REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

TITOLO PRIMO

GENERALITÀ

Art. 1 - Generalità

  1. Gli Ufficiali di gara costituiscono una classe di tesserati alla F.I.T. a cui è demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche.
  2. Mansioni, compiti ed organizzazione degli Ufficiali di gara sono specificati nelle Regole di tennis, nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti federali.
  3. Gli Ufficiali di gara, nell’esercizio delle loro funzioni, rispondono del loro operato all’organizzazione centrale e periferica del settore degli Ufficiali di gara.

Art. 2 - Presenza obbligatoria degli Ufficiali di gara

  1. Ogni manifestazione agonistica deve essere diretta da un Giudice arbitro.
  2. In caso di assenza del Giudice arbitro designato, l’organizzazione del settore, gli enti organizzatori, gli affiliati ed i capitani delle squadre interessate sono impegnati a ricercare ed incaricare in sostituzione altro Giudice arbitro.
  3. In mancanza di Giudice arbitro la manifestazione agonistica non può avere luogo.()
  4. L’impiego degli Arbitri è obbligatorio in tutti gli incontri; in mancanza degli Arbitri designati, spetta al Giudice arbitro sostituirli, preferibilmente con altri Arbitri o, in ogni caso, con tesserati.
  5. Agli effetti delle funzioni arbitrali gli Ufficiali di gara hanno pieni poteri, nei limiti stabiliti dai Regolamenti, indipendentemente dalla loro categoria e qualifica.

Art. 3 - Doveri ed impegno d’onore

  1. L’Ufficiale di gara in attività deve accettare la direzione della manifestazione per la quale viene designato o richiesto, salvo giustificato impedimento.
  2. All’atto della designazione, l’Ufficiale di gara deve adempiere, con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza di tutte le norme federali, tecniche e disciplinari, gli incarichi e le mansioni che gli vengono affidati o richiesti.

 

TITOLO SECONDO

ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Capo I

Organizzazione

Art. 4 - Costituzione e scopi

  1. Il settore degli Ufficiali di gara della Federazione italiana tennis assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare delle manifestazioni agonistiche.

Art. 5 - Autogoverno

  1. Il settore degli Ufficiali di gara, nell’ambito dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.T., si autogoverna ed è autonomo per quanto concerne:
    1. le nomine nell’ambito del settore, ad esclusione di quelle del Comitato centrale degli Ufficiali di gara (C.C.U.G.)
    2. l’organizzazione generale del settore;
    3. il reclutamento, la qualificazione e l’inquadramento degli Ufficiali di gara;
    4. l’impiego degli Ufficiali di gara;
    5. la giurisdizione tecnica sugli Ufficiali di gara nell’esercizio dell’attività tipica;
    6. l’organizzazione e la gestione dell’attività atipica.
  2. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, inoltre, propone annualmente al Consiglio federale un piano di spesa necessario al funzionamento del settore degli Ufficiali di gara.

Art. 6 - Fondi destinati al settore

  1. Il Consiglio federale, annualmente e su indicazione del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, approva il piano di spesa per il funzionamento del settore degli Ufficiali di gara e lo inserisce in un capitolo del bilancio preventivo della F.I.T.
  2. Nel predetto capitolo di bilancio sono compresi i fondi destinati all’attività gestita dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara e quelli destinati alle singole sezioni regionali.
  3. L’erogazione dei fondi, sia che riguardi l’attività funzionale del settore degli Ufficiali di gara, sia che riguardi i rimborsi delle spese degli Ufficiali di gara chiamati a svolgere la loro attività tipica ed atipica, viene effettuata sulla base del piano di spesa annuale:
    1. dalla F.I.T., direttamente, per l’attività di organizzazione del settore gestita dal Comitato centrale;
    2. da ogni Comitato regionale per l’attività della propria sezione regionale e per i rimborsi delle spese degli Ufficiali di gara ad essa appartenenti, sia per l’attività tipica sia per quella atipica.

Art. 7 - Organizzazione del settore degli Ufficiali di gara

  1. L’organizzazione del settore si distingue in centrale e periferica.
  2. Costituiscono l’organizzazione centrale:
    1. il Presidente del Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
    2. il Comitato centrale degli Ufficiali di gara (C.C.U.G.);
    3. la Consulta nazionale dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
  3. Costituiscono l’organizzazione periferica:
    1. il Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale (F.U.R.);
    2. il Direttivo della sezione regionale (D.S.R.);
    3. la riunione della sezione regionale;
    4. il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale (F.U.P.);
    5. il Direttivo della sezione provinciale (D.S.P.);
    6. la riunione della sezione provinciale.
  4. L’organizzazione periferica si divide, inoltre, in sezioni regionali che, a loro volta, si suddividono in sezioni provinciali.

Art. 8 - Requisiti per le cariche - Durata

  1. La carica di dirigente del settore può essere ricoperta solo da tesserati che si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto per l’eleggibilità alle cariche federali.
  2. Le cariche hanno la durata di un biennio.
  3. Nel caso di nomina infra-biennale, la durata in carica è limitata al residuo del biennio in corso.

CAPO II

Organizzazione centrale

Art. 9 - Presidente del Comitato centrale degli Ufficiali di gara

  1. Il Presidente del Comitato centrale degli Ufficiali di gara viene nominato dal Consiglio federale che lo sceglie tra i Giudici arbitri con qualifica almeno nazionale.
  2. Il Presidente:
    1. convoca almeno quattro volte all’anno e presiede le riunioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, per le quali redige l’ordine del giorno;
    2. convoca e presiede la Consulta nazionale dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali;
    3. propone al Comitato centrale degli Ufficiali di gara la nomina del segretario del medesimo;
    4. cura i rapporti con gli altri organi federali;
    5. prende decisioni d’urgenza, salva successiva ratifica del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, che deve essere sollecitamente convocato al riguardo;
    6. ha facoltà di delegare, per specifiche funzioni, le proprie prerogative ad altro componente del Comitato centrale degli Ufficiali di gara.
  3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento, dal componente del Comitato centrale degli Ufficiali di gara con qualifica maggiore di Giudice arbitro e, a parità di qualifica, più anziano di età.

Art. 10 - Comitato centrale degli Ufficiali di gara

  1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara è nominato dal Consiglio federale ed è costituito dal Presidente e da un numero minimo di sei componenti che può, di volta in volta, essere aumentato dal Consiglio federale in relazione alle esigenze funzionali del settore.
  2. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara è autonomo, ma risponde al Consiglio federale dell’efficienza del settore.
  3. Le riunioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti; esso delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
  4. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara si organizza in sottocommissioni per l’espletamento delle proprie funzioni

Art. 11 - Compiti del Comitato centrale degli Ufficiali di gara

  1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara:
    1. dirige e controlla tutta l’attività del settore, emanando circolari esplicative;
    2. propone al Consiglio federale modifiche od integrazioni del presente Regolamento e delle Disposizioni di attuazione;
    3. nomina il segretario, su proposta del Presidente;
    4. nomina i Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali ed i componenti dei Direttivi delle sezioni regionali, sentito il parere dei Comitati regionali di competenza;
    5. propone al Consiglio federale la nomina dei Giudici arbitri benemeriti;
    6. predispone, dopo aver raccolto le previsioni dell’attività delle singole sezioni regionali, un piano di spesa per il funzionamento del settore degli Ufficiali di gara, da sottoporre all’approvazione del Consiglio federale per l’inserimento nel bilancio preventivo della F.I.T.; in tale piano di spesa sono distinte le spese necessarie all’attività gestita dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara da quelle necessarie all’attività gestita dalle singole sezioni regionali;
    7. propone annualmente al Consiglio federale, per la necessaria approvazione, le tabelle dei rimborsi delle spese agli Ufficiali di gara;
    8. indice, almeno due volte all’anno, la Consulta nazionale dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali;
    9. controlla e coordina l’organizzazione periferica del settore;
    10. cura la tenuta degli Albi degli Ufficiali di gara, adottando i provvedimenti relativi ai movimenti nei quadri;
    11. tiene uno schedario delle prestazioni degli Ufficiali di gara con qualifica nazionale ed internazionale, relativo alle designazioni effettuate dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
    12. stabilisce i programmi, le modalità d’esame e le prove per i passaggi di qualifica;
    13. nomina le Commissioni esaminatrici per Giudice arbitro nazionale;
    14. ammette i Giudici arbitri regionali, su proposta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali, a sostenere il colloquio per il conseguimento della qualifica superiore;
    15. organizza convegni e corsi di aggiornamento;
    16. sceglie gli Ufficiali di gara da inviare a convegni ed a corsi che si svolgono all’estero, al fine di adeguare la categoria ai livelli internazionali;
    17. ammette gli Ufficiali di gara, a proprio insindacabile giudizio, ma anche su segnalazione dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali, a partecipare a corsi internazionali idonei per conseguire la qualifica di Ufficiale di gara internazionale certificato;
    18. designa i Giudici arbitri, gli Arbitri ed i Commissari di campo per le manifestazioni di propria competenza a norma dell’articolo 25;
    19. propone annualmente Arbitri internazionali e Giudici arbitri internazionali agli organismi internazionali per la direzione di manifestazioni da questi approvate;
    20. propone al Consiglio federale premi per gli Ufficiali di gara meritevoli;
    21. propone al Consiglio federale l’assegnazione del distintivo d’onore agli Ufficiali di gara meritevoli;
    22. sorveglia la puntualità dell’invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
    23. adotta provvedimenti tecnici nei confronti degli Ufficiali di gara;
    24. non può designare e vieta le designazioni degli Ufficiali di gara sottoposti a procedimento disciplinare;
    25. aggiorna, annualmente, anche su proposta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali, la classifica operativa degli Ufficiali di gara;
    26. cura la pubblicazione negli Atti ufficiali dell’elenco degli ufficiali di gara inclusi nei gruppi A.

Art. 12 - Segretario del Comitato centrale degli Ufficiali di gara

  1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara nomina il proprio segretario su proposta del Presidente.
  2. Se nominato al di fuori dei componenti, partecipa alle riunioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara senza diritto di voto.
  3. Redige il verbale delle riunioni firmandolo congiuntamente al Presidente.
  4. Cura l’attuazione delle deliberazioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, inviandone copia ai Direttivi del settore ed al Consiglio federale.
  5. Il segretario del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, sia se nominato tra i componenti del C.C.U.G., sia se nominato al di fuori di essi, svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

Art. 13 - Consulta nazionale dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali

  1. La Consulta nazionale dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali è composta dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara e dai Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
  2. E’ indetta dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara almeno due volte all’anno per dibattere i problemi del settore, l’organizzazione e la conduzione dello stesso; viene convocata dal Presidente del Comitato centrale degli Ufficiali di gara anche su richiesta della maggioranza dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
  3. E’ presieduta dal Presidente del Comitato centrale degli Ufficiali di gara; funge da segretario il segretario del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, che redige il verbale delle riunioni, firmandolo congiuntamente al Presidente, e lo invia al Consiglio federale ed a tutti i Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.

CAPO III

Organizzazione periferica

Art. 14 - Sezioni regionali

  1. In ogni regione è costituita la sezione regionale degli Ufficiali di gara, che per la propria attività si avvale di norma della sede e delle strutture del Comitato regionale.
  2. Comprende tutte le sezioni provinciali esistenti nella regione.
  3. E’ retta dal Direttivo della sezione regionale.

Art. 15 - Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale

  1. Viene nominato dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara per un biennio, sentito il parere del Comitato regionale di competenza, tra i Giudici arbitri, con qualifica almeno regionale, appartenenti alla sezione.
  2. Il Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale:
    1. quando non è componente del Comitato regionale, partecipa alle riunioni dello stesso, con voto consultivo;
    2. propone al Direttivo della sezione regionale la nomina del segretario, per l’espletamento, nell’ambito dello stesso, delle medesime funzioni del segretario del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, scegliendolo tra i componenti del Direttivo della sezione regionale o tra gli Ufficiali di gara della sezione regionale; la funzione di segretario del Direttivo della sezione regionale viene svolta sempre a titolo gratuito;
    3. per la sede della sezione si avvale di quella del Comitato regionale, utilizzando le strutture federali esistenti;
    4. convoca e presiede le riunioni del Direttivo della sezione regionale;
    5. convoca e presiede le riunioni della sezione regionale;
    6. convoca le riunioni delle sezioni provinciali indette dal Direttivo della sezione regionale;
    7. propone al Comitato centrale degli Ufficiali di gara i candidati per la qualifica di Giudice arbitro nazionale;
    8. segnala al C.C.U.G. gli Ufficiali di gara idonei a partecipare ai corsi internazionali per l’ottenimento della certificazione;
    9. propone al C.C.U.G. gli Ufficiali di gara meritevoli per l’assegnazione di distintivi d’onore e premi.
  3. In caso di impedimento del Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale, le sue funzioni vengono temporaneamente esercitate dal componente del Direttivo della sezione regionale con qualifica maggiore di Giudice arbitro e, a parità di qualifica, più anziano di età.

Art. 16 - Direttivo della sezione regionale

  1. E’ costituito dal Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale, che lo presiede, e da un minimo di due ad un massimo di sei componenti nominati dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara, su proposta del Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale di competenza, fra tutti gli Ufficiali di gara della regione, sentito il parere del Comitato regionale di competenza.
  2. Il Direttivo della sezione regionale:
    1. organizza e gestisce l’attività della sezione regionale;
    2. coordina e controlla l’attività ed il funzionamento delle sezioni provinciali secondo gli indirizzi del Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
    3. nomina il segretario, su proposta del Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale;
    4. nomina i Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali nelle sezioni provinciali, sentito il parere del Comitato provinciale competente;
    5. sostituisce i Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali, in caso di loro impedimento, per qualsiasi motivo o a causa di dimissioni;
    6. nomina, su proposta del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, il segretario della sezione provinciale e, ove previsto, i componenti del Direttivo della sezione provinciale;
    7. invia annualmente al Comitato centrale degli Ufficiali di gara una previsione dell’attività della sezione regionale;
    8. raccoglie, per inserirle nella previsione dell’attività della sezione regionale, le previsioni dell’attività delle singole sezioni provinciali;
    9. provvede al controllo delle note spese che trasmette al Comitato regionale per l’immediato rimborso agli Ufficiali di gara della sezione regionale, sia per l’attività tipica sia per l’attività atipica;
    10. presenta annualmente al Comitato centrale degli Ufficiali di gara una relazione sull’attività svolta dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali in cui si suddivide;
    11. aggiorna gli Albi regionali degli Ufficiali di gara e ne propone i gruppi operativi;
    12. tiene uno schedario delle prestazioni degli Ufficiali di gara della sezione regionale e trasmette a fine anno al Comitato centrale degli Ufficiali di gara un prospetto riassuntivo in cui siano espresse, per ciascuno elemento, la valutazione e la segnalazione per eventuali premi o movimenti nei quadri;
    13. indice, almeno due volte all’anno, la riunione della sezione regionale;
    14. indice le riunioni programmatiche di coordinamento degli istruttori dei corsi di esami e delle riunioni di aggiornamento;
    15. indice, almeno quattro volte all’anno, le riunioni con i Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali;
    16. controlla l’operato degli Ufficiali di gara in tutte le manifestazioni che si svolgono nella regione;
    17. designa i Giudici arbitri, gli Arbitri e i Commissari di campo nelle manifestazioni di propria competenza, a norma dell’articolo 26;
    18. sorveglia la puntualità dell’invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
    19. per le gare che si svolgono nella propria regione:
      1. comunica al Comitato centrale degli Ufficiali di gara i provvedimenti di carattere tecnico adottati nei confronti di Ufficiali di gara appartenenti alla propria sezione;
      2. segnala al Comitato centrale degli ufficiali di gara eventuali mancanze tecniche di Ufficiali di gara appartenenti a sezioni diverse dalla propria;
    20. ammette gli Allievi ufficiali di gara al passaggio definitivo tra gli Ufficiali di gara della sezione (Giudici arbitri regionali ed Arbitri nazionali), su proposta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali;
    21. mantiene rapporti frequenti con il Comitato centrale degli Ufficiali di gara e continui con i Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali;
    22. indice, d’intesa con il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, i corsi d’esame per Allievi ufficiali di gara e le riunioni di aggiornamento;
    23. nomina gli istruttori per i corsi di esame e per le riunioni di aggiornamento;
    24. nomina le Commissioni esaminatrici per Allievi ufficiali di gara.
  3. Il Direttivo della sezione regionale, per l’espletamento delle proprie funzioni, può attribuire ai singoli componenti mansioni specifiche e, in particolare, nomina, preferibilmente tra i suoi componenti, l’Addetto regionale arbitri (A.R.A.).

