZIONE - AGGREGAZIONE
Art. 63 - Riconoscimento, affiliazione ed
aggregazione
- Su richiesta scritta dell'ente interessato
inoltrata alla F.I.T., il riconoscimento ai fini sportivi è deliberato dal
Consiglio federale, se a ciò delegato del Consiglio nazionale del C.O.N.I.,
a condizione che il richiedente abbia uno statuto conforme ai principi
fondamentali dalla F.I.T. e del C.O.N.I.
- L'affiliazione o l’aggregazione sono richieste con il modulo federale
sottoscritto dal Presidente o da chi ne ha il potere, secondo l'atto
costitutivo o gli atti societari, accompagnato dalla prescritta tassa e
dai documenti indicati di seguito, salvo che gli stessi siano già in
possesso degli organi federali, in relazione ad una precedente
affiliazione cessata da non più di tre anni, e siano ancora validi.
- Gli affiliati di categoria A debbono allegare, in triplice
copia, i seguenti documenti:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- ove l’atto costitutivo sia redatto con scrittura
privata registrata, dichiarazione di responsabilità del Presidente
circa l’autenticità delle firme di sottoscrizione;
- indicazione dell'ubicazione e del numero dei campi, con
descrizione della natura del fondo, dell'eventuale illuminazione, di
copertura e di gradinate;
- indicazione del titolo di utilizzo degli immobili e
degli impianti;
- richiesta di tesseramento dei componenti del Consiglio
di amministrazione;
- elenco nominativo degli associati dell'affiliato; gli
aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono
essere trasmessi nel corso dell'anno;
- indicazione degli Ufficiali di gara annoverati tra i
propri tesserati;
- mappa con l'ubicazione dei campi di gioco nel comune
ove è la sede sociale.
- Gli affiliati di categoria B devono corredare la domanda
soltanto con i documenti di cui alle precedenti lettere a), b), e), f) e g).
- Gli aggregati devono corredare la domanda soltanto con i
documenti di cui alle precedenti lettere c), d) ed h), e con l’indicazione
del nominativo del responsabile; ove costituiti in forma societaria, anche
con i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- La domanda va presentata presso la segreteria del Comitato
provinciale, che l'istruisce, accerta i requisiti per l'appartenenza all'una
o all'altra categoria degli affiliati o agli enti aggregati, omologa i
campi, l'accetta "sub judice" e la trasmette al Comitato
regionale, che, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri
opportuni, trasmette il tutto alla Segreteria federale.
- La Segreteria federale dà notizia dell'avvenuto
riconoscimento e dell’accettazione della domanda di affiliazione o di
aggregazione negli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al
Comitato regionale ed al Comitato provinciale di competenza.
- La mancata contestuale richiesta delle tessere dei
componenti degli organi direttivi dell'affiliato non permette l'accettazione
della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.
- Non è altresì accettabile la domanda di affiliazione o di
riaffiliazione o di aggregazione di chi risulti in debito con la F.I.T., a
qualsiasi titolo, per rapporti relativi ai tre anni precedenti.
- La mancata accettazione della domanda è comunicata
all'interessato con la relativa motivazione.
- Avverso l'assegnazione ad una delle categorie
summenzionate, l'affiliato ha facoltà di reclamare alla Corte federale nel
termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 64 – Rinnovo dell’affiliazione
- Gli affiliati devono rinnovare ogni anno
l'affiliazione alla F.I.T. inoltrando alla stessa, tramite il Comitato
provinciale competente:
- il modulo con i dati aggiornati;
- le tasse prescritte;
- la richiesta delle tessere dei propri soci.
Art. 65 - Termini
- La domanda di affiliazione o di aggregazione può
essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno.
- Il rinnovo dell’affiliazione deve essere effettuato entro
il 31 marzo.
- Trascorso detto termine, l'affiliato è in posizione
irregolare e, se non provvede a rinnovare l'affiliazione entro il 30
settembre, cessa di appartenere alla F.I.T.
- La richiesta di affiliazione dell'affiliato cessato è
considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti.
Art. 66 - Affiliati in posizione irregolare
- Tra il 1° gennaio ed il 31 marzo l'affiliato, che non ha
rinnovato l'affiliazione, non può:
- esercitare il diritto di voto nelle Assemblee
nazionali, regionali e provinciali.
- richiedere tessere per i propri soci;
- iscrivere squadre a competizioni agonistiche;
- organizzare, sui propri campi, manifestazioni
agonistiche e non agonistiche con la partecipazione di tesserati;
- disporre di una scuola o di corsi collettivi di tennis.
