REGOLAMENTO DEGLI
UFFICIALI DI GARA
TITOLO PRIMO
GENERALITÀ
Art. 1 - Generalità
- Gli Ufficiali di gara costituiscono una classe di tesserati
alla F.I.T. a cui è demandata la responsabilità di assicurare il regolare
svolgimento delle manifestazioni agonistiche.
- Mansioni, compiti ed organizzazione degli Ufficiali di gara
sono specificati nelle Regole di tennis, nel presente Regolamento e negli
altri Regolamenti federali.
- Gli Ufficiali di gara, nell’esercizio delle loro
funzioni, rispondono del loro operato all’organizzazione centrale e
periferica del settore degli Ufficiali di gara.
Art. 2 - Presenza
obbligatoria degli Ufficiali di gara
- Ogni manifestazione agonistica deve essere diretta da un
Giudice arbitro.
- In caso di assenza del Giudice arbitro designato,
l’organizzazione del settore, gli enti organizzatori, gli affiliati ed i
capitani delle squadre interessate sono impegnati a ricercare ed incaricare
in sostituzione altro Giudice arbitro.
- In mancanza di Giudice arbitro la manifestazione agonistica
non può avere luogo.()
- L’impiego degli Arbitri è obbligatorio in tutti gli
incontri; in mancanza degli Arbitri designati, spetta al Giudice arbitro
sostituirli, preferibilmente con altri Arbitri o, in ogni caso, con
tesserati.
- Agli effetti delle funzioni arbitrali gli Ufficiali di gara
hanno pieni poteri, nei limiti stabiliti dai Regolamenti, indipendentemente
dalla loro categoria e qualifica.
Art. 3 - Doveri ed impegno d’onore
- L’Ufficiale di gara in attività deve accettare la
direzione della manifestazione per la quale viene designato o richiesto,
salvo giustificato impedimento.
- All’atto della designazione, l’Ufficiale di gara deve
adempiere, con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza di tutte le
norme federali, tecniche e disciplinari, gli incarichi e le mansioni che gli
vengono affidati o richiesti.
TITOLO SECONDO
ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DEGLI UFFICIALI DI GARA
Capo I
Organizzazione
Art. 4 - Costituzione e scopi
- Il settore degli Ufficiali di gara della Federazione
italiana tennis assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare
delle manifestazioni agonistiche.
Art. 5 - Autogoverno
- Il settore degli Ufficiali di gara, nell’ambito dello
Statuto e dei Regolamenti della F.I.T., si autogoverna ed è autonomo per
quanto concerne:
- le nomine nell’ambito del settore, ad esclusione di
quelle del Comitato centrale degli Ufficiali di gara (C.C.U.G.)
- l’organizzazione generale del settore;
- il reclutamento, la qualificazione e l’inquadramento
degli Ufficiali di gara;
- l’impiego degli Ufficiali di gara;
- la giurisdizione tecnica sugli Ufficiali di gara
nell’esercizio dell’attività tipica;
- l’organizzazione e la gestione dell’attività
atipica.
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, inoltre,
propone annualmente al Consiglio federale un piano di spesa necessario al
funzionamento del settore degli Ufficiali di gara.
Art. 6 - Fondi destinati al settore
- Il Consiglio federale, annualmente e su indicazione del
Comitato centrale degli Ufficiali di gara, approva il piano di spesa per il
funzionamento del settore degli Ufficiali di gara e lo inserisce in un
capitolo del bilancio preventivo della F.I.T.
- Nel predetto capitolo di bilancio sono compresi i fondi
destinati all’attività gestita dal Comitato centrale degli Ufficiali di
gara e quelli destinati alle singole sezioni regionali.
- L’erogazione dei fondi, sia che riguardi l’attività
funzionale del settore degli Ufficiali di gara, sia che riguardi i rimborsi
delle spese degli Ufficiali di gara chiamati a svolgere la loro attività
tipica ed atipica, viene effettuata sulla base del piano di spesa annuale:
- dalla F.I.T., direttamente, per l’attività di
organizzazione del settore gestita dal Comitato centrale;
- da ogni Comitato regionale per l’attività della
propria sezione regionale e per i rimborsi delle spese degli Ufficiali
di gara ad essa appartenenti, sia per l’attività tipica sia per
quella atipica.
