REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Doveri ed obblighi

     

  1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali.
  2. Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione.
  3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici e comunque, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
  4. I soggetti non aderenti alla F.I.T. che commettono un’infrazione disciplinare prevista dallo Statuto e dai regolamenti federali sono puniti secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2 - Responsabilità diretta

  1. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
  2. Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
  3. Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti federali.
  4. I dirigenti legali rappresentanti degli affiliati sono responsabili, a titolo di dolo o di colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito dell'attività riferibile agli affiliati medesimi.

Art. 3 - Obbligo di denuncia e collaborazione

  1. Gli organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
  2. Chiunque altro, anche non tesserato, abbia notizia di un’infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento può farne denuncia al Procuratore federale, ad un Giudice sportivo regionale oppure al Giudice sportivo nazionale.
  3. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.
  4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.

Art. 4 - Principio del risultato conseguito sul campo

  1. Tutti gli organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
  2. Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

 

CAPO I

INFRAZIONI

 

Art. 5 - Infrazioni disciplinari

  1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.

Art. 6 - Inosservanza della clausola compromissoria

  1. Gli affiliati ed i tesserati che, senza essere espressamente autorizzati dal Consiglio federale, si rivolgono all'Autorità giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono puniti con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

     

    Art. 7 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della

    Federazione e degli organi federali

  2. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

     

Art. 8 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

  1. Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti di presentarsi ad un organo di giustizia per essere sentito o di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto o renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione inibitiva da tre a sei mesi.
  2. Si applica la sanzione inibitiva da sei mesi ad un anno se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

     

Art. 9 - Frode sportiva

  1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale costituisce frode sportiva.
  2. Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione ovvero per la partecipazione alle assemblee federali ovvero per l'assunzione di incarichi federali.
  3. Commette frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
  4. La frode sportiva è punibile con sanzione inibitiva per il tesserato da tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.
  5. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode sportiva, che sia stata commessa o che sia sul punto di essere commessa, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale.

     

    Art. 10 - Illecito sportivo

  6. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
  7. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitiva per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.
  8. Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti.
  9. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale.

    Art. 11 - Doping

  10. Il doping costituisce infrazione disciplinare, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti.
  11. La definizione di doping ed il procedimento disciplinare in materia sono contenuti nel Regolamento contro il doping.
  12. Nel medesimo regolamento sono previste e punite le violazioni delle norme anti-doping.

     

    Art. 12 - Manifestazioni atipiche

  13. Le manifestazioni atipiche, previste dal Regolamento tecnico sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
  14. Ai trasgressori (affiliati ospitanti, organizzatori, collaboratori) possono essere irrogate sanzioni inibitive o pecuniarie, anche cumulativamente.

     

    Art. 13 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

  15. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

     

    Art. 14 - Commutazione automatica delle sanzioni pecuniarie

  16. L'affiliato ed il tesserato che non pagano una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante sono assoggettati automaticamente ad una delle sanzioni inibitive previste nel successivo articolo 20.
  17. La sanzione pecuniaria fino a lire 300.000 (trecentomila) viene commutata in una sanzione inibitiva di giorni novanta; oltre a lire 300.000 (trecentomila) la sanzione inibitiva è aumentata di ulteriori quindici giorni per ogni 100.000 (centomila) lire o frazione di esse.
  18. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:
    1. fissare il termine improrogabile del pagamento;
    2. determinare la sanzione inibitiva di eventuale commutazione.
  19. La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed estingue il debito.
  20. Non può essere proposto appello avverso la commutazione.
  21. L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta commutazione ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 92.

    Art. 15 - Violazione del vincolo sportivo

  22. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera agonistica o quella non agonistica da più affiliati è punito con la sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.
  23. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

     

    Art. 16 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare a squadre

  24. L'affiliato, a cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento del gioco nel corso di un incontro a squadre o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito dal Giudice arbitro con la perdita dell'incontro stesso.

     

    Art. 17 - Intemperanze dei sostenitori

  25. L'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, con la squalifica del campo fino ad un massimo di un anno.
  26. Resta impregiudicata l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16.

     

    Art. 18 - Aggressione ad un Ufficiale di gara

  27. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di gara è punito con la sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

     

    Art. 18 bis - Infrazioni commesse da soggetti non aderenti alla F.I.T.

  28. I soggetti non aderenti alla F.I.T., che siano dichiarati responsabili di fatti previsti dallo Statuto federale e dal presente regolamento come infrazioni disciplinari e conseguenti alla loro azione od omissione, sono puniti con la sanzione dell'inibizione temporanea, da un minimo di sei mesi, ovvero perpetua a far parte della F.I.T.

     

    Art. 19 - Altre infrazioni.

  29. E' soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

     

CAPO II

SANZIONI

 

Art. 20 - Tipologia delle sanzioni

  1. Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni:
    1. ammonizione;
    2. ammonizione con diffida;
    3. sanzione pecuniaria;
    4. confisca parziale o totale dei premi;
    5. esclusione dalla gara;
    6. espulsione dalla manifestazione;
    7. squalifica del tesserato;
    8. ritiro della tessera agonistica o non agonistica;
    9. inibizione a svolgere le funzioni di capitano;
    10. non assegnazione o revoca di un titolo;
    11. perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
    12. perdita dell'incontro intersociale;
    13. squalifica del campo di gioco;
    14. penalizzazione;
    15. esclusione dal Campionato a squadre;
    16. sospensione a termine da qualsiasi attività;
    17. sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
    18. interdizione da cariche federali;
    19. inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
    20. radiazione;
    21. inibizione a far parte della F.I.T.
  2. Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere g), h), i), m), p), q), r), s), t) e u).

     

Art. 21 - Ammonizione

  1. L'ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

     

    Art. 22 - Ammonizione con diffida

  2. L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

     

    Art. 23 - Sanzione pecuniaria

  3. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla F.I.T. una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante.

     

    Art. 24 - Confisca dei premi

  4. La confisca dei premi in natura od in denaro consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.
  5. La confisca può essere totale o parziale.

     

    Art. 25 - Esclusione dalla gara

  6. L'esclusione dalla gara comporta la perdita dell'incontro in corso.

     

    Art. 26 - Espulsione dalla manifestazione

  7. L'espulsione dalla manifestazione comporta, oltre alla perdita dell'incontro in corso, l'eliminazione dalle altre gare del torneo o l'inibizione a partecipare alle altre gare dell'incontro a squadre.

     

    Art. 27 - Squalifica del tesserato

  8. La squalifica consiste nella sospensione dall'attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi ai tornei individuali per tutta la durata della sanzione.

     

    Art. 28 - Ritiro della tessera agonistica o non agonistica

  9. La sanzione consiste nell'inibizione, temporanea o definitiva, allo svolgimento dell'attività agonistica o non agonistica federale e comporta il ritiro della tessera.

     

    Art. 29 - Inibizione a svolgere le funzioni di capitano

  10. L'inibizione a svolgere le funzioni di capitano comporta il divieto di esercitare le proprie mansioni nella manifestazione in corso.
  11. Detta sanzione può essere irrogata anche per un periodo determinato.