- Il Comitato regionale competente dichiara in posizione
irregolare l’affiliato che al 31 marzo non abbia completato il
tesseramento, socio od atleta, di tutti i propri associati; il provvedimento
è comunicato all’affiliato con raccomandata con avviso di ricevimento,
con l’invito ad adempiere entro sette giorni dal ricevimento e con
l’avvertimento che l’inadempimento comporta le conseguenze della
posizione irregolare indicate nel comma seguente.
- L'affiliato in posizione irregolare, fino a quando non
abbia rinnovato l'affiliazione o non abbia completato il tesseramento degli
associati indicati nella richiesta di affiliazione o riaffiliazione, è
sospeso da qualsiasi attività federale e non può, oltre all'attività di
cui al comma 1:
- partecipare ai Campionati a squadre, con conseguente
cancellazione dai calendari dell’anno in corso e retrocessione
all’ultima divisione regionale per il Campionato degli affiliati
dell’anno successivo;
- opporsi al trasferimento dei tesserati atleti che ne
facciano richiesta;
- richiedere l’indennità di svincolo per i tesserati
atleti minorenni, che richiedano il trasferimento ai sensi della
precedente lettera b).
- Il provvedimento di dichiarazione della posizione
irregolare è impugnabile davanti alla Corte federale nel termine di tre
giorni dalla comunicazione.
- Costituiscono infrazione disciplinare, con conseguente
deferimento alla Procura federale:
- a carico del presidente dell’affiliato, il mancato
completamento del tesseramento di tutti gli associati;
- a carico del presidente dell’affiliato, per frode
sportiva, la dichiarazione mendace circa il numero degli associati;
- a carico del presidente del Comitato regionale, la
mancata dichiarazione di posizione irregolare.
- Il procedimento disciplinare è archiviato, ove il
completamento del tesseramento, mediante pagamento maggiorato del 20% a
titolo di mora, sia effettuato prima del 30 settembre.
- È altresì in posizione irregolare, con le medesime
conseguenze di cui al precedente comma 3, l’affiliato che non ha pagato
nei termini le sanzioni pecuniarie irrogate divenute definitive.
Art. 67 - Denominazione sociale
- Gli affiliati possono liberamente scegliere la
propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto
con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
- La F.I.T. può non accettare domande di affiliazione da
parte di enti che abbiano denominazione identica a quella di altro affiliato
nella stessa provincia.
Art. 68 - Abbinamenti
- Sono considerati "abbinati" gli
affiliati che assumono, sin dalla costituzione o in fase successiva, il nome
di un'impresa, ente od organizzazione commerciale, con scopo pubblicitario.
- La denominazione deve, comunque, essere conforme ai criteri
dettati per la denominazione sociale e può essere adottata solo dopo
l'accettazione del Consiglio federale.
Art. 69 - Fusione di affiliati
- La fusione di due o più affiliati dà origine ad
un nuovo ente, soggetto a nuovo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte
del Consiglio federale.
- La domanda di affiliazione deve essere corredata dalle
copie autentiche:
- dei verbali delle assemblee degli affiliati che hanno
deliberato la fusione;
- dell’atto costitutivo e dello statuto della società
che ha origine dalla fusione.
- Il nuovo affiliato deve avere una nuova denominazione
sociale, un nuovo statuto sociale, un Consiglio di amministrazione di nuova
elezione.
- Esso conserva l'anzianità federale, la categoria ed i
diritti sportivi maggiori fra quelli attribuiti agli affiliati che si sono
fusi, a condizione che la fusione sia avvenuta tra affiliati:
- che abbiano almeno un anno di affiliazione alla F.I.T.;
- che abbiano sede e che abbiano svolto attività
agonistica nello stesso comune o in comuni confinanti della stessa
regione.
- I tesserati degli affiliati che si sono fusi restano
vincolati per il nuovo affiliato.
Art. 70 - Incorporazione di altri affiliati
- Un affiliato che incorpora uno o più affiliati
conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori sociali,
l'anzianità federale, il Consiglio di amministrazione ed i tesserati.
- I tesserati degli affiliati incorporati restano vincolati
all'affiliato incorporante.
Art. 71 – Trasferimento della sede sociale
- L’affiliato che trasferisce la sede sociale con
variazione dei campi dichiarati deve chiederne l’omologazione, anche se
gli stessi erano già omologati a nome di altro affiliato.
- Se il trasferimento avviene al di fuori del comune di
appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione,
l’affiliato trasferito non conserva i diritti sportivi attribuiti per la
partecipazione al Campionato degli affiliati.
