REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI INDIVIDUALI

Art. 1 - Generalità

  1. La Federazione italiana tennis indice annualmente i seguenti Campionati nazionali individuali:
    1. Campionato di prima categoria;
    2. Campionato di seconda categoria;
    3. Campionato di terza categoria;
    4. Campionato under 16;
    5. Campionato under 14;
    6. Campionato under 12;
    7. Campionato over 35 maschile;
    8. Campionato veterani.
  2. Tutti i Campionati prevedono la disputa delle seguenti prove:
    1. singolare maschile libero;
    2. singolare femminile libero.
  3. Il Campionato over 35 prevede la disputa della sola prova di singolare maschile.
  4. Salva espressa indicazione contraria e salvi i casi di forza maggiore, tutti i Campionati individuali si disputano all'aperto.
  5. In aggiunta ai Campionati sopra indicati, i Comitati regionali hanno la facoltà di indire annualmente il Campionato individuale under 18, limitato alla fase regionale.

Art. 2 - Titolo - Premi

  1. Ai vincitori dei Campionati nazionali vengono assegnati il titolo ed una medaglia di conio federale ed è concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campioni nazionali fino alla disputa dei Campionati successivi.
  2. Altri premi e riconoscimenti possono essere assegnati dalla F.I.T. e dagli affiliati organizzatori dei Campionati.

Art. 3 - Data e località di svolgimento

  1. Le date e le località di svolgimento dei Campionati vengono annualmente stabilite dal Consiglio federale e rese note entro il mese di marzo.
  2. Durante il periodo di svolgimento dei Campionati non sono, di regola, autorizzate altre manifestazioni nazionali per i settori e le classifiche dei giocatori cui i Campionati stessi sono riservati.

Art. 4 - Ammissione

  1. Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori di cittadinanza italiana con tessera agonistica, secondo le modalità di seguito stabilite per ciascun Campionato.
  2. I Comitati regionali, nei termini fissati dalla Commissione campionati e classifiche, trasmettono alla F.I.T. gli elenchi dei giocatori da ammettere ai Campionati per under 16, 14, 12 e di terza categoria.
  3. La F.I.T. trasmette agli affiliati che organizzano i vari Campionati individuali gli elenchi completi dei giocatori ammessi.
  4. Il Giudice arbitro del Campionato procede all'appello ("check-in") dalle ore 16 (sedici) del giorno precedente alle ore 9 (nove) del giorno di inizio del rispettivo Campionato e inserisce nel tabellone soltanto i giocatori personalmente presenti.
  5. La F.I.T. comunica una lista delle teste di serie mediante la quale (sulla base dei presenti) il Giudice arbitro compila il tabellone.

Art. 5 - Iscrizioni

  1. Le modalità e le quote di iscrizione per la fase nazionale sono annualmente stabilite dal Consiglio federale.
  2. Le iscrizioni ai Campionati che prevedono una prima fase di selezione regionale e quelle al Campionato regionale under 18 sono regolate dai Comitati regionali competenti.

Art. 6 - Modalità di disputa

  1. Le prove dei Campionati si disputano ad eliminazione diretta, con tabellone d'estrazione ed eventuale qualificazione.
  2. La determinazione del numero delle teste di serie e la loro scelta sono di competenza della F.I.T., che può anche non tener conto della classifica federale.
  3. All'organizzazione della prima fase di selezione regionale, per i Campionati che la prevedono, provvedono direttamente i competenti Comitati regionali, nei termini annualmente fissati dal Consiglio federale.

Art. 7 - Limite degli incontri

  1. Le prove di tutti i Campionati si disputano al meglio di tre partite (due partite su tre), con applicazione della regola del tie-break in tutte le partite.

Art. 8 - Campionato nazionale di prima categoria

  1. Al Campionato sono ammessi a partecipare:
    1. i giocatori di prima categoria;
    2. i giocatori giunti alle semifinali del Campionato nazionale di seconda categoria;
    3. il vincitore del Campionato nazionale under 16.
  2. A modifica di quanto stabilito dal Regolamento tecnico sportivo, un giocatore non può essere chiamato a disputare, nel corso della stessa giornata, semifinale e finale.