     

    Art. 30 - Non assegnazione o revoca di un titolo

  12. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un giocatore o di una squadra.

     

    Art. 31 - Perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale

  13. Nell'ambito di un incontro intersociale la perdita di uno o più incontri di singolare o di doppio consiste nell'attribuzione della vittoria all'avversario con il massimo punteggio, qualunque sia stato il risultato effettivo.

     

    Art. 32 - Perdita dell'incontro intersociale

  14. La perdita dell'incontro intersociale consiste nell'attribuzione della vittoria alla squadra avversaria con il massimo punteggio, qualunque sia stato l'effettivo risultato.

     

    Art. 33 - Squalifica del campo di gioco

     

  15. La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare sui propri campi manifestazioni federali per un periodo determinato.
  16. Il Commissario di gara competente designa il campo neutro o dispone per l'inversione del campo per la disputa di eventuali gare a squadre nel periodo di squalifica.

     

    Art. 34 - Penalizzazione

  17. La penalizzazione consiste nella perdita di uno o più punti già conseguiti da una squadra nell'ambito di un Campionato con formula a gironi.

     

Art. 35 - Esclusione dal Campionato a squadre

  1. L'esclusione dal Campionato a squadre comporta:
    1. nella fase a gironi, la perdita, con il massimo punteggio, di tutti gli incontri disputati e da disputare;
    2. nella fase ad eliminazione diretta, l'inibizione a proseguire.
  2. L'esclusione può essere estesa anche agli anni successivi.

Art. 36 - Sospensione a termine da qualsiasi attività

     

  1. La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'affiliato ad organizzare qualsiasi manifestazione tennistica ed a partecipare a qualsiasi Campionato a squadre nel periodo di validità della sanzione.

    Art. 37 - Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato

     

  2. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

     

Art. 38 - Interdizione da cariche federali

  1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un tempo determinato, non superiore ad un anno.
  2. L'interdizione può essere relativa ad una od a tutte le cariche.

     

Art. 39 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali

  1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali.
  2. L'inibizione perpetua può essere relativa ad una o a tutte le cariche.

Art. 40 - Radiazione

     

  1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dagli Albi federali e comporta, per quest’ultimo, la revoca del tesseramento.

     

  1. L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

     

    Art. 40 bis - Inibizione a far parte della F.I.T.

  2. La sanzione consiste nel divieto temporaneo o permanente alle persone fisiche di tesserarsi e di entrare a far parte della F.I.T. e comporta l'inibizione a rivestire la qualità di socio di un affiliato, nonché ad assumere la qualifica cui vengano nominate od elette ovvero a ricevere l'incarico loro conferito, in rappresentanza di un affiliato o in ambito federale.

 

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

 

Art. 41 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

  1. L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
  2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
  3. La qualifica di dirigente federale o di affiliato, di capitano di squadra, di Giudice arbitro, di Arbitro, di insegnante di tennis deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.
  4. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore a lire 50.000 (cinquantamila) ed in misura superiore a L. 5.000.000 (cinque milioni) per il tesserato e per l'affiliato.
  5. Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.
  6. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
  7. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
    1. non attribuzione all'affiliato dei voti previsti dall'articolo 20 dello Statuto per l'attività agonistica in questione;
    2. non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche e graduatorie, come classifiche federali, Trofeo F.I.T., indennità di svincolo, circuiti, ecc.;
    3. non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
    4. confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni tennistiche.
  8. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave.
  9. Per le violazioni delle norme anti-doping l'organo giudicante deve irrogare le sanzioni previste nel Regolamento contro il doping, salvo il cumulo eventuale con altre diverse o più gravi.

CAPO IV

SANZIONI CON RIGUARDO AI SOGGETTI PASSIVI

 

Art. 42 - Provvedimenti a carico degli affiliati

  1. A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
    1. ammonizione;
    2. ammonizione con diffida;
    3. sanzione pecuniaria;
    4. confisca parziale o totale dei premi;
    5. non assegnazione o revoca di un titolo;
    6. perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
    7. perdita dell'incontro intersociale;
    8. squalifica del campo di gioco;
    9. penalizzazione;
    10. esclusione dal Campionato a squadre, per un periodo non superiore a cinque anni consecutivi;
    11. sospensione a termine da qualsiasi attività, per un periodo non superiore ad un anno;
    12. radiazione.

    Art. 43 - Provvedimenti a carico dei tesserati

  2. A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
    1. ammonizione;
    2. sanzione pecuniaria;
    3. confisca parziale o totale dei premi;
    4. esclusione dalla gara;
    5. espulsione dalla manifestazione;
    6. squalifica;
    7. ritiro della tessera agonistica o non agonistica;
    8. inibizione a svolgere funzioni di capitano;
    9. non assegnazione o revoca di un titolo;
    10. inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
    11. radiazione.

    Art. 44 - Provvedimenti a carico dei dirigenti

  3. A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei dirigenti degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
    1. ammonizione;
    2. sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
    3. interdizione dalla carica di dirigente federale per un periodo non superiore ad un anno;
    4. inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
    5. radiazione.

Art. 45 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di gara

  1. A carico degli Ufficiali di gara, iscritti negli Albi, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
    1. ammonizione;
    2. sospensione temporanea dall'attività (massimo un anno);
    3. cancellazione dagli Albi;
    4. radiazione.
  2. A carico dei tesserati, chiamati per occasione a svolgere le funzioni di ufficiale di gara, possono essere adottati i provvedimenti previsti dagli articoli 43 e 41.

Art. 46 - Provvedimenti a carico degli insegnanti di tennis

  1. A carico degli insegnanti di tennis, iscritti nell'Albo o negli Elenchi, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi alla loro attività di insegnamento:
    1. ammonizione;
    2. sospensione dall'attività a tempo determinato;
    3. depennamento dall'Albo o dagli Elenchi;
    4. radiazione.

    Art. 46 bis - Provvedimenti a carico di soggetti non tesserati

  2. A carico di persone non aderenti alla F.I.T. può essere adottato il provvedimento:
    1. inibizione a far parte della F.I.T.

CAPO V

CAUSE DI ESTINZIONE

 

Art. 47 - Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni

  1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
    1. prescrizione;
    2. amnistia.
  2. Sono cause di estinzione delle sanzioni:
    1. indulto;
    2. grazia.
  3. Restano, in ogni caso, impregiudicati gli effetti dell'articolo 5 dello statuto del C.O.N.I.()

Art. 48 - Prescrizione

  1. La prescrizione estingue l'infrazione se, entro dodici mesi dal fatto, non è intervenuto provvedimento di primo grado.
  2. L'infrazione è comunque estinta se non interviene provvedimento inappellabile nel termine di ventiquattro mesi dal fatto.
  3. Per l’illecito sportivo e per il doping i termini di cui ai commi precedenti sono aumentati:
    1. a trentasei mesi dal fatto, per il primo grado;
    2. a quarantotto mesi dal fatto, per il secondo grado.
  4. L'apertura di un'indagine, registrata con data certa da parte del Procuratore federale e dei Giudici sportivi regionali o nazionale, interrompe il corso della prescrizione; la prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento dell'interruzione, ma il termine di dodici mesi non può in alcun caso essere prolungato oltre diciotto mesi complessivi dal fatto.
  5. Tutti gli organi giudicanti sono tenuti a stabilire nel tempo più celere lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, con il fine preminente di evitare il compimento dei termini di prescrizione previsti nei commi che precedono.

