REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Doveri ed obblighi
- Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e
dei regolamenti federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e
delle decisioni degli organi federali.
- Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme
federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà (fair
play), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di
natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di
astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze vietate,
dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla
corruzione.
- L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali
o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e
rilievi pubblici e comunque, ledono la dignità, il decoro, il prestigio
della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal
presente Regolamento.
- I soggetti non aderenti alla F.I.T. che commettono un’infrazione
disciplinare prevista dallo Statuto e dai regolamenti federali sono puniti
secondo le norme del presente regolamento.
Art. 2 - Responsabilità diretta
- L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e
di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, non
possono essere invocate a nessun effetto.
- Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di
colpa.
- Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta
ai sensi dei Regolamenti federali.
- I dirigenti legali rappresentanti degli affiliati sono responsabili, a
titolo di dolo o di colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito
dell'attività riferibile agli affiliati medesimi.
Art. 3 - Obbligo di denuncia e collaborazione
- Gli organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli
organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli
atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza
nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
- Chiunque altro, anche non tesserato, abbia notizia di un’infrazione
disciplinare prevista e punita da questo Regolamento può farne denuncia
al Procuratore federale, ad un Giudice sportivo regionale oppure al
Giudice sportivo nazionale.
- La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre
sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il
fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato
indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e
degli eventuali testimoni.
- Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di
giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.
Art. 4 - Principio del risultato conseguito sul campo
- Tutti gli organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento
dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la
preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
- Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene
successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo
stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la
commissione di una frode o di un illecito sportivo.
TITOLO II
CODICE DISCIPLINARE
CAPO I
INFRAZIONI
Art. 5 - Infrazioni disciplinari
- L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti
sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti,
nei limiti fissati dal presente Regolamento.
Art. 6 - Inosservanza della clausola compromissoria
- Gli affiliati ed i tesserati che, senza essere espressamente autorizzati
dal Consiglio federale, si rivolgono all'Autorità giudiziaria per fatti
derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di
appartenenti alla Federazione, sono puniti con sanzione inibitiva da sei
mesi fino alla radiazione.
Art. 7 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio
della
Federazione e degli organi federali
- Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni,
lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e
degli organi federali è punito con sanzione inibitiva da tre mesi ad un
anno.
Art. 8 - Rifiuto di presentazione personale e di atti
- Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti di presentarsi
ad un organo di giustizia per essere sentito o di fare a quello pervenire
atti di cui sia richiesto o renda dichiarazioni mendaci è punito con
sanzione inibitiva da tre a sei mesi.
- Si applica la sanzione inibitiva da sei mesi ad un anno se il rifiuto è
inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di
provvedimenti di competenza dell'organo.
Art. 9 - Frode sportiva
- Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false
attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme
per la partecipazione all'attività agonistica federale costituisce frode
sportiva.
- Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime
modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione ovvero per la
partecipazione alle assemblee federali ovvero per l'assunzione di
incarichi federali.
- Commette frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
- La frode sportiva è punibile con sanzione inibitiva per il tesserato da
tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con
l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo
di uno ed il massimo di quattro.
- Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode
sportiva, che sia stata commessa o che sia sul punto di essere commessa,
deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale.
Art. 10 - Illecito sportivo
- Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che
altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo
svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad
altri un vantaggio in classifica.
- L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitiva per il tesserato
da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con
l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo
di uno ed il massimo di quattro.
- Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in
essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta
estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio
dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti.
- Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti
sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere
compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore
federale.
Art. 11 - Doping
- Il doping costituisce infrazione disciplinare, essendo
contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni
sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo
di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli
atleti.
- La definizione di doping ed il procedimento disciplinare in materia sono
contenuti nel Regolamento contro il doping.
- Nel medesimo regolamento sono previste e punite le violazioni delle
norme anti-doping.
Art. 12 - Manifestazioni atipiche
- Le manifestazioni atipiche, previste dal Regolamento tecnico
sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui
quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
- Ai trasgressori (affiliati ospitanti, organizzatori, collaboratori)
possono essere irrogate sanzioni inibitive o pecuniarie, anche
cumulativamente.
Art. 13 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti
disciplinari esecutivi degli organi giudicanti
- L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai
provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione,
sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione
inibitiva da tre mesi ad un anno.
Art. 14 - Commutazione automatica delle sanzioni
pecuniarie
- L'affiliato ed il tesserato che non pagano una sanzione
pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante sono assoggettati
automaticamente ad una delle sanzioni inibitive previste nel successivo
articolo 20.
- La sanzione pecuniaria fino a lire 300.000 (trecentomila) viene
commutata in una sanzione inibitiva di giorni novanta; oltre a lire
300.000 (trecentomila) la sanzione inibitiva è aumentata di ulteriori
quindici giorni per ogni 100.000 (centomila) lire o frazione di esse.
- Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione
pecuniaria, l'organo giudicante deve:
- fissare il termine improrogabile del pagamento;
- determinare la sanzione inibitiva di eventuale commutazione.
- La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato
per il pagamento ed estingue il debito.
- Non può essere proposto appello avverso la commutazione.
- L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta commutazione ai
sensi e per gli effetti del successivo articolo 92.
Art. 15 - Violazione del vincolo sportivo
- L'atleta che si faccia rilasciare la tessera agonistica o
quella non agonistica da più affiliati è punito con la sanzione
inibitiva da tre mesi ad un anno.
- Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente
perfezionato a norma di regolamento.
Art. 16 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare a
squadre
- L'affiliato, a cui siano riferibili fatti o situazioni che
impediscono il regolare svolgimento del gioco nel corso di un incontro a
squadre o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito dal
Giudice arbitro con la perdita dell'incontro stesso.
Art. 17 - Intemperanze dei sostenitori
- L'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di
manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito
con sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, con la squalifica del
campo fino ad un massimo di un anno.
- Resta impregiudicata l'applicazione della sanzione di cui all'articolo
16.
Art. 18 - Aggressione ad un Ufficiale di gara
- Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di gara è
punito con la sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.
Art. 18 bis - Infrazioni commesse da soggetti non
aderenti alla F.I.T.
- I soggetti non aderenti alla F.I.T., che siano dichiarati
responsabili di fatti previsti dallo Statuto federale e dal presente
regolamento come infrazioni disciplinari e conseguenti alla loro azione od
omissione, sono puniti con la sanzione dell'inibizione temporanea, da un
minimo di sei mesi, ovvero perpetua a far parte della F.I.T.
Art. 19 - Altre infrazioni.
- E' soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento
qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo
1.
CAPO II
SANZIONI
Art. 20 - Tipologia delle sanzioni
- Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente
Regolamento, le seguenti sanzioni:
- ammonizione;
- ammonizione con diffida;
- sanzione pecuniaria;
- confisca parziale o totale dei premi;
- esclusione dalla gara;
- espulsione dalla manifestazione;
- squalifica del tesserato;
- ritiro della tessera agonistica o non agonistica;
- inibizione a svolgere le funzioni di capitano;
- non assegnazione o revoca di un titolo;
- perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
- perdita dell'incontro intersociale;
- squalifica del campo di gioco;
- penalizzazione;
- esclusione dal Campionato a squadre;
- sospensione a termine da qualsiasi attività;
- sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
- interdizione da cariche federali;
- inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- radiazione;
- inibizione a far parte della F.I.T.
- Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere g), h),
i), m), p), q), r), s), t) e u).
Art. 21 - Ammonizione
- L'ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato
ufficiale con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere
altre infrazioni.