Art. 72 - Comunicazione di tutte le
variazioni
- Quando, nel corso dell'anno, si verificano
cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni,
incorporazioni, trasferimenti della sede sociale e variazioni nella
composizione degli organi sociali, l'affiliato deve darne comunicazione alla
F.I.T. entro quindici giorni, accompagnata dai relativi verbali dell'organo
competente, per il tramite del proprio Comitato provinciale, che rilascia
attestazione di ricezione, e trasmette subito copia della comunicazione al
competente Comitato regionale.
- Ogni altra variazione deve essere comunicata alla F.I.T. ed
al Comitato regionale di competenza entro quindici giorni, tramite il
Comitato provinciale.
- Le attestazioni del Comitato provinciale fanno fede ai fini
della verifica dei poteri in sede di Assemblee federali.
CAPO III
CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.T.
Art. 73 - Recesso
- L'affiliato recede comunicando alla F.I.T. la sua
volontà di interrompere il rapporto di affiliazione.
- Il recesso deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno,
con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 74 - Scioglimento volontario,
incorporazione e fusione
- L'affiliato che, per qualsiasi motivo, si
scioglie interrompe automaticamente il rapporto di affiliazione alla F.I.T.
- L'affiliato che viene incorporato da altro affiliato e gli
affiliati che si fondono sono considerati sciolti.
Art. 75 - Inattività sportiva
- Il Consiglio federale dichiara la cessazione di
appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato che non abbia svolto alcuna attività
sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi.
- Per attività sportiva, ai soli fini dell'inattività, si
intende, oltre alla partecipazione a qualsiasi Campionato o manifestazione,
individuale od a squadre, nazionali o locali, iscritti nei calendari
ufficiali della F.I.T., anche la partecipazione a manifestazioni sportive
non agonistiche o l'organizzazione di manifestazioni tennistiche o la
gestione di centri di addestramento o di perfezionamento agonistico.
- Avverso il provvedimento predetto è ammesso reclamo alla
Corte federale.
Art. 76 - Revoca dell'affiliazione
- Il Consiglio federale delibera la revoca
dell'affiliazione nei casi in cui l'affiliato:
- perda i requisiti indicati nello Statuto per
l’affiliazione;
- sia stato dichiarato in posizione irregolare e non
abbia regolarizzato la sua posizione nel termine del 30 settembre.
- Avverso il provvedimento di revoca, nel termine di trenta
giorni dalla sua notifica, è ammesso reclamo alla Corte federale.
Art. 77 - Radiazione
- La radiazione consiste nella cancellazione
dell'affiliato dagli Albi federali, nei casi indicati dallo statuto.
- Il provvedimento di radiazione viene comunicato al C.O.N.I.
ed alle altre Federazioni sportive nazionali.
- Avverso il provvedimento di radiazione può essere proposto
appello alla Corte d’appello federale.
LIBRO TERZO
TESSERATI
CAPO I
TESSERAMENTO E TESSERE
Art. 78 – Tessera federale e modalità di
rilascio
- L’esistenza del tesseramento, cioè del
rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla F.I.T., è documentata
dalla tessera federale di riconoscimento.
- Le tessere federali sono rilasciata dalla Federazione
direttamente o tramite l'affiliato di appartenenza.
- Gli affiliati debbono richiedere, tramite il competente
Comitato provinciale o, in mancanza, direttamente al Comitato regionale, il
numero delle tessere occorrenti e devono versare per ciascuna tessera la
quota annualmente stabilita dal Consiglio federale, in misura uguale per
tutti.
- Il socio è tenuto a fornire all'affiliato di appartenenza
i propri dati anagrafici per la compilazione della tessera ed a dichiarare
la sua eventuale posizione di tesserato atleta dell'anno precedente; se
richiede la tessera atleta, deve depositare presso l'affiliato valida
certificazione sanitaria.
- Non può rilasciarsi alcuna tessera federale alle persone a
cui è inibito il tesseramento, a norma di statuto; l'inosservanza di tale
norma integra l'illecito disciplinare.
- La F.I.T. si riserva di emanare annualmente disposizioni
quadro in merito alle modalità di attuazione del tesseramento.
Art. 79 - Tipi di tessera
- Le tessere federali sono:
- tessera di riconoscimento, distinta in
- tessera socio;
- tessera speciale;
- tessera di riconoscimento e di abilitazione alle gare,
distinta in:
- tessera atleta;
- tessera atleta non agonista.