Art. 49 - Amnistia

  1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.
  2. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
  3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi.

Art. 50 - Indulto

  1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
  2. Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica alle singole sanzioni per le quali è concesso.

Art. 51 - Grazia

  1. La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam"; estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave.

 

Art. 52 - ... abrogato ...

 

Art. 53 - ... abrogato ...

 

PARTE SECONDA

TITOLO I

ORGANI DI GIUSTIZIA

 

CAPO I

ORGANismI AUSILIARI DI CONTROLLO REGOLAMENTARE E DISCIPLINARE

 

Art. 54 - Organismi ausiliari di controllo regolamentare

e disciplinare

  1. Sono organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare:
    1. il Giudice arbitro;
    2. il Commissario di campo;
    3. il Commissario di gara regionale;
    4. il Commissario di gara nazionale;
    5. la Commissione tesseramenti.
  2. Tali organismi controllano che l'attività federale, agonistica o no, sia svolta in conformità dello Statuto, dei Regolamenti federali, nonché dei provvedimenti e delle deliberazioni degli organi federali.
  3. Detti organismi, dopo l'adozione delle decisioni di loro competenza, ove ne ravvisino la necessità, trasmettono gli atti agli organi giudicanti per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.

Art. 55 - Provvedimenti del Giudice arbitro

  1. Il Giudice arbitro adotta i seguenti provvedimenti, nell'ambito dei poteri di sua spettanza e con efficacia limitata alla manifestazione da lui diretta:
    1. ammonizione;
    2. esclusione dalla gara;
    3. espulsione dalla manifestazione;
    4. inibizione a svolgere le funzioni di capitano;
    5. perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
    6. perdita dell'incontro intersociale.
  2. Può sospendere l'assegnazione dei premi rimettendo al Giudice sportivo competente la decisione finale.
  3. Nessuno dei suddetti provvedimenti può essere adottato se i fatti addebitati non sono stati prima contestati verbalmente all'interessato.
  4. I provvedimenti del Giudice arbitro non sono appellabili.
  5. Il Giudice arbitro ha l'obbligo di redigere in giornata il rapporto sui provvedimenti adottati e sui fatti che li hanno determinati nonché sui fatti, comunque a lui noti, commessi in violazione delle norme federali. Tale rapporto deve essere inviato, nello stesso giorno, al Giudice sportivo competente per eventuali ulteriori provvedimenti e deve contenere l'espressa menzione dell'avvenuta contestazione.

Art. 56 - Altre decisioni del Giudice arbitro

  1. Il Giudice arbitro adotta tutte le decisioni ed i provvedimenti necessari per la conduzione di una manifestazione tennistica e, in particolare:
    1. decisioni sull'applicazione delle Regole di tennis;
    2. decisioni in materia tecnica;
    3. decisioni in materia organizzativa, economica e morale.

Art. 57 - Decisioni sull'applicazione delle Regole di tennis

  1. Quando sorge incertezza o controversia circa l'applicazione delle Regole di tennis, previa sospensione del gioco stesso, deve essere immediatamente interpellato il Giudice arbitro.
  2. Tali controversie sono presentate verbalmente e per esse non è dovuta alcuna tassa.
  3. Il Giudice arbitro decide seduta stante e la sua decisione è inappellabile.

Art. 58 - Decisioni in materia tecnica

  1. Per questioni in materia tecnica deve essere presentato reclamo direttamente al Giudice arbitro, a pena di decadenza, entro trenta minuti dal momento in cui il reclamante ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del fatto che ha dato causa al reclamo.
  2. Il reclamo va presentato per iscritto ed accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla tassa federale.
  3. Il Giudice arbitro decide immediatamente e, se accoglie il reclamo, adotta i provvedimenti del caso e restituisce la tassa versata; se lo respinge, ne dà immediata comunicazione scritta e motivata al reclamante e rimette alla F.I.T. reclamo, decisione e tassa incamerata.
  4. Le decisioni non sono impugnabili.

Art. 59 - Decisioni in materia organizzativa, economica e morale.

  1. Per questioni in materia organizzativa, economica e morale, il reclamo va presentato direttamente al Giudice arbitro, a pena di decadenza, entro trenta minuti dal fatto a cui si riferisce e comunque non oltre trenta minuti dal termine della manifestazione.
  2. Il reclamo va presentato per iscritto ed accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla tassa federale.
  3. Il Giudice arbitro adotta le sue decisioni come nell'articolo 58.
  4. Le decisioni non sono impugnabili.

Art. 60 - Commissario di campo

  1. Il Commissario di campo collabora con il Giudice arbitro in materia tecnica ed ha poteri autonomi d'intervento in materia disciplinare, in assenza del Giudice arbitro, al quale notifica i provvedimenti adottati perché ne faccia menzione nel suo rapporto.
  2. Il Commissario di campo ha altresì potere autonomo per la segnalazione di infrazioni all'organo giudicante competente.

Art. 61 - Commissario di gara regionale

  1. Il Commissario di gara regionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Comitato regionale di competenza, e dura in carica un quadriennio olimpico.
  2. Possono essere nominati uno o più supplenti.

Art. 62 - Provvedimenti del Commissario di gara regionale

  1. Il Commissario di gara regionale ha competenza nella regione di appartenenza per tutta l'attività agonistica a squadre che non sia riservata alla competenza funzionale del Commissario di gara nazionale, in merito a:
    1. posizione dei componenti delle squadre ammessi sub judice dal Giudice arbitro;
    2. reclami relativi a posizione irregolare dei componenti di squadre non decisi dal Giudice arbitro (es. chi è già stato inserito in altra formazione nello stesso giorno o si è trasferito dalla squadra A alla squadra B e così di seguito, ecc.);
    3. valutazione dei casi di forza maggiore, addotti dalle squadre a giustificazione di assenze;
    4. determinazione della data per l'effettuazione della gara a squadre non disputata per motivi di forza maggiore nel giorno fissato o concordato per il recupero;
    5. designazione del campo neutro e di quello per lo spareggio;
    6. effettuazione del sorteggio in caso di parità al termine del girone eliminatorio;
    7. spostamento di ora, inversione della sede degli incontri intersociali, su richiesta concordata delle parti, o cambiamento della sede o dei campi o delle palle prescelti per un Campionato, su richiesta motivata dell’affiliato ospitante;
    8. designazione della data di effettuazione degli incontri intersociali non disputati per assenza del Giudice arbitro;
    9. determinazione delle classifiche dei gironi sulla base dei risultati pervenuti, con l'applicazione delle eventuali penalizzazioni previste dal Regolamento.
  2. Per i casi di cui ai punti a), b) e c) interviene solamente su reclamo.
  3. Adotta il provvedimento della perdita dell'incontro intersociale.
  4. Trasmette gli atti al Giudice sportivo regionale per i provvedimenti di sua competenza.
  5. Deferisce, nei casi di assenza senza giustificato motivo, l'affiliato responsabile al Giudice sportivo regionale.