Art. 22 - Ammonizione con diffida
- L'ammonizione con diffida consiste in una formale
dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per
l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in
difetto, queste ultime saranno punite più severamente.
Art. 23 - Sanzione pecuniaria
- La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla
F.I.T. una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata
dall'organo giudicante.
Art. 24 - Confisca dei premi
- La confisca dei premi in natura od in denaro consiste nel non
assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in
competizioni agonistiche.
- La confisca può essere totale o parziale.
Art. 25 - Esclusione dalla gara
- L'esclusione dalla gara comporta la perdita dell'incontro in
corso.
Art. 26 - Espulsione dalla manifestazione
- L'espulsione dalla manifestazione comporta, oltre alla perdita
dell'incontro in corso, l'eliminazione dalle altre gare del torneo o
l'inibizione a partecipare alle altre gare dell'incontro a squadre.
Art. 27 - Squalifica del tesserato
- La squalifica consiste nella sospensione dall'attività
agonistica individuale ed a squadre per un tempo determinato e comporta il
divieto di iscriversi ai tornei individuali per tutta la durata della
sanzione.
Art. 28 - Ritiro della tessera agonistica o non
agonistica
- La sanzione consiste nell'inibizione, temporanea o definitiva,
allo svolgimento dell'attività agonistica o non agonistica federale e
comporta il ritiro della tessera.
Art. 29 - Inibizione a svolgere le funzioni di capitano
- L'inibizione a svolgere le funzioni di capitano comporta il
divieto di esercitare le proprie mansioni nella manifestazione in corso.
- Detta sanzione può essere irrogata anche per un periodo determinato.
Art. 30 - Non assegnazione o revoca di un titolo
- La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo
conquistato sul campo da parte di un giocatore o di una squadra.
Art. 31 - Perdita di uno o più incontri in un incontro
intersociale
- Nell'ambito di un incontro intersociale la perdita di uno o più
incontri di singolare o di doppio consiste nell'attribuzione della
vittoria all'avversario con il massimo punteggio, qualunque sia stato il
risultato effettivo.
Art. 32 - Perdita dell'incontro intersociale
- La perdita dell'incontro intersociale consiste
nell'attribuzione della vittoria alla squadra avversaria con il massimo
punteggio, qualunque sia stato l'effettivo risultato.
Art. 33 - Squalifica del campo di gioco
- La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare
sui propri campi manifestazioni federali per un periodo determinato.
- Il Commissario di gara competente designa il campo neutro o dispone per
l'inversione del campo per la disputa di eventuali gare a squadre nel
periodo di squalifica.
Art. 34 - Penalizzazione
- La penalizzazione consiste nella perdita di uno o più punti
già conseguiti da una squadra nell'ambito di un Campionato con formula a
gironi.
Art. 35 - Esclusione dal Campionato a squadre
- L'esclusione dal Campionato a squadre comporta:
- nella fase a gironi, la perdita, con il massimo punteggio, di tutti
gli incontri disputati e da disputare;
- nella fase ad eliminazione diretta, l'inibizione a proseguire.
- L'esclusione può essere estesa anche agli anni successivi.
Art. 36 - Sospensione a termine da qualsiasi attività
- La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per
l'affiliato ad organizzare qualsiasi manifestazione tennistica ed a
partecipare a qualsiasi Campionato a squadre nel periodo di validità
della sanzione.
Art. 37 - Sospensione del diritto di rappresentanza di
affiliato
- La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di
rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali.
Art. 38 - Interdizione da cariche federali
- La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un
tempo determinato, non superiore ad un anno.
- L'interdizione può essere relativa ad una od a tutte le cariche.
Art. 39 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali
- La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche
federali.
- L'inibizione perpetua può essere relativa ad una o a tutte le cariche.
Art. 40 - Radiazione
- La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del
tesserato dagli Albi federali e comporta, per quest’ultimo, la revoca
del tesseramento.
- L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed
alle altre Federazioni sportive nazionali.
Art. 40 bis - Inibizione a far parte della F.I.T.
- La sanzione consiste nel divieto temporaneo o permanente alle
persone fisiche di tesserarsi e di entrare a far parte della F.I.T. e
comporta l'inibizione a rivestire la qualità di socio di un affiliato,
nonché ad assumere la qualifica cui vengano nominate od elette ovvero a
ricevere l'incarico loro conferito, in rappresentanza di un affiliato o in
ambito federale.
CAPO III
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
Art. 41 - Criteri per la determinazione delle sanzioni
- L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e
l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità
dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo
possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo
e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità
dell'atteggiamento antiregolamentare.
- Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta
per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente
all'infrazione.
- La qualifica di dirigente federale o di affiliato, di capitano di
squadra, di Giudice arbitro, di Arbitro, di insegnante di tennis deve
essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione
deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a
svolgere funzioni di Ufficiale di gara.
- Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura
inferiore a lire 50.000 (cinquantamila) ed in misura superiore a L.
5.000.000 (cinque milioni) per il tesserato e per l'affiliato.
- Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in
misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a
cinque anni.
- Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono
inderogabili.
- Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da
attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una
frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni
previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni
riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
- non attribuzione all'affiliato dei voti previsti dall'articolo 20
dello Statuto per l'attività agonistica in questione;
- non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per
classifiche e graduatorie, come classifiche federali, Trofeo F.I.T.,
indennità di svincolo, circuiti, ecc.;
- non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
- confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi
alla partecipazione a competizioni tennistiche.
- L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non
equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti,
se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione
punitiva meno grave.
- Per le violazioni delle norme anti-doping l'organo giudicante deve
irrogare le sanzioni previste nel Regolamento contro il doping, salvo il
cumulo eventuale con altre diverse o più gravi.
CAPO IV
SANZIONI CON RIGUARDO AI SOGGETTI PASSIVI
Art. 42 - Provvedimenti a carico degli affiliati
- A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti
provvedimenti:
- ammonizione;
- ammonizione con diffida;
- sanzione pecuniaria;
- confisca parziale o totale dei premi;
- non assegnazione o revoca di un titolo;
- perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
- perdita dell'incontro intersociale;
- squalifica del campo di gioco;
- penalizzazione;
- esclusione dal Campionato a squadre, per un periodo non superiore a
cinque anni consecutivi;
- sospensione a termine da qualsiasi attività, per un periodo non
superiore ad un anno;
- radiazione.
Art. 43 - Provvedimenti a carico dei tesserati
- A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti
provvedimenti:
- ammonizione;
- sanzione pecuniaria;
- confisca parziale o totale dei premi;
- esclusione dalla gara;
- espulsione dalla manifestazione;
- squalifica;
- ritiro della tessera agonistica o non agonistica;
- inibizione a svolgere funzioni di capitano;
- non assegnazione o revoca di un titolo;
- inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- radiazione.
Art. 44 - Provvedimenti a carico dei dirigenti
- A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei
dirigenti degli affiliati possono essere adottati i seguenti
provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
- ammonizione;
- sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
- interdizione dalla carica di dirigente federale per un periodo non
superiore ad un anno;
- inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- radiazione.
Art. 45 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di gara
- A carico degli Ufficiali di gara, iscritti negli Albi, possono essere
adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle
loro funzioni:
- ammonizione;
- sospensione temporanea dall'attività (massimo un anno);
- cancellazione dagli Albi;
- radiazione.
- A carico dei tesserati, chiamati per occasione a svolgere le funzioni di
ufficiale di gara, possono essere adottati i provvedimenti previsti dagli
articoli 43 e 41.
