REGOLAMENTO
DEI CAMPIONATI INDIVIDUALI
Art.
1 - Generalità
- La Federazione italiana tennis indice annualmente i
seguenti Campionati nazionali individuali:
- Campionato di prima categoria;
- Campionato di seconda categoria;
- Campionato di terza categoria;
- Campionato under 16;
- Campionato under 14;
- Campionato under 12;
- Campionato over 35 maschile;
- Campionato veterani.
- Tutti i Campionati prevedono la disputa delle seguenti
prove:
- singolare maschile libero;
- singolare femminile libero.
- Il Campionato over 35 prevede la disputa della sola prova
di singolare maschile.
- Salva espressa indicazione contraria e salvi i casi di
forza maggiore, tutti i Campionati individuali si disputano all'aperto.
- In aggiunta ai Campionati sopra indicati, i Comitati
regionali hanno la facoltà di indire annualmente il Campionato individuale
under 18, limitato alla fase regionale.
Art.
2 - Titolo - Premi
- Ai vincitori dei Campionati nazionali vengono
assegnati il titolo ed una medaglia di conio federale ed è concesso il
diritto di fregiarsi del distintivo di campioni nazionali fino alla disputa
dei Campionati successivi.
- Altri premi e riconoscimenti possono essere assegnati dalla
F.I.T. e dagli affiliati organizzatori dei Campionati.
Art.
3 - Data e località di svolgimento
- Le date e le località di svolgimento dei
Campionati vengono annualmente stabilite dal Consiglio federale e rese note
entro il mese di marzo.
- Durante il periodo di svolgimento dei Campionati non sono,
di regola, autorizzate altre manifestazioni nazionali per i settori e le
classifiche dei giocatori cui i Campionati stessi sono riservati.
Art.
4 - Ammissione
- Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto
i giocatori di cittadinanza italiana con tessera agonistica, secondo le
modalità di seguito stabilite per ciascun Campionato.
- I Comitati regionali, nei termini fissati dalla Commissione
campionati e classifiche, trasmettono alla F.I.T. gli elenchi dei giocatori
da ammettere ai Campionati per under 16, 14, 12 e di terza categoria.
- La F.I.T. trasmette agli affiliati che organizzano i vari
Campionati individuali gli elenchi completi dei giocatori ammessi.
- Il Giudice arbitro del Campionato procede all'appello
("check-in") dalle ore 16 (sedici) del giorno precedente alle ore
9 (nove) del giorno di inizio del rispettivo Campionato e inserisce nel
tabellone soltanto i giocatori personalmente presenti.
- La F.I.T. comunica una lista delle teste di serie mediante
la quale (sulla base dei presenti) il Giudice arbitro compila il tabellone.
Art.
5 - Iscrizioni
- Le modalità e le quote di iscrizione per la fase
nazionale sono annualmente stabilite dal Consiglio federale.
- Le iscrizioni ai Campionati che prevedono una prima fase di
selezione regionale e quelle al Campionato regionale under 18 sono regolate
dai Comitati regionali competenti.
Art.
6 - Modalità di disputa
- Le prove dei Campionati si disputano ad
eliminazione diretta, con tabellone d'estrazione ed eventuale
qualificazione.
- La determinazione del numero delle teste di serie e la loro
scelta sono di competenza della F.I.T., che può anche non tener conto della
classifica federale.
- All'organizzazione della prima fase di selezione regionale,
per i Campionati che la prevedono, provvedono direttamente i competenti
Comitati regionali, nei termini annualmente fissati dal Consiglio federale.
Art.
7 - Limite degli incontri
- Le prove di tutti i Campionati si disputano al
meglio di tre partite (due partite su tre), con applicazione della regola
del tie-break in tutte le partite.
Art.
8 - Campionato nazionale di prima categoria
- Al Campionato sono ammessi a partecipare:
- i giocatori di prima categoria;
- i giocatori giunti alle semifinali del Campionato
nazionale di seconda categoria;
- il vincitore del Campionato nazionale under 16.
- A modifica di quanto stabilito dal Regolamento tecnico
sportivo, un giocatore non può essere chiamato a disputare, nel corso della
stessa giornata, semifinale e finale.
Art.