Art. 17 - Riunione della sezione regionale

  1. La riunione della sezione regionale è composta dagli iscritti negli Albi di tutte le sezioni provinciali della regione.
  2. Viene indetta dal Direttivo della sezione regionale e convocata dal Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale che la presiede; in sua assenza è presieduta dal componente del Direttivo della sezione regionale con qualifica maggiore di Ufficiale di gara e, a parità di qualifica, più anziano di età.
  3. Dibatte i problemi del settore, l’organizzazione e la conduzione dello stesso.

Art. 18 - Sezioni provinciali

  1. In ogni capoluogo di provincia è costituita la sezione provinciale degli Ufficiali di gara che, per la propria attività, si avvale di norma della sede e delle strutture federali ivi esistenti.
  2. Sono iscritti di diritto tutti gli Ufficiali di gara residenti nella provincia.
  3. E’ retta da un Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale che si avvale della collaborazione di un segretario e, ove previsto, del Direttivo della sezione provinciale.

Art. 19 - Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale

  1. Viene nominato dal Direttivo della sezione regionale, sentito il parere del Comitato provinciale di competenza, tra i Giudici arbitri della provincia.
  2. Il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale:
    1. controlla l’attività degli Ufficiali di gara iscritti alla sezione, avendo con gli stessi contatti frequenti;
    2. tiene, per ogni iscritto alla sezione provinciale, una scheda personale sulla quale annota le designazioni, le partecipazioni alle riunioni di aggiornamento e l’attività atipica, nonché i relativi punteggi;
    3. propone al Direttivo della sezione regionale la nomina del segretario della sezione provinciale, scegliendolo fra gli iscritti alla stessa, al fine di collaborare, a titolo gratuito, in tutte le attività della sezione e sostituire il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale in caso di suo temporaneo impedimento;
    4. propone al Direttivo della sezione regionale la nomina dei componenti del Direttivo della sezione provinciale, ove previsto, sentito il parere del Comitato provinciale;
    5. redige annualmente una previsione dell’attività della sezione e la invia al Direttivo della sezione regionale;
    6. quando non è componente del Comitato provinciale, partecipa alle riunioni dello stesso, con voto consultivo;
    7. convoca e presiede le riunioni della sezione provinciale;
    8. convoca almeno quattro riunioni di aggiornamento all’anno, diramando l’invito a tutti gli Ufficiali di gara iscritti alla sezione provinciale secondo le direttive del Direttivo della sezione regionale;
    9. designa i Giudici arbitri, gli Arbitri ed i Commissari di campo per le manifestazioni di propria competenza, a norma dell’articolo 27;
    10. sorveglia la puntualità dell’invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
    11. per le gare che si svolgono nella propria provincia:
      1. comunica al Direttivo della sezione regionale i provvedimenti di carattere tecnico adottati nei confronti degli Ufficiali di gara appartenenti alla propria sezione;
      2. segnala al Direttivo della sezione regionale eventuali mancanze tecniche di Ufficiali di gara appartenenti a sezioni diverse dalla propria;
    12. propone al Direttivo della sezione regionale gli Allievi ufficiali di gara idonei al passaggio definitivo nella qualifica di Giudice arbitro regionale o di Arbitro nazionale;
    13. organizza corsi di preparazione agli esami per Allievi ufficiali di gara, di intesa con il Direttivo della sezione regionale;
    14. svolge ogni altra attività, analogamente al Direttivo della sezione regionale, per assicurare la migliore organizzazione e la più efficiente attività della sezione provinciale.

Art. 20 - Direttivo della sezione provinciale

  1. Nelle sezioni provinciali con oltre cinquanta iscritti è istituito il Direttivo della sezione provinciale, costituito dal Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, che lo presiede, e da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti, nominati dal Direttivo della sezione regionale su proposta del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale e scelti tra gli Ufficiali di gara iscritti alla sezione.
  2. Il Direttivo della sezione provinciale collabora con il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, il quale può assegnare ai singoli componenti specifiche mansioni.

Art. 21 - Riunione della sezione provinciale

  1. Alla riunione della sezione provinciale partecipano gli iscritti negli Albi della sezione.
  2. Vi si dibattono i problemi del settore, l’organizzazione e la conduzione dello stesso.
  3. Viene convocata, quando se ne presenti la necessità, dal Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale.
  4. Viene presieduta dal Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale o, in sua assenza, da un Ufficiale di gara designato dai presenti.
  5. Il Direttivo della sezione regionale, quando lo ritiene opportuno, può indire una riunione della sezione provinciale che viene convocata dal Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale e da questi presieduta.

Art. 22 - Dimissioni ed impedimenti

  1. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, a continuare a svolgere le funzioni di dirigente del settore, chi lo ha nominato provvede sollecitamente alla sua sostituzione.

Art. 23 - Provvedimenti in caso di mancato funzionamento

  1. In caso di manifesto mancato funzionamento di un Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale o di un Direttivo della sezione regionale o di un Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale o di un Direttivo della sezione provinciale, il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, al fine di garantire i servizi di competenza delle sezioni, sentiti anche il Comitato regionale ed il Comitato provinciale di competenza:
    1. deve convocare in via preliminare ed ascoltare singolarmente e collegialmente i dirigenti interessati;
    2. dispone per le eventuali sostituzioni necessarie.

CAPO IV

Designazioni

Art. 24 - Norme comuni

  1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, il Direttivo della sezione regionale ed il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale devono effettuare le designazioni degli Ufficiali di gara per le manifestazioni di rispettiva competenza.
  2. L’Ufficiale di gara non può essere designato per manifestazioni che si svolgono contemporaneamente.
  3. Le designazioni effettuate devono essere comunicate per iscritto, oltre che all’Ufficiale di gara designato, anche all’affiliato organizzatore od ospitante la manifestazione; inoltre le designazioni effettuate dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara devono essere comunicate per iscritto anche al Direttivo della sezione regionale di appartenenza del designato e, quelle effettuate dal Direttivo della sezione regionale, al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale della sezione provinciale di appartenenza del designato.
  4. Ogni designazione deve essere annotata nella scheda personale dell’Ufficiale di gara, a cura del designante.
  5. Negli incontri intersociali dei Campionati nazionali a squadre, non può essere designato Giudice arbitro un tesserato di uno dei due affiliati interessati.

Art. 25 - Designazioni di competenza del Comitato centrale degli Ufficiali di gara

  1. Sono di competenza del Comitato centrale degli Ufficiali di gara le designazioni degli Ufficiali di gara relative a:
    1. tutte le manifestazioni internazionali, con eccezione di quelle il cui regolamento prevede la competenza di un organo internazionale diverso;
    2. tutte le manifestazioni la cui approvazione spetti agli organi centrali della Federazione;
    3. tutti i Campionati nazionali individuali;
    4. il Campionato a squadre degli affiliati - serie A e B, ed il tabellone nazionale della serie C;
    5. i gironi finali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;
    6. le manifestazioni finali di competizioni nazionali giovanili.
  2. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara può riservarsi la designazione per altre manifestazioni di particolare importanza, così come può delegare il Direttivo della sezione regionale per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

Art. 26 - Designazioni di competenza del Direttivo della sezione regionale

  1. Sono di competenza del Direttivo della sezione regionale le designazioni degli Ufficiali di gara relative a:
    1. tutte le manifestazioni la cui approvazione spetti al Comitato regionale, salva la competenza del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale;
    2. tutte le manifestazioni la cui approvazione spetti agli organi centrali della Federazione, salva la competenza del Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
    3. le fasi regionali dei Campionati nazionali individuali;
    4. il Campionato a squadre degli affiliati – divisioni regionali;
    5. le fasi eliminatorie regionali e nazionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;
    6. le fasi regionali di manifestazioni nazionali giovanili.
  2. Il Direttivo della sezione regionale può, altresì, essere delegato dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara per designazioni relative a specifiche manifestazioni.
  3. Il Direttivo della sezione regionale può, infine, delegare il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

Art. 27 - Designazioni di competenza del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale

  1. Sono di competenza del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale le designazioni degli Ufficiali di gara relative a:
    1. tutte le manifestazioni provinciali individuali ed a squadre;
    2. le eventuali fasi provinciali dei Campionati nazionali individuali;
    3. il Campionato a squadre degli affiliati – eventuali divisioni provinciali;
    4. le eventuali fasi eliminatorie provinciali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;
    5. le fasi comunali e provinciali di competizioni nazionali giovanili.
  2. Il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale può essere delegato dal Direttivo della sezione regionale per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

 

TITOLO TERZO

INQUADRAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

CAPO I

Norme comuni

Art. 28 - Categorie e classificazioni speciali

  1. Gli Ufficiali di gara della F.I.T. si distinguono nelle seguenti categorie:
    1. assistenti dell’Arbitro;
    2. Arbitri;
    3. Giudici arbitri.
  2. Gli assistenti dell’Arbitro non hanno inquadramento ufficiale; vengono istruiti ed utilizzati all’occorrenza.
  3. Il tesserato, non iscritto negli Albi, che viene chiamato per occasione a svolgere le funzioni di Ufficiale di gara, viene considerato tale a tutti gli effetti nell’ambito dell’attività prestata.
  4. Gli Ufficiali di gara hanno altresì le seguenti classificazioni speciali:
    1. Allievi ufficiali di gara;
    2. Ufficiali di gara inattivi.

Art. 29 - Albi

  1. Gli Ufficiali di gara sono iscritti nell’Albo dei Giudici arbitri o nell’Albo degli Arbitri.
  2. Gli iscritti negli Albi sono di diritto iscritti alle sezioni provinciali e regionali di residenza.

Art. 30 - Requisiti

  1. Possono essere iscritti negli Albi i tesserati che possiedono i seguenti requisiti:
    1. siano cittadini italiani o cittadini stranieri che parlino correntemente la lingua italiana;
    2. siano residenti in Italia;
    3. non abbiano riportato condanne per delitti dolosi:
    4. non siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o da parte di una Federazione sportiva nazionale, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
    5. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, i Giudici arbitri, ed il sedicesimo anno di età, gli Arbitri;
    6. non siano Insegnanti di tennis iscritti nell’Albo e negli Elenchi.
  2. Il settore degli ufficiali di gara si riserva di chiedere agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.

Art. 31 - Incompatibilità

  1. Le incompatibilità sono di due tipi:
    1. incompatibilità a svolgere attività tipica di Ufficiale di gara;
    2. incompatibilità fra cariche federali o sociali.
  2. Non possono svolgere l’attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nelle manifestazioni approvate dalla F.I.T., fatte salve quelle internazionali:
    1. i componenti del Consiglio federale;
    2. i componenti del Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
    3. i Giudici sportivi nazionale e regionali ed i loro sostituti, i componenti della Corte federale e della Corte d’appello federale, il Procuratore federale ed i suoi sostituti;
    4. il Commissario di gara nazionale ed i suoi supplenti.
  3. Non possono svolgere l’attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nell’ambito dell’attività di competenza dei rispettivi Comitati regionali:
    1. il Presidente del Comitato regionale;
    2. il Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale;
    3. il Commissario di gara regionale ed i suoi supplenti.
  4. I Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali non possono svolgere attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nell’ambito dell’attività di competenza dei rispettivi Comitati provinciali.
  5. Incompatibilità occasionali possono verificarsi per il legittimo sospetto di condizionamenti ambientali, come precedenti, partecipazione di familiari ed altri.
  6. Sono incompatibili tra loro, e quindi non cumulabili, le cariche di dirigenti del settore degli Ufficiali di gara.
  7. La qualifica di Ufficiale di gara certificato o in attività di servizio continuativo (intendendosi come tale quella degli ufficiali di gara inseriti nei gruppi A della graduatoria di cui all’articolo 130 delle Disposizioni di attuazione del presente Regolamento) è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale, elettiva o di nomina.
  8. Nel caso di incompatibilità di cui al comma precedente, l’Ufficiale di gara deve optare per la carica sociale o federale o per l’appartenenza ai gruppi A: nel caso di opzione per la carica sociale o federale, l’Ufficiale di gara viene automaticamente trasferito nei gruppi B; se certificato, invece, deve anche rinunciare espressamente alla certificazione.
  9. Per le modalità dell’opzione si richiama quanto stabilito dal Regolamento organico.
  10. La qualifica di Ufficiale di gara è altresì incompatibile con quella di Insegnante di tennis iscritto nell’Albo e negli Elenchi; il conseguimento di quest’ultima da parte dell’Ufficiale di gara comporta la sua cancellazione dagli Albi.

Art. 32 - Ufficiali di gara inattivi

  1. Gli Ufficiali di gara sono classificati inattivi per i seguenti motivi:
    1. non aver raggiunto il punteggio minimo annuale previsto;
    2. non aver partecipato alle riunioni di aggiornamento nel numero previsto;
    3. a domanda dell’interessato al Comitato centrale degli Ufficiali di gara tramite Direttivo della sezione regionale;
    4. incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica.
  2. Gli Ufficiali di gara classificati inattivi, salvi i casi di incompatibilità, non vengono più designati e perdono i benefici previsti per la categoria.
  3. Della classificazione di inattività viene fatta menzione negli Albi.

Art. 33 - Ufficiali di gara internazionali certificati

  1. Sono Ufficiali di gara internazionali certificati gli Arbitri ed i Giudici arbitri che ottengono la certificazione prevista dagli organismi internazionali riconosciuti dalla International tennis federation (I.T.F.) e prestano la loro opera sotto il controllo della Federazione italiana tennis e degli organismi internazionali.
  2. Gli Ufficiali di gara internazionali certificati, per mantenere l’iscrizione negli Albi, devono sottostare alle medesime norme valide per tutti gli altri Ufficiali di gara; per l’assegnazione del punteggio annuale il Comitato centrale degli Ufficiali di gara valuta anche l’attività internazionale svolta al di fuori del proprio controllo ed in altre nazioni, purché gli interessati informino e documentino al Comitato centrale degli Ufficiali di gara delle designazioni ricevute e delle relative valutazioni ottenute.
  3. Gli Ufficiali di gara che conseguono la certificazione sono nominati d’ufficio, dal C.C.U.G., Ufficiali di gara internazionali certificati e mantengono tale qualifica fino all’eventuale perdita della certificazione ed il conseguente ritorno nella qualifica precedentemente acquisita.

Art. 34 - Direttore di gara

  1. In ogni manifestazione, sia individuale sia a squadre, l’Affiliato ospitante deve mettere a disposizione del Giudice arbitro almeno un collaboratore, maggiorenne e responsabile, che lo rappresenti e che sia, suo tramite, tesserato alla F.I.T.
  2. Detto collaboratore, denominato Direttore di gara, attua le disposizioni e le richieste di carattere tecnico ed organizzativo del Giudice arbitro.
  3. La mancata designazione del Direttore di gara e le sue inadempienze costituiscono infrazioni disciplinari.
  4. Il Direttore di gara non può gareggiare nella manifestazione per la quale è incaricato.