Art. 46 - Provvedimenti a carico degli insegnanti di
tennis
- A carico degli insegnanti di tennis, iscritti nell'Albo o negli Elenchi,
possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi alla
loro attività di insegnamento:
- ammonizione;
- sospensione dall'attività a tempo determinato;
- depennamento dall'Albo o dagli Elenchi;
- radiazione.
Art. 46 bis - Provvedimenti a carico di soggetti non
tesserati
- A carico di persone non aderenti alla F.I.T. può essere
adottato il provvedimento:
- inibizione a far parte della F.I.T.
CAPO V
CAUSE DI ESTINZIONE
Art. 47 - Cause di estinzione delle infrazioni e delle
sanzioni
- Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
- prescrizione;
- amnistia.
- Sono cause di estinzione delle sanzioni:
- indulto;
- grazia.
- Restano, in ogni caso, impregiudicati gli effetti dell'articolo 5 dello
statuto del C.O.N.I.()
Art. 48 - Prescrizione
- La prescrizione estingue l'infrazione se, entro dodici mesi dal fatto,
non è intervenuto provvedimento di primo grado.
- L'infrazione è comunque estinta se non interviene provvedimento
inappellabile nel termine di ventiquattro mesi dal fatto.
- Per l’illecito sportivo e per il doping i termini di cui ai commi
precedenti sono aumentati:
- a trentasei mesi dal fatto, per il primo grado;
- a quarantotto mesi dal fatto, per il secondo grado.
- L'apertura di un'indagine, registrata con data certa da parte del
Procuratore federale e dei Giudici sportivi regionali o nazionale,
interrompe il corso della prescrizione; la prescrizione comincia
nuovamente a decorrere dal momento dell'interruzione, ma il termine di
dodici mesi non può in alcun caso essere prolungato oltre diciotto mesi
complessivi dal fatto.
- Tutti gli organi giudicanti sono tenuti a stabilire nel tempo più
celere lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, con il fine
preminente di evitare il compimento dei termini di prescrizione previsti
nei commi che precedono.
Art. 49 - Amnistia
- L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale; estingue
l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare
l'esecuzione.
- Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole
infrazioni per le quali è concessa.
- L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi.
Art. 50 - Indulto
- L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o
in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione
meno grave di quella originariamente irrogata.
- Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica alle singole
sanzioni per le quali è concesso.
Art. 51 - Grazia
- La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam";
estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra
meno grave.
Art. 52 - ... abrogato ...
Art. 53 - ... abrogato ...
PARTE SECONDA
TITOLO I
ORGANI DI GIUSTIZIA
CAPO I
ORGANismI AUSILIARI DI CONTROLLO REGOLAMENTARE E
DISCIPLINARE
Art. 54 - Organismi ausiliari di controllo regolamentare
e disciplinare
- Sono organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare:
- il Giudice arbitro;
- il Commissario di campo;
- il Commissario di gara regionale;
- il Commissario di gara nazionale;
- la Commissione tesseramenti.
- Tali organismi controllano che l'attività federale, agonistica o no, sia
svolta in conformità dello Statuto, dei Regolamenti federali, nonché dei
provvedimenti e delle deliberazioni degli organi federali.
- Detti organismi, dopo l'adozione delle decisioni di loro competenza, ove
ne ravvisino la necessità, trasmettono gli atti agli organi giudicanti per
eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.
Art. 55 - Provvedimenti del Giudice arbitro
- Il Giudice arbitro adotta i seguenti provvedimenti, nell'ambito dei
poteri di sua spettanza e con efficacia limitata alla manifestazione da
lui diretta:
- ammonizione;
- esclusione dalla gara;
- espulsione dalla manifestazione;
- inibizione a svolgere le funzioni di capitano;
- perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
- perdita dell'incontro intersociale.
- Può sospendere l'assegnazione dei premi rimettendo al Giudice sportivo
competente la decisione finale.
- Nessuno dei suddetti provvedimenti può essere adottato se i fatti
addebitati non sono stati prima contestati verbalmente all'interessato.
- I provvedimenti del Giudice arbitro non sono appellabili.
- Il Giudice arbitro ha l'obbligo di redigere in giornata il rapporto sui
provvedimenti adottati e sui fatti che li hanno determinati nonché sui
fatti, comunque a lui noti, commessi in violazione delle norme federali.
Tale rapporto deve essere inviato, nello stesso giorno, al Giudice
sportivo competente per eventuali ulteriori provvedimenti e deve contenere
l'espressa menzione dell'avvenuta contestazione.
Art. 56 - Altre decisioni del Giudice arbitro
- Il Giudice arbitro adotta tutte le decisioni ed i provvedimenti
necessari per la conduzione di una manifestazione tennistica e, in
particolare:
- decisioni sull'applicazione delle Regole di tennis;
- decisioni in materia tecnica;
- decisioni in materia organizzativa, economica e morale.
Art. 57 - Decisioni sull'applicazione delle Regole di
tennis
- Quando sorge incertezza o controversia circa l'applicazione delle Regole
di tennis, previa sospensione del gioco stesso, deve essere immediatamente
interpellato il Giudice arbitro.
- Tali controversie sono presentate verbalmente e per esse non è dovuta
alcuna tassa.
- Il Giudice arbitro decide seduta stante e la sua decisione è
inappellabile.
Art. 58 - Decisioni in materia tecnica
- Per questioni in materia tecnica deve essere presentato reclamo
direttamente al Giudice arbitro, a pena di decadenza, entro trenta minuti
dal momento in cui il reclamante ha avuto o avrebbe dovuto avere
conoscenza del fatto che ha dato causa al reclamo.
- Il reclamo va presentato per iscritto ed accompagnato, a pena di
inammissibilità, dalla tassa federale.
- Il Giudice arbitro decide immediatamente e, se accoglie il reclamo,
adotta i provvedimenti del caso e restituisce la tassa versata; se lo
respinge, ne dà immediata comunicazione scritta e motivata al reclamante
e rimette alla F.I.T. reclamo, decisione e tassa incamerata.
- Le decisioni non sono impugnabili.
Art. 59 - Decisioni in materia organizzativa, economica e
morale.
- Per questioni in materia organizzativa, economica e morale, il reclamo
va presentato direttamente al Giudice arbitro, a pena di decadenza, entro
trenta minuti dal fatto a cui si riferisce e comunque non oltre trenta
minuti dal termine della manifestazione.
- Il reclamo va presentato per iscritto ed accompagnato, a pena di
inammissibilità, dalla tassa federale.
- Il Giudice arbitro adotta le sue decisioni come nell'articolo 58.
- Le decisioni non sono impugnabili.
Art. 60 - Commissario di campo
- Il Commissario di campo collabora con il Giudice arbitro in materia
tecnica ed ha poteri autonomi d'intervento in materia disciplinare, in
assenza del Giudice arbitro, al quale notifica i provvedimenti adottati
perché ne faccia menzione nel suo rapporto.
- Il Commissario di campo ha altresì potere autonomo per la segnalazione
di infrazioni all'organo giudicante competente.
Art. 61 - Commissario di gara regionale
- Il Commissario di gara regionale è nominato dal Consiglio federale, su
proposta del Comitato regionale di competenza, e dura in carica un
quadriennio olimpico.
- Possono essere nominati uno o più supplenti.