9 - Campionato nazionale di seconda categoria
- Al Campionato sono ammessi a partecipare:
- i giocatori di seconda categoria;
- i giocatori giunti alle semifinali della fase nazionale
del Campionato di terza categoria.
- Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di
due singolari nella stessa giornata.
Art.
10 - Campionato nazionale di terza categoria
- Al Campionato sono ammessi a partecipare i
giocatori di terza e quarta categoria, secondo le modalità previste nei
successivi articoli 18, 19 e 20.
- Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di
due singolari nella stessa giornata.
Art.
11 - Campionato nazionale under 16
- Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1°
gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 14°, ma non il 16° anno di
età (under 16), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18,
19 e 20.
- A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere
chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.
Art.
12 - Campionato nazionale under 14
- Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1°
gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 12°, ma non il 14° anno di
età (under 14), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18,
19 e 20.
- A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere
chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.
Art.
13 - Campionato nazionale under 12
- Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1°
gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 10°, ma non il 12° anno di
età (under 12), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18,
19 e 20.
- A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere
chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.
Art.
14 - Campionato nazionale over 35 maschile
- Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1°
gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il trentaquattresimo anno di età
(over 35).
- A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere
chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.
Art.
15 - Campionato nazionale veterani
- Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1°
gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto:
- il quarantaquattresimo anno di età, per gli uomini;
- il trentanovesimo anno di età, per le donne.
- A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere
chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.
Art. 16 - Campionato regionale under 18
- Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio
dell'anno in corso, hanno compiuto il 16°, ma non il 18° anno di età
(under 18).
- I Comitati regionali hanno la facoltà di limitare la
partecipazione ai soli giocatori di terza e quarta categoria.
Art.
17 - Durata dei Campionati
- Quando un Campionato non può concludersi entro
la data fissata per cause di forza maggiore, i partecipanti sono, comunque,
tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato stesso.
Art.
18 - Parametri di ammissione
- Ciascuna regione ha diritto di ammettere almeno
un giocatore e una giocatrice a ciascun Campionato individuale (con
esclusione di quelli di prima e di seconda categoria e dei settori over 35 e
veterani), senza riguardo al numero di squadre iscritte nel rispettivo
Campionato a squadre.
- Fatto salvo il limite minimo di cui al comma precedente, il
numero complessivo dei giocatori o delle giocatrici che ciascuna regione può
ammettere ai Campionati individuali di terza categoria e dei settori under
16, 14 e 12 è in proporzione al numero delle squadre ammesse, per tale
regione, alla fase nazionale dei relativi Campionati a squadre, con le
seguenti misure:
- per la terza categoria maschile, due per ogni squadra
qualificata al tabellone nazionale da 48 posti della serie C;
- per la terza categoria C femminile, quattro per ogni
squadra qualificata al tabellone nazionale da 24 posti della serie C;
- per i settori under 16 e under 14, due per ogni squadra
qualificata direttamente al tabellone nazionale da 24 posti;
- per il settore under 12, uno per ogni squadra
qualificata al tabellone nazionale da 24 posti.
Art.
19 - Modalità di selezione
- Per la selezione dei giocati da ammettere ai
Campionati individuali, ogni Comitato regionale può adottare uno dei
seguenti criteri:
- qualificazione sulla base di un solo torneo;
- qualificazione sulla base di una serie di tornei.
Art.
20 - Ammissioni speciali
- In aggiunta al numero di cui al precedente
articolo 18 ed esonerati dalla selezione regionale, sono ammessi:
- ai Campionati under 16, 14 e 12, i giocatori di prima e
di seconda categoria;
- ai Campionati di terza categoria e dei settori under
16, 14 e 12, i giocatori designati dal Settore tecnico nazionale.
Art.
21 - Attribuzione dei voti
- Danno diritto all'attribuzione di voti
all'affiliato di appartenenza i risultati conseguiti nei Campionati
nazionali individuali - fase nazionale, così come previsto dallo Statuto.
Art.
22 - Rinvio
- Per quanto non diversamente stabilito e per quanto non
previsto dal presente Regolamento, i Campionati seguono le norme del
Regolamento tecnico sportivo e quelle del Regolamento organico, in
quanto applicabili.
Art.
23 - Altre gare
- In occasione dei Campionati e nell'ambito della
stessa manifestazione, può essere autorizzata la disputa di altre gare di
singolare limitato o di doppio.