- Il costo delle tessere federali è stabilito annualmente
dal Consiglio federale.
Art. 80 - Tessera socio
- La tessera socio è rilasciata dalla Federazione,
tramite l'affiliato, ai soci, compresi atleti, dirigenti, medici e
massaggiatori.
- Il possesso della tessera normale è compatibile con quello
di ogni altro tipo di tessera federale.
Art. 81 - Tessera speciale
- La tessera speciale è rilasciata dal Comitato
provinciale o, in mancanza, dal Comitato regionale territorialmente
competente, direttamente e gratuitamente, ai dirigenti federali, agli
ufficiali di gara, ai tecnici, ai medici ed ai massaggiatori federali ed a
coloro che rivestono cariche onorarie, che non siano soci di un affiliato.
- Il possesso della tessera speciale è compatibile con
quello di ogni altro tipo di tessera federale.
Art. 82 - Tessera atleta
- La tessera atleta è rilasciata dalla Federazione, tramite
l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere
attività sportiva.
- La richiesta della tessera atleta deve essere sottoscritta
dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è
minorenne.
- La tessera può essere rilasciata solo previo deposito
presso l'affiliato del certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma
delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
- La tessera atleta non può essere rilasciata a chi non
abbia compiuto il decimo anno di età al 1° gennaio dell'anno in corso.
- Il possesso della tessera atleta vincola l'atleta
all'affiliato fino al 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata; l'atleta
che non ottiene il trasferimento nei termini previsti, resta vincolato
all'affiliato anche per l'anno successivo e, se minorenne, fino al massimo
di quattro anni consecutivi, oltre i quali è libero di tesserarsi per altro
affiliato.
Art. 83 - Tessera atleta non agonista
- La tessera atleta non agonista è rilasciata
dalla F.I.T., tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al
fine di svolgere attività non agonistica.
- La richiesta di tesseramento non agonistico, per i
giocatori appartenenti ai settori giovanili, deve essere sottoscritta dal
richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è
minorenne.
- La tessera può essere rilasciata solo previo deposito
presso l'affiliato del certificato di buona salute rilasciato a norma delle
vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
- La tessera atleta non agonista non può essere rilasciata a
chi non abbia compiuto l'ottavo anno di età al 1° gennaio dell'anno in
corso.
- Il possesso della tessera non agonista è incompatibile con
il possesso della tessera atleta.
Art. 84 - Validità delle tessere federali
- La richiesta di rilascio della tessera può
essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno.
- La tessera è valida dalla data del rilascio da parte del
Comitato regionale e sino:
- al 31 dicembre dello stesso anno per l'attività
sportiva (tessera atleta e tessera atleta non agonista);
- al 31 marzo dell'anno successivo per ogni altra attività
federale (qualsiasi tipo di tessera).
- Il tesserato atleta si impegna, tuttavia, a non svolgere
attività sportiva qualora sia scaduta la certificazione medica di idoneità.
- Se nel corso dell'anno si interrompe, per qualsiasi motivo,
il vincolo giuridico-sportivo di un affiliato con la F.I.T., il tesseramento
dei soci e le tessere federali rilasciate continuano ad avere valore sino al
31 dicembre.
- La validità delle tessere federali è sospesa, con
conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione per il
tesserato, in caso di mancato pagamento nel termine della sanzione
pecuniaria irrogata e fino al momento dell’adempimento.
Art. 85 - Duplicati
- Qualora, per una causa qualsiasi, venga smarrita
o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un
duplicato.
- Il duplicato deve essere richiesto al competente Comitato
provinciale o, in mancanza, al Comitato regionale, versando la tassa
prescritta.
Art. 86 - Partecipazione all’attività
sportiva
- Per partecipare all'attività sportiva
l'interessato deve possedere ed esibire la tessera atleta o la tessera
atleta non agonista all'Ufficiale di gara preposto.
- Chi non è in grado di esibire la tessera atleta, pur
essendone in possesso:
- non può essere ammesso a partecipare a gare valevoli
per i Campionati nazionali individuali;
- può essere ammesso a partecipare ad un singolo torneo
previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento
della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio
federale; in caso di minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata
dall'esercente la potestà;
- può essere ammesso a partecipare a gare di Campionato
a squadre previa dichiarazione scritta da parte del capitano della
squadra, con versamento della tassa sub judice, annualmente stabilita
dal Consiglio federale.