Art. 62 - Provvedimenti del Commissario di gara regionale
- Il Commissario di gara regionale ha competenza nella regione di
appartenenza per tutta l'attività agonistica a squadre che non sia
riservata alla competenza funzionale del Commissario di gara nazionale, in
merito a:
- posizione dei componenti delle squadre ammessi sub judice dal
Giudice arbitro;
- reclami relativi a posizione irregolare dei componenti di squadre
non decisi dal Giudice arbitro (es. chi è già stato inserito in
altra formazione nello stesso giorno o si è trasferito dalla squadra
A alla squadra B e così di seguito, ecc.);
- valutazione dei casi di forza maggiore, addotti dalle squadre a
giustificazione di assenze;
- determinazione della data per l'effettuazione della gara a squadre
non disputata per motivi di forza maggiore nel giorno fissato o
concordato per il recupero;
- designazione del campo neutro e di quello per lo spareggio;
- effettuazione del sorteggio in caso di parità al termine del girone
eliminatorio;
- spostamento di ora, inversione della sede degli incontri
intersociali, su richiesta concordata delle parti, o cambiamento della
sede o dei campi o delle palle prescelti per un Campionato, su
richiesta motivata dell’affiliato ospitante;
- designazione della data di effettuazione degli incontri intersociali
non disputati per assenza del Giudice arbitro;
- determinazione delle classifiche dei gironi sulla base dei risultati
pervenuti, con l'applicazione delle eventuali penalizzazioni previste
dal Regolamento.
- Per i casi di cui ai punti a), b) e c) interviene solamente su reclamo.
- Adotta il provvedimento della perdita dell'incontro intersociale.
- Trasmette gli atti al Giudice sportivo regionale per i provvedimenti di
sua competenza.
- Deferisce, nei casi di assenza senza giustificato motivo, l'affiliato
responsabile al Giudice sportivo regionale.
Art. 63 - Commissario di gara nazionale e suoi
provvedimenti
- Il Commissario di gara nazionale è nominato dal Consiglio federale e
dura in carica un quadriennio olimpico.
- Possono essere nominati uno o più supplenti.
- Ha competenza funzionale relativamente al Campionato a squadre degli
affiliati – serie A e B e tabellone nazionale di serie C ed alle fasi
nazionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani.
- Delibera su reclamo in merito alle stesse materie riservate al
Commissario di gara regionale, adotta i medesimi provvedimenti e trasmette
gli atti al Giudice sportivo nazionale per i provvedimenti di sua
competenza.
- Deferisce, nei casi di assenza senza giustificato motivo, l'affiliato
responsabile al Giudice sportivo nazionale.
Art. 64 - Reclami - Decisioni del Commissario di gara
- Nei casi in cui:
- il Giudice arbitro abbia ammesso sub judice componenti di squadre;
- sia stato presentato reclamo al Giudice arbitro, fino al termine
massimo di 30 minuti dalla chiusura dell'incontro a squadre, sulla
posizione irregolare di giocatori ed il Giudice arbitro non sia stato
in grado di decidere sul reclamo stesso (nel qual caso viene
restituita la tassa);
- la squadra dichiarata assente abbia da addurre a giustificazione
motivi di forza maggiore;
gli interessati ad impugnare il risultato sancito dal
Giudice arbitro devono, a pena di inammissibilità, entro le ore 14 del
giorno successivo, spedire al Commissario di gara competente un vaglia
telegrafico dell'importo della tassa reclamo contenente, nella causale,
l'indicazione del Campionato, della giornata di gara, delle squadre
impegnate e dell'oggetto del reclamo.
- Il Commissario di gara decide entro il giorno successivo e
telegraficamente ne dà notizia agli interessati ed al Giudice sportivo
competente.
- Se accoglie il reclamo, restituisce la tassa versata.
Art. 65 - Limiti e definitività delle decisioni del
Commissario di gara
- I provvedimenti del Commissario di gara sono inappellabili.
- Il risultato della gara, sancito dal Giudice arbitro o dal Commissario
di gara, non può subire modificazioni a seguito di provvedimento del
Giudice sportivo o di altri organi.
Art. 66 - Sedi dei Commissari di gara
- Hanno la propria sede:
- il Commissario di gara regionale, presso il Comitato regionale
competente;
- il Commissario di gara nazionale, presso la F.I.T. in Roma.
- Essi si avvalgono, per l'espletamento delle loro funzioni, delle
strutture esistenti presso le singole sedi.
Art. 67 - Commissione tesseramenti
- La Commissione tesseramenti è composta da un Presidente e quattro
componenti, nominati dal Consiglio federale per l'intera durata del
quadriennio olimpico, ed ha sede presso la F.I.T. in Roma.
- La Commissione ha competenza a giudicare sulle questioni inerenti al
rilascio delle tessere, al trasferimento, al nullaosta, alla cessazione ed
allo scioglimento del vincolo dei tesserati.
- Il procedimento è instaurato su reclamo del tesserato agonista oppure,
se minorenne, da chi ne esercita la potestà, con le modalità dei
procedimenti davanti alla Corte federale.
- Le decisioni della Commissione tesseramenti sono impugnabili con ricorso
alla Corte d’appello federale.
CAPO II
PROCURA FEDERALE
Art. 68 - Procura federale
- La Procura federale è retta da un Procuratore federale che si avvale
della collaborazione di uno o più sostituti.
- Il Procuratore federale ed i suoi sostituti sono nominati dal Consiglio
federale tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 74.
- Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del Procuratore federale,
nomina un Segretario.
- La Procura federale ha sede presso la F.I.T. in Roma.
Art. 69 - Competenza
- Al Procuratore federale è riservata la competenza in materia di:
- offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e
degli organi federali;
- illecito sportivo;
- frode sportiva;
- infrazioni commesse dai dirigenti federali, nazionali e periferici,
sia elettivi sia di nomina, o di affiliato, nonché dagli Ufficiali di
gara iscritti negli Albi, dagli insegnanti di tennis iscritti
nell'Albo o negli Elenchi e dai componenti degli organi giudicanti, in
tali loro specifiche qualità.
- Il Procuratore federale può, inoltre, promuovere l'azione disciplinare
anche in tutte le altre materie, ad eccezione della materia del doping,
riservata alla competenza del Procuratore dell'Ufficio di Procura
Anti-doping del C.O.N.I.
- Esperisce indagini su richiesta degli organi giudicanti e del Consiglio
federale.
Art. 70 - Promozione dell'azione disciplinare
- Il Procuratore federale promuove l'azione disciplinare d'ufficio, in
seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di infrazione
comunque conosciuta.
- E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della
collaborazione di altri organi federali, centrali e periferici.
- Apre l'indagine con l'iscrizione del caso nel registro della Procura
federale.
- Procede all'interrogatorio degli inquisiti ed all'audizione dei
testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova
ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale.
- Esperite le indagini e l'istruttoria, trasmette gli atti all'organo
giudicante competente con richiesta di archiviazione ovvero con la
formulazione di specifici addebiti da contestare all'incolpato e la
richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
- L'organo giudicante, se accoglie la richiesta di archiviazione, dispone
con provvedimento da comunicare all'eventuale autore della denuncia; in
caso contrario, restituisce gli atti al Procuratore federale, disponendo
che questi formuli specifici addebiti per lo svolgimento del procedimento
disciplinare.
Art. 71 - Procedimenti disciplinari richiesti dal
Procuratore federale o dalla Commissione di Indagine sul doping del C.O.N.I.
- Si osservano le norme generali stabilite per i procedimenti disciplinari
al Titolo II, capo I, in quanto applicabili.
- Pervenuti gli atti all'organo giudicante, il Giudice sportivo adito
oppure il Presidente della Corte federale, se la richiesta o l'atto di
deferimento della Commissione di Indagine sul doping del C.O.N.I. sono
stati ad essa rivolti, stabiliscono entro dieci giorni la seduta per lo
svolgimento del procedimento disciplinare, fissandone, con particolare
riguardo al termine nel quale si compie la prescrizione prevista per
l’infrazione disciplinare contestata, il giorno, l'ora ed il luogo;
dispongono, quindi, l'immediata comunicazione alle parti (incolpato,
Procuratore federale ed eventuale denunciante):
- dell'atto di contestazione degli addebiti formulati dal Procuratore
federale ovvero dell'atto di deferimento della Commissione di Indagine
sul doping del C.O.N.I.;
- dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio;
- dell'avvertimento che gli atti rimangono depositati presso la sede
dell'organo giudicante fino a dieci giorni liberi prima della data
fissata per il dibattimento e che, entro tale termine perentorio, le
parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare
memorie, istanze e quant'altro ritengono utile ai fini della propria
difesa.