Art. 9 - Campionato nazionale di seconda categoria

  1. Al Campionato sono ammessi a partecipare:
    1. i giocatori di seconda categoria;
    2. i giocatori giunti alle semifinali della fase nazionale del Campionato di terza categoria.
  2. Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di due singolari nella stessa giornata.

Art. 10 - Campionato nazionale di terza categoria

  1. Al Campionato sono ammessi a partecipare i giocatori di terza e quarta categoria, secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
  2. Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di due singolari nella stessa giornata.

Art. 11 - Campionato nazionale under 16

  1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 14°, ma non il 16° anno di età (under 16), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
  2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 12 - Campionato nazionale under 14

  1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 12°, ma non il 14° anno di età (under 14), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
  2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 13 - Campionato nazionale under 12

  1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 10°, ma non il 12° anno di età (under 12), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
  2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 14 - Campionato nazionale over 35 maschile

  1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il trentaquattresimo anno di età (over 35).
  2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 15 - Campionato nazionale veterani

  1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto:
    1. il quarantaquattresimo anno di età, per gli uomini;
    2. il trentanovesimo anno di età, per le donne.
  2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 16 - Campionato regionale under 18

  1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 16°, ma non il 18° anno di età (under 18).
  2. I Comitati regionali hanno la facoltà di limitare la partecipazione ai soli giocatori di terza e quarta categoria.

Art. 17 - Durata dei Campionati

  1. Quando un Campionato non può concludersi entro la data fissata per cause di forza maggiore, i partecipanti sono, comunque, tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato stesso.

Art. 18 - Parametri di ammissione

  1. Ciascuna regione ha diritto di ammettere almeno un giocatore e una giocatrice a ciascun Campionato individuale (con esclusione di quelli di prima e di seconda categoria e dei settori over 35 e veterani), senza riguardo al numero di squadre iscritte nel rispettivo Campionato a squadre.
  2. Fatto salvo il limite minimo di cui al comma precedente, il numero complessivo dei giocatori o delle giocatrici che ciascuna regione può ammettere ai Campionati individuali di terza categoria e dei settori under 16, 14 e 12 è in proporzione al numero delle squadre ammesse, per tale regione, alla fase nazionale dei relativi Campionati a squadre, con le seguenti misure:
    1. per la terza categoria maschile, due per ogni squadra qualificata al tabellone nazionale da 48 posti della serie C;
    2. per la terza categoria C femminile, quattro per ogni squadra qualificata al tabellone nazionale da 24 posti della serie C;
    3. per i settori under 16 e under 14, due per ogni squadra qualificata direttamente al tabellone nazionale da 24 posti;
    4. per il settore under 12, uno per ogni squadra qualificata al tabellone nazionale da 24 posti.

Art. 19 - Modalità di selezione

  1. Per la selezione dei giocati da ammettere ai Campionati individuali, ogni Comitato regionale può adottare uno dei seguenti criteri:
    1. qualificazione sulla base di un solo torneo;
    2. qualificazione sulla base di una serie di tornei.

Art. 20 - Ammissioni speciali

  1. In aggiunta al numero di cui al precedente articolo 18 ed esonerati dalla selezione regionale, sono ammessi:
    1. ai Campionati under 16, 14 e 12, i giocatori di prima e di seconda categoria;
    2. ai Campionati di terza categoria e dei settori under 16, 14 e 12, i giocatori designati dal Settore tecnico nazionale.

Art. 21 - Attribuzione dei voti

  1. Danno diritto all'attribuzione di voti all'affiliato di appartenenza i risultati conseguiti nei Campionati nazionali individuali - fase nazionale, così come previsto dallo Statuto.

Art. 22 - Rinvio

  1. Per quanto non diversamente stabilito e per quanto non previsto dal presente Regolamento, i Campionati seguono le norme del Regolamento tecnico sportivo e quelle del Regolamento organico, in quanto applicabili.

Art. 23 - Altre gare

  1. In occasione dei Campionati e nell'ambito della stessa manifestazione, può essere autorizzata la disputa di altre gare di singolare limitato o di doppio.