Art. 7 - Organizzazione del settore degli
Ufficiali di gara
- L’organizzazione del settore si distingue in centrale e
periferica.
- Costituiscono l’organizzazione centrale:
- il Presidente del Comitato centrale degli Ufficiali di
gara;
- il Comitato centrale degli Ufficiali di gara
(C.C.U.G.);
- la Consulta nazionale dei Fiduciari degli Ufficiali di
gara regionali.
- Costituiscono l’organizzazione periferica:
- il Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale
(F.U.R.);
- il Direttivo della sezione regionale (D.S.R.);
- la riunione della sezione regionale;
- il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale
(F.U.P.);
- il Direttivo della sezione provinciale (D.S.P.);
- la riunione della sezione provinciale.
- L’organizzazione periferica si divide, inoltre, in
sezioni regionali che, a loro volta, si suddividono in sezioni provinciali.
Art. 8 - Requisiti per le cariche - Durata
- La carica di dirigente del settore può essere ricoperta
solo da tesserati che si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto per
l’eleggibilità alle cariche federali.
- Le cariche hanno la durata di un biennio.
- Nel caso di nomina infra-biennale, la durata in carica è
limitata al residuo del biennio in corso.
CAPO II
Organizzazione centrale
Art. 9 - Presidente del Comitato centrale
degli Ufficiali di gara
- Il Presidente del Comitato centrale degli Ufficiali di gara
viene nominato dal Consiglio federale che lo sceglie tra i Giudici arbitri
con qualifica almeno nazionale.
- Il Presidente:
- convoca almeno quattro volte all’anno e presiede le
riunioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, per le quali
redige l’ordine del giorno;
- convoca e presiede la Consulta nazionale dei Fiduciari
degli Ufficiali di gara regionali;
- propone al Comitato centrale degli Ufficiali di gara la
nomina del segretario del medesimo;
- cura i rapporti con gli altri organi federali;
- prende decisioni d’urgenza, salva successiva ratifica
del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, che deve essere
sollecitamente convocato al riguardo;
- ha facoltà di delegare, per specifiche funzioni, le
proprie prerogative ad altro componente del Comitato centrale degli
Ufficiali di gara.
- In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue
funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento, dal
componente del Comitato centrale degli Ufficiali di gara con qualifica
maggiore di Giudice arbitro e, a parità di qualifica, più anziano di età.
Art. 10 - Comitato centrale degli Ufficiali
di gara
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara è nominato
dal Consiglio federale ed è costituito dal Presidente e da un numero minimo
di sei componenti che può, di volta in volta, essere aumentato dal
Consiglio federale in relazione alle esigenze funzionali del settore.
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara è autonomo,
ma risponde al Consiglio federale dell’efficienza del settore.
- Le riunioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara
sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti; esso
delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello del
Presidente.