- Il termine per comparire dinanzi all'organo giudicante non può essere
inferiore a trenta giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione
dell'atto di contestazione e del contestuale avviso di convocazione.
- La presentazione dei primi atti difensivi nel termine perentorio sopra
previsto deve essere effettuata mediante il loro deposito presso la sede
dell'organo giudicante; a pena di inammissibilità deve essere agli stessi
allegata la ricevuta della lettera raccomandata comprovante l'avvenuto
invio di tali atti, in copia integrale, al Procuratore federale ed alle
altre parti.
- I terzi portatori di interessi indiretti, che non abbiano esercitato la
facoltà di reclamo, ricorso o denuncia, possono, prima dell'apertura del
dibattimento, rivolgere istanza all'organo giudicante per essere ammessi a
partecipare al giudizio; l'organo giudicante, sentiti il Procuratore
federale e le altre parti, delibera sull'istanza subito e comunque prima
dell'apertura del dibattimento stesso; la reiezione dell'istanza per
carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la
partecipazione al giudizio di secondo grado dei terzi medesimi.
- La prova per testimoni richiesta dall'incolpato e dal denunciante deve
essere dedotta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio sopra
previsto, nonché mediante indicazione specifica delle persone da
interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali
ciascuna di esse deve essere interrogata; i terzi ammessi a partecipare al
giudizio possono richiedere la prova per testimoni prima che abbia inizio
il dibattimento; tali testimoni sono convocati a cura e spese delle parti
che li hanno indotti.
- Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra il Procuratore federale
e le altre parti.
- L'organo giudicante è investito dei più ampi poteri in ordine
all'assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti istruttori
compiuti dal Procuratore federale.
- Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi o se risulta che il
fatto è diverso, l'organo giudicante, se possibile, procede
immediatamente oppure rimette gli atti alla Procura federale sospendendo,
se necessario, il giudizio in corso.
- Al termine del dibattimento, il Procuratore federale formula le proprie
conclusioni specifiche.
- A seguire formulano le proprie conclusioni anche le altre parti.
- La difesa e l'incolpato hanno il diritto di intervenire, nell'ordine,
per ultimi.
- Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo.
- Le decisioni vanno comunicate in copia integrale al Procuratore federale
ed alle altre parti del giudizio.
- Le norme di cui sopra si applicano altresì ai procedimenti disciplinari
davanti alla Corte d'appello federale, in quanto compatibili.
Art. 71 bis - Procedimenti disciplinari in materia di
doping
- Per le violazioni delle norme anti-doping le funzioni di indagine e le
funzioni requirenti davanti a tutti gli organi giudicanti federali sono
riservate in via esclusiva alle rispettive competenze dell'Ufficio di
Procura Anti-doping e della Commissione di Indagine sul doping, istituiti
presso il C.O.N.I.
- Per lo svolgimento dei relativi procedimenti disciplinari si osservano
le norme stabilite dal presente regolamento, ma dinanzi agli organi
giudicanti e nei diversi gradi di giudizio l'azione disciplinare è
esercitata dal Procuratore dell'Ufficio di Procura Anti-doping del
C.O.N.I. che ha condotto le indagini, nelle forme e nei modi previsti per
il Procuratore federale.
Art. 72 - Impugnazioni del Procuratore federale
- Il Procuratore federale può proporre impugnazione avverso le decisioni
degli organi giudicanti di primo grado.
- La dichiarazione di impugnazione deve essere depositata presso la
Segreteria federale entro tre giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento.
- Le motivazioni dell'impugnazione devono essere depositate presso la
Segreteria federale entro quindici giorni successivi al deposito della
dichiarazione di impugnazione; in mancanza, l'impugnativa si intende
rinunciata.
CAPO III
ORGANI GIUDICANTI
(Sezione 1 - Ordinari) ... abrogata ...
Art. 73 - Organi giudicanti
- Sono organi giudicanti di primo grado:
- il Giudice sportivo regionale;
- il Giudice sportivo nazionale;
- la Corte federale.
- E' organo giudicante di secondo grado ed ultima istanza la Corte
d’appello federale, competente a giudicare di ogni impugnazione dei
provvedimenti degli organi giudicanti di primo grado.
Art. 74 - Requisiti per la nomina
- I componenti degli organi giudicanti vengono nominati tra
coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 53 dello
Statuto e che abbiano già compiuto il trentesimo anno di età e siano,
preferibilmente, magistrati od avvocati.
Art. 75 - Nomina e durata della carica
- I componenti degli organi giudicanti vengono nominati dal Consiglio
federale, sentito il parere del Comitato regionale di competenza per i
Giudici sportivi regionali, all'inizio di ogni quadriennio olimpico.
- Essi durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e possono
ricevere un nuovo mandato nel medesimo organo; rimangono comunque in
carica dopo la scadenza del quadriennio olimpico fino al momento
dell'eventuale sostituzione.
- In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per
qualsiasi altro motivo, di un componente di un organo giudicante nel corso
del quadriennio olimpico, il Consiglio federale deve provvedere
immediatamente alla nomina del sostituto.
- La funzione giudicante è continua ed indipendente.
Art. 76 - Competenza generale
- Gli organi giudicanti hanno competenza a giudicare ogni infrazione
connessa all'attività sportiva, nonché ogni altra infrazione allo
Statuto ed ai Regolamenti federali vigenti.
- Gli organi giudicanti iniziano il procedimento disciplinare d'ufficio, a
seguito di rapporto dei Giudici arbitri o dei Commissari di campo, nonché
a seguito di denuncia degli organi federali, dei dirigenti, degli
affiliati e dei tesserati, o a seguito di altra notizia di infrazione
comunque dagli stessi conosciuta, salvi i casi previsti dall'articolo 69.
- Se un organo giudicante è chiamato ad iniziare un procedimento nei
confronti di un componente dell'organo stesso, le competenze vengono così
modificate:
- Giudice sportivo regionale e suo supplente: la competenza è del
Giudice sportivo nazionale;
- Giudice sportivo nazionale e suo supplente: la competenza è della
Corte federale;
- Corte federale e Corte d’appello federale: la competenza rimane
alla Corte, formata dai componenti non coinvolti nel procedimento.
Art. 77 - Sedi
- Gli organi giudicanti hanno le seguenti sedi:
- presso il Comitato regionale di competenza, il Giudice sportivo
regionale;
- presso la F.I.T. in Roma, il Giudice sportivo nazionale, la Corte
federale e la Corte d’appello federale.
- Essi si avvalgono, per l'espletamento delle loro funzioni, delle
strutture esistenti presso le rispettive sedi.
Art. 78 - Giudice sportivo regionale
- In ogni regione dello Stato è istituito il Giudice sportivo regionale,
cui viene nominato almeno un sostituto.
- E' organo giudicante monocratico di primo grado.
- Ha competenza generale per i fatti che si verificano nell'ambito della
propria regione, salve le competenze funzionali riservate ad altri organi
giudicanti.
- Presiede la Commissione di verifica dei poteri nelle assemblee regionali
della regione di propria competenza; in caso di sua assenza o impedimento,
assume tale funzione un suo sostituto.