Art. 63 - Commissario di gara nazionale e suoi provvedimenti

  1. Il Commissario di gara nazionale è nominato dal Consiglio federale e dura in carica un quadriennio olimpico.
  2. Possono essere nominati uno o più supplenti.
  3. Ha competenza funzionale relativamente al Campionato a squadre degli affiliati – serie A e B e tabellone nazionale di serie C ed alle fasi nazionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani.
  4. Delibera su reclamo in merito alle stesse materie riservate al Commissario di gara regionale, adotta i medesimi provvedimenti e trasmette gli atti al Giudice sportivo nazionale per i provvedimenti di sua competenza.
  5. Deferisce, nei casi di assenza senza giustificato motivo, l'affiliato responsabile al Giudice sportivo nazionale.

Art. 64 - Reclami - Decisioni del Commissario di gara

  1. Nei casi in cui:
    1. il Giudice arbitro abbia ammesso sub judice componenti di squadre;
    2. sia stato presentato reclamo al Giudice arbitro, fino al termine massimo di 30 minuti dalla chiusura dell'incontro a squadre, sulla posizione irregolare di giocatori ed il Giudice arbitro non sia stato in grado di decidere sul reclamo stesso (nel qual caso viene restituita la tassa);
    3. la squadra dichiarata assente abbia da addurre a giustificazione motivi di forza maggiore;

    gli interessati ad impugnare il risultato sancito dal Giudice arbitro devono, a pena di inammissibilità, entro le ore 14 del giorno successivo, spedire al Commissario di gara competente un vaglia telegrafico dell'importo della tassa reclamo contenente, nella causale, l'indicazione del Campionato, della giornata di gara, delle squadre impegnate e dell'oggetto del reclamo.

  2. Il Commissario di gara decide entro il giorno successivo e telegraficamente ne dà notizia agli interessati ed al Giudice sportivo competente.
  3. Se accoglie il reclamo, restituisce la tassa versata.

Art. 65 - Limiti e definitività delle decisioni del Commissario di gara

  1. I provvedimenti del Commissario di gara sono inappellabili.
  2. Il risultato della gara, sancito dal Giudice arbitro o dal Commissario di gara, non può subire modificazioni a seguito di provvedimento del Giudice sportivo o di altri organi.

Art. 66 - Sedi dei Commissari di gara

  1. Hanno la propria sede:
    1. il Commissario di gara regionale, presso il Comitato regionale competente;
    2. il Commissario di gara nazionale, presso la F.I.T. in Roma.
  2. Essi si avvalgono, per l'espletamento delle loro funzioni, delle strutture esistenti presso le singole sedi.

Art. 67 - Commissione tesseramenti

  1. La Commissione tesseramenti è composta da un Presidente e quattro componenti, nominati dal Consiglio federale per l'intera durata del quadriennio olimpico, ed ha sede presso la F.I.T. in Roma.
  2. La Commissione ha competenza a giudicare sulle questioni inerenti al rilascio delle tessere, al trasferimento, al nullaosta, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo dei tesserati.
  3. Il procedimento è instaurato su reclamo del tesserato agonista oppure, se minorenne, da chi ne esercita la potestà, con le modalità dei procedimenti davanti alla Corte federale.
  4. Le decisioni della Commissione tesseramenti sono impugnabili con ricorso alla Corte d’appello federale.

CAPO II

PROCURA FEDERALE

 

Art. 68 - Procura federale

  1. La Procura federale è retta da un Procuratore federale che si avvale della collaborazione di uno o più sostituti.
  2. Il Procuratore federale ed i suoi sostituti sono nominati dal Consiglio federale tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74.
  3. Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del Procuratore federale, nomina un Segretario.
  4. La Procura federale ha sede presso la F.I.T. in Roma.

Art. 69 - Competenza

  1. Al Procuratore federale è riservata la competenza in materia di:
    1. offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali;
    2. illecito sportivo;
    3. frode sportiva;
    4. infrazioni commesse dai dirigenti federali, nazionali e periferici, sia elettivi sia di nomina, o di affiliato, nonché dagli Ufficiali di gara iscritti negli Albi, dagli insegnanti di tennis iscritti nell'Albo o negli Elenchi e dai componenti degli organi giudicanti, in tali loro specifiche qualità.
  2. Il Procuratore federale può, inoltre, promuovere l'azione disciplinare anche in tutte le altre materie, ad eccezione della materia del doping, riservata alla competenza del Procuratore dell'Ufficio di Procura Anti-doping del C.O.N.I.
  3. Esperisce indagini su richiesta degli organi giudicanti e del Consiglio federale.

Art. 70 - Promozione dell'azione disciplinare

  1. Il Procuratore federale promuove l'azione disciplinare d'ufficio, in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di infrazione comunque conosciuta.
  2. E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri organi federali, centrali e periferici.
  3. Apre l'indagine con l'iscrizione del caso nel registro della Procura federale.
  4. Procede all'interrogatorio degli inquisiti ed all'audizione dei testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale.
  5. Esperite le indagini e l'istruttoria, trasmette gli atti all'organo giudicante competente con richiesta di archiviazione ovvero con la formulazione di specifici addebiti da contestare all'incolpato e la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
  6. L'organo giudicante, se accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con provvedimento da comunicare all'eventuale autore della denuncia; in caso contrario, restituisce gli atti al Procuratore federale, disponendo che questi formuli specifici addebiti per lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Art. 71 - Procedimenti disciplinari richiesti dal Procuratore federale o dalla Commissione di Indagine sul doping del C.O.N.I.