CAPO II

Assistenti dell’Arbitro

Art. 35 - Assistenti dell’Arbitro

  1. Può essere chiamato ad esercitare le mansioni di assistente dell’Arbitro chiunque possieda buona vista, buon udito, capacità di attenzione e sia a conoscenza delle norme da applicare.
  2. Gli assistenti dell’Arbitro sono scelti preferibilmente tra gli Ufficiali di gara e, comunque, tra i tesserati alla F.I.T..
  3. Il Giudice arbitro provvede alla designazione e l’Arbitro all’attribuzione dei compiti.
  4. Ogni contestazione dei giocatori agli assistenti dell’Arbitro va considerata come infrazione disciplinare.

Art. 36 - Suddivisione degli assistenti dell’Arbitro

  1. Gli assistenti dell’Arbitro si suddividono in:
    1. Giudici di linea (di fondo, laterale, di battuta e centrale di battuta);
    2. Giudici di fallo di piede;
    3. Giudici di rete.

CAPO III

Arbitri

Art. 37 - Arbitri

  1. Viene definito Arbitro qualsiasi tesserato, preferibilmente Ufficiale di gara, designato dal Giudice arbitro a dirigere un incontro, con i pieni poteri di applicazione delle Regole di tennis e del Regolamento tecnico sportivo durante l’incontro stesso e con facoltà di proposta al Giudice arbitro di applicazione del Regolamento di giustizia.
  2. Per ottenere la qualifica di Arbitro e l’iscrizione nell’Albo è necessario avere i requisiti indicati negli articoli 30 e 39 e superare gli esami previsti per le varie qualifiche.

Art. 38 - Qualifiche degli Arbitri

  1. Gli Arbitri hanno le seguenti qualifiche:
    1. Arbitri nazionali;
    2. Arbitri internazionali certificati.
  2. Gli Arbitri hanno altresì le seguenti classificazioni speciali:
    1. Allievi arbitri;
    2. Arbitri inattivi.

Art. 39 - Arbitro nazionale

  1. Si ottiene la qualifica di Arbitro nazionale e la relativa iscrizione nell’Albo a seguito dell’esame previsto dall’articolo 84 e dopo aver superato il periodo di prova quale Allievo arbitro, come previsto dagli articoli 41 ed 81.
  2. Sono ammessi a sostenere l’esame coloro che possiedano i requisiti di cui all’articolo 30 ed inoltre:
    1. hanno compiuto il sedicesimo anno di età;
    2. risultino idonei, previa presentazione di documentazione medica che attesti una buona condizione fisica generale con particolare riguardo alla vista ed all’udito.
  3. Gli Arbitri nazionali sono abilitati ad arbitrare, sull’intero territorio nazionale, incontri di qualsiasi manifestazione approvata dalla F.I.T.

Art. 40 - Arbitro internazionale certificato

  1. Gli Arbitri nazionali, per conseguire la qualifica di Arbitro internazionale certificato, devono superare il corso previsto dagli organismi internazionali.
  2. Gli Arbitri internazionali certificati sono abilitati ad arbitrare, anche all’estero, incontri di qualsiasi manifestazione approvata dalla F.I.T. o da organismi internazionali riconosciuti dalla International tennis federation (I.T.F.).

Art. 41 - Allievo arbitro

  1. Sono Allievi arbitri i tesserati che, avendo superato l’esame previsto per Arbitro nazionale, non hanno ancora compiuto il tirocinio previsto per il passaggio automatico nella qualifica.
  2. Gli Allievi arbitri sono iscritti nell’Albo ed hanno diritto di fregiarsi del distintivo previsto e ricevono una tessera di riconoscimento rilasciata dal Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale.
  3. La loro utilizzazione è riservata al Direttivo della sezione regionale o al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale per le attività di rispettiva competenza e, comunque, al Giudice arbitro della manifestazione.
  4. Al compimento del periodo di tirocinio previsto, previo parere favorevole del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, passano automaticamente nella qualifica di Arbitri nazionali.

CAPO IV

Giudici arbitri

Art. 42 - Giudici arbitri

  1. I Giudici arbitri sono gli Ufficiali di gara cui è affidata la responsabilità della direzione tecnica e disciplinare delle manifestazioni agonistiche.
  2. Si ottiene la qualifica di Giudice arbitro a seguito di esame secondo le modalità fissate nel presente Regolamento.

Art. 43 - Qualifiche dei Giudici arbitri

  1. I Giudici arbitri hanno le seguenti qualifiche:
    1. Giudici arbitri regionali;
    2. Giudici arbitri nazionali;
    3. Giudici arbitri internazionali certificati.
  2. I Giudici arbitri hanno, altresì, le seguenti classificazioni speciali:
    1. Allievi giudici arbitri;
    2. Giudici arbitri benemeriti;
    3. Commissari di campo;
    4. Giudici arbitri inattivi.

 

Art. 44 - ... abrogato ...

Art. 45 - Giudice arbitro regionale

  1. Per conseguire la qualifica di Giudice arbitro regionale occorre:
    1. possedere i requisiti di cui all’articolo 30;
    2. aver compiuto il diciottesimo anno di età;
    3. presentare la domanda al competente Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale, anche tramite il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale;
    4. frequentare il corso;
    5. superare le prove d’esame previste dall’articolo 87.

Art. 46 - Giudice arbitro nazionale

  1. Il Giudice arbitro regionale, per conseguire la qualifica di Giudice arbitro nazionale, deve attuare quanto previsto dall’articolo 88.
  2. Il Giudice arbitro nazionale è abilitato a dirigere ogni manifestazione nazionale.

Art. 47 - Giudice arbitro internazionale certificato

  1. I Giudici arbitri nazionali, per conseguire la qualifica di Giudice arbitro internazionale certificato, devono superare il corso previsto dagli organismi internazionali.
  2. I Giudici arbitri internazionali certificati sono abilitato a dirigere, anche all’estero, tutte le manifestazioni approvate dalla F.I.T. o dagli organismi internazionali riconosciuti dalla International tennis federation (I.T.F.).

Art. 47 bis - Allievo giudice arbitro

  1. Sono Allievi giudici Arbitri i tesserati che, avendo superato l’esame per Giudice arbitro regionale, non hanno ancora compiuto il periodo di tirocinio previsto per il passaggio automatico nella qualifica.
  2. Gli Allievi giudici arbitri sono iscritti nell’Albo ed hanno diritto di fregiarsi del distintivo previsto.
  3. La loro utilizzazione è riservata al Direttivo della sezione regionale o al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale per le attività di rispettiva competenza e per le stesse manifestazioni previste per i Giudici arbitri regionali.
  4. Al compimento del periodo di tirocinio previsto, previo parere favorevole del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, passano automaticamente nella qualifica di Giudici arbitri regionali.

Art. 48 - Giudice arbitro benemerito

  1. Possono essere nominati Giudici arbitri benemeriti i Giudici arbitri almeno nazionali che:
    1. hanno acquisito particolari benemerenze nel campo delle attività della categoria ed hanno diretto importanti manifestazioni per almeno venti anni di attività;
    2. non hanno mai subito le sanzioni inibitive previste dal Regolamento di giustizia.
  2. La nomina dei Giudici arbitri benemeriti è di competenza del Consiglio federale, su proposta del Comitato centrale degli Ufficiali di gara.

Art. 49 - Commissario di campo

  1. La funzione di Commissario di campo è svolta, permanentemente o per incarico, da Giudici arbitri.
  2. Sono Commissari di campo permanenti nell’ambito delle rispettive competenze, anche delegate:
    1. i Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali;
    2. i Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali;
    3. il Presidente ed i componenti del Comitato centrale degli Ufficiali di gara.
  3. I Commissari di campo permanenti non possono svolgere attività tipica di Giudice arbitro nell’ambito di competenza dei Direttivi di appartenenza, fatte salve le manifestazioni internazionali.
  4. Possono inoltre essere nominati altri Commissari di campo da incaricare per singole manifestazioni.
  5. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara compila annualmente l’elenco dei Giudici arbitri abilitati a svolgere le funzioni di Commissario di campo, anche su proposta dei Direttivi delle sezioni regionali, scegliendoli tra Giudici arbitri benemeriti, Giudici arbitri internazionali e Giudici arbitri nazionali.
  6. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, il Direttivo della sezione regionale e il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale designano i Commissari di campo per incarico, nell’ambito delle rispettive competenze, tra i Giudici arbitri abilitati.
  7. I Commissari di campo, presenti sul luogo della manifestazione, assumono la direzione della stessa in caso di irreperibilità di Giudici arbitri.

Art. 49 bis - Classifica operativa degli Ufficiali di gara

  1. Ogni anno i Direttivi delle sezioni regionali redigono graduatorie speciali degli Ufficiali di gara iscritti negli Albi di loro competenza.
  2. Tali graduatorie, compilate sulla base delle capacità, del rendimento e della disponibilità di ciascun Ufficiale di gara, prescindendo dalla singola qualifica, hanno lo scopo di suddividere in fasce operative di diverso valore l’organico degli Ufficiali di gara.
  3. Le graduatorie di cui sopra sono suddivise per Giudici arbitri e per Arbitri e sono aggiornate annualmente in modo tale che gli Ufficiali di gara possano salire o scendere nella graduatoria stessa; l’approvazione definitiva delle graduatorie redatte dai singoli Direttivi delle sezioni regionali spetta comunque al Comitato centrale degli Ufficiali di gara.
  4. Le denominazioni delle graduatorie ed i criteri per l’inserimento degli Ufficiali di gara in esse sono riportate nell’articolo 130 delle Disposizioni di attuazione del presente Regolamento.

 

TITOLO QUARTO

IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA

CAPO I

Assistenti dell’Arbitro

Art. 50 - Impiego degli assistenti dell’Arbitro

  1. Quando l’importanza dell’incontro o le condizioni di visibilità lo richiedono, il Giudice arbitro può nominare assistenti dell’Arbitro.

Art. 51 - Sostituzione degli assistenti dell’Arbitro

  1. Gli assistenti dell’Arbitro possono essere sostituiti, per evidente inefficienza od imperizia, a giudizio del Giudice arbitro o dell’Arbitro dell’incontro.
  2. I giocatori dell’incontro devono rivolgersi, per reclami o rimostranze verso l’operato dell’assistente, esclusivamente all’Arbitro dell’incontro il quale decide inappellabilmente sulle questioni di fatto.

CAPO II

Arbitri

Art. 52 - Impiego degli Arbitri

  1. L’impiego degli Arbitri è obbligatorio e le designazioni per i singoli incontri spettano al Giudice arbitro della manifestazione.
  2. La competenza a designare gli Arbitri per le singole manifestazioni è riservata al Comitato centrale degli Ufficiali di gara, al Direttivo della sezione regionale e al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, rispettivamente per le manifestazioni di propria competenza.
  3. E’ facoltà dell’affiliato organizzatore ed ospitante la manifestazione mettere a disposizione del Giudice arbitro altri Arbitri, oltre a quelli previsti.
  4. Il Giudice arbitro deve utilizzare Arbitri iscritti nell’Albo; in mancanza può impiegare altri tesserati, anche se non concorrenti.
  5. Negli incontri a squadre il Giudice arbitro accoglie le richieste di arbitraggio paritetico per i soli incontri che non riesca a coprire con Arbitri iscritti nell’Albo.
  6. La disponibilità di Arbitri iscritti nell’Albo non esonera i giocatori dall’obbligo dell’arbitraggio; compete al Giudice arbitro della manifestazione valutare se i giocatori chiamati all’arbitraggio abbiano i requisiti necessari.

Art. 53 - Sostituzione dell’Arbitro

  1. Quando l’Arbitro ritiene di non essere più in grado di assicurare il regolare svolgimento della gara, sospende l’incontro e riferisce al Giudice arbitro chiedendo di essere sostituito.
  2. Il Giudice arbitro, a richiesta del capitano di una squadra o del giocatore in una manifestazione individuale, può inoltre sostituire l’Arbitro di un incontro, per gravi motivi, con altro Arbitro.
  3. Quando durante un incontro un giocatore manifesti l’intenzione di chiedere al Giudice arbitro, direttamente o tramite il proprio capitano in un incontro a squadre, la sostituzione dell’Arbitro, questi deve chiamare o far chiamare senza indugi il Giudice arbitro e l’incontro continua fino al sopraggiungere di quest’ultimo.
  4. Se il Giudice arbitro non concede la sostituzione dell’Arbitro, la richiesta non può essere ripetuta fino al termine dell’incontro nel quale è stata presentata, ma il Giudice arbitro può provvedervi di sua iniziativa.

CAPO III

Giudici arbitri

Art. 54 - Impiego dei Giudici arbitri

  1. La competenza a designare i Giudici arbitri è riservata al Comitato centrale degli Ufficiali di gara, al Direttivo della sezione regionale e al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, rispettivamente per le manifestazioni di propria competenza.
  2. Possono nominare per la stessa manifestazione, oltre al Giudice arbitro titolare, anche uno o più Giudici arbitri assistenti, tra i quali il Giudice arbitro titolare nomina, all’occorrenza, un supplente.
  3. Per Giudice arbitro assistente si intende l’Ufficiale di gara che collabora con il Giudice arbitro titolare, avendone gli stessi poteri nei confronti dei giocatori.
  4. Per Giudice arbitro supplente si intende, invece, il Giudice arbitro che sostituisce ed assume le funzioni e la responsabilità del Giudice arbitro titolare, in caso di sua precaria assenza.
  5. Per i tornei individuali a carattere provinciale e regionale può essere designato un Giudice arbitro limitatamente a:
    1. controllare la regolarità delle iscrizioni;
    2. compilare il tabellone;
    3. dare tutte le disposizioni ed istruzioni al Giudice arbitro assistente che nel corso del torneo continua a svolgere i compiti di Giudice arbitro supplente;
    4. dare un recapito telefonico per ogni eventuale esigenza;
    5. compilare la documentazione della manifestazione ed inviarla all’Organo federale competente.
  6. Per tale attività tipica i punteggi da assegnare al Giudice arbitro titolare ed a quello supplente sono identici.
  7. Il Giudice arbitro, qualunque sia la sua qualifica, deve accettare la designazione per qualsiasi manifestazione, anche per svolgere mansioni di Giudice arbitro assistente.
  8. I responsabili delle designazioni, di norma, devono impiegare i Giudici arbitri per manifestazioni pari alle loro fasce operative.
  9. I Giudici arbitri benemeriti possono essere impiegati solo a loro richiesta; tale richiesta può essere specifica per singole manifestazioni o generica all’inizio di ogni annata agonistica e può essere accolta purché gli interessati abbiano partecipato al minimo previsto di riunioni di aggiornamento.

Art. 55 - Sostituzione del Giudice arbitro

  1. Il Giudice arbitro di una manifestazione, di norma, non deve essere sostituito.
  2. In caso di assenza od impedimento del Giudice arbitro designato, qualora sia stato designato anche un Giudice arbitro assistente, questi assume le funzioni di titolare.
  3. Qualora i Giudici arbitri assistenti designati siano più di uno, assume le funzioni di titolare quello di qualifica superiore; a parità di qualifica, assume le funzioni di titolare il più anziano di età.
  4. Quando non sono stati designati Giudici arbitri assistenti ed è possibile avvertire chi è preposto alla designazione, questi provvede alla sostituzione.
  5. Nel caso in cui non sia possibile avvertire chi è preposto alla designazione, si provvede alla sostituzione del Giudice arbitro secondo le norme contenute negli articoli 56 e 57.