- Designa tesserati quali componenti della Commissione stessa, insieme ai
quali svolge i compiti ad essa riservati.
Art. 79 - Giudice sportivo nazionale
- E' organo giudicante monocratico di primo grado, cui viene nominato
almeno un sostituto.
- Ha competenza generale per quanto attiene ai Campionati nazionali di
prima e di seconda categoria, alle fasi nazionali degli altri Campionati
individuali, al Campionato a squadre degli affiliati – serie A e B e
tabellone nazionale di serie C ed alle fasi nazionali dei Campionati a
squadre giovanili e veterani, nonché a tutti i tornei individuali che si
svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le
manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative
nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero.
- Ha competenza, comunque, per le infrazioni commesse dai tesserati
all'estero.
Art. 80 - Corte federale
- L’organico della Corte federale è di un Presidente e di almeno cinque
giudici.
- All'inizio di ogni quadriennio, elegge, nel proprio ambito un
Vicepresidente.
- All'inizio di ogni quadriennio, viene nominato il segretario della
Corte, al di fuori dei suoi componenti, con le modalità previste dallo
statuto.
- In caso di impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso
il Vicepresidente.
- Per ogni procedimento si forma un collegio giudicante di tre componenti,
tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
- La composizione del collegio non può variare per tutta la durata di
ogni procedimento.
- Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo
relativo.
- Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti.
- La Corte è organo giudicante di primo grado:
- in materia disciplinare, agisce su richiesta del Procuratore
federale ed è competente a giudicare:
- le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali e
periferici, o dai dirigenti di affiliato, in tali loro specifiche
qualità;
- le infrazioni commesse dai componenti di organi giudicanti, a
titolo di dolo o colpa grave, nell'esercizio delle proprie
funzioni giudicanti;
- le infrazioni commesse dagli Ufficiali di gara, iscritti negli
Albi, e dagli insegnanti di tennis, iscritti nell'Albo o negli
Elenchi, dai tecnici federali, dai medici e massaggiatori federali
e degli enti affiliati, in tali loro specifiche qualità;
- le infrazioni commesse dai soggetti non aderenti alla F.I.T.;
- nelle altre materie, agisce su reclamo ed è competente a giudicare:
- i reclami avverso l'assegnazione ad una delle categorie di
affiliato;
- i reclami avverso l'attribuzione di voti per le Assemblee;
- i reclami avverso la validità delle Assemblee provinciali e
regionali;
- i reclami avverso la deliberazione di cessazione di appartenenza
dell'affiliato alla F.I.T. per inattività agonistica o per revoca
dell’affiliazione;
- i reclami avverso la dichiarazione di decadenza del vincolo di
affiliato;
- in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
- i reclami avverso le dichiarazioni di decadenza dalle cariche;
- la ricusazione del Giudice sportivo regionale o nazionale.
- Integra, con i propri componenti effettivi e supplenti, la Corte
d’appello federale, fungendo da Commissione di verifica dei poteri nelle
assemblee nazionali.
- Il Presidente della Corte federale assume la presidenza della
Commissione di verifica dei poteri, in caso di assenza del Presidente
della Corte d’appello federale.
Art. 81 - Corte d’appello federale
- L’organico della Corte d’appello federale è di un Presidente e di
almeno cinque giudici.
- All'inizio di ogni quadriennio, elegge, nel proprio ambito un
Vicepresidente.
- All'inizio di ogni quadriennio, viene nominato il segretario della
Corte, al di fuori dei suoi componenti, con le modalità previste dallo
statuto.
- In caso di impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso
il Vicepresidente.
- Per ogni procedimento si forma un collegio giudicante di tre componenti,
tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
- La composizione del collegio non può variare per tutta la durata di
ogni procedimento.
- Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo
relativo.
- Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti.
- E' organo unico di secondo grado e giudica in ultima istanza sugli
appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado.
- Decide, senza formalità, sui conflitti di competenza tra organi
giudicanti.
- In caso di disaccordo delle parti, nomina il presidente del collegio
arbitrale, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia
provveduto.
- Funge, con tutti i suoi componenti effettivi e supplenti, da Commissione
di verifica dei poteri nelle assemblee nazionali, integrata con i
componenti della Corte federale.
- Il Presidente della Corte d’appello federale presiede la Commissione
di verifica dei poteri; in caso di sua assenza, assume tale funzione il
Presidente della Corte federale.
Art. 82 - Responsabilità di componente di organo
giudicante
- Ogni componente di organo giudicante risponde, nell'esercizio delle sue
funzioni giudicanti, delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa
grave.
- Promuove l'azione disciplinare il Procuratore federale.
- La competenza a giudicare in primo grado appartiene alla Corte federale.
- Nel caso si tratti di giudicare uno o due componenti della Corte
federale, il collegio è formato da altri componenti della medesima Corte.
- Nel caso si tratti di giudicare tre componenti della Corte federale, il
collegio è formato dagli altri componenti della Corte, integrati da un
Giudice sportivo nominato dal Presidente della Corte d’appello federale.
- Nel caso si tratti di giudicare in grado di appello uno o due componenti
della Corte d’appello federale il collegio è formato da altri
componenti della medesima Corte.
- Nel caso si tratti di giudicare tre componenti della Corte d’appello
federale il collegio è formato dagli altri componenti della medesima
Corte, integrati da uno dei componenti della Corte federale che non ha
partecipato al giudizio di primo grado, scelto per sorteggio dal
Presidente della Corte d’appello federale.
- In ogni caso, quando tra gli incolpati figurino il Presidente ed il
Vicepresidente in carica della Corte federale ovvero della Corte
d’appello federale, il collegio competente, per ogni grado del giudizio,
elegge preliminarmente il Presidente tra i propri componenti.
Art. 83 - Consulta degli organi giudicanti
- Gli organi giudicanti si riuniscono almeno una volta all'anno, su
convocazione del Presidente della Corte d’appello federale, presso la
F.I.T. in Roma.
(Sezione 2 - Speciali) ... abrogato ...
Art. 84 - ... abrogato ...
Art. 85 - ... abrogato ...
Art. 86 - ... abrogato ...
Art. 87 - ... abrogato ...
TITOLO II
PROCEDIMENTI
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 88 - Contestazione dell'addebito e diritto di
difesa
- L'organo giudicante di primo grado deve contestare, per iscritto,
l'addebito all'incolpato.
- La contestazione deve inoltre contenere l'invito a depositare o a spedire,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali difese
scritte entro il termine di decadenza di tre giorni dalla comunicazione.
- La contestazione non è necessaria quando vi abbia già provveduto il
Giudice arbitro od il Commissario di campo, o nel caso in cui l'interessato,
iscritto ad una gara o ad una manifestazione, non si presenti senza
giustificato motivo.
- L'incolpato ha diritto di essere sentito, a sua richiesta, dall'organo
giudicante, nonché di essere rappresentato, assistito e difeso nel
procedimento disciplinare; i medesimi diritti hanno le altre parti
eventualmente ammesse a partecipare al dibattimento.
Art. 89 - Ricusazione ed astensione di componente di
organo giudicante
- Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato:
- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del
procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed
una delle parti;
- se egli stesso od il coniuge sono parenti o affini sino al terzo
grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua
cognizione;
- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato
dall’infrazione;
- se nell’esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata
pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo
convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
- Ciascun componente di un organo giudicante deve astenersi nei casi
indicati al precedente comma, lettere a), b), c), d) ed e), nonché in
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, con
dichiarazione presentata al Presidente della Corte d'appello federale, che
decide senza formalità di procedura.