  1. Si osservano le norme generali stabilite per i procedimenti disciplinari al Titolo II, capo I, in quanto applicabili.
  2. Pervenuti gli atti all'organo giudicante, il Giudice sportivo adito oppure il Presidente della Corte federale, se la richiesta o l'atto di deferimento della Commissione di Indagine sul doping del C.O.N.I. sono stati ad essa rivolti, stabiliscono entro dieci giorni la seduta per lo svolgimento del procedimento disciplinare, fissandone, con particolare riguardo al termine nel quale si compie la prescrizione prevista per l’infrazione disciplinare contestata, il giorno, l'ora ed il luogo; dispongono, quindi, l'immediata comunicazione alle parti (incolpato, Procuratore federale ed eventuale denunciante):
    1. dell'atto di contestazione degli addebiti formulati dal Procuratore federale ovvero dell'atto di deferimento della Commissione di Indagine sul doping del C.O.N.I.;
    2. dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio;
    3. dell'avvertimento che gli atti rimangono depositati presso la sede dell'organo giudicante fino a dieci giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine perentorio, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengono utile ai fini della propria difesa.
  3. Il termine per comparire dinanzi all'organo giudicante non può essere inferiore a trenta giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione e del contestuale avviso di convocazione.
  4. La presentazione dei primi atti difensivi nel termine perentorio sopra previsto deve essere effettuata mediante il loro deposito presso la sede dell'organo giudicante; a pena di inammissibilità deve essere agli stessi allegata la ricevuta della lettera raccomandata comprovante l'avvenuto invio di tali atti, in copia integrale, al Procuratore federale ed alle altre parti.
  5. I terzi portatori di interessi indiretti, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, ricorso o denuncia, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza all'organo giudicante per essere ammessi a partecipare al giudizio; l'organo giudicante, sentiti il Procuratore federale e le altre parti, delibera sull'istanza subito e comunque prima dell'apertura del dibattimento stesso; la reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di secondo grado dei terzi medesimi.
  6. La prova per testimoni richiesta dall'incolpato e dal denunciante deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio sopra previsto, nonché mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata; i terzi ammessi a partecipare al giudizio possono richiedere la prova per testimoni prima che abbia inizio il dibattimento; tali testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che li hanno indotti.
  7. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra il Procuratore federale e le altre parti.
  8. L'organo giudicante è investito dei più ampi poteri in ordine all'assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti istruttori compiuti dal Procuratore federale.
  9. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi o se risulta che il fatto è diverso, l'organo giudicante, se possibile, procede immediatamente oppure rimette gli atti alla Procura federale sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
  10. Al termine del dibattimento, il Procuratore federale formula le proprie conclusioni specifiche.
  11. A seguire formulano le proprie conclusioni anche le altre parti.
  12. La difesa e l'incolpato hanno il diritto di intervenire, nell'ordine, per ultimi.
  13. Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo.
  14. Le decisioni vanno comunicate in copia integrale al Procuratore federale ed alle altre parti del giudizio.
  15. Le norme di cui sopra si applicano altresì ai procedimenti disciplinari davanti alla Corte d'appello federale, in quanto compatibili.

Art. 71 bis - Procedimenti disciplinari in materia di doping

  1. Per le violazioni delle norme anti-doping le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi giudicanti federali sono riservate in via esclusiva alle rispettive competenze dell'Ufficio di Procura Anti-doping e della Commissione di Indagine sul doping, istituiti presso il C.O.N.I.
  2. Per lo svolgimento dei relativi procedimenti disciplinari si osservano le norme stabilite dal presente regolamento, ma dinanzi agli organi giudicanti e nei diversi gradi di giudizio l'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore dell'Ufficio di Procura Anti-doping del C.O.N.I. che ha condotto le indagini, nelle forme e nei modi previsti per il Procuratore federale.

Art. 72 - Impugnazioni del Procuratore federale

  1. Il Procuratore federale può proporre impugnazione avverso le decisioni degli organi giudicanti di primo grado.
  2. La dichiarazione di impugnazione deve essere depositata presso la Segreteria federale entro tre giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
  3. Le motivazioni dell'impugnazione devono essere depositate presso la Segreteria federale entro quindici giorni successivi al deposito della dichiarazione di impugnazione; in mancanza, l'impugnativa si intende rinunciata.

CAPO III

ORGANI GIUDICANTI

 

(Sezione 1 - Ordinari) ... abrogata ...

 

Art. 73 - Organi giudicanti

  1. Sono organi giudicanti di primo grado:
    1. il Giudice sportivo regionale;
    2. il Giudice sportivo nazionale;
    1. la Corte federale.
  1. E' organo giudicante di secondo grado ed ultima istanza la Corte d’appello federale, competente a giudicare di ogni impugnazione dei provvedimenti degli organi giudicanti di primo grado.

    Art. 74 - Requisiti per la nomina

  2. I componenti degli organi giudicanti vengono nominati tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 53 dello Statuto e che abbiano già compiuto il trentesimo anno di età e siano, preferibilmente, magistrati od avvocati.

Art. 75 - Nomina e durata della carica

  1. I componenti degli organi giudicanti vengono nominati dal Consiglio federale, sentito il parere del Comitato regionale di competenza per i Giudici sportivi regionali, all'inizio di ogni quadriennio olimpico.
  2. Essi durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e possono ricevere un nuovo mandato nel medesimo organo; rimangono comunque in carica dopo la scadenza del quadriennio olimpico fino al momento dell'eventuale sostituzione.
  3. In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, di un componente di un organo giudicante nel corso del quadriennio olimpico, il Consiglio federale deve provvedere immediatamente alla nomina del sostituto.
  4. La funzione giudicante è continua ed indipendente.

Art. 76 - Competenza generale

  1. Gli organi giudicanti hanno competenza a giudicare ogni infrazione connessa all'attività sportiva, nonché ogni altra infrazione allo Statuto ed ai Regolamenti federali vigenti.
  2. Gli organi giudicanti iniziano il procedimento disciplinare d'ufficio, a seguito di rapporto dei Giudici arbitri o dei Commissari di campo, nonché a seguito di denuncia degli organi federali, dei dirigenti, degli affiliati e dei tesserati, o a seguito di altra notizia di infrazione comunque dagli stessi conosciuta, salvi i casi previsti dall'articolo 69.
  3. Se un organo giudicante è chiamato ad iniziare un procedimento nei confronti di un componente dell'organo stesso, le competenze vengono così modificate:
    1. Giudice sportivo regionale e suo supplente: la competenza è del Giudice sportivo nazionale;
    2. Giudice sportivo nazionale e suo supplente: la competenza è della Corte federale;
    3. Corte federale e Corte d’appello federale: la competenza rimane alla Corte, formata dai componenti non coinvolti nel procedimento.

Art. 77 - Sedi

  1. Gli organi giudicanti hanno le seguenti sedi:
    1. presso il Comitato regionale di competenza, il Giudice sportivo regionale;
    1. presso la F.I.T. in Roma, il Giudice sportivo nazionale, la Corte federale e la Corte d’appello federale.
  1. Essi si avvalgono, per l'espletamento delle loro funzioni, delle strutture esistenti presso le rispettive sedi.

Art. 78 - Giudice sportivo regionale

  1. In ogni regione dello Stato è istituito il Giudice sportivo regionale, cui viene nominato almeno un sostituto.
  2. E' organo giudicante monocratico di primo grado.
  3. Ha competenza generale per i fatti che si verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze funzionali riservate ad altri organi giudicanti.
  4. Presiede la Commissione di verifica dei poteri nelle assemblee regionali della regione di propria competenza; in caso di sua assenza o impedimento, assume tale funzione un suo sostituto.
  5. Designa tesserati quali componenti della Commissione stessa, insieme ai quali svolge i compiti ad essa riservati.

Art. 79 - Giudice sportivo nazionale

  1. E' organo giudicante monocratico di primo grado, cui viene nominato almeno un sostituto.
  2. Ha competenza generale per quanto attiene ai Campionati nazionali di prima e di seconda categoria, alle fasi nazionali degli altri Campionati individuali, al Campionato a squadre degli affiliati – serie A e B e tabellone nazionale di serie C ed alle fasi nazionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero.
  3. Ha competenza, comunque, per le infrazioni commesse dai tesserati all'estero.