- Il giocatore straniero maggiorenne, non tesserato F.I.T.,
può prendere parte a tutte le competizioni che ne prevedono la
partecipazione, rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso
della tessera atleta o equivalente della propria Federazione e l'avvenuto
accertamento dell'idoneità per la pratica del tennis, e versando la tassa
prevista; per lo straniero minorenne, la stessa
dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione nazionale di
appartenenza o documentata da attestazione dell'accompagnatore ufficiale.
Art. 87 - Tesseramento di cittadino
straniero
- Il cittadino straniero può essere tesserato alla
F.I.T. ed ottenere il rilascio della tessera federale alle seguenti
condizioni:
- nella qualità di socio di un affiliato in qualsiasi
momento (tessera socio);
- nella qualità di atleta di un affiliato in qualsiasi
momento e, nel caso si tratti di un atleta appartenente ai settori under
16, 14 o 12, previa presentazione di certificazione attestante la
frequenza in Italia della scuola dell'obbligo (tessera atleta);
- nella qualità di Ufficiale di gara non socio di
affiliato, in qualsiasi momento, purché residente in Italia (tessera
speciale).
- Il cittadino straniero:
- anche se tesserato, non può ricoprire cariche federali
elettive o di nomina;
- anche se munito di tessera atleta, è sempre escluso
dai Campionati individuali in ogni loro fase;
- se munito di tessera atleta, può partecipare ai
Campionati a squadre purché la richiesta di tesseramento sia presentata
almeno cinque giorni prime della data d'inizio del Campionato.
Art. 88 - Tesserato tramite più affiliati
- Ogni persona può essere socio di uno o più
affiliati, ottenendo il rilascio di più tessere socio.
- Ogni persona può chiedere il rilascio della tessera atleta
in favore di un solo affiliato.
- Nel caso di doppio tesseramento atleta ha validità quello
cronologicamente anteriore, salva la disciplina sui trasferimenti.
- In tale caso, sia il tesserato sia gli affiliati
interessati possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
CAPO II
SETTORI DI ETÀ E CATEGORIE DI CLASSIFICA DI
TESSERATI
Art. 89 - Settori di età
- I tesserati, in rapporto alla loro età, si
distinguono nei seguenti settori:
- Giovanili, suddivisi in:
- Under 10: sono coloro che hanno compiuto otto anni,
ma non ancora dieci;
- Under 12: sono coloro che hanno compiuto dieci
anni, ma non ancora dodici;
- Under 14: sono coloro che hanno compiuto dodici
anni, ma non ancora quattordici;
- Under 16: sono coloro che hanno compiuto
quattordici anni, ma non ancora sedici;
- Under 18: sono coloro che hanno compiuto sedici
anni, ma non ancora diciotto;
- Ordinari: sono coloro che hanno compiuto diciotto anni;
- Veterani, suddivisi in:
- Over 35: sono coloro che hanno compiuto
trentaquattro anni;
- Over 40: sono coloro che hanno compiuto trentanove
anni;
- Over 45: sono coloro che hanno compiuto
quarantaquattro anni;
- Over 50: sono coloro che hanno compiuto
quarantanove anni;
- Over 55: sono coloro che hanno compiuto
cinquantaquattro anni;
- Over 60: sono coloro che hanno compiuto
cinquantanove anni;
- Over 65: sono coloro che hanno compiuto
sessantaquattro anni;
- Over 70: sono coloro che hanno compiuto
sessantanove anni;
- Over 75: sono coloro che hanno compiuto
settantaquattro anni;
- Over 80: sono coloro che hanno compiuto
settantanove anni.
- Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito al
1° gennaio (ora zero) dell'anno in corso.
Art. 90 - Categorie di classifica
- I tesserati agonistici, in rapporto al loro
valore tecnico ed ai risultati ottenuti, vengono classificati nelle seguenti
categorie:
- prima categoria;
- seconda categoria;
- terza categoria;
- quarta categoria.
- La classifica dei giocatori provenienti da una Federazione
straniera, al primo tesseramento in Italia, è competenza della Commissione
campionati e classifiche.
- I criteri per la determinazione delle classifiche sono
pubblicati negli Atti ufficiali.
- Le classifiche possono subire modificazioni nel corso
dell’anno, nei casi previsti dai criteri sopra indicati.
- E’ possibile la retrocessione di un solo gruppo per anno.
- I giocatori Over 45 e le giocatrici Over 40, inoltre,
possono essere classificati nell'ambito del settore specifico.
Art. 91 – Prima categoria
- Sono classificati di prima categoria i primi
giocatori della graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal
Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche.
- Sono elencati in un unico gruppo con graduatoria di valori
decrescenti.