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara si organizza
in sottocommissioni per l’espletamento delle proprie funzioni
Art. 11 - Compiti del Comitato centrale
degli Ufficiali di gara
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara:
- dirige e controlla tutta l’attività del settore,
emanando circolari esplicative;
- propone al Consiglio federale modifiche od integrazioni
del presente Regolamento e delle Disposizioni di attuazione;
- nomina il segretario, su proposta del Presidente;
- nomina i Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali ed
i componenti dei Direttivi delle sezioni regionali, sentito il parere
dei Comitati regionali di competenza;
- propone al Consiglio federale la nomina dei Giudici
arbitri benemeriti;
- predispone, dopo aver raccolto le previsioni
dell’attività delle singole sezioni regionali, un piano di spesa per
il funzionamento del settore degli Ufficiali di gara, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio federale per l’inserimento nel
bilancio preventivo della F.I.T.; in tale piano di spesa sono distinte
le spese necessarie all’attività gestita dal Comitato centrale degli
Ufficiali di gara da quelle necessarie all’attività gestita dalle
singole sezioni regionali;
- propone annualmente al Consiglio federale, per la
necessaria approvazione, le tabelle dei rimborsi delle spese agli
Ufficiali di gara;
- indice, almeno due volte all’anno, la Consulta
nazionale dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali;
- controlla e coordina l’organizzazione periferica del
settore;
- cura la tenuta degli Albi degli Ufficiali di gara,
adottando i provvedimenti relativi ai movimenti nei quadri;
- tiene uno schedario delle prestazioni degli Ufficiali
di gara con qualifica nazionale ed internazionale, relativo alle
designazioni effettuate dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
- stabilisce i programmi, le modalità d’esame e le
prove per i passaggi di qualifica;
- nomina le Commissioni esaminatrici per Giudice arbitro
nazionale;
- ammette i Giudici arbitri regionali, su proposta dei
Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali, a sostenere il colloquio
per il conseguimento della qualifica superiore;
- organizza convegni e corsi di aggiornamento;
- sceglie gli Ufficiali di gara da inviare a convegni ed
a corsi che si svolgono all’estero, al fine di adeguare la categoria
ai livelli internazionali;
- ammette gli Ufficiali di gara, a proprio insindacabile
giudizio, ma anche su segnalazione dei Fiduciari degli Ufficiali di gara
regionali, a partecipare a corsi internazionali idonei per conseguire la
qualifica di Ufficiale di gara internazionale certificato;
- designa i Giudici arbitri, gli Arbitri ed i Commissari
di campo per le manifestazioni di propria competenza a norma
dell’articolo 25;
- propone annualmente Arbitri internazionali e Giudici
arbitri internazionali agli organismi internazionali per la direzione di
manifestazioni da questi approvate;
- propone al Consiglio federale premi per gli Ufficiali
di gara meritevoli;
- propone al Consiglio federale l’assegnazione del
distintivo d’onore agli Ufficiali di gara meritevoli;
- sorveglia la puntualità dell’invio della
documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
- adotta provvedimenti tecnici nei confronti degli
Ufficiali di gara;
- non può designare e vieta le designazioni degli
Ufficiali di gara sottoposti a procedimento disciplinare;
- aggiorna, annualmente, anche su proposta dei Fiduciari
degli Ufficiali di gara regionali, la classifica operativa degli
Ufficiali di gara;
- cura la pubblicazione negli Atti ufficiali
dell’elenco degli ufficiali di gara inclusi nei gruppi A.
Art. 12 - Segretario del Comitato centrale
degli Ufficiali di gara
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara nomina il
proprio segretario su proposta del Presidente.
- Se nominato al di fuori dei componenti, partecipa alle
riunioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara senza diritto di
voto.
- Redige il verbale delle riunioni firmandolo congiuntamente
al Presidente.
- Cura l’attuazione delle deliberazioni del Comitato
centrale degli Ufficiali di gara, inviandone copia ai Direttivi del settore
ed al Consiglio federale.
- Il segretario del Comitato centrale degli Ufficiali di
gara, sia se nominato tra i componenti del C.C.U.G., sia se nominato al di
fuori di essi, svolge le sue funzioni a titolo gratuito.
Art. 13 - Consulta nazionale dei Fiduciari
degli Ufficiali di gara regionali
- La Consulta nazionale dei Fiduciari degli Ufficiali di gara
regionali è composta dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara e dai
Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
- E’ indetta dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara
almeno due volte all’anno per dibattere i problemi del settore,
l’organizzazione e la conduzione dello stesso; viene convocata dal
Presidente del Comitato centrale degli Ufficiali di gara anche su richiesta
della maggioranza dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
- E’ presieduta dal Presidente del Comitato centrale degli
Ufficiali di gara; funge da segretario il segretario del Comitato centrale
degli Ufficiali di gara, che redige il verbale delle riunioni, firmandolo
congiuntamente al Presidente, e lo invia al Consiglio federale ed a tutti i
Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
CAPO III
Organizzazione periferica
Art. 14 - Sezioni regionali
- In ogni regione è costituita la sezione regionale degli
Ufficiali di gara, che per la propria attività si avvale di norma della
sede e delle strutture del Comitato regionale.