Art. 56 - Sostituzione del Giudice arbitro designato per una manifestazione individuale

  1. Se il Giudice arbitro designato per una manifestazione individuale risulta assente all’orario fissato per le operazioni preliminari oppure è impedito successivamente nel corso della manifestazione e non è possibile attuare quanto previsto nell’articolo 55, l’affiliato organizzatore deve immediatamente provvedere a rintracciare altro Giudice arbitro per la sostituzione, facendone comunicazione in giornata al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale o, in sua assenza, al Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale.
  2. Il Giudice arbitro sostituto assume la direzione della manifestazione a meno che il Giudice arbitro titolare sopraggiunga prima dell’inizio del primo incontro della manifestazione; in questo caso le operazioni già effettuate non si ripetono, salvi necessari completamenti o correzioni.
  3. Nel caso in cui non venga rintracciato altro Giudice arbitro per sostituire il titolare assente o impedito, la manifestazione non può avere inizio o non può proseguire.

Art. 57 - Ritardo ed assenza del Giudice arbitro designato per un incontro a squadre

  1. Se il Giudice arbitro designato per un incontro a squadre risulta assente all’orario fissato per le operazioni preliminari, le due squadre devono attenderlo per trenta minuti.
  2. Quando l’assenza perdura oltre tale termine, la sostituzione del Giudice arbitro avviene a norma dell’articolo 55; in mancanza, i capitani delle due squadre devono affidare la direzione dell’incontro intersociale ad altro Giudice arbitro, secondo le seguenti norme:
    1. entrambi i capitani delle due squadre hanno il dovere ed il diritto di ricercare e di segnalare il Giudice arbitro od i Giudici arbitri disponibili, cui affidare la direzione dell’incontro;
    2. qualora siano presenti più Giudici arbitri, quello con la qualifica più alta o, a parità di qualifica, quello più anziano di età, assume la direzione dell’incontro; il Giudice arbitro avente diritto può, se lo vuole o su richiesta di altro Giudice arbitro, lasciare a quest’ultimo la direzione dell’incontro;
    3. il Giudice arbitro disponibile e presente non può essere ricusato;
    4. se il Giudice arbitro designato sopraggiunge prima dell’inizio del primo incontro individuale, assume senz’altro la direzione dell’incontro intersociale, ma le operazioni già effettuate non si ripetono, salvi necessari completamenti o correzioni;
    5. se il Giudice arbitro designato sopraggiunge dopo che l’incontro intersociale ha avuto effettivamente inizio, la direzione rimane affidata al Giudice arbitro sostituto, salva decisione diversa di quest’ultimo.
  3. Nel caso, infine, che, dopo un’ora dall’orario fissato per le operazioni preliminari, non sia comparso il Giudice arbitro designato e non sia stato possibile provvedere alla sua sostituzione, si avranno le seguenti conseguenze:
    1. l’incontro non può avere inizio e deve essere rinviato;()
    2. entrambi gli affiliati interessati hanno l’obbligo di informare, a mezzo telegramma o fax, entro e non oltre ventiquattro ore, il Commissario di gara regionale, nella prima fase dei Campionati, ovvero il Commissario di gara nazionale, nelle fasi successive.
  4. In ogni caso, anche dopo il predetto termine di un’ora, se sopraggiunge il Giudice arbitro designato o altro Giudice arbitro, previo accordo anche verbale dei capitani, l’incontro intersociale può essere disputato ugualmente.
  5. Durante lo svolgimento dell’incontro, nel caso di impedimento improvviso del Giudice arbitro titolare, questi è sostituito dal Giudice arbitro assistente, ove designato, o, in mancanza, da altro Giudice arbitro presente e disponibile; nell’impossibilità della sostituzione così come prevista, l’incontro si considera sospeso () e gli affiliati interessati devono darne comunicazione ai sensi del precedente comma 3, punto b).

 

TITOLO QUINTO

COMPITI DEGLI UFFICIALI DI GARA

CAPO I

Compiti degli assistenti dell’Arbitro

Art. 58 - Compiti degli assistenti dell’Arbitro

  1. I Giudici di linee di fondo, laterali, della linea centrale di battuta e della linea di battuta chiamano gli "out" delle loro rispettive linee.
  2. Il Giudice di rete chiama la "rete" o "net".
  3. Il Giudice di fallo di piede chiama i falli di piede della linea di fondo; in sua assenza i falli di piede sono chiamati dal Giudice della linea di fondo.
  4. L’assistente dell’Arbitro è competente per il solo compito che gli viene assegnato.
  5. Gli assistenti dell’Arbitro hanno, inoltre, i seguenti altri compiti:
    1. sedere nelle posizioni a loro riservate ed evitare spostamenti nelle fasi di gioco;
    2. effettuare le chiamate a voce alta e chiara nel modo seguente:
      1. "NO", se la palla in gioco tocca il terreno fuori del campo di gioco;
      2. "RETE" o "NET", se la battuta tocca la rete;
      3. "FALLO DI PIEDE", se il giocatore viola le Regole di tennis 7 o 8;
      4. accompagnare con i seguenti gesti le chiamate o le segnalazioni richieste dall’Arbitro:
      5. "NO": braccio allineato con la spalla e disteso lateralmente nella direzione in cui la palla è caduta, palmo della mano rivolto verso l’Arbitro, dita stese e unite;
      6. "RETE" o "NET": alzare e stendere il braccio in alto;
      7. "PALLA BUONA": mani aperte, palmo rivolto verso il basso, mosse in giù lentamente. Non vi è chiamata per una palla buona; questo segnale è usato in silenzio, se necessario, per confermare una palla buona;
      8. "PALLA NON VISTA": se il Giudice di linea non è in grado di giudicare una palla perché non ha potuto vederla, pone le mani aperte sugli occhi, rivolto verso l’Arbitro; non vi è alcuna chiamata per una palla non vista e questo segnale viene usato in silenzio.
  6. Le valutazioni degli assistenti dell’Arbitro sono insindacabili, salvo quanto previsto dalla Regola di tennis n. 29.

CAPO II

Compiti dell’Arbitro

Art. 59 - Compiti dell’Arbitro

  1. L’Arbitro, oltre ai compiti fissati nella Regola di tennis n. 29, deve osservare le disposizioni che seguono per tutte le fasi della manifestazione nella quale è impegnato.
  2. Quando mancano gli assistenti, le loro funzioni sono svolte dall’Arbitro.
  3. Il giudizio dell’Arbitro è inappellabile per quanto concerne i fatti, salvo quanto previsto dalla Regola di tennis n. 29, mentre è soggetto ad appello presso il Giudice arbitro per quanto concerne l’interpretazione delle Regole di tennis e delle altre norme regolamentari inerenti alle stesse.

Art. 60 - Prima dell’inizio delle gare

  1. L’Arbitro, prima dell’inizio delle gare, deve mettersi a disposizione del Giudice arbitro e prendere conoscenza del programma della manifestazione, onde essere sempre presente negli incontri che deve arbitrare con congruo anticipo sul termine fissato.

Art. 61 - Prima dell’inizio dell’incontro che deve arbitrare

  1. L’Arbitro, prima dell’inizio dell’incontro, deve:
    1. ritirare il foglio di arbitraggio dal Giudice arbitro, almeno quindici minuti prima dell’orario fissato per l’incontro;
    2. controllare che il campo di gioco sia agibile, che la rete sia regolarmente tesa e la sua altezza sia regolamentare, che siano stati collocati i paletti di sostegno nelle gare di singolare, che le palle siano regolamentari, che siano nel numero e della qualità di quelle previste per la manifestazione e siano in buono stato, che gli assistenti, se designati, siano regolarmente disposti ed in genere che tutte le condizioni di fatto prescritte dai Regolamenti per lo svolgimento dell’incontro siano verificate;
    3. munirsi di un cronometro quando non ve ne è uno visibile installato sul campo;
    4. eseguire il sorteggio per la scelta del campo e della battuta, prendendo nota sul foglio di arbitraggio del giocatore che effettua la prima battuta;
    5. controllare che l’abbigliamento dei giocatori sia quello prescritto.

Art. 62 - Avvertimenti ai giocatori

  1. Prima del sorteggio l’Arbitro convoca i giocatori e ricorda loro le principali regole che vengono applicate nell’incontro secondo la seguente esemplificazione:
    1. l’incontro si svolge in due partite su tre con il tie-break in tutte le partite;
    2. non vi è riposo tra una partita e l’altra (o diversamente);
    3. il gioco deve essere continuo, con soli venti secondi per riprendere il gioco tra un punto e l’altro e con novanta secondi di tempo per il cambio di campo, ma non nel corso del tie-break;
    4. i giocatori sono tenuti ad impegnarsi al massimo delle loro possibilità;
    5. i giocatori possono ricevere consigli (nei Campionati a squadre) solo dal capitano, se è nel campo, ed al cambio di campo, ma non quando cambiano lato del campo nel corso del tie-break;
    6. è vietato colpire, calciare oppure lanciare con violenza le palle da tennis, la racchetta od altro equipaggiamento, salvo che ciò avvenga nel logico sviluppo di un punto;
    7. è vietato abbandonare il campo senza il permesso dell’Arbitro prima che l’incontro sia concluso;
    8. è vietato dire parole o fare gesti osceni;
    9. è vietato usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone;
    10. è vietato tentare di aggredire o aggredire gli avversari, gli spettatori od altre persone, nonché gli Ufficiali di gara presenti, sottolineando che in quest’ultimo caso, oltre all’espulsione dalla manifestazione, è prevista la squalifica per almeno sei mesi e, nei casi più gravi, fino alla radiazione;
    11. per le infrazioni predette e per le altre contenute nel Codice di comportamento, l’Arbitro può richiedere l’intervento del Giudice arbitro e in ogni caso deve applicare il punteggio penalizzato cumulativo o non cumulativo.
  2. Per l’applicazione del punteggio penalizzato cumulativo o non cumulativo, l’Arbitro deve contestare sempre al giocatore l’infrazione commessa.
  3. L’esclusione dalla gara, a seguito dell’applicazione del punteggio penalizzato cumulativo per la terza infrazione, è appellabile al Giudice arbitro, che decide seduta stante ed inappellabilmente.

Art. 63 - Durante lo svolgimento dell’incontro

  1. L’Arbitro, durante lo svolgimento degli incontri, deve:
    1. annunciare ad alta voce il punteggio, chiamando nel corso del gioco sempre prima i punti del battitore;
    2. aggiornare immediatamente il foglio di arbitraggio;
    3. annunciare ad alta voce, dopo ogni gioco, il numero di giochi, la partita ed il giocatore in vantaggio;
    4. annunciare ad alta voce i falli di gioco e, quando vi sono gli assistenti, ripeterne la chiamata solo se necessario;
    5. correggere il giudizio errato di un Giudice di linea solo quando ha la certezza assoluta e sempre che la suddetta correzione sia fatta immediatamente;
    6. curare l’efficienza degli assistenti, dando in proposito le opportune disposizioni, provvedere alla loro rotazione sul campo in caso di necessità ed effettuando la loro sostituzione in caso di provata incapacità;
    7. curare che i giocatori cambino campo dopo il primo gioco ed ogni volta che la somma di giochi di ciascuna partita dà un numero dispari;
    8. curare l’esatto alternarsi della battuta;
    9. curare che nelle gare di doppio e nel corso di ogni partita la posizione dei ribattitori resti invariata;
    10. sospendere il gioco, pronunciando la parola "ALT" quando si verifichino fatti che possono pregiudicare la regolare prosecuzione dell’incontro (interferenze, intemperanze del pubblico, caduta della rete, riduzione della luce artificiale, ecc.);
    11. controllare che la pausa, tra un punto e il successivo, non superi la durata prestabilita;
    12. controllare l’esatta durata del riposo regolamentare nelle gare per le quali esso è previsto;
    13. decidere sull’intenzionalità di ogni temporeggiamento o sospensione di gioco, applicando, se del caso, il punteggio penalizzato cumulativo o non cumulativo;
    14. valutare la regolarità dei colpi e del comportamento dei giocatori;
    15. richiamare i giocatori per ogni scorrettezza e segnalare le infrazioni disciplinari al Giudice arbitro per i provvedimenti di sua competenza;
    16. dirimere le eventuali contestazioni prima di riprendere il gioco;
    17. applicare il punteggio penalizzato cumulativo o non cumulativo, contestando l’infrazione al giocatore ed annotando le penalizzazioni sul foglio di arbitraggio;
    18. provvedere al cambio delle palle ed al loro reintegro quando, per qualunque motivo, ne rimangono in gioco meno di tre;
    19. in assenza del Giudice arbitro, decidere sulla sospensione del gioco quando richiesto da circostanze non dipendenti dai giocatori.

Art. 64 - Al termine dell’incontro

  1. L’Arbitro al termine dell’incontro deve:
    1. completare il foglio d’arbitraggio, sottoscriverlo e consegnarlo al Giudice arbitro;
    2. riconsegnare l’attrezzatura in uso.

CAPO III

Compiti del Giudice arbitro

Art. 65 - Compiti del Giudice arbitro

  1. Il Giudice arbitro ha le funzioni ed i compiti previsti dai Regolamenti e dalle Regole di tennis. In particolare ha, inoltre, i compiti specifici indicati negli articoli che seguono, con riferimento alle manifestazioni individuali e, in quanto compatibili, agli incontri a squadre.

Art. 66 - Appena ricevuta la designazione

  1. Il Giudice arbitro, appena ricevuta la designazione, deve:
    1. in caso di rinuncia, comunque motivata, avvisare immediatamente chi lo ha designato;
    2. prendere contatto con il Direttore di gara per ogni informazione ritenuta utile ai fini di un’ordinata preparazione allo svolgimento dei compiti (numero degli iscritti, sorteggio, compilazione dei tabelloni, ecc.);
    3. prendere visione del regolamento approvato della manifestazione;
    4. disporre la propria partenza in modo da prevedere l’arrivo sul luogo della manifestazione con congruo anticipo rispetto all’orario fissato per le operazioni preliminari.

Art. 67 - Appena giunto sul luogo della manifestazione

  1. Il Giudice arbitro, appena giunto sul luogo della manifestazione, procede come segue:
    1. si qualifica, esibendo la tessera di riconoscimento, e prende contatto con il Direttore di gara;
    2. esegue, insieme al Direttore di gara, un sopralluogo sui campi per verificarne la regolarità ed agibilità; se rileva irregolarità nelle attrezzature, impartisce le opportune disposizioni per la rimozione delle stesse al Direttore di gara, che provvede in merito;
    3. decide sulla sospensione, rinvio od annullamento della manifestazione nel caso che le irregolarità del campo o delle attrezzature non consentano l’effettuazione della gara e comunque in tutti i casi in cui è impossibile gareggiare;
    4. controlla la disponibilità delle palle sufficienti per giocare e del tipo fissato, dei fogli di arbitraggio e del cronometro sul campo;
    5. riunisce i Giudici arbitri assistenti e dà loro le istruzioni necessarie;
    6. riunisce gli Arbitri designati o che l’organizzazione mette a disposizione, impartendo le istruzioni necessarie per il migliore espletamento delle loro funzioni, e riceve la disponibilità di altri Arbitri presenti;
    7. riunisce gli eventuali assistenti dell’Arbitro, spiegando loro dettagliatamente i compiti ed il modo di attuarli.