Art. 92 – Seconda categoria
- Sono classificati di seconda categoria quei
giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti
dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e
classifiche, seguono i giocatori classificati di prima categoria.
- Sono suddivisi in otto gruppi, di valore decrescente,
denominati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo
gruppo.
Art. 93 – Terza categoria
- Sono classificati di terza categoria quei
giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti
dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e
classifiche, seguono i giocatori classificati di seconda categoria.
- Sono suddivisi in cinque gruppi, di valore decrescente,
denominati primo, secondo, terzo, quarto e quinto gruppo.
Art. 94 – Quarta categoria
- Sono classificati di quarta categoria quei
giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti
dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e
classifiche, seguono i giocatori classificati di terza categoria.
- Sono suddivisi in sei gruppi, di valore decrescente,
denominati primo, secondo, terzo, quarto e quinto gruppo ed N.C. (non
classificati).
Art. 95 - Veterani
- Indipendentemente dalle classifiche delle
categorie prima, seconda, terza e quarta, viene compilata una specifica
classifica nazionale per i giocatori Over 45 e le giocatrici Over 40.
- Detta classifica prevede quattro gruppi di valore
decrescente: V1, V2, V3 ed N.C. (non classificati).
- I giocatori Over 45 e le giocatrici Over 40, inseriti nelle
classifiche delle categorie prima, seconda e terza e che non abbiano avuto
una classifica veterani superiore, hanno d'ufficio la valutazione minima di
V3.
- Tale classifica, redatta annualmente dalla Commissione
veterani, è la sola valida nelle manifestazioni riservate ai giocatori Over
45 ed alle giocatrici Over 40.
CAPO IV
TRASFERIMENTI
Art. 96 - Generalità
- La disciplina dei trasferimenti riguarda
esclusivamente i tesserati muniti di tessera atleta.
-
Il possessore di tale tessera
resta vincolato con l'affiliato di appartenenza
-
per l’anno in corso, se
maggiorenne;
-
per un massimo di quattro
anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età,
se minorenne;
e può
trasferirsi ad altro affiliato con il rispetto delle condizioni e dei
termini di cui agli articoli seguenti.
- Chi nell'anno precedente non aveva la tessera atleta può
richiedere la stessa senza formalità a favore di qualsiasi affiliato.
- Il giocatore soggetto all'indennità di svincolo che, per
qualsiasi motivo, non abbia ottenuto il rinnovo delle tessera atleta
nell'anno precedente resta comunque vincolato all'affiliato di appartenenza.
Art. 97 - Cessazione del vincolo
- Per il tesserato atleta maggiorenne, il vincolo cessa:
- se entro il 31 dicembre dà comunicazione scritta all'affiliato ed al
Comitato provinciale di appartenenza dell’intenzione di svincolarsi;
- nei casi in cui è consentito lo scioglimento su domanda;
- nei casi in cui avviene lo scioglimento d’ufficio.
- Per il tesserato atleta che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di
età, il vincolo cessa:
- al termine del quarto anno consecutivo di vincolo e comunque al
raggiungimento della maggiore età, se entro il 31 dicembre dà
comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato provinciale di
appartenenza dell’intenzione di svincolarsi;
- nei casi in cui è consentito lo scioglimento su domanda;
- nei casi in cui avviene lo scioglimento d’ufficio.
- Il tesserato atleta, dopo la cessazione del vincolo, è libero
- di trasferirsi ad altro affiliato nell'anno successivo, nei casi a) e
b) del primo e del secondo comma;
- di tesserarsi per altro affiliato, senza necessità di pratica di
trasferimento, salve le limitazioni previste successivamente, nei casi
c) del primo e del secondo comma.
- In mancanza di cessazione per qualsiasi causa, il vincolo si rinnova alle
medesime condizioni per un ulteriore anno, per i tesserati atleti
maggiorenni, e per ulteriori quattro anni e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età, per i tesserati atleti minorenni.
- I quattro anni di cui al comma 2, lettera a), si calcolano con inizio dal
tesseramento 2001.
Art. 98 - Scioglimento del vincolo su domanda
- Lo scioglimento del vincolo tra tesserato atleta ed affiliato è concesso,
su domanda del tesserato, nel corso dell'anno, nei seguenti casi:
- per il maggiorenne:
- con il nulla-osta dell’affiliato di appartenenza;
- per il trasferimento della residenza in comune di altra provincia;
- per il trasferimento del domicilio in comune di altra provincia
per motivi di lavoro o di studio o per servizio militare;
- fino a quando l'affiliato di appartenenza permane in posizione
irregolare.