- Comprende tutte le sezioni provinciali esistenti nella
regione.
- E’ retta dal Direttivo della sezione regionale.
Art. 15 - Fiduciario degli Ufficiali di gara
regionale
- Viene nominato dal Comitato centrale degli Ufficiali di
gara per un biennio, sentito il parere del Comitato regionale di competenza,
tra i Giudici arbitri, con qualifica almeno regionale, appartenenti alla
sezione.
- Il Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale:
- quando non è componente del Comitato regionale,
partecipa alle riunioni dello stesso, con voto consultivo;
- propone al Direttivo della sezione regionale la nomina
del segretario, per l’espletamento, nell’ambito dello stesso, delle
medesime funzioni del segretario del Comitato centrale degli Ufficiali
di gara, scegliendolo tra i componenti del Direttivo della sezione
regionale o tra gli Ufficiali di gara della sezione regionale; la
funzione di segretario del Direttivo della sezione regionale viene
svolta sempre a titolo gratuito;
- per la sede della sezione si avvale di quella del
Comitato regionale, utilizzando le strutture federali esistenti;
- convoca e presiede le riunioni del Direttivo della
sezione regionale;
- convoca e presiede le riunioni della sezione regionale;
- convoca le riunioni delle sezioni provinciali indette
dal Direttivo della sezione regionale;
- propone al Comitato centrale degli Ufficiali di gara i
candidati per la qualifica di Giudice arbitro nazionale;
- segnala al C.C.U.G. gli Ufficiali di gara idonei a
partecipare ai corsi internazionali per l’ottenimento della
certificazione;
- propone al C.C.U.G. gli Ufficiali di gara meritevoli
per l’assegnazione di distintivi d’onore e premi.
- In caso di impedimento del Fiduciario degli Ufficiali di
gara regionale, le sue funzioni vengono temporaneamente esercitate dal
componente del Direttivo della sezione regionale con qualifica maggiore di
Giudice arbitro e, a parità di qualifica, più anziano di età.
Art. 16 - Direttivo della sezione regionale
- E’ costituito dal Fiduciario degli Ufficiali di gara
regionale, che lo presiede, e da un minimo di due ad un massimo di sei
componenti nominati dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara, su
proposta del Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale di competenza, fra
tutti gli Ufficiali di gara della regione, sentito il parere del Comitato
regionale di competenza.
- Il Direttivo della sezione regionale:
- organizza e gestisce l’attività della sezione
regionale;
- coordina e controlla l’attività ed il funzionamento
delle sezioni provinciali secondo gli indirizzi del Comitato centrale
degli Ufficiali di gara;
- nomina il segretario, su proposta del Fiduciario degli
Ufficiali di gara regionale;
- nomina i Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali
nelle sezioni provinciali, sentito il parere del Comitato provinciale
competente;
- sostituisce i Fiduciari degli Ufficiali di gara
provinciali, in caso di loro impedimento, per qualsiasi motivo o a causa
di dimissioni;
- nomina, su proposta del Fiduciario degli Ufficiali di
gara provinciale, il segretario della sezione provinciale e, ove
previsto, i componenti del Direttivo della sezione provinciale;
- invia annualmente al Comitato centrale degli Ufficiali
di gara una previsione dell’attività della sezione regionale;
- raccoglie, per inserirle nella previsione
dell’attività della sezione regionale, le previsioni dell’attività
delle singole sezioni provinciali;
- provvede al controllo delle note spese che trasmette al
Comitato regionale per l’immediato rimborso agli Ufficiali di gara
della sezione regionale, sia per l’attività tipica sia per
l’attività atipica;
- presenta annualmente al Comitato centrale degli