Art. 68 - Prima dell’inizio delle gare

  1. Il Giudice arbitro svolge i seguenti compiti prima dell’inizio delle gare:
    1. accetta le iscrizioni presentate dall’affiliato organizzatore distinte per singole gare previste dal programma della manifestazione, complete di tutte le indicazioni richieste per ogni nominativo iscritto;
    2. controlla le tessere federali che i concorrenti sono tenuti ad esibirgli e, se lo ritiene, i documenti di riconoscimento; tale controllo può effettuarlo, se necessario, anche nel corso della manifestazione;
    3. incassa le tasse dovute (fondo perduto, tassa straniero, sub judice, reclami);
    4. provvede, con le modalità generali stabilite dal Regolamento tecnico sportivo e con quelle particolari stabilite dal regolamento della manifestazione, alla compilazione dei tabelloni;
    5. provvede, negli incontri a squadre, all’espletamento delle operazioni preliminari previste dal relativo Regolamento;
    6. prende nota sul referto arbitrale delle teste di serie e del numero delle stesse;
    7. compila e sottoscrive i tabelloni, segnandovi la data e l’ora in cui sono stati completati, e dispone che il Direttore di gara li esponga al pubblico;
    8. raccoglie ed allega al referto arbitrale i reclami presentati in relazione alle operazioni preliminari e prende nota di essi sul referto arbitrale stesso, facendoli seguire dalla propria decisione motivata in merito;
    9. decide, ove necessario, l’orario giornaliero di inizio e di termine del gioco, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento della manifestazione;
    10. compila l’ordine e l’orario di gioco per ciascun incontro e lo consegna al Direttore di gara per l’esposizione al pubblico e per la chiamata dei giocatori da effettuarsi almeno dieci minuti prima dell’orario fissato;
    11. lascia il proprio recapito al Direttore di gara;
    12. quando sono designati i Giudici arbitri assistenti, si fa assistere dagli stessi in ogni fase delle operazioni preliminari, in modo da favorire l’acquisizione di esperienza.

Art. 69 - All’inizio della manifestazione

  1. Il Giudice arbitro, all’inizio della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
    1. fa chiamare i giocatori dal Direttore di gara, secondo l’ordine di gioco, e, per i giocatori non ancora controllati, provvede all’identificazione ed al controllo del tesseramento;
    2. riceve le dichiarazioni liberatorie e le tasse a fondo perduto o sub judice, per i giocatori sprovvisti di tessera, e decide sulla loro ammissione a giocare;
    3. controlla che tutte le attrezzature (sedia dell’Arbitro, microfono, sedie dei giudici, palle, ecc.) siano idonee;
    4. provvede ad ogni altra incombenza per garantire il regolare inizio delle gare.

Art. 70 - Nel corso della manifestazione

  1. Il Giudice arbitro, nel corso della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
    1. nomina gli Arbitri e, eventualmente, gli assistenti dell’Arbitro e, all’occorrenza, il Giudice arbitro supplente;
    2. esamina i fogli di arbitraggio man mano che gli vengono consegnati dagli Arbitri, li sottoscrive e dà disposizione al Direttore di gara perché annoti i risultati sul tabellone esposto al pubblico e li annota lui stesso sul proprio tabellone, il quale soltanto fa fede;
    3. in caso di ritardo nella presentazione di un giocatore, decide se l’incontro debba aver luogo o meno;
    4. decide in merito alle proposte degli Arbitri;
    5. interviene direttamente, quando lo ritiene opportuno, affinché siano rispettate le norme regolamentari;
    6. provvede alla sostituzione degli assistenti dell’Arbitro, quando lo ritiene necessario;
    7. provvede alla sostituzione dell’Arbitro, quando lo ritiene indispensabile;
    8. decide il cambio delle palle, se non già previsto dal regolamento;
    9. decide se e quando un incontro deve essere interrotto per cause di forza maggiore (pioggia, oscurità, impraticabilità di campo, ecc.) e quando deve essere ripreso dopo l’interruzione;
    10. ordina all’Arbitro l’applicazione del punteggio penalizzato quando questi non vi provvede;
    11. per controversie circa l’applicazione delle Regole di tennis e delle altre norme regolamentari inerenti alle stesse, previa sospensione del gioco, decide immediatamente e inappellabilmente dando risposta verbale;
    12. adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di giustizia e spedisce in giornata al Giudice sportivo competente il relativo rapporto, specificando se ha contestato l’addebito;
    13. spedisce, inoltre, giornalmente al Giudice sportivo competente il rapporto con la denuncia delle assenze ingiustificate e delle infrazioni disciplinari per le quali non ha potuto adottare provvedimenti;
    14. adotta gli altri provvedimenti previsti dal Regolamento di giustizia, sia d’ufficio sia su reclamo, che riceve insieme alla tassa federale prevista;
    15. al termine di ogni giornata, predispone l’orario di gioco per il giorno successivo, incaricando il Direttore di gara di affiggerlo;
    16. adotta, di intesa con il Direttore di gara, tutti i provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione e che non siano in contrasto con le norme regolamentari.

Art. 71 - Al termine della manifestazione

  1. Il Giudice arbitro, al termine della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
    1. completa il referto arbitrale, aggiungendo le proprie valutazioni sull’operato dei Giudici arbitri assistenti e degli Arbitri e le osservazioni sulla collaborazione del Direttore di gara; la mancanza delle valutazioni comporta la perdita del punteggio;
    2. allega al referto arbitrale i tabelloni di gara nel numero di copie richieste, debitamente firmati, completi dei risultati tecnici;
    3. si trattiene sul luogo delle gare, dopo la conclusione dell’ultimo incontro, ancora trenta minuti, onde consentire la presentazione di eventuali reclami;
    4. presenta la nota per il rimborso delle spese all’ente competente, al quale rilascia quietanza liberatoria all’atto del pagamento.

Art. 72 - Dopo la conclusione della manifestazione

  1. Il Giudice arbitro, dopo la conclusione della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
    1. per le manifestazioni individuali, spedisce, entro cinque giorni, all’organo federale competente, il referto arbitrale e tutti gli allegati, ivi compresi l’elenco dei giocatori, i tabelloni, le tasse riscosse, ecc.;
    2. per gli incontri a squadre, spedisce in giornata ed a mezzo espresso all’organo federale competente il referto arbitrale ed i suoi allegati ed invia la nota per il rimborso delle spese al Direttivo della sezione regionale di appartenenza.

CAPO IV

Compiti del Commissario di campo

Art. 73 - Compiti del Commissario di campo

  1. Il Commissario di campo svolge i seguenti compiti:
    1. collabora con il Giudice arbitro in materia tecnica;
    2. interviene autonomamente in materia disciplinare, in assenza del Giudice arbitro, al quale comunica i provvedimenti adottati perché ne faccia menzione nel suo rapporto all’organo giudicante competente;
    3. interviene autonomamente in materia tecnica-regolamentare, in caso di assenza anche temporanea del Giudice arbitro titolare e di altro Giudice arbitro assistente, e comunica le decisioni adottate al Giudice arbitro;
    4. controlla l’organizzazione della manifestazione nel suo complesso;
    5. controlla gli Ufficiali di gara durante la manifestazione;
    6. collabora con il Giudice arbitro titolare nel dare istruzioni a tutti gli Ufficiali di gara per un comportamento omogeneo durante la manifestazione;
    7. assume la direzione della manifestazione controllata in assenza del Giudice arbitro titolare e di altri Giudici arbitri reperibili;
    8. riferisce riservatamente, usando gli specifici moduli, a chi lo ha designato sulle qualità della direzione del Giudice arbitro titolare e sulle qualità tecnico-regolamentari dei suoi Assistenti e degli Arbitri; riferisce, altresì, sulle eventuali decisioni in materia disciplinare o tecnica-regolamentare che egli stesso ha assunto.

CAPO V

Compiti atipici

Art. 74 - Compiti atipici

  1. Al di fuori delle designazioni per l’esercizio delle attività tipiche, gli Ufficiali di gara possono essere chiamati a svolgere funzioni e compiti atipici, assumendo le seguenti cariche od incarichi:
    1. dirigente del settore;
    2. commissario di esami;
    3. istruttore per i corsi di esame;
    4. istruttore per le riunioni di aggiornamento.
  2. E’ altresì funzione atipica la partecipazione alle riunioni di aggiornamento.

 

TITOLO SESTO

RECLUTAMENTO - CORSI - ESAMI - ATTIVITÀ

CAPO I

Reclutamento

Art. 75 - Reclutamento da parte del Direttivo della sezione regionale

  1. Il Direttivo della sezione regionale, nell’attuazione dei programmi disposti dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara, indice annualmente corsi per l’esame di Giudice arbitro regionale ed Arbitro nazionale, nomina gli istruttori e provvede al coordinamento dell’attività preparatoria.
  2. Tutte le spese di organizzazione dei corsi ed il rimborso delle spese agli istruttori sono a carico del settore.

Art. 76 - Reclutamento da parte del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale

  1. Il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale deve collaborare con il Direttivo della sezione regionale per l’organizzazione dei corsi, che, di norma, si effettuano presso la sezione provinciale, per l’esame di Giudice arbitro regionale ed Arbitro nazionale.
  2. Il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale cura il reclutamento, particolarmente tra i giovani, nelle zone che sono carenti di Ufficiali di gara, nonché tra i tesserati di affiliati che non annoverino Ufficiali di gara tra gli associati.

Art. 77 - Obblighi degli affiliati

  1. Gli affiliati debbono favorire il reclutamento degli Ufficiali di gara tra i propri tesserati e soprattutto fra i giovani.
  2. All’atto dell’affiliazione o dell’aggiornamento annuale dei dati l’affiliato deve indicare nel modulo gli Ufficiali di gara che annovera tra i propri tesserati.
  3. All’atto dell’iscrizione ad un Campionato nazionale a squadre l’affiliato è tenuto ad indicare nel modulo di iscrizione la disponibilità di un Giudice arbitro e di un Arbitro, annoverati tra i propri tesserati; tale obbligo sussiste per l’iscrizione a ciascun Campionato.
  4. Nel computo di cui sopra, il Campionato maschile va considerato distinto da quello femminile; la disponibilità di cui sopra si intende di un Giudice arbitro e di un Arbitro diversi per ciascun Campionato e liberi da altre dichiarazioni di disponibilità.
  5. Non può essere concessa l’approvazione ad organizzare una manifestazione individuale all’affiliato che, nella richiesta, non dichiari la disponibilità di un Giudice arbitro, nonché di due Arbitri, preferibilmente annoverati fra i propri tesserati.
  6. Il numero di Giudici arbitri ed Arbitri di cui sopra si intende riferito a ciascuna manifestazione.
  7. Gli obblighi di cui sopra non riguardano i nuovi affiliati limitatamente ai primi due anni.

CAPO II

Corsi

Art. 78 - Corsi d’esame e riunioni di aggiornamento

  1. Per l’inquadramento e la qualificazione degli Ufficiali di gara il Comitato centrale degli Ufficiali di gara organizza annualmente corsi d’esame, indice riunioni di aggiornamento ed invia Ufficiali di gara a riunioni di aggiornamento tenute all’estero ed a corsi per il conseguimento della classificazione di certificati.
  2. Il Direttivo della sezione regionale, altresì, indice le riunioni programmatiche di coordinamento degli istruttori dei corsi di esame e delle riunioni di aggiornamento.

Art. 79 - Corsi per Arbitro nazionale

  1. I corsi per Arbitro nazionale si svolgono secondo le istruzioni generali del Direttivo della sezione regionale e con l’osservanza delle norme che seguono.
  2. Organizzazione: vengono indetti dal Direttivo della sezione regionale ed organizzati nelle sezioni provinciali.
  3. Sede: si svolgono di norma presso la sezione provinciale.
  4. Nomina degli istruttori: anche su segnalazione del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, il Direttivo della sezione regionale nomina per ogni corso due istruttori, di cui almeno uno con la qualifica di Arbitro internazionale o Giudice arbitro nazionale.
  5. Materie e lezioni: il corso è teorico e pratico:
    1. la parte teorica prevede lezioni su:
      1. Regole di tennis;
      2. casistica delle Regole di tennis;
      3. codice di comportamento, nel Regolamento tecnico sportivo;
      4. norme riguardanti i compiti e la condotta degli Arbitri, nel Regolamento degli Ufficiali di gara;
      5. tecniche di arbitraggio;
    2. per la parte pratica il partecipante, sotto il controllo degli istruttori, arbitra almeno due incontri ufficiali.
  6. Iscrizioni: le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che hanno età superiore ai sedici anni; il Consiglio federale, su proposta del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, può stabilire una tassa di iscrizione.

Art. 80 - Corsi per Giudice arbitro regionale

  1. I corsi per Giudice arbitro regionale si svolgono secondo indicazioni generali del Comitato centrale degli Ufficiali di gara e con l’osservanza delle norme che seguono.
  2. Organizzazione: vengono indetti dal Direttivo della sezione regionale ed organizzati nelle sezioni provinciali.
  3. Sede: si svolgono di norma presso la sezione provinciale.
  4. Nomina degli istruttori: il Direttivo della sezione regionale nomina per ogni corso almeno tre istruttori, tra i quali almeno un Giudice arbitro nazionale od internazionale; può nominare come istruttore anche il Giudice sportivo regionale o il suo supplente.
  5. Materie e lezioni: il corso è teorico e prevede lezioni sulle Carte federali con particolare riferimento a:
    1. Regolamento degli Ufficiali di gara;
    2. Regole di tennis e casistica;
    3. Regolamento tecnico sportivo;
    4. Regolamento generale dei Campionati a squadre;
    5. Regolamento di giustizia (organi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare).
  6. Iscrizioni: le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che hanno età superiore ai diciotto anni; il Consiglio federale, su proposta del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, può stabilire una tassa di iscrizione.

Art. 81 - Tirocinio

  1. Coloro che hanno superato le prove d’esame per Giudice arbitro regionale ed Arbitro nazionale sono nominati, rispettivamente, Allievo giudice arbitro ed Allievo arbitro.
  2. Gli Allievi sono tenuti, all’inizio dell’attività e prima di ottenere definitivamente la rispettiva qualifica, a compiere un periodo di tirocinio, svolgendo le funzioni tipiche della categoria e della qualifica alla quale aspirano.
  3. Il periodo di tirocinio dura almeno un anno e non può essere superiore a due anni; il periodo di tirocinio di un Allievo arbitro non può dichiararsi ultimato se egli non ha prima compiuto il diciottesimo anno di età.
  4. Supera il tirocinio chi ottiene dai Giudici arbitri assistiti e dai Commissari di campo solo valutazioni positive; tali valutazioni non possono essere inferiori al numero complessivo di cinque per anno, sia per gli Allievi giudici arbitri sia per gli Allievi arbitri; inoltre, la documentazione che gli Allievi giudici arbitri inviano al designatore deve comprovare, a giudizio di questi, la capacità dell’Ufficiale di gara a passare nella qualifica.
  5. L’Allievo giudice arbitro, nel corso del tirocinio, può essere designato Giudice arbitro titolare.

Art. 82 - Riunioni di aggiornamento

  1. Le riunioni di aggiornamento sono finalizzate alla diffusione e all’illustrazione delle modifiche regolamentari, nonché alla qualificazione degli Ufficiali di gara.
  2. Per le riunioni di aggiornamento si osservano le norme che seguono.
  3. Organizzazione: vengono indette dal Direttivo della sezione regionale, secondo le indicazioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, ed organizzate nelle sezioni provinciali.
  4. Sede: si svolgono di norma presso la sezione provinciale.
  5. Nomina degli istruttori: il Direttivo della sezione regionale nomina, per ogni riunione, gli istruttori.
  6. Materie: vanno trattati gli argomenti delle Carte federali, con particolare riguardo a:
    1. Regole di tennis;
    2. Regolamento generale dei Campionati a squadre;
    3. modifiche regolamentari;
    4. casistica;
    5. modulistica;
    6. condotta e doveri degli Ufficiali di gara.

CAPO III

Esami

Art. 83 - Obbligatorietà degli esami

  1. Per essere iscritti negli Albi e per poter essere promossi alle qualifiche superiori è indispensabile superare gli esami od i colloqui previsti dal presente Regolamento.

Art. 83 bis - Domande e proposte di ammissione agli esami. Calendari

  1. Le domande di ammissione agli esami per la qualifica di Arbitro nazionale e Giudice arbitro regionale e le proposte di nomina a Giudice arbitro nazionale vanno presentate entro il 30 novembre di ogni anno per le sessioni di esame dell’anno successivo.
  2. Le eventuali sessioni di esame si tengono, di norma, nei seguenti periodi:
    1. Arbitro nazionale e Giudice arbitro regionale: entro il mese di maggio;
    2. Giudice arbitro nazionale: entro il mese di dicembre;
    3. Arbitro internazionale certificato e Giudice arbitro internazionale certificato: quando consentito dai programmi degli organismi internazionali (I.T.F., E.T.A., ecc.) concordati con la F.I.T.