- La ricusazione può essere proposta dal Procuratore federale per le
materie di sua competenza o dall'incolpato; non è dovuta alcuna tassa.
- La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi specifici ed
indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e
presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo
giudicante competente entro cinque giorni da quando l’interessato è
venuto a conoscenza della composizione dell’organo giudicante; se la
causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la
dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello
fissato per la decisione .
- Sulla ricusazione del Giudice sportivo regionale e nazionale decide la
Corte federale; su quella dei componenti della Corte federale decide la
Corte d’appello federale; su quella dei componenti della Corte
d’appello federale decidono gli altri componenti della Corte d’appello
federale stessa.
- Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di
ricusazione o di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo
possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato od
astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti
precedentemente da tale giudice conservano efficacia.
- Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di
ricusazione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed
è sostituito da altro componente del medesimo organo.
- La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il
giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi
e l’astensione è accolta.
- Il Procuratore federale ha il diritto di intervenire ed il dovere di
proporre conclusioni specifiche.
Art. 90 - Comunicazione degli atti e dei provvedimenti
- La comunicazione degli atti e dei provvedimenti deve essere inviata:
- per il tesserato, alla propria residenza e presso la sede
dell’affiliato di appartenenza;
- per l’affiliato e l’organo federale, presso le rispettive sedi;
- per il Procuratore federale, presso la sua sede.
- Le comunicazioni si presumono comunque effettuate quando sono pervenute
alla sede dell’affiliato o dell’organo federale.
- Le comunicazioni ai dirigenti, agli Ufficiali di gara iscritti negli
Albi ed agli insegnanti di tennis iscritti nell'Albo o negli Elenchi, per
le infrazioni connesse alla loro qualità, devono essere inviate
esclusivamente presso la loro residenza.
- L'organo giudicante determina, di volta di volta, le modalità della
comunicazione.
Art. 91 - Motivazione dei provvedimenti
- Tutti i provvedimenti degli organi giudicanti devono essere motivati.
Art. 92 - Pubblicità, schedario generale dei precedenti
disciplinari e raccolta ufficiale dei provvedimenti
- Gli organi giudicanti di primo grado trasmettono alla Segreteria
federale i provvedimenti, immediatamente dopo la loro emanazione.
- Tutti i provvedimenti devono essere pubblicati, per estratto, sugli Atti
ufficiali della Federazione italiana tennis.
- I provvedimenti debbono, inoltre, essere comunicati ai Fiduciari degli
ufficiali di gara regionali ed al Comitato centrale degli Ufficiali di
gara per le annotazioni ed il controllo di loro competenza.
- Gli affiliati hanno l'obbligo di affiggere, nel proprio Albo sociale, i
provvedimenti emessi dagli organi giudicanti a carico dei propri
tesserati.
- E' istituito presso la Federazione italiana tennis ed i Comitati
regionali lo schedario generale dei precedenti disciplinari, nel quale
debbono essere annotati tutti i provvedimenti pronunciati dagli organi
giudicanti.
- E' inoltre istituita, presso la F.I.T., la raccolta ufficiale dei
provvedimenti degli organi giudicanti.
Art. 93 - Esecutività dei provvedimenti
- I provvedimenti pronunciati dai Giudici sportivi regionali e nazionale a
carico di tesserati per fatti connessi all'attività agonistica, al
termine dei procedimenti disciplinari iniziati a seguito di rapporto dei
Giudici arbitri o dei commissari di campo:
- sono emessi il primo mercoledì successivo alla ricezione del
rapporto ed affissi presso la sede dell'organo giudicante e gli
interessati sono tenuti a prenderne visione;
- divengono esecutivi dal venerdì successivo, nonostante appello;
- sono comunicati agli interessati presso l'affiliato di appartenenza
e si presumono conosciuti dal momento della loro affissione presso la
sede dell'organo giudicante.
- Tutti gli altri provvedimenti pronunciati dagli organi giudicanti di
primo grado diventano esecutivi se, avverso gli stessi, non viene proposto
appello dagli interessati entro il termine di decadenza di tre giorni
dalla ricezione del testo integrale del provvedimento.
- Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai
provvedimenti degli organi giudicanti; in mancanza, incorrono nelle
sanzioni previste dal presente Regolamento.
- Per il tesserato impegnato in un torneo, l'efficacia del provvedimento
di squalifica decorre dal primo giorno successivo a quello della sua
uscita dalla manifestazione; in tal caso, resta preclusa allo stesso la
possibilità di partecipare a gare di Campionato a squadre nei predetti
periodi.
Art. 94 - Tasse federali
- Il Consiglio federale stabilisce annualmente le tasse per i reclami ed i
ricorsi in appello; il versamento delle tasse è condizione di
ammissibilità.
Art. 95 - Principio di impugnabilità e divieto di revoca
- Sono impugnabili tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
- E' fatto divieto all'organo giudicante di revocare i provvedimenti da
esso adottati, salvo quanto disposto dall'articolo 105.
CAPO II
DEI PROCEDIMENTI
Art. 96 - Procedimenti davanti al Giudice sportivo
regionale ed al Giudice sportivo nazionale
- Il Giudice sportivo regionale ed il Giudice sportivo nazionale, quando
il procedimento è iniziato a seguito di rapporto dei Giudici arbitri e
dei Commissari di campo, adottano i provvedimenti di loro competenza il
primo mercoledì successivo alla ricezione del rapporto stesso,
posticipando, in caso di festività, al primo giorno feriale utile.
- Se lo ritengono necessario, possono disporre di un supplemento di
istruttoria, con la più ampia libertà di mezzi di prova; in questo caso
debbono darne immediata notizia all'interessato e possono sospendere
cautelativamente lo stesso per un periodo non superiore a trenta giorni.
- I rapporti dei Giudici arbitri e dei Commissari di campo debbono essere
cronologicamente annotati, a cura del Giudice sportivo regionale e del
Giudice sportivo nazionale, in un registro, secondo il numero di
protocollo del loro ricevimento.
- In tutti gli altri procedimenti disciplinari riservati alla loro
competenza, il Giudice sportivo regionale ed il Giudice sportivo nazionale
aprono l'indagine iscrivendo il caso con data certa in un registro.
- Adottano le sanzioni previste a carico degli affiliati e dei tesserati
ad eccezione della perdita di uno o più incontri nell'ambito di un
incontro intersociale, della perdita dell'incontro intersociale e della
penalizzazione per l'affiliato, dell'esclusione dalla gara e
dell'espulsione dalla manifestazione per il tesserato.
Art. 97 - Altri procedimenti davanti ai Giudici sportivi
regionali e nazionale
- I Giudici sportivi regionali e nazionale, quando il procedimento è
iniziato ad impulso di tesserato, di affiliato, di organi federali o a
seguito di altra notizia comunque conosciuta, dispongono l'istruzione con
la più ampia libertà di mezzi di prova ed adottano i provvedimenti
cautelativi che ritengono opportuni.
- I medesimi organi giudicanti, quando ricevono dal Presidente della
Federazione gli atti, trasmessi dal Coordinamento Centrale Attività
Anti-doping del C.O.N.I., contenenti notizia dell'esito positivo della
prima analisi del controllo anti-doping cui è stato assoggettato un
tesserato, adottano nei confronti di questi il provvedimento cautelare
della squalifica e del ritiro della tessera agonistica fino alla
comunicazione dell'esito negativo delle analisi di revisione ovvero, in
caso di confermata positività, fino alla conclusione del procedimento
disciplinare instaurato.
Art. 98 - ... abrogato...
Art. 99 - Altri procedimenti di competenza della Corte
federale
- Il titolare del diritto di voto può contestare la regolarità delle
Assemblee, regionali e provinciali, presentando reclamo alla Corte
federale.