Ufficiali di gara una relazione sull’attività svolta dalla sezione
regionale e dalle sezioni provinciali in cui si suddivide;
- aggiorna gli Albi regionali degli Ufficiali di gara e
ne propone i gruppi operativi;
- tiene uno schedario delle prestazioni degli Ufficiali
di gara della sezione regionale e trasmette a fine anno al Comitato
centrale degli Ufficiali di gara un prospetto riassuntivo in cui siano
espresse, per ciascuno elemento, la valutazione e la segnalazione per
eventuali premi o movimenti nei quadri;
- indice, almeno due volte all’anno, la riunione della
sezione regionale;
- indice le riunioni programmatiche di coordinamento
degli istruttori dei corsi di esami e delle riunioni di aggiornamento;
- indice, almeno quattro volte all’anno, le riunioni
con i Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali;
- controlla l’operato degli Ufficiali di gara in tutte
le manifestazioni che si svolgono nella regione;
- designa i Giudici arbitri, gli Arbitri e i Commissari
di campo nelle manifestazioni di propria competenza, a norma
dell’articolo 26;
- sorveglia la puntualità dell’invio della
documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
- per le gare che si svolgono nella propria regione:
- comunica al Comitato centrale degli Ufficiali di
gara i provvedimenti di carattere tecnico adottati nei confronti di
Ufficiali di gara appartenenti alla propria sezione;
- segnala al Comitato centrale degli ufficiali di
gara eventuali mancanze tecniche di Ufficiali di gara appartenenti a
sezioni diverse dalla propria;
- ammette gli Allievi ufficiali di gara al passaggio
definitivo tra gli Ufficiali di gara della sezione (Giudici arbitri
regionali ed Arbitri nazionali), su proposta dei Fiduciari degli
Ufficiali di gara provinciali;
- mantiene rapporti frequenti con il Comitato centrale
degli Ufficiali di gara e continui con i Fiduciari degli Ufficiali di
gara provinciali;
- indice, d’intesa con il Comitato centrale degli
Ufficiali di gara, i corsi d’esame per Allievi ufficiali di gara e le
riunioni di aggiornamento;
- nomina gli istruttori per i corsi di esame e per le
riunioni di aggiornamento;
- nomina le Commissioni esaminatrici per Allievi
ufficiali di gara.
- Il Direttivo della sezione regionale, per l’espletamento
delle proprie funzioni, può attribuire ai singoli componenti mansioni
specifiche e, in particolare, nomina, preferibilmente tra i suoi componenti,
l’Addetto regionale arbitri (A.R.A.).
Art. 17 - Riunione della sezione regionale
- La riunione della sezione regionale è composta dagli
iscritti negli Albi di tutte le sezioni provinciali della regione.
- Viene indetta dal Direttivo della sezione regionale e
convocata dal Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale che la presiede;
in sua assenza è presieduta dal componente del Direttivo della sezione
regionale con qualifica maggiore di Ufficiale di gara e, a parità di
qualifica, più anziano di età.
- Dibatte i problemi del settore, l’organizzazione e la
conduzione dello stesso.
Art. 18 - Sezioni provinciali
- In ogni capoluogo di provincia è costituita la sezione
provinciale degli Ufficiali di gara che, per la propria attività, si avvale
di norma della sede e delle strutture federali ivi esistenti.
- Sono iscritti di diritto tutti gli Ufficiali di gara
residenti nella provincia.
- E’ retta da un Fiduciario degli Ufficiali di gara
provinciale che si avvale della collaborazione di un segretario e, ove
previsto, del Direttivo della sezione provinciale.
Art. 19 - Fiduciario degli Ufficiali di gara
provinciale
- Viene nominato dal Direttivo della sezione regionale,
sentito il parere del Comitato provinciale di competenza, tra i Giudici
arbitri della provincia.