Art. 83 ter - Giudizio delle prove d’esame e dei colloqui

  1. Acquisisce il giudizio di positivo il candidato che supera il colloquio con la Commissione esaminatrice.
  2. Le valutazioni per il giudizio di positivo possono essere le seguenti:
    1. sufficiente;
    2. buono;
    3. ottimo;
    4. eccellente.
  3. Il candidato che non supera la prova acquisisce il giudizio di negativo e le valutazioni possono essere le seguenti:
    1. pessimo;
    2. insufficiente.

Art. 84 - Esame per Arbitro nazionale

  1. Il Direttivo della sezione regionale, secondo le indicazioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara e secondo le necessità della regione, può indire annualmente una sessione di esami per Arbitro nazionale, per la quale osserva le norme che seguono.
  2. Calendario: entro i limiti fissati dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara, il Direttivo della sezione regionale stabilisce il calendario d’esami.
  3. Sede: il Direttivo della sezione regionale può stabilire, come sede della sessione d’esami, oltre a quella delle sezioni provinciali, anche altre località, ove se ne presenti la necessità.
  4. Nomina e composizione della commissione: il Direttivo della sezione regionale nomina per la commissione d’esami tre componenti, di cui almeno uno al suo interno, che funge da Presidente, ed un Giudice arbitro nazionale od un Arbitro internazionale.
  5. Ammissione: sono ammessi a sostenere l’esame coloro che hanno frequentato il corso e che al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale hanno presentato nei termini la domanda di ammissione, contenente:
    1. generalità;
    2. indicazione dei requisiti;

      con allegati:

    3. attestazione di partecipazione al corso;
    4. dichiarazione di valutazione positiva nell’arbitraggio di due incontri ufficiali rilasciata dal Giudice arbitro della manifestazione.
  6. Materie: l’esame è teorico e verte sulle materie previste per i corsi d’esame per Arbitro nazionale.
  7. Modalità di svolgimento dell’esame: l’esame, di norma, si svolge a mezzo di colloquio con il candidato.
  8. Valutazione ed esito: l’esame è superato con il giudizio di positivo.

 

Art. 85 - ... abrogato ...

Art. 86 - ... abrogato ...

Art. 87 - Esame per Giudice arbitro regionale

  1. Il Direttivo della sezione regionale, secondo le indicazioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara e secondo le necessità della regione, può indire annualmente una sessione di esami per Giudice arbitro regionale, osservando le norme che seguono.
  2. Calendario: entro i limiti fissati dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara, il Direttivo della sezione regionale stabilisce il calendario d’esami.
  3. Sede: il Direttivo della sezione regionale può stabilire, come sede della sessione d’esami, oltre a quella della sezione regionale, anche altra località, ove se ne presenti la necessità.
  4. Nomina e composizione della commissione: il Direttivo della sezione regionale nomina per la commissione d’esami tre componenti, tutti Giudici arbitri, di cui almeno uno al suo interno, che funge da Presidente, ed almeno uno Giudice arbitro nazionale od internazionale.
  5. Ammissione: sono ammessi a sostenere gli esami coloro che hanno frequentato il corso e che hanno presentato nei termini, tramite il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, la domanda di ammissione, contenente:
    1. generalità;
    2. indicazione dei requisiti;

    con allegata l’attestazione di partecipazione al corso.

  6. Materie: l’esame è teorico e verte sulle materie del corso.
  7. Modalità di svolgimento dell’esame: l’esame, di norma, consiste in un colloquio con compilazione di tabelloni, di referti e di rapporti arbitrali.
  8. Valutazione ed esito: l’esame è superato con il giudizio di positivo.

Art. 88 - Nomina a Giudice arbitro nazionale

  1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara nomina, in base alle necessità nazionali, di norma annualmente, i Giudici arbitri nazionali, osservando le norme che seguono.
  2. Calendario: il Comitato centrale degli Ufficiali di gara stabilisce le date per l’effettuazione dei colloqui con i candidati.
  3. Sede: il Comitato centrale degli Ufficiali di gara stabilisce, per i detti colloqui, più sedi per raggruppamenti interregionali.
  4. Nomina e composizione della commissione: il Comitato centrale degli Ufficiali di gara nomina, in ognuna delle sedi prescelte, la commissione preposta ai colloqui, composta da almeno tre dei suoi componenti.
  5. Ammissione: il Comitato centrale degli Ufficiali di gara stabilisce annualmente, a suo insindacabile giudizio, anche limitatamente ad alcune regioni, il numero dei candidati alla nomina a Giudice arbitro nazionale tra i Giudici arbitri regionali che:
    1. siano stati proposti, con motivazione scritta, dal Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale;
    2. abbiano svolto il minimo di attività per almeno tre anni;
    3. abbiano partecipato al numero minimo di riunioni annuali di aggiornamento;
    4. abbiano raggiunto il punteggio globale per accedere alla qualifica superiore;
    5. non abbiano ricevuto, nel corso dell’ultimo anno, alcun giudizio negativo nelle valutazioni di Commissari di campo o di Giudici arbitri titolari, né siano incorsi in provvedimenti tecnici;
    6. non siano incorsi, negli ultimi due anni, in provvedimenti disciplinari.
  6. Materie: il colloquio è teorico e verte sulle Carte federali.
  7. Svolgimento del colloquio: il colloquio serve a valutare anche il grado di cultura e la personalità del candidato.
  8. Valutazione ed esito: il colloquio è superato con il giudizio di positivo.
  9. Prima di accedere al colloquio, dal momento in cui il candidato viene proposto per il passaggio di qualifica dal Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale, si segue la seguente procedura:
    1. tutte le designazioni dirette ai candidati devono essere comunicate, per conoscenza, anche al Comitato centrale degli Ufficiali di gara, che può, autonomamente, designare detti candidati per manifestazioni di sua competenza;
    2. l’attività dei candidati deve essere controllata, per almeno tre manifestazioni nell’arco massimo di un anno, da componenti del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, in veste di Commissari di campo;
    3. i candidati devono inviare copia della documentazione delle manifestazioni dirette anche al Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
    4. in caso anche di un solo rapporto negativo di un Commissario di campo o di errori nella documentazione inviata al Comitato centrale degli Ufficiali di gara, il candidato non può essere ammesso al colloquio e non può essere riproposto dal Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale, per l’anno successivo, ad accedere alla procedura per ottenere la qualifica di Giudice arbitro nazionale.

 

Art. 89 - ... abrogato ...

Art. 90 - Corsi ed esami per Ufficiali di gara certificati

  1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara ammette, anche su segnalazione dei Direttivi delle sezioni regionali, gli Arbitri nazionali ed i Giudici arbitri nazionali che ritiene meritevoli ai corsi ed agli esami indetti dagli organismi internazionali riconosciuti dalla International tennis federation (I.T.F.), per il conseguimento della qualifica di Ufficiali di gara certificati.
  2. Condizione essenziale per essere ammessi a tali corsi è la buona conoscenza della lingua inglese.

CAPO IV

Attività

Art. 91 - Diritto alle designazioni ed alle convocazioni

  1. Gli Ufficiali di gara iscritti negli Albi hanno diritto di ricevere ogni anno le designazioni in numero sufficiente ad acquisire i minimi di punteggio.
  2. L’Ufficiale di gara che, per mancanza di designazioni sufficienti, non raggiunga i punteggi minimi, non può essere classificato inattivo.
  3. Tutti gli Ufficiali di gara iscritti negli Albi hanno il diritto di partecipare alle riunioni di aggiornamento convocate dai Fiduciari Arbitri provinciali ed a quelle organizzate per le singole categorie o qualifiche.

Art. 92 - Minimi di attività

  1. Condizione per rimanere in attività è il rispetto dei minimi di prestazioni fissato dalle Disposizioni di attuazione del presente Regolamento.
  2. I dirigenti del settore ne sono dispensati.
  3. Gli Ufficiali di gara impegnati in attività atipiche possono, a richiesta, essere dispensati dall’obbligo di conseguire annualmente il punteggio minimo previsto.
  4. Il punteggio minimo annuale viene di diritto assegnato a tutti gli Ufficiali di gara che siano chiamati a ricoprire cariche elettive o di nomina incompatibili con lo svolgimento dell’attività tipica di Arbitro o Giudice Arbitro.

Art. 93 - Riunioni di aggiornamento

  1. Gli Ufficiali di gara sono tenuti a partecipare ad almeno tre delle riunioni di aggiornamento organizzate dalla sezione provinciale di appartenenza.
  2. La partecipazione dell’Ufficiale di gara è annotata nella sua scheda personale.
  3. Nel caso di impedimento, giustificato per iscritto, gli Ufficiali di gara possono supplire alla mancata partecipazione alla riunione di aggiornamento organizzata nella propria sezione provinciale:
    1. con la partecipazione alla riunione di aggiornamento organizzata in altra sezione provinciale; oppure
    2. con la partecipazione a riunione di aggiornamento specifica organizzata per la categoria o la qualifica di appartenenza; oppure
    3. con svolgimento di altra attività tipica.

Art. 94 - Punteggi

  1. Agli Ufficiali di gara vengono attribuiti punteggi per ogni attività, tipica ed atipica, da essi svolta.
  2. I punteggi da attribuire agli Ufficiali di gara sono riportati nelle Disposizioni di attuazione, con riferimento specifico a:
    1. manifestazioni individuali;
    2. manifestazioni a squadre;
    3. attività atipiche;
    4. minimi annuali per ogni categoria e qualifica;
    5. coefficienti di correzione per ogni singola sezione regionale di appartenenza;
    6. minimi globali per l’ammissione agli esami ed il passaggio alle qualifiche superiori.

Art. 95 - Ex-giocatori di Coppa Davis

  1. Gli ex-giocatori di Coppa Davis, a loro richiesta, possono essere segnalati dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara alla International tennis federation (I.T.F.) per dirigere incontri di Coppa Davis, sostenendo esami per le relative certificazioni, se richiesti.

Art. 96 - Cancellazione dagli Albi

  1. L’Ufficiale di gara può essere cancellato dall’Albo per:
    1. dimissioni;
    2. conseguimento della qualifica di Insegnante di tennis iscritto nell’Albo e negli Elenchi;
    3. ingiustificata inattività, come previsto dal secondo comma del successivo articolo 101;
    4. aver avuto due valutazioni annuali consecutive di insufficiente;
    5. motivi di carattere tecnico;
    6. perdita dei requisiti di cui all’articolo 30;
    7. radiazione determinata da provvedimenti di carattere disciplinare.
  2. I provvedimenti di cancellazione sono adottati dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara e sono inappellabili.
  3. La cancellazione comporta la perdita della qualifica.

Art. 97 - Riscrizione negli Albi e riammissione in attività

  1. Gli Ufficiali di gara cancellati dagli Albi per dimissioni o perché non più residenti in Italia possono essere riscritti negli Albi, entro e non oltre il terzo anno dalla cancellazione, a condizione che presentino domanda e superino le prove previste per l’accesso alla qualifica, cui già appartenevano. La domanda va proposta al Comitato centrale degli Ufficiali di gara, che decide inappellabilmente.
  2. Gli Ufficiali di gara classificati inattivi a domanda o per carenza di punteggio minimo o per assenza al numero prescritto di riunioni di aggiornamento, possono essere riammessi in attività, entro e non oltre il secondo anno dalla classificazione di inattività, a condizione che presentino domanda di riammissione al Direttivo della sezione regionale, tramite il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale.
  3. La riammissione è deliberata dal Direttivo della sezione regionale, previa partecipazione alle prime due riunioni di aggiornamento e parere favorevole del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, a seguito di colloquio.
  4. Gli Ufficiali di gara inattivi per incompatibilità con le funzioni tipiche sono riammessi in attività all’atto della cessazione della causa di incompatibilità.

Art. 98 - Revisione annuale degli Albi

  1. Entro la fine di ogni anno il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, a seguito delle proposte di movimento nei quadri avanzate dai Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali, provvede alla revisione generale degli Albi degli Ufficiali di gara.
  2. Copia degli Albi aggiornati viene pubblicata annualmente negli Atti ufficiali.
  3. I movimenti nei quadri verificatisi nel corso dell’anno vengono pubblicati negli Atti ufficiali.

 

TITOLO SETTIMO

DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 99 - Tessera di riconoscimento

  1. All’Ufficiale di gara deve essere rilasciata annualmente la tessera di riconoscimento, a cura del Direttivo della sezione regionale, tramite il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale della sezione di appartenenza.
  2. La tessera di riconoscimento, per la sua validità, deve contenere:
    1. le generalità dell’Ufficiale di gara;
    2. la fotografia;
    3. la categoria (Arbitro o Giudice arbitro);
    4. la qualifica (regionale, nazionale o internazionale);
    5. il numero personale di riconoscimento;
    6. la vidimazione del Direttivo della sezione regionale.
  3. La tessera predetta deve essere esibita dall’Ufficiale di gara per il suo riconoscimento nelle manifestazioni ufficiali.

Art. 100 - Tessera per l’accesso alle manifestazioni

  1. Agli Ufficiali di gara attivi che ne abbiano fatta richiesta, sentiti il Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale ed il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, la F.I.T., in relazione alle effettive disponibilità, richiede la vidimazione annuale S.I.A.E. della tessera di cui al precedente articolo 99, per l’accesso gratuito alle manifestazioni agonistiche autorizzate dalla Federazione.

Art. 101 - Accettazione o rinuncia della designazione

  1. Ricevuta la designazione, l’Ufficiale di gara deve comunicare immediatamente l’eventuale rinuncia motivata a chi lo ha designato.
  2. L’Ufficiale di gara che rinuncia alla designazione, per due volte nel corso dell’anno e senza giustificato motivo, può essere proposto al Comitato centrale degli Ufficiali di gara dal Direttivo della sezione regionale per la cancellazione dall’Albo.

Art. 102 - Divisa e distintivo

  1. L’Ufficiale di gara deve indossare la divisa prescritta ogni volta che ne venga richiesto da chi lo ha designato.
  2. La divisa ufficiale è quella prevista dalle Disposizioni di attuazione.
  3. E’ sempre obbligatorio l’uso del distintivo nel corso delle manifestazioni.

Art. 102 bis - Distintivo d’onore

  1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, anche su proposta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali, può proporre ogni anno al Consiglio federale l’assegnazione del distintivo d’onore agli Ufficiali di gara, almeno nazionali, che:
    1. hanno acquisito particolari benemerenze nel campo delle attività della categoria ed hanno diretto impeccabilmente manifestazioni per almeno quindici anni;
    2. non hanno mai subito le sanzioni inibitive previste dal Regolamento di giustizia.

Art. 103 - Condotta

  1. Durante l’espletamento del proprio mandato, l’Ufficiale di gara deve essere imparziale e tenere un contegno rispondente alla delicata funzione che esplica.
  2. L’Ufficiale di gara deve astenersi in modo assoluto dal criticare pubblicamente l’operato dei propri colleghi, tanto verbalmente quanto per iscritto o attraverso la stampa, e tanto meno entrare in polemica con pubblico, atleti, dirigenti federali e di affiliati.
  3. Egli deve osservare scrupolosa e pronta ubbidienza sul campo di gara e nei rapporti di organizzazione verso i propri colleghi investiti di incarichi direttivi.
  4. A sua volta egli deve esigere la più rigorosa disciplina da parte di atleti, accompagnatori e dirigenti degli affiliati.