- per il minorenne:
- se ha ottenuto il nulla-osta dell'affiliato di appartenenza e se,
essendo soggetto all'indennità di svincolo, l’affiliato di
destinazione l'ha versata all'affiliato di appartenenza o questi vi
ha rinunciato;
- per il trasferimento della residenza in comune di altra provincia;
- fino a quando l'affiliato di appartenenza permane in posizione
irregolare.
- Il trasferimento della residenza o del domicilio deve essere comprovato
con certificazione anagrafica o con atto equipollente.
Art. 99 - Scioglimento del vincolo di ufficio
- Il vincolo tra tesserato atleta ed affiliato si scioglie nei seguenti
casi:
- per cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato, per
qualsiasi motivo;
- per scioglimento dell'affiliato.
- In tali casi, i tesserati possono alternativamente:
- partecipare alla sola attività individuale con la tessera in loro
possesso, che rimane valida sino al 31 dicembre, e, nell'anno
successivo, sono liberi di richiedere la tessera atleta per altro
affiliato ……;
- ottenere, anche per l'anno in corso, la tessera atleta da altro
affiliato con le limitazioni previste successivamente.
- In caso di incorporazione o di fusione tra affiliati i tesserati atleti
appartenenti agli affiliati interessati restano tesserati per l'affiliato
risultante.
Art. 100 - Modalità del trasferimento
- Il trasferimento dei tesserati atleti avviene:
- per l'anno successivo, nei casi di cessazione del vincolo;
- anche nel corso dell'anno, in tutti gli altri casi, con le limitazioni
successivamente previste.
- L'interessato deve presentare, al Comitato provinciale, per il
trasferimento nell'ambito della provincia, o al Comitato regionale, per il
trasferimento fuori provincia, la domanda di trasferimento con le seguenti
modalità:
- nei casi di cessazione del vincolo, entro il 31 dicembre, con allegati
- la tassa di trasferimento;
- la copia della comunicazione di svincolo all’affiliato ed al
Comitato provinciale di appartenenza;
- in tutti gli altri casi, prima della richiesta della nuova tessera
atleta, con allegati
- la tassa di trasferimento;
- per i soli giocatori soggetti all'indennità di svincolo, la
ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione
liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal
presidente; nonché
- il nulla-osta; ovvero
- la certificazione anagrafica o l’atto equipollente comprovante
il trasferimento della residenza o del domicilio.
Art. 101 - Nulla-osta
- Il nulla-osta deve essere redatto dall'affiliato
di appartenenza ed essere sottoscritto dal suo Presidente o da chi ne fa le
veci.
- Esso deve contenere le generalità dell'interessato, gli
estremi relativi al numero ed alla data del rilascio della tessera e la data
della sottoscrizione.
- Il nulla-osta non può essere sottoposto a condizione
alcuna.
Art. 102 - Limitazioni ai trasferimenti
- Il tesserato atleta che ha rappresentato un
affiliato in un qualsiasi Campionato nazionale a squadre non può ottenere
la tessera atleta per altro affiliato fino alla successiva annata sportiva.
- Ai fini della rappresentanza di un affiliato l'inserimento
dell'atleta nella formazione, dichiarata all'atto dell'iscrizione o
presentata al Giudice arbitro, è equiparato alla materiale partecipazione
alla gara.
Art. 103 - Indennità di svincolo -
Parametri
- Sono soggetti all'indennità di svincolo gli
atleti minorenni, tesserati per la prima volta per l’affiliato da meno di
quattro anni o il cui vincolo si è rinnovato al termine del quarto anno
consecutivo, i quali, per l'anno agonistico nel quale presentano la domanda
di trasferimento o richiedono lo scioglimento del vincolo su domanda hanno
parametro superiore a zero.
- I punti sono cumulabili e vengono attribuiti ai tesserati
atleti nelle misure sotto riportate:
- punti attribuiti in funzione di classifica ed età,
riferite all'anno agonistico nel quale si chiede lo svincolo:
| |
18 a.
|
17 a.
|
16 a.
|
15 a.
|
14 a.
|
13 a.
|
12 a.
|
11 a.