- Il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale:
- controlla l’attività degli Ufficiali di gara
iscritti alla sezione, avendo con gli stessi contatti frequenti;
- tiene, per ogni iscritto alla sezione provinciale, una
scheda personale sulla quale annota le designazioni, le partecipazioni
alle riunioni di aggiornamento e l’attività atipica, nonché i
relativi punteggi;
- propone al Direttivo della sezione regionale la nomina
del segretario della sezione provinciale, scegliendolo fra gli iscritti
alla stessa, al fine di collaborare, a titolo gratuito, in tutte le
attività della sezione e sostituire il Fiduciario degli Ufficiali di
gara provinciale in caso di suo temporaneo impedimento;
- propone al Direttivo della sezione regionale la nomina
dei componenti del Direttivo della sezione provinciale, ove previsto,
sentito il parere del Comitato provinciale;
- redige annualmente una previsione dell’attività
della sezione e la invia al Direttivo della sezione regionale;
- quando non è componente del Comitato provinciale,
partecipa alle riunioni dello stesso, con voto consultivo;
- convoca e presiede le riunioni della sezione
provinciale;
- convoca almeno quattro riunioni di aggiornamento
all’anno, diramando l’invito a tutti gli Ufficiali di gara iscritti
alla sezione provinciale secondo le direttive del Direttivo della
sezione regionale;
- designa i Giudici arbitri, gli Arbitri ed i Commissari
di campo per le manifestazioni di propria competenza, a norma
dell’articolo 27;
- sorveglia la puntualità dell’invio della
documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
- per le gare che si svolgono nella propria provincia:
- comunica al Direttivo della sezione regionale i
provvedimenti di carattere tecnico adottati nei confronti degli
Ufficiali di gara appartenenti alla propria sezione;
- segnala al Direttivo della sezione regionale
eventuali mancanze tecniche di Ufficiali di gara appartenenti a
sezioni diverse dalla propria;
- propone al Direttivo della sezione regionale gli
Allievi ufficiali di gara idonei al passaggio definitivo nella qualifica
di Giudice arbitro regionale o di Arbitro nazionale;
- organizza corsi di preparazione agli esami per Allievi
ufficiali di gara, di intesa con il Direttivo della sezione regionale;
- svolge ogni altra attività, analogamente al Direttivo
della sezione regionale, per assicurare la migliore organizzazione e la
più efficiente attività della sezione provinciale.
Art. 20 - Direttivo della sezione
provinciale
- Nelle sezioni provinciali con oltre cinquanta iscritti è
istituito il Direttivo della sezione provinciale, costituito dal Fiduciario
degli Ufficiali di gara provinciale, che lo presiede, e da un minimo di due
ad un massimo di quattro componenti, nominati dal Direttivo della sezione
regionale su proposta del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale e
scelti tra gli Ufficiali di gara iscritti alla sezione.
- Il Direttivo della sezione provinciale collabora con il
Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, il quale può assegnare ai
singoli componenti specifiche mansioni.
Art. 21 - Riunione della sezione provinciale
- Alla riunione della sezione provinciale partecipano gli
iscritti negli Albi della sezione.
- Vi si dibattono i problemi del settore, l’organizzazione
e la conduzione dello stesso.
- Viene convocata, quando se ne presenti la necessità, dal
Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale.
- Viene presieduta dal Fiduciario degli Ufficiali di gara
provinciale o, in sua assenza, da un Ufficiale di gara designato dai
presenti.
- Il Direttivo della sezione regionale, quando lo ritiene
opportuno, può indire una riunione della sezione provinciale che viene
convocata dal Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale e da questi
presieduta.
Art. 22 - Dimissioni ed impedimenti
- In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per
qualsiasi motivo, a continuare a svolgere le funzioni di dirigente del
settore, chi lo ha nominato provvede sollecitamente alla sua sostituzione.
Art. 23 - Provvedimenti in caso di mancato
funzionamento
- In caso di manifesto mancato funzionamento di un Fiduciario
degli Ufficiali di gara regionale o di un Direttivo della sezione regionale
o di un Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale o di un Direttivo
della sezione provinciale, il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, al
fine di garantire i servizi di competenza delle sezioni, sentiti anche il
Comitato regionale ed il Comitato provinciale di competenza:
- deve convocare in via preliminare ed ascoltare
singolarmente e collegialmente i dirigenti interessati;
- dispone per le eventuali sostituzioni necessarie.
CAPO IV
Designazioni
Art. 24 - Norme comuni
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, il Direttivo
della sezione regionale ed il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale
devono effettuare le designazioni degli Ufficiali di gara per le
manifestazioni di rispettiva competenza.