Art. 104 - Doveri degli Ufficiali di gara

  1. Gli Ufficiali di gara sono tenuti a:
    1. svolgere il minimo di attività annuale;
    2. dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali vengono designati, salvi i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
    3. sostituire gli Ufficiali di gara assenti ed in particolare il Giudice arbitro per consentire in ogni caso lo svolgimento delle gare;
    4. inviare nei termini la documentazione prescritta;
    5. frequentare le riunioni di aggiornamento;
    6. osservare e far osservare le Carte federali ed ogni altra direttiva emanata dal settore;
    7. mantenere la massima riservatezza sui fatti inerenti alla propria funzione;
    8. informare i rapporti con gli altri Ufficiali di gara a spirito di colleganza;
    9. astenersi dall’adire l’autorità giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi all’attività federale nei confronti di appartenenti alla F.I.T., salvo il caso di espressa autorizzazione del Consiglio federale.
  2. Agli Ufficiali di gara è vietato:
    1. svolgere le funzioni loro proprie in manifestazioni non autorizzate dalla F.I.T.;
    2. rappresentare od assistere affiliati o tesserati nei procedimenti disciplinari e di arbitrato previsti dal Regolamento di giustizia; ()
    3. rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione con apprezzamenti riguardanti l’organizzazione, la conduzione e lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione autorizzata dalla Federazione;
    4. trattare sulla stampa gli argomenti riguardanti l’attività federale in generale e quella degli Ufficiali di gara in particolare, senza l’autorizzazione scritta del Comitato centrale degli Ufficiali di gara.
  3. A tutti i Giudici arbitri è vietato:
    1. dirigere manifestazioni che si svolgono contemporaneamente, salvi i casi di assoluta necessità e solo per manifestazioni che si svolgono nel medesimo impianto;
    2. essere gli organizzatori della manifestazione da essi diretta o far parte del Comitato organizzatore, salvo quanto previsto dai regolamenti internazionali;
    3. arbitrare negli incontri della manifestazione da essi diretta;
    4. gareggiare nella manifestazione da essi diretta.

Art. 105 - Diritti e benefici dell’Ufficiale di gara

  1. L’Ufficiale di gara gode dei seguenti benefici:
    1. riceve le Carte federali ed i relativi aggiornamenti;
    2. riceve la rivista federale e gli Atti ufficiali;
    3. partecipa ai premi stabiliti dal settore;
    4. assicurazione contro gli infortuni occorsi durante l’espletamento delle proprie funzioni;
    5. iscrizione del proprio nome nel programma della manifestazione per la quale è designato;
    6. partecipa, senza diritto di voto, alle assemblee della Federazione;
    7. ogni beneficio previsto dalle norme generali della F.I.T., del C.O.N.I. e comunque concesso dagli organi federali.

Art. 106 - Rimborso delle spese

  1. All’Ufficiale di gara iscritto negli Albi, sia per le attività tipiche sia per quelle atipiche (con esclusione della partecipazione alle riunioni di aggiornamento ed alle riunioni del settore), compete il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dalle tabelle approvate dal Consiglio federale per la categoria.
  2. Per i tornei la richiesta di rimborso va inoltrata all’affiliato organizzatore.
  3. Per ogni altra manifestazione ed attività la richiesta di rimborso va inoltrata alla sezione regionale di appartenenza.

TITOLO OTTAVO

GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

Art. 107 - Giurisdizione tecnica e disciplinare

  1. Gli Ufficiali di gara, nell’espletamento della loro attività tipica, sono sottoposti al controllo del loro operato, secondo le seguenti competenze:
    1. Comitato centrale degli Ufficiali di gara, per i Campionati nazionali a squadre ed individuali, rispettivamente nelle divisioni nazionali e in fase nazionale;
    2. Direttivo della sezione regionale, per ogni altra manifestazione;
    3. Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, per le manifestazioni delegate alla competenza del Comitato provinciale.
  2. Tale controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali rapporti del Commissario di campo e del Giudice arbitro titolare.
  3. Gli Ufficiali di gara, inoltre, per le infrazioni disciplinari connesse all’esercizio delle loro funzioni tipiche ed atipiche, sono soggetti alla giurisdizione ed ai provvedimenti disciplinari previsti dall’articolo 109.
  4. Gli Ufficiali di gara, infine, per le infrazioni disciplinari non connesse all’esercizio delle loro funzioni, sono passibili delle sanzioni previste per gli altri tesserati, con l’aggravante derivante dalla qualifica posseduta.
  5. Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un Ufficiale di gara vanno registrati nella sua scheda personale.

Art. 108 - Provvedimenti tecnici

  1. I Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali, i Direttivi delle sezioni regionali ed il Comitato centrale degli Ufficiali di gara possono adottare a carico degli Ufficiali di gara provvedimenti per ragioni tecniche (errori, insufficienza, incapacità od altro).
  2. I Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali e i Direttivi delle sezioni regionali possono adottare i seguenti provvedimenti tecnici, con obbligo di comunicazione al Comitato centrale degli Ufficiali di gara:
    1. rilievo verbale;
    2. rilievo scritto;
    3. valutazione di insufficienza (di competenza del solo Direttivo della sezione regionale).
  3. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, autonomamente o su segnalazione dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali, può adottare, oltre ai precedenti, anche i seguenti provvedimenti tecnici:
    1. divieto di designazione per ogni attività tipica ed atipica per un periodo determinato e comunque non superiore a sei mesi nei confronti degli Ufficiali di gara che abbiano commesso gravi irregolarità tecniche;
    2. cancellazione dagli Albi.
  4. Solo quest’ultimo provvedimento è reso pubblico tramite gli Atti ufficiali.
  5. Due valutazioni annuali consecutive d’insufficienza comportano la cancellazione dagli Albi.
  6. I provvedimenti tecnici sono insindacabili.

Art. 109 - Provvedimenti disciplinari a carico degli Ufficiali di gara

  1. Per le infrazioni disciplinari per fatti connessi all’esercizio delle proprie funzioni:
    1. gli Ufficiali di gara iscritti negli Albi sono soggetti alla giurisdizione della Corte federale;
    2. gli Allievi ufficiali di gara sono soggetti alla giurisdizione del Giudice sportivo competente;
    3. i tesserati, chiamati per occasione a svolgere le funzioni di Ufficiali di gara, sono soggetti alla giurisdizione del Giudice sportivo competente.
  2. I dirigenti del settore e gli Ufficiali di gara sono tenuti all’obbligo di denuncia e collaborazione previsto dal Regolamento di giustizia. ()

Art. 110 - Comunicazione obbligatoria degli organi giudicanti

  1. L’organo giudicante competente, all’atto dell’apertura del procedimento disciplinare a carico di un Ufficiale di gara iscritto negli Albi, per fatti connessi o no all’esercizio delle sue funzioni, deve darne immediata comunicazione al Comitato centrale degli Ufficiali di gara.
  2. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, a seguito della predetta comunicazione, non può designare e vieta la designazione dell’Ufficiale di gara incolpato, fino alla definizione del procedimento.
  3. I provvedimenti adottati dall’organo giudicante devono essere comunicati immediatamente al Comitato centrale degli Ufficiali di gara per gli adempimenti di sua competenza.
  4. L’organo giudicante, se al termine del procedimento disciplinare ritiene opportuno segnalare gli errori di carattere tecnico commessi dall’Ufficiale di gara incolpato, dispone la trasmissione della relativa documentazione al Comitato centrale degli Ufficiali di gara.

TITOLO NONO

DOCUMENTAZIONE

Art. 111 - Documenti comuni

  1. Sono documenti comuni ad ogni manifestazione individuale od a squadre:
    1. la designazione, contenente le indicazioni del tipo di competizione, del luogo di effettuazione, dei giorni di svolgimento, dell’ora di inizio delle operazioni preliminari;
    2. la comunicazione di rinuncia motivata, che l’Ufficiale di gara è tenuto ad effettuare immediatamente al designante (che può essere anche verbale);
    3. i fogli di arbitraggio, che devono essere messi a disposizione dall’affiliato organizzatore o dall’affiliato ospitante;
    4. il rapporto del Giudice arbitro sugli eventuali provvedimenti disciplinari adottati e sulle eventuali infrazioni rilevate, con l’indicazione, in entrambi i casi, se è stata effettuata o meno la contestazione dell’addebito;
    5. i reclami, presentati ai sensi del Regolamento di giustizia, la decisione adottata e la tassa reclamo incamerata, nel caso in cui il reclamo venga respinto;
    6. il rapporto sull’operato degli Arbitri e dei Giudici arbitri assistenti, redatto sui moduli a ciò predisposti, con la specificazione delle effettive attitudini degli Ufficiali di gara utilizzati e con un sintetico giudizio sugli stessi.

Art. 112 - Documenti particolari per i Campionati nazionali a squadre

  1. Sono documenti particolari per i Campionati nazionali a squadre:
    1. la formazione della squadra che, redatta in duplice copia e sottoscritta dal capitano sullo specifico modulo, deve contenere l’elenco dei giocatori che si intendono utilizzare nel corso dell’incontro, il relativo numero di tessera e quant’altro richiesto dal Regolamento dei Campionati a squadre;
    2. la dichiarazione liberatoria per squadra, redatta sullo specifico modulo, accompagnata dalle prescritte tasse sub judice;
    3. gli accordi sottoscritti dai capitani;
    4. i reclami, presentati ai sensi del Regolamento di giustizia, per i quali il Giudice arbitro non è stato in grado di decidere;
    5. il modulo per il rimborso delle spese, redatto nel rispetto della relativa normativa;
    6. il referto arbitrale, redatto sui moduli specifici, contenente, tra l’altro, il dettaglio tecnico di ciascun incontro ed il risultato finale dell’incontro intersociale, così come sancito dal Giudice arbitro al termine del medesimo.
  2. Se l’incontro a squadre si svolge nell’ambito di una divisione regionale del Campionato degli affiliati o di una fase eliminatoria regionale dei Campionati giovanili e veterani, il referto arbitrale, redatto in unica copia e con allegati i documenti di cui al precedente punto a) e quelli eventuali di cui ai precedenti punti b), c) e d), va inoltrato, subito dopo la conclusione dell’incontro, per espresso, dal Giudice arbitro al Comitato regionale competente.
  3. Se l’incontro a squadre si svolge nell’ambito di una divisione nazionale del Campionato degli affiliati o di una fase eliminatoria nazionale o di un girone finale in sede unica dei Campionati giovanili e veterani, il referto arbitrale va redatto in triplice copia. L’originale, con tutti gli allegati di cui al precedente comma, va inoltrato, subito dopo la conclusione dell’incontro, per espresso, dal Giudice arbitro alla F.I.T. in Roma; le restanti copie vanno inoltrate ai Comitati regionali cui appartengono gli affiliati che hanno preso parte all’incontro; le tasse incamerate per la partecipazione sub judice vanno rimesse, entro e non oltre quarantotto ore dalla conclusione dell’incontro, al Comitato regionale territorialmente competente in relazione alla località di svolgimento dell’incontro.

Art. 113 - Documenti particolari per le manifestazioni individuali

  1. Sono documenti particolari per le manifestazioni individuali:
    1. l’iscrizione a tornei individuali, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento tecnico sportivo;
    2. l’elenco degli iscritti, predisposto dall’affiliato organizzatore e compilato sui moduli a ciò predisposti;
    3. le dichiarazioni liberatorie per maggiorenne, minorenne, straniero, redatte sugli specifici moduli, accompagnate dalla prescritta tassa a fondo perduto o straniero;
    4. i tabelloni di gara, redatti in tre copie e sottoscritti dal Giudice arbitro, completi di ogni dettaglio relativo ai risultati tecnici conseguiti nel corso degli incontri;
    5. il referto arbitrale che, redatto dal Giudice arbitro in duplice copia, deve essere inviato da questi al Comitato regionale territorialmente competente, unitamente agli allegati di cui ai precedenti punti b), c) e d), entro cinque giorni dalla conclusione della manifestazione;
    6. le quietanze liberatorie che, redatte sugli specifici moduli, gli Ufficiali di gara devono rilasciare all’affiliato organizzatore al momento del saldo delle loro spettanze;
    7. il verbale di gara che, redatto dall’affiliato organizzatore, deve essere da questo inoltrato al Comitato regionale entro cinque giorni dalla conclusione della manifestazione, accompagnato dalle quote F.I.T. versate dai giocatori iscritti e dalle quietanze liberatorie rilasciate dagli Ufficiali di gara ai sensi del precedente punto f). Al verbale di gara deve essere allegata una copia del programma-regolamento inviata agli affiliati.

Art. 114 - Penalità per il ritardo nelle spedizioni

  1. Il ritardo nell’invio della documentazione, relativa alla manifestazione diretta, comporta per il Giudice arbitro titolare le penalità previste dall’articolo 126 delle Disposizioni di attuazione.

TITOLO DECIMO

NORME FINALI

Art. 115 - Disposizioni di attuazione

  1. Il Consiglio federale, su proposta del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, approva disposizioni relative a:
    1. domande, calendari e giudizi delle prove di esame;
    2. divisa;
    3. punteggi e penalità.

Art. 116 - Disposizioni transitorie

  1. Nelle Disposizioni transitorie sono indicate le norme che sono attuate gradualmente dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

(CAPO I - Esami) ... abrogato...

Art. 117 - ... trasferito, con modifiche, nell’articolo 83 bis ...

Art. 118 - ... trasferito, con modifiche, nell’articolo 83 ter ...

CAPO II

Divisa

Art. 119 - Divisa

  1. Nell’ambito della manifestazione da lui diretta, il Giudice arbitro deve indossare la seguente divisa:
  2.  
    1. giacca o giubbino blu con distintivo;
    2. camicia celeste;
    3. cravatta ufficiale;
    4. calzoni o gonna grigi.
  3. In ogni caso il Giudice arbitro è tenuto a vestire in modo consono alla sua funzione.

CAPO III

Punteggi e penalità

Art. 120 - Punteggi e penalità

  1. Agli Ufficiali di gara vengono attribuiti punteggi per l’attività svolta, così come vengono inflitte penalità.
  2. Sia i punteggi sia le penalità vengono annotati sulle schede personali tenute a cura del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, del Direttivo della sezione regionale e del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale.
  3. Al termine di ogni anno agonistico e comunque non oltre il 31 ottobre, va attribuito ad ogni Ufficiale di gara il punteggio annuale, che risulta da:
    1. punteggio per l’attività tipica;
    2. coefficiente di correzione per l’attività tipica;
    3. penalità per l’attività tipica;
    4. punteggio per l’attività atipica.

Art. 121 - Punteggi per l’attività tipica

  1. Il punteggio da attribuire agli Ufficiali di gara per l’attività tipica va distinto tra:
    1. manifestazioni individuali (articolo 122 delle Disposizioni di attuazione);
    2. manifestazioni a squadre (articolo 123 delle Disposizioni di attuazione);
    3. punteggi per Arbitri (articolo 123 bis delle Disposizioni di attuazione);
    4. punteggi per Commissario di campo (articolo 124 delle Disposizioni di attuazione).

Art. 122 - Punteggio per manifestazioni individuali

  1. Il punteggio da attribuire al Giudice arbitro per manifestazioni individuali (tornei e Campionati) è indicato nella seguente tabella:
  2. manifestazioni nazionali

     

    partecipanti

     

    fino a 64

    fino a 128

    oltre 128

     

    punti

    punti

    punti

    Prima categoria o open equiparato

    20

    22

    24

    Seconda categoria o open equiparato

    18

    20

    22

    Terza e quarta categoria o open equiparato

    12

    14

    16

    Giovanili e veterani

    12

    14

    16

    manifestazioni internazionali

    Gran Prix e similari

    punti 30

    Challenger, satellite e similari

    punti 24

    Giovanili e veterani

    punti 20

    N.B.: Ai Giudici arbitri assistenti è attribuita la metà del punteggio spettante al Giudice arbitro titolare, tranne quanto stabilito nell’articolo 54, sesto comma.