- Prima di pronunciarsi, la Corte federale informa il Comitato o il
Delegato regionale ovvero il Comitato od il Delegato provinciale, che
possono presentare deduzioni e memorie.
- Gli affiliati possono contestare l'assegnazione ad una delle categorie
di affiliato, presentando reclamo alla Corte federale.
- I reclami debbono essere presentati entro il termine di decadenza di tre
giorni successivi al fatto od alla comunicazione del provvedimento.
CAPO III
APPELLO
Art. 100 - Appellabilità e termini
- I provvedimenti del Giudice sportivo regionale, del Giudice sportivo
nazionale e della Corte federale sono appellabili.
- Termine ultimo per proporre appello è di tre giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento da impugnare.
- Entro tale termine deve essere spedito, sia all'organo giudicante che ha
pronunciato la decisione impugnata, sia alla Corte d’appello federale,
il testo dell'appello a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
- L'organo giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata deve
trasmettere immediatamente i relativi atti alla Segreteria federale.
Art. 101 - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato
- Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive, ma la
Corte d’appello federale, su richiesta dell’interessato, se ricorrono
gravi motivi, può sospendere, in tutto od in parte, l’efficacia
esecutiva o l'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione
della Corte stessa.
- La richiesta di sospensione deve essere contenuta, a pena di
inammissibilità, nell'atto di appello ritualmente proposto.
Art. 102 - Appello
- L'atto di appello deve, a pena di inammissibilità, contenere:
- l'indicazione del provvedimento impugnato;
- le motivazione dell'impugnativa;
- la sottoscrizione dell'interessato;
ed essere accompagnato dalla tassa federale.
Art. 103 - Prove
- La Corte d’appello federale decide sulla base del ricorso e degli atti
trasmessi dall'organo giudicante di primo grado.
- In casi eccezionali, quando sia indispensabile perché non in grado di
decidere allo stato degli atti, può richiedere informazioni al Giudice
arbitro o ad altri organi federali o rinnovare l’istruzione probatoria.
- Il ricorrente può dedurre in appello nuove prove solo quando le stesse
non potevano essere dedotte in primo grado o nel caso di mancata
incolpevole partecipazione al contraddittorio.
Art. 104 - Decisioni
- I provvedimenti della Corte d’appello federale, compresi quelli
relativi al procedimento di revisione, sono definitivi.
- In caso di accoglimento del ricorso, deve essere ordinata la
restituzione della tassa versata.
- La Corte d’appello federale, se accerta che non fu ritualmente
contestato l'addebito, dichiara nullo il provvedimento impugnato e rinvia
il procedimento al competente organo giudicante di primo grado, perché lo
rinnovi, previa rituale contestazione dell'addebito stesso.
- La decisione della Corte d’appello federale è comunicata, a cura
della Segreteria federale, all'organo giudicante di primo grado che ne
cura l'annotazione in calce all'originale del provvedimento impugnato.
CAPO IV
PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI
Art. 105 - Procedimento di revisione
- Possono chiedere alla Corte d’appello federale, in ogni tempo e nei
casi determinati dal presente Regolamento, la revisione dei provvedimenti
disciplinari di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già
stata eseguita od è estinta:
- il condannato;
- il Procuratore federale.
- La revisione può essere richiesta:
- se i fatti stabiliti a fondamento della decisione non possono
conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione disciplinare
irrevocabile; ovvero
- se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che,
sole od unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato
deve essere prosciolto; ovvero
- se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di
falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dallo
Statuto e dai regolamenti federali come infrazione disciplinare.
- Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di
inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati,
che il condannato deve essere prosciolto.
- L'istanza si propone con ricorso scritto, da inviare a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o da depositare presso la
Segreteria federale.
- L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- l'indicazione del provvedimento del quale si chiede la revisione;
- l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la
giustificano;
e deve essere accompagnata, se presentata dal
condannato;
- dalla tassa federale.
- Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento
disciplinare in grado di appello.
- In caso di accoglimento della richiesta di revisione, la Corte
d’appello federale:
- revoca il provvedimento disciplinare di condanna e pronuncia il
proscioglimento, indicandone la causa nel dispositivo;
- dispone la sospensione immediata dell'esecuzione della pena per le
sanzioni inibitive;
- ordina la restituzione della tassa versata e delle somme pagate in
esecuzione della condanna per le pene pecuniarie.
- La Corte d’appello federale non può pronunciare il proscioglimento
esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte
nel precedente giudizio.
- La dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto della richiesta non
pregiudicano il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su
elementi diversi.
Art. 106 - ... abrogato ...
Art. 107 - Procedimento relativo alla grazia
- Gli affiliati ed i tesserati soggetti a sanzione inibitiva temporanea
superiore ad un anno, a loro inflitta con provvedimento disciplinare
divenuto definitivo, possono proporre domanda di grazia al Presidente
della F.I.T. nel solo caso che abbiano già scontato la metà della pena.
- Nei casi di radiazione e di altra sanzione inibitiva perpetua, derivanti
da provvedimenti disciplinari divenuti definitivi, la domanda di grazia può
essere proposta al Presidente della F.I.T. decorsi cinque anni dalla data
nella quale ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione medesima.
- La domanda di grazia, sottoscritta dall'interessato e diretta al
Presidente della F.I.T., deve essere presentata alla Segreteria federale;
non è dovuta alcuna tassa.
- La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione
negli Atti ufficiali della Federazione italiana tennis.
- In ogni caso restano impregiudicati gli effetti di cui all’articolo 5
dello statuto del C.O.N.I. ()
Art. 107 bis - Provvedimenti del Consiglio federale
- Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di amnistia e di indulto.
TITOLO III
ARBITRATO
Art. 108 - Procedimento e decisione
- Chi intende sottoporre una controversia al Collegio arbitrale deve farne
richiesta, inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Corte d’appello federale ed alla controparte.
- La richiesta deve contenere:
- l'indicazione dell'oggetto della controversia;
- i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
- la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a
designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della
richiesta di arbitrato.
- La controparte deve designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla
ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, inoltrata alla Corte d’appello federale ed al
richiedente.
- Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono
provvedere alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale.
- In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso
di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio
arbitrale, provvede la Corte d’appello federale.
- La medesima procedura va osservata per la sostituzione di uno o più
componenti del Collegio arbitrale qualora per qualsiasi motivo vengano meno.
- Può essere ricusato da ciascuna parte il Presidente designato dalla Corte
d’appello federale; si applicano le disposizioni sulla ricusazione
contenute nell'articolo 89, salva la competenza a decidere sulla ricusazione
che è riservata alla Corte d’appello federale.
- Il Presidente del Collegio arbitrale può concedere, su richiesta delle
parti, una sola proroga di trenta giorni per l'emissione del lodo.
- Il Collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con
libertà di forme, redigendo processo verbale.
- Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e
difesa.
- Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il
funzionamento del Collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in
relazione alla soccombenza.
Art. 109 - Il lodo
- Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti
collegialmente ed è quindi redatto per iscritto.
- Esso deve contenere:
- l'indicazione delle parti;
- l'esposizione sommaria dei motivi;
- il dispositivo;
- l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
- la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del
giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può
avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; le
varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza
personale, possono avvenire in luoghi diversi.
- Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri,
purché si dia atto che esso è stato deliberato in riunione collegiale,
con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno
potuto sottoscriverlo.
- Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima
sottoscrizione.
- Il lodo deve essere emesso e depositato con le formalità prescritte
dallo Statuto.()
- Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato
dal Collegio arbitrale, è punita con sanzione inibitiva per un periodo
non inferiore ad un anno.