Art. 80 - Corte federale

  1. L’organico della Corte federale è di un Presidente e di almeno cinque giudici.
  2. All'inizio di ogni quadriennio, elegge, nel proprio ambito un Vicepresidente.
  3. All'inizio di ogni quadriennio, viene nominato il segretario della Corte, al di fuori dei suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
  4. In caso di impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso il Vicepresidente.
  5. Per ogni procedimento si forma un collegio giudicante di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
  6. La composizione del collegio non può variare per tutta la durata di ogni procedimento.
  7. Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo relativo.
  8. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti.
  9. La Corte è organo giudicante di primo grado:
    1. in materia disciplinare, agisce su richiesta del Procuratore federale ed è competente a giudicare:
      1. le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali e periferici, o dai dirigenti di affiliato, in tali loro specifiche qualità;
      2. le infrazioni commesse dai componenti di organi giudicanti, a titolo di dolo o colpa grave, nell'esercizio delle proprie funzioni giudicanti;
      3. le infrazioni commesse dagli Ufficiali di gara, iscritti negli Albi, e dagli insegnanti di tennis, iscritti nell'Albo o negli Elenchi, dai tecnici federali, dai medici e massaggiatori federali e degli enti affiliati, in tali loro specifiche qualità;
      4. le infrazioni commesse dai soggetti non aderenti alla F.I.T.;
    2. nelle altre materie, agisce su reclamo ed è competente a giudicare:
      1. i reclami avverso l'assegnazione ad una delle categorie di affiliato;
      2. i reclami avverso l'attribuzione di voti per le Assemblee;
      3. i reclami avverso la validità delle Assemblee provinciali e regionali;
      4. i reclami avverso la deliberazione di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla F.I.T. per inattività agonistica o per revoca dell’affiliazione;
      5. i reclami avverso la dichiarazione di decadenza del vincolo di affiliato;
      6. in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
      7. i reclami avverso le dichiarazioni di decadenza dalle cariche;
      8. la ricusazione del Giudice sportivo regionale o nazionale.
  10. Integra, con i propri componenti effettivi e supplenti, la Corte d’appello federale, fungendo da Commissione di verifica dei poteri nelle assemblee nazionali.
  11. Il Presidente della Corte federale assume la presidenza della Commissione di verifica dei poteri, in caso di assenza del Presidente della Corte d’appello federale.

Art. 81 - Corte d’appello federale

  1. L’organico della Corte d’appello federale è di un Presidente e di almeno cinque giudici.
  2. All'inizio di ogni quadriennio, elegge, nel proprio ambito un Vicepresidente.
  3. All'inizio di ogni quadriennio, viene nominato il segretario della Corte, al di fuori dei suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
  4. In caso di impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso il Vicepresidente.
  5. Per ogni procedimento si forma un collegio giudicante di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
  6. La composizione del collegio non può variare per tutta la durata di ogni procedimento.
  7. Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo relativo.
  8. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti.
  9. E' organo unico di secondo grado e giudica in ultima istanza sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado.
  10. Decide, senza formalità, sui conflitti di competenza tra organi giudicanti.
  11. In caso di disaccordo delle parti, nomina il presidente del collegio arbitrale, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.
  12. Funge, con tutti i suoi componenti effettivi e supplenti, da Commissione di verifica dei poteri nelle assemblee nazionali, integrata con i componenti della Corte federale.
  13. Il Presidente della Corte d’appello federale presiede la Commissione di verifica dei poteri; in caso di sua assenza, assume tale funzione il Presidente della Corte federale.

Art. 82 - Responsabilità di componente di organo giudicante

  1. Ogni componente di organo giudicante risponde, nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti, delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa grave.
  2. Promuove l'azione disciplinare il Procuratore federale.
  3. La competenza a giudicare in primo grado appartiene alla Corte federale.
  4. Nel caso si tratti di giudicare uno o due componenti della Corte federale, il collegio è formato da altri componenti della medesima Corte.
  5. Nel caso si tratti di giudicare tre componenti della Corte federale, il collegio è formato dagli altri componenti della Corte, integrati da un Giudice sportivo nominato dal Presidente della Corte d’appello federale.
  6. Nel caso si tratti di giudicare in grado di appello uno o due componenti della Corte d’appello federale il collegio è formato da altri componenti della medesima Corte.
  7. Nel caso si tratti di giudicare tre componenti della Corte d’appello federale il collegio è formato dagli altri componenti della medesima Corte, integrati da uno dei componenti della Corte federale che non ha partecipato al giudizio di primo grado, scelto per sorteggio dal Presidente della Corte d’appello federale.
  8. In ogni caso, quando tra gli incolpati figurino il Presidente ed il Vicepresidente in carica della Corte federale ovvero della Corte d’appello federale, il collegio competente, per ogni grado del giudizio, elegge preliminarmente il Presidente tra i propri componenti.

Art. 83 - Consulta degli organi giudicanti

  1. Gli organi giudicanti si riuniscono almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Corte d’appello federale, presso la F.I.T. in Roma.

  

(Sezione 2 - Speciali) ... abrogato ...

Art. 84 - ... abrogato ...

Art. 85 - ... abrogato ...

Art. 86 - ... abrogato ...

 Art. 87 - ... abrogato ...

TITOLO II

PROCEDIMENTI

 

CAPO I

NORME GENERALI

 Art. 88 - Contestazione dell'addebito e diritto di difesa

  1. L'organo giudicante di primo grado deve contestare, per iscritto, l'addebito all'incolpato.
  2. La contestazione deve inoltre contenere l'invito a depositare o a spedire, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali difese scritte entro il termine di decadenza di tre giorni dalla comunicazione.
  3. La contestazione non è necessaria quando vi abbia già provveduto il Giudice arbitro od il Commissario di campo, o nel caso in cui l'interessato, iscritto ad una gara o ad una manifestazione, non si presenti senza giustificato motivo.
  4. L'incolpato ha diritto di essere sentito, a sua richiesta, dall'organo giudicante, nonché di essere rappresentato, assistito e difeso nel procedimento disciplinare; i medesimi diritti hanno le altre parti eventualmente ammesse a partecipare al dibattimento.

Art. 89 - Ricusazione ed astensione di componente di organo giudicante

  1. Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato:
    1. se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
    2. se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
    3. se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
    4. se egli stesso od il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
    5. se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall’infrazione;
    6. se nell’esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
  2. Ciascun componente di un organo giudicante deve astenersi nei casi indicati al precedente comma, lettere a), b), c), d) ed e), nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, con dichiarazione presentata al Presidente della Corte d'appello federale, che decide senza formalità di procedura.
  3. La ricusazione può essere proposta dal Procuratore federale per le materie di sua competenza o dall'incolpato; non è dovuta alcuna tassa.
  4. La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza della composizione dell’organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione .
  5. Sulla ricusazione del Giudice sportivo regionale e nazionale decide la Corte federale; su quella dei componenti della Corte federale decide la Corte d’appello federale; su quella dei componenti della Corte d’appello federale decidono gli altri componenti della Corte d’appello federale stessa.
  6. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione o di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato od astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale giudice conservano efficacia.
  7. Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricusazione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.
  8. La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l’astensione è accolta.
  9. Il Procuratore federale ha il diritto di intervenire ed il dovere di proporre conclusioni specifiche.