- L’Ufficiale di gara non può essere designato per
manifestazioni che si svolgono contemporaneamente.
- Le designazioni effettuate devono essere comunicate per
iscritto, oltre che all’Ufficiale di gara designato, anche all’affiliato
organizzatore od ospitante la manifestazione; inoltre le designazioni
effettuate dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara devono essere
comunicate per iscritto anche al Direttivo della sezione regionale di
appartenenza del designato e, quelle effettuate dal Direttivo della sezione
regionale, al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale della sezione
provinciale di appartenenza del designato.
- Ogni designazione deve essere annotata nella scheda
personale dell’Ufficiale di gara, a cura del designante.
- Negli incontri intersociali dei Campionati nazionali a
squadre, non può essere designato Giudice arbitro un tesserato di uno dei
due affiliati interessati.
Art. 25 - Designazioni di competenza del
Comitato centrale degli Ufficiali di gara
- Sono di competenza del Comitato centrale degli Ufficiali di
gara le designazioni degli Ufficiali di gara relative a:
- tutte le manifestazioni internazionali, con eccezione
di quelle il cui regolamento prevede la competenza di un organo
internazionale diverso;
- tutte le manifestazioni la cui approvazione spetti agli
organi centrali della Federazione;
- tutti i Campionati nazionali individuali;
- il Campionato a squadre degli affiliati - serie A e B,
ed il tabellone nazionale della serie C;
- i gironi finali dei Campionati a squadre giovanili e
veterani;
- le manifestazioni finali di competizioni nazionali
giovanili.
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara può
riservarsi la designazione per altre manifestazioni di particolare
importanza, così come può delegare il Direttivo della sezione regionale
per designazioni relative a specifiche manifestazioni.
Art. 26 - Designazioni di competenza del
Direttivo della sezione regionale
- Sono di competenza del Direttivo della sezione regionale le
designazioni degli Ufficiali di gara relative a:
- tutte le manifestazioni la cui approvazione spetti al
Comitato regionale, salva la competenza del Fiduciario degli Ufficiali
di gara provinciale;
- tutte le manifestazioni la cui approvazione spetti agli
organi centrali della Federazione, salva la competenza del Comitato
centrale degli Ufficiali di gara;
- le fasi regionali dei Campionati nazionali individuali;
- il Campionato a squadre degli affiliati – divisioni
regionali;
- le fasi eliminatorie regionali e nazionali dei
Campionati a squadre giovanili e veterani;
- le fasi regionali di manifestazioni nazionali
giovanili.
- Il Direttivo della sezione regionale può, altresì, essere
delegato dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara per designazioni
relative a specifiche manifestazioni.
- Il Direttivo della sezione regionale può, infine, delegare
il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale per designazioni relative
a specifiche manifestazioni.
Art. 27 - Designazioni di competenza del
Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale
- Sono di competenza del Fiduciario degli Ufficiali di gara
provinciale le designazioni degli Ufficiali di gara relative a:
- tutte le manifestazioni provinciali individuali ed a
squadre;
- le eventuali fasi provinciali dei Campionati nazionali
individuali;
- il Campionato a squadre degli affiliati – eventuali
divisioni provinciali;
- le eventuali fasi eliminatorie provinciali dei
Campionati a squadre giovanili e veterani;
- le fasi comunali e provinciali di competizioni
nazionali giovanili.
- Il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale può
essere delegato dal Direttivo della sezione regionale per designazioni
relative a specifiche manifestazioni.
TITOLO TERZO
INQUADRAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA
CAPO I
Norme comuni
Art. 28 - Categorie e classificazioni
speciali
- Gli Ufficiali di gara della F.I.T. si distinguono nelle
seguenti categorie:
- assistenti dell’Arbitro;
- Arbitri;
- Giudici arbitri.
- Gli assistenti dell’Arbitro non hanno inquadramento
ufficiale; vengono istruiti ed utilizzati all’occorrenza.
- Il tesserato, non iscritto negli Albi, che viene chiamato
per