|
| classificato 1a |
24
|
27
|
30
|
33
|
36
|
42
|
48
|
54
|
| classificato 2a/1° |
16
|
18
|
20
|
22
|
24
|
28
|
32
|
36
|
| classificato 2a/2° |
12
|
13,5
|
15
|
16,5
|
18
|
21
|
24
|
27
|
| classificato 2a/3° |
9,6
|
10,8
|
12
|
13,2
|
14,4
|
16,8
|
19,2
|
21,6
|
| classificato 2a/4° |
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
14
|
16
|
18
|
| classificato 2a/5° |
4,8
|
5,4
|
6
|
6,6
|
7,2
|
8,4
|
9,6
|
10,8
|
| classificato 2a/6° |
4
|
4,5
|
5
|
5,5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| classificato 2a/7° |
3,2
|
3,6
|
4
|
4,4
|
4,8
|
5,6
|
6,4
|
7,2
|
| classificato 2a/8° |
3
|
3,4
|
3,8
|
4,1
|
4,5
|
5,2
|
6
|
6,6
|
| classificato 3a/1° |
2,8
|
3,2
|
3,6
|
3,8
|
4,2
|
4,8
|
5,6
|
6,2
|
| classificato 3a/2° |
2,6
|
3
|
3,4
|
3,6
|
3,9
|
4.5
|
5,2
|
5,8
|
| classificato 3a/3° |
4,4
|
2,7
|
3
|
3,3
|
3,6
|
4,2
|
4,8
|
5,4
|
| classificato 3a/4° |
2,2
|
2,4
|
2,7
|
2,9
|
3,2
|
3,6
|
4,2
|
4,8
|
| classificato 3a/5° |
2
|
2,2
|
2,4
|
2,6
|
2,8
|
3,2
|
3,6
|
4,2
|
| classificato 4a/1° |
1,8
|
2
|
2,2
|
2,4
|
2,6
|
3
|
3,4
|
4
|
| classificato 4a/2° |
1,6
|
1,8
|
2
|
2,2
|
2,4
|
2,8
|
3,2
|
3,6
|
- punti attribuiti in base ai piazzamenti nella fase
nazionale dei Campionati individuali giovanili (under 16, 14 e 12) e di
prima, seconda e terza categoria:
| |
u. 16
|
u. 14
|
u. 12
|
I
cat.
|
II
cat.
|
III
cat.
|
| vincitore |
10
|
12
|
14
|
20
|
15
|
10
|
| finalista |
8
|
10
|
12
|
16
|
12
|
8
|
| semifinalista |
7
|
9
|
10
|
14
|
10
|
6
|
| perdente nei quarti |
6
|
8
|
9
|
11
|
8
|
5
|
| perdente negli
ottavi |
5
|
7
|
8
|
9
|
6
|
4
|
| perdente nei
sedicesimi |
4
|
6
|
7
|
8
|
4
|
3
|
| perdente nei turni
precedenti |
3
|
5
|
6
|
7
|
2
|
2
|
- punti attribuiti in base ai piazzamenti nella fase
regionale dei Campionati individuali giovanili (under 18, 16, 14 e 12) e
di terza categoria; non vengono attribuiti punti regionali a coloro che
ne ottengono nella fase nazionale del medesimo Campionato:
| |
u. 18
|
u. 16
|
u. 14
|
u. 12
|
III cat.
|
| vincitore |
2
|
3
|
5
|
6
|
2
|
| finalista |
2
|
2
|
4
|
5
|
2
|
| semifinalista |
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
| perdente nei quarti |
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
| perdente negli
ottavi |
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
- punti attribuiti in base alla convocazione in
rappresentative giovanili ufficiali a squadre (non cumulabili tra loro):
| |
punti
|
| rappresentative
nazionali |
5
|
| rappresentative
regionali |
2
|
| rappresentative
provinciali |
1
|
- Il parametro è il numero intero che si ottiene come somma
dei punti; le frazioni di unità da 0,5 in aumento attribuiscono l'unità
superiore, quelle fino allo 0,5 compreso l'unità inferiore; se il totale è
superiore a zero ed inferiore a tre, il parametro viene comunque considerato
pari a tre.
- I punti attribuiti per l'attività dei settori giovanili
vanno moltiplicati per 1,2 quando il tesserato atleta appartenga al primo
anno del settore.
- L'ammontare dell'indennità di svincolo si ottiene
moltiplicando il parametro per la cifra base, annualmente stabilità dal
Consiglio federale.
- L'indennità di svincolo deve essere totalmente reinvestita
per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato.
Art. 104 - Contestazioni e reclami
- Tutte le questioni inerenti al tesseramento, al
trasferimento, al nulla-osta, alla cessazione ed allo scioglimento del
vincolo sono competenza della Commissione tesseramenti, alla quale può
essere proposto reclamo.
- Avverso le decisioni della Commissione tesseramenti è
ammesso appello alla Corte d'appello federale.