Art. 90 - Comunicazione degli atti e dei provvedimenti

  1. La comunicazione degli atti e dei provvedimenti deve essere inviata:
    1. per il tesserato, alla propria residenza e presso la sede dell’affiliato di appartenenza;
    2. per l’affiliato e l’organo federale, presso le rispettive sedi;
    3. per il Procuratore federale, presso la sua sede.
  2. Le comunicazioni si presumono comunque effettuate quando sono pervenute alla sede dell’affiliato o dell’organo federale.
  3. Le comunicazioni ai dirigenti, agli Ufficiali di gara iscritti negli Albi ed agli insegnanti di tennis iscritti nell'Albo o negli Elenchi, per le infrazioni connesse alla loro qualità, devono essere inviate esclusivamente presso la loro residenza.
  4. L'organo giudicante determina, di volta di volta, le modalità della comunicazione.

Art. 91 - Motivazione dei provvedimenti

  1. Tutti i provvedimenti degli organi giudicanti devono essere motivati.

     

Art. 92 - Pubblicità, schedario generale dei precedenti disciplinari e raccolta ufficiale dei provvedimenti

  1. Gli organi giudicanti di primo grado trasmettono alla Segreteria federale i provvedimenti, immediatamente dopo la loro emanazione.
  2. Tutti i provvedimenti devono essere pubblicati, per estratto, sugli Atti ufficiali della Federazione italiana tennis.
  3. I provvedimenti debbono, inoltre, essere comunicati ai Fiduciari degli ufficiali di gara regionali ed al Comitato centrale degli Ufficiali di gara per le annotazioni ed il controllo di loro competenza.
  4. Gli affiliati hanno l'obbligo di affiggere, nel proprio Albo sociale, i provvedimenti emessi dagli organi giudicanti a carico dei propri tesserati.
  5. E' istituito presso la Federazione italiana tennis ed i Comitati regionali lo schedario generale dei precedenti disciplinari, nel quale debbono essere annotati tutti i provvedimenti pronunciati dagli organi giudicanti.
  6. E' inoltre istituita, presso la F.I.T., la raccolta ufficiale dei provvedimenti degli organi giudicanti.

     

Art. 93 - Esecutività dei provvedimenti

  1. I provvedimenti pronunciati dai Giudici sportivi regionali e nazionale a carico di tesserati per fatti connessi all'attività agonistica, al termine dei procedimenti disciplinari iniziati a seguito di rapporto dei Giudici arbitri o dei commissari di campo:
    1. sono emessi il primo mercoledì successivo alla ricezione del rapporto ed affissi presso la sede dell'organo giudicante e gli interessati sono tenuti a prenderne visione;
    2. divengono esecutivi dal venerdì successivo, nonostante appello;
    3. sono comunicati agli interessati presso l'affiliato di appartenenza e si presumono conosciuti dal momento della loro affissione presso la sede dell'organo giudicante.
  2. Tutti gli altri provvedimenti pronunciati dagli organi giudicanti di primo grado diventano esecutivi se, avverso gli stessi, non viene proposto appello dagli interessati entro il termine di decadenza di tre giorni dalla ricezione del testo integrale del provvedimento.
  3. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti degli organi giudicanti; in mancanza, incorrono nelle sanzioni previste dal presente Regolamento.
  4. Per il tesserato impegnato in un torneo, l'efficacia del provvedimento di squalifica decorre dal primo giorno successivo a quello della sua uscita dalla manifestazione; in tal caso, resta preclusa allo stesso la possibilità di partecipare a gare di Campionato a squadre nei predetti periodi.

     

Art. 94 - Tasse federali

  1. Il Consiglio federale stabilisce annualmente le tasse per i reclami ed i ricorsi in appello; il versamento delle tasse è condizione di ammissibilità.

     

Art. 95 - Principio di impugnabilità e divieto di revoca

  1. Sono impugnabili tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
  2. E' fatto divieto all'organo giudicante di revocare i provvedimenti da esso adottati, salvo quanto disposto dall'articolo 105.

     

CAPO II

DEI PROCEDIMENTI

Art. 96 - Procedimenti davanti al Giudice sportivo regionale ed al Giudice sportivo nazionale

  1. Il Giudice sportivo regionale ed il Giudice sportivo nazionale, quando il procedimento è iniziato a seguito di rapporto dei Giudici arbitri e dei Commissari di campo, adottano i provvedimenti di loro competenza il primo mercoledì successivo alla ricezione del rapporto stesso, posticipando, in caso di festività, al primo giorno feriale utile.
  2. Se lo ritengono necessario, possono disporre di un supplemento di istruttoria, con la più ampia libertà di mezzi di prova; in questo caso debbono darne immediata notizia all'interessato e possono sospendere cautelativamente lo stesso per un periodo non superiore a trenta giorni.
  3. I rapporti dei Giudici arbitri e dei Commissari di campo debbono essere cronologicamente annotati, a cura del Giudice sportivo regionale e del Giudice sportivo nazionale, in un registro, secondo il numero di protocollo del loro ricevimento.
  4. In tutti gli altri procedimenti disciplinari riservati alla loro competenza, il Giudice sportivo regionale ed il Giudice sportivo nazionale aprono l'indagine iscrivendo il caso con data certa in un registro.
  5. Adottano le sanzioni previste a carico degli affiliati e dei tesserati ad eccezione della perdita di uno o più incontri nell'ambito di un incontro intersociale, della perdita dell'incontro intersociale e della penalizzazione per l'affiliato, dell'esclusione dalla gara e dell'espulsione dalla manifestazione per il tesserato.

Art. 97 - Altri procedimenti davanti ai Giudici sportivi regionali e nazionale

  1. I Giudici sportivi regionali e nazionale, quando il procedimento è iniziato ad impulso di tesserato, di affiliato, di organi federali o a seguito di altra notizia comunque conosciuta, dispongono l'istruzione con la più ampia libertà di mezzi di prova ed adottano i provvedimenti cautelativi che ritengono opportuni.
  2. I medesimi organi giudicanti, quando ricevono dal Presidente della Federazione gli atti, trasmessi dal Coordinamento Centrale Attività Anti-doping del C.O.N.I., contenenti notizia dell'esito positivo della prima analisi del controllo anti-doping cui è stato assoggettato un tesserato, adottano nei confronti di questi il provvedimento cautelare della squalifica e del ritiro della tessera agonistica fino alla comunicazione dell'esito negativo delle analisi di revisione ovvero, in caso di confermata positività, fino alla conclusione del procedimento disciplinare instaurato.

Art. 98 - ... abrogato...