Art. 123 - Punteggio per manifestazioni a squadre

  1. Il punteggio da attribuire al Giudice arbitro per manifestazioni a squadre (tornei e Campionati) è indicato nella seguente tabella:
  2. manifestazioni nazionali

     

    per ogni giorno

    girone finale in sede unica

     

    punti

    punti

    Divisioni nazionali serie A

    8

    18

    Divisioni nazionali serie B

    6

    16

    Divisioni regionali

    4

    12

    Giovanili e veterani

    4

    12

    manifestazioni internazionali

    Coppa Davis

    punti 30

    altre

    punti 20

    N.B.: Ai Giudici arbitri assistenti è attribuita la metà del punteggio spettante al Giudice arbitro titolare.

Art. 123 bis - Punteggi per arbitri

  1. Il punteggio da attribuire all’Arbitro, per ogni giornata di gare, è indicato nella seguente tabella:
  2. manifestazioni internazionali

    punti 6

    manifestazioni di prima e seconda categoria o open equiparato

    punti 4

    manifestazioni a squadre – divisioni nazionali

    punti 4

    manifestazioni di terza e quarta categoria o open equiparato

    punti 3

    manifestazioni a squadre – divisioni regionali

    punti 3

    manifestazioni giovanili e veterani

    punti 3

Art. 124 - Punteggio per il Commissario di campo

  1. Oltre al punteggio per manifestazioni individuali ed a squadre, all’Ufficiale di gara viene attribuito punteggio per:
  2. Commissario di campo

    punti 8 per ogni giorno

Art. 125 - Coefficienti di correzione

  1. A causa della diversa attività agonistica che si svolge nelle varie regioni, i punteggi annuali maturati per l’attività tipica dagli Ufficiali di gara sono moltiplicati per i coefficienti di correzione indicati nella seguente tabella:
  2. Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Sicilia

    1,00

    Trentino-Alto Adige, Basilicata, Calabria, Sardegna

    1,25

    Valle d’Aosta, Abruzzo

    1,50

Art. 126 - Penalità

  1. Il ritardo, oltre i termini prescritti, per l’invio della documentazione relativa alla manifestazione diretta comporta per il Giudice arbitro titolare le seguenti penalità:
    1. fino a cinque giorni di ritardo: rilievo;
    2. da sei giorni a dieci giorni di ritardo: perdita del punteggio;
    3. da undici a venti giorni di ritardo: perdita del punteggio e valutazione di insufficienza;
    4. oltre venti giorni di ritardo: perdita del punteggio, valutazione di insufficienza ed eventuale deferimento alla Corte federale.
  2. Fa fede il timbro postale di spedizione.
  3. Il mancato invio delle valutazioni sui Giudici arbitri assistenti e sugli Arbitri comporta la perdita del punteggio e, in caso di recidiva, anche la valutazione di insufficienza.

Art. 127 - Punteggio per attività atipica

  1. Il punteggio da attribuire annualmente all’Ufficiale di gara per l’attività atipica è indicato nella seguente tabella:
Commissario d’esame

punti 8 per ogni giorno

Istruttore ai corsi

punti 8 per ogni giorno

Istruttore alle riunioni

punti 8 per ogni giorno

partecipante alle riunioni

punti 4 per ogni giorno

 

Art. 128 - Minimi annuali di punteggio

  1. I minimi annuali di punteggio per la permanenza in attività sono così fissati:
  2. Arbitro

    punti 24

    Giudice arbitro regionale

    punti 30

    Giudice arbitro nazionale

    punti 36

    Giudice arbitro internazionale

    punti 36

  3. I minimi annuali di punteggio per gli Allievi ufficiali di gara sono così fissati:
  4. Allievo arbitro

    punti 18

    Allievo giudice arbitro

    punti 24

Art. 129 - Minimi di punteggio ed anzianità per l’ammissione agli esami ed al colloquio per le qualifiche superiori od ai corsi per ottenere la certificazione

  1. I minimi di punteggio e l’anzianità per l’ammissione agli esami ed al colloquio per le qualifiche superiori sono così fissati:
    1. da Giudice arbitro regionale a nazionale: tre anni e duecento punti complessivi;
    2. da Giudice arbitro nazionale ad internazionale certificato: tre anni e duecentoventi punti complessivi;
    3. da Arbitro nazionale ad internazionale certificato: tre anni e centoventi punti complessivi.
  2. Ai soli fini dell’anzianità, non vengono conteggiati gli anni in cui l’Ufficiale di gara non abbia raggiunto i minimi annuali di punteggio.
  3. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, per autonoma iniziativa o su segnalazione dei Direttivi delle sezioni regionali, per Ufficiali di gara particolarmente capaci e meritevoli, può non tener conto del raggiungimento dei minimi annuali di punteggio e di anzianità.

Art. 130 - Classifica operativa e criteri per l’inserimento nelle graduatorie degli Ufficiali di gara

  1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 49 bis del presente Regolamento, le graduatorie relative agli Ufficiali di gara si suddividono in:

    - Graduatorie relative ai Giudici arbitri

    1. GRUPPO A
    2. • i Giudici arbitri in attività di servizio continuativo che operano in manifestazioni internazionali, oltre che in quelle previste per i gruppi B, C e D.

      • condizioni per l’appartenenza a questo gruppo sono:

      1. essere inserito nella categoria dei Giudici arbitri da almeno tre anni con il giudizio di ottimo;
      2. aver diretto tutti gli incontri a squadre ed i tornei per i quali sia stato designato;
      3. non aver ricevuto rilievi dai Commissari di campo;
      4. essere disponibile a spostarsi con ragionevole preavviso nell’ambito del territorio nazionale ed all’estero;
      5. aver sempre redatto correttamente i referti arbitrali;
      6. possedere un’ottima conoscenza delle Carte federali;
      7. avere buona padronanza della lingua inglese.

      • i Giudici arbitri internazionali certificati sono inseriti automaticamente nel gruppo A.

    3. GRUPPO B
    4. • Giudici arbitri, di norma, destinati ad operare, oltre che in quelle previste per i gruppi C e D, nelle manifestazioni nazionali e regionali di categoria (prima, seconda, terza e quarta) e di settore di età (giovanili e veterani), sia individuali sia a squadre.

      • condizioni per l’appartenenza a questo gruppo sono:

      1. essere inserito nella categoria dei Giudici arbitri da almeno due anni e non aver avuto rilievi dai Commissari di campo;
      2. aver diretto un congruo numero di competizioni sia a squadre sia individuali;
      3. assicurare almeno la disponibilità nelle giornate del sabato e della domenica;
      4. possedere un’ottima conoscenza delle Carte federali;
      5. avere sempre redatto correttamente i referti arbitrali;
      6. essere disponibili a spostarsi, con ragionevole preavviso, per la direzione di finali nazionali a squadre, tornei di particolare importanza, Campionati individuali.
    5. GRUPPO C
    6. • Giudici arbitri, di norma, destinati ad operare, oltre che nelle manifestazioni previste per il gruppo D, in tornei di terza e quarta categoria, e di settore di età (giovanili e veterani), anche di un certo impegno e, sporadicamente, in determinati incontri a squadre a vari livelli, secondo il giudizio del Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale o del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale.

      • l’inserimento in questa fascia viene accordato in seguito ad una valutazione di scarsa disponibilità, ma di comprovata abilità. E’ comunque indispensabile l’avere almeno diretto sia un impegnativo torneo individuale sia tre incontri a squadre nell’anno preso a base per la valutazione.

    7. GRUPPO D
    8. • Giudici arbitri, di norma, destinati ad operare in manifestazioni provinciali ed, eccezionalmente, regionali di terza e quarta categoria, e di settore di età (giovanili e veterani).

      • sono inseriti in questo gruppo i Giudici arbitri non inclusi nei precedenti tre gruppi e tutti gli Allievi giudici arbitri; un Giudice arbitro che permanga per oltre due anni consecutivi nel gruppo D può essere convocato dal Direttivo della Sezione regionale per una verifica teorico-pratica della sua preparazione e del suo operato.

      - Graduatorie relative agli Arbitri

    9. GRUPPO A (Club Arbitri)
    10. • gli Arbitri in attività di servizio continuativo che operano, oltre che in quelle dei gruppi B e C, in manifestazioni internazionali.

      • condizioni per l’appartenenza a questo gruppo sono:

      1. essere inserito nella categoria degli Arbitri da almeno due anni con il giudizio di ottimo;
      2. aver diretto tutti gli incontri a squadre ed i tornei per i quali sia stato designato;
      3. non aver ricevuto valutazioni negative dai Giudici arbitri titolari delle manifestazioni o dai Commissari di campo;
      4. essere disponibile a spostarsi con ragionevole preavviso nell’ambito del territorio nazionale ed all’estero;
      5. avere un’ottima conoscenza delle Regole di tennis e delle norme, sia nazionali sia internazionali, relative alla conduzione di un incontro di tennis;
      6. avere una buona conoscenza della lingua inglese.

      • gli Arbitri internazionali certificati sono inseriti automaticamente nel gruppo A.

    11. GRUPPO B
    12. • Arbitri, di norma, destinati ad operare in tutte le manifestazioni nazionali e regionali di categoria (prima, seconda, terza e quarta) e di settore di età (giovanili e veterani), sia individuali sia a squadre.

      • condizioni per l’appartenenza a questo gruppo sono:

      1. essere inserito nella categoria degli Arbitri da almeno un anno e non aver avuto gravi rilievi da parte dei Giudici arbitri titolari delle manifestazioni o dai Commissari di campo;
      2. aver diretto in modo idoneo un congruo numero di incontri;
      3. assicurare almeno la disponibilità nelle giornate del sabato e della domenica;
      4. possedere una buona conoscenza delle Regole di tennis e delle norme relative alla conduzione di un incontro di tennis;
      5. essere disponibile a spostarsi, con ragionevole preavviso, per l’arbitraggio di incontri in manifestazioni riguardanti finali nazionali a squadre, tornei di particolare importanza, Campionati individuali.
    13. GRUPPO C

    • Arbitri, di norma, destinati ad operare in manifestazioni regionali e provinciali.

    • sono inseriti in questo gruppo gli Arbitri non inclusi nei precedenti due gruppi e gli Allievi arbitri; un Arbitro che permanga per oltre due anni consecutivi nel gruppo C può essere convocato dal Direttivo della Sezione regionale per una verifica teorico-pratica del suo operato e della sua preparazione.

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1 - Presenza obbligatoria del Giudice arbitro

  1. Fermo restando l’obbligo di designare il Giudice arbitro in ogni manifestazione, per quelle a squadre la presenza obbligatoria del Giudice arbitro viene disciplinata come sotto indicato:
  2. · 2000 e 2001:
    1. Campionato degli affiliati – serie A e B e C: presenza obbligatoria in tutte le fasi;
    2. Campionati giovanili e veterani: presenza obbligatoria nella seconda e terza fase.
  3. Per gli anni 2002 e 2003, il Consiglio federale, tenuto conto dell’organico del settore, stabilisce le modalità per la graduale e completa applicazione del disposto dell’articolo 2.

Art. 2 - Assenza del Giudice arbitro e deroga all’obbligatorietà

  1. Per i Campionati a squadre, ove non è indicata la presenza obbligatoria, la sostituzione del Giudice arbitro designato può essere effettuata anche con un tesserato non Giudice arbitro, solo dopo che sia risultato vano ogni altro tentativo, secondo le modalità previste per il ritardo e l’assenza del Giudice arbitro designato.
  2. I capitani delle squadre devono sottoscrivere una dichiarazione di affidamento della direzione arbitrale al tesserato non Giudice arbitro, da allegarsi al referto arbitrale.
  3. Quando non è possibile raggiungere l’accordo, l’incontro non ha inizio o non può proseguire; i capitani ne indicano i motivi per iscritto ed informano immediatamente il Commissario di gara competente.
  4. Se il Giudice arbitro designato sopraggiunge, in qualunque momento, assume senz’altro la direzione dell’incontro a squadre; le operazioni già effettuate, però, non si ripetono, salve le necessarie correzioni da apportarsi solo se non è iniziato il primo incontro individuale.
  5. Se, invece, sopraggiunge un qualsiasi Giudice arbitro, i capitani delle squadre possono, di comune accordo, chiedergli di subentrare nella direzione dell’incontro a squadre.

Art. 3 - Designazioni degli Arbitri

  1. Fermo restando l’obbligo di designare gli Arbitri in ogni manifestazione, per quelle a squadre la designazione degli Arbitri in ogni incontro intersociale deve essere effettuata nel numero minimo e come sotto riportato:

· 2000 e 2001:

  1. Campionato degli affiliati – serie A e B: 2 Arbitri in tutte le fasi;
  2. Campionato degli affiliati – serie C: 2 Arbitri in tutte le fasi;
  3. Campionati giovanili: 1 Arbitro nella seconda e terza fase;
  4. Campionati veterani: 1 Arbitro nella terza fase.
  1. Per gli anni 2002 e 2003, il Consiglio federale, tenuto conto dell’organico del settore, stabilisce le modalità per la graduale e completa applicazione del disposto dell’articolo 2.
  2. Rimane salva la facoltà di designare un maggior numero di Arbitri laddove è previsto dai regolamenti delle singole manifestazioni o richiesto dalla loro importanza.
  3. La mancata designazione o l’assenza degli Arbitri designati non toglie validità alla manifestazione; il Giudice arbitro li sostituisce, preferibilmente, con altri Arbitri o, in ogni caso, con tesserati.
  4. In ogni manifestazione individuale, l’obbligo di designare gli Arbitri si riferisce unicamente al turno delle semifinali e delle finali di ogni gara.

Art. 4 - Dichiarazione di disponibilità degli Ufficiali di gara

  1. Per i Campionati a squadre ogni affiliato deve dare la disponibilità di un Giudice arbitro e di almeno un Arbitro, come sotto riportato:

· 2000 e 2001:

  1. Campionato degli affiliati – serie A e B.
  1. Per gli anni 2002 e 2003, il Consiglio federale, tenuto conto dell’organico del settore, stabilisce le modalità per la graduale e completa applicazione del disposto dell’articolo 2.

Art. 5 - Disposizioni transitorie per gli Aspiranti arbitri, per i Giudici arbitri provinciali e per i Giudici arbitri internazionali

  1. Premesso che, nella nuova classificazione, sono state abolite le figure degli Aspiranti arbitri, dei Giudici arbitri provinciali e dei Giudici arbitri internazionali, per l’inquadramento degli stessi, all’entrata in vigore del presente Regolamento, si procede come segue:
    1. Aspiranti arbitri: gli Aspiranti arbitri iscritti nell’Elenco speciale vi permangono fino al compimento del sedicesimo anno di età ed, in tale data, diventano Allievi arbitri a tutti gli effetti;
    2. Arbitri nazionali: gli Arbitri nazionali che hanno superato il previsto esame da più di un anno sono inquadrati definitivamente in quella qualifica; quelli che non hanno ancora compiuto un anno dal superamento dell’esame sono inquadrati come Allievi arbitri a tutti gli effetti;
    3. Giudici Arbitri provinciali: i Giudici arbitri provinciali che hanno superato il previsto esame da più di un anno sono inquadrati direttamente quali Giudici arbitri regionali; quelli che non hanno ancora compiuto un anno dal superamento dell’esame sono inquadrati come Allievi giudici arbitri ed hanno gli stessi diritti e doveri di questi ultimi;
    4. Giudici arbitri internazionali: i Giudici arbitri nominati internazionali prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento conservano la loro qualifica fino all’uscita definitiva dai quadri e dall’Albo, ma, per essere considerati idonei a dirigere manifestazioni internazionali, devono ottenere la prevista certificazione dagli organismi internazionali a ciò preposti (I.T.F., E.T.A., ecc.).

... inserire tabella di riepilogo .......