Art. 99 - Altri procedimenti di competenza della Corte federale

  1. Il titolare del diritto di voto può contestare la regolarità delle Assemblee, regionali e provinciali, presentando reclamo alla Corte federale.
  2. Prima di pronunciarsi, la Corte federale informa il Comitato o il Delegato regionale ovvero il Comitato od il Delegato provinciale, che possono presentare deduzioni e memorie.
  3. Gli affiliati possono contestare l'assegnazione ad una delle categorie di affiliato, presentando reclamo alla Corte federale.
  4. I reclami debbono essere presentati entro il termine di decadenza di tre giorni successivi al fatto od alla comunicazione del provvedimento.

     

CAPO III

APPELLO

 

Art. 100 - Appellabilità e termini

  1. I provvedimenti del Giudice sportivo regionale, del Giudice sportivo nazionale e della Corte federale sono appellabili.
  2. Termine ultimo per proporre appello è di tre giorni successivi alla comunicazione del provvedimento da impugnare.
  3. Entro tale termine deve essere spedito, sia all'organo giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata, sia alla Corte d’appello federale, il testo dell'appello a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  4. L'organo giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata deve trasmettere immediatamente i relativi atti alla Segreteria federale.

     

Art. 101 - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

  1. Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive, ma la Corte d’appello federale, su richiesta dell’interessato, se ricorrono gravi motivi, può sospendere, in tutto od in parte, l’efficacia esecutiva o l'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione della Corte stessa.
  2. La richiesta di sospensione deve essere contenuta, a pena di inammissibilità, nell'atto di appello ritualmente proposto.

     

Art. 102 - Appello

  1. L'atto di appello deve, a pena di inammissibilità, contenere:

       

    1. l'indicazione del provvedimento impugnato;
    2. le motivazione dell'impugnativa;
    3. la sottoscrizione dell'interessato;

ed essere accompagnato dalla tassa federale.

Art. 103 - Prove

  1. La Corte d’appello federale decide sulla base del ricorso e degli atti trasmessi dall'organo giudicante di primo grado.
  2. In casi eccezionali, quando sia indispensabile perché non in grado di decidere allo stato degli atti, può richiedere informazioni al Giudice arbitro o ad altri organi federali o rinnovare l’istruzione probatoria.
  3. Il ricorrente può dedurre in appello nuove prove solo quando le stesse non potevano essere dedotte in primo grado o nel caso di mancata incolpevole partecipazione al contraddittorio.

     

Art. 104 - Decisioni

  1. I provvedimenti della Corte d’appello federale, compresi quelli relativi al procedimento di revisione, sono definitivi.
  2. In caso di accoglimento del ricorso, deve essere ordinata la restituzione della tassa versata.
  3. La Corte d’appello federale, se accerta che non fu ritualmente contestato l'addebito, dichiara nullo il provvedimento impugnato e rinvia il procedimento al competente organo giudicante di primo grado, perché lo rinnovi, previa rituale contestazione dell'addebito stesso.
  4. La decisione della Corte d’appello federale è comunicata, a cura della Segreteria federale, all'organo giudicante di primo grado che ne cura l'annotazione in calce all'originale del provvedimento impugnato.

     

CAPO IV

PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

 

Art. 105 - Procedimento di revisione

  1. Possono chiedere alla Corte d’appello federale, in ogni tempo e nei casi determinati dal presente Regolamento, la revisione dei provvedimenti disciplinari di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita od è estinta:

       

    1. il condannato;
    2. il Procuratore federale.
  2. La revisione può essere richiesta:

       

    1. se i fatti stabiliti a fondamento della decisione non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione disciplinare irrevocabile; ovvero
    2. se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole od unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto; ovvero
    3. se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali come infrazione disciplinare.
  3. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
  4. L'istanza si propone con ricorso scritto, da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o da depositare presso la Segreteria federale.
  5. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere:

       

    1. l'indicazione del provvedimento del quale si chiede la revisione;
    2. l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano;

      e deve essere accompagnata, se presentata dal condannato;

    3. dalla tassa federale.
  6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento disciplinare in grado di appello.
  7. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, la Corte d’appello federale:

       

    1. revoca il provvedimento disciplinare di condanna e pronuncia il proscioglimento, indicandone la causa nel dispositivo;
    2. dispone la sospensione immediata dell'esecuzione della pena per le sanzioni inibitive;
    3. ordina la restituzione della tassa versata e delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie.
  8. La Corte d’appello federale non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
  9. La dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto della richiesta non pregiudicano il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

     

Art. 106 - ... abrogato ...

Art. 107 - Procedimento relativo alla grazia

  1. Gli affiliati ed i tesserati soggetti a sanzione inibitiva temporanea superiore ad un anno, a loro inflitta con provvedimento disciplinare divenuto definitivo, possono proporre domanda di grazia al Presidente della F.I.T. nel solo caso che abbiano già scontato la metà della pena.
  2. Nei casi di radiazione e di altra sanzione inibitiva perpetua, derivanti da provvedimenti disciplinari divenuti definitivi, la domanda di grazia può essere proposta al Presidente della F.I.T. decorsi cinque anni dalla data nella quale ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione medesima.
  3. La domanda di grazia, sottoscritta dall'interessato e diretta al Presidente della F.I.T., deve essere presentata alla Segreteria federale; non è dovuta alcuna tassa.
  4. La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione negli Atti ufficiali della Federazione italiana tennis.
  5. In ogni caso restano impregiudicati gli effetti di cui all’articolo 5 dello statuto del C.O.N.I. ()

     

Art. 107 bis - Provvedimenti del Consiglio federale

  1. Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di amnistia e di indulto.

     

TITOLO III

ARBITRATO

 

Art. 108 - Procedimento e decisione

  1. Chi intende sottoporre una controversia al Collegio arbitrale deve farne richiesta, inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Corte d’appello federale ed alla controparte.
  2. La richiesta deve contenere:

       

    1. l'indicazione dell'oggetto della controversia;
    2. i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
    3. la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato.
  3. La controparte deve designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla Corte d’appello federale ed al richiedente.
  4. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale.
  5. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio arbitrale, provvede la Corte d’appello federale.
  6. La medesima procedura va osservata per la sostituzione di uno o più componenti del Collegio arbitrale qualora per qualsiasi motivo vengano meno.
  7. Può essere ricusato da ciascuna parte il Presidente designato dalla Corte d’appello federale; si applicano le disposizioni sulla ricusazione contenute nell'articolo 89, salva la competenza a decidere sulla ricusazione che è riservata alla Corte d’appello federale.
  8. Il Presidente del Collegio arbitrale può concedere, su richiesta delle parti, una sola proroga di trenta giorni per l'emissione del lodo.
  9. Il Collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
  10. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
  11. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

Art. 109 - Il lodo

  1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente ed è quindi redatto per iscritto.
  2. Esso deve contenere:

       

    1. l'indicazione delle parti;
    2. l'esposizione sommaria dei motivi;
    3. il dispositivo;
    4. l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
    5. la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
  3. Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in riunione collegiale, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
  4. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
  5. Il lodo deve essere emesso e depositato con le formalità prescritte dallo Statuto.()
  6. Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal Collegio arbitrale, è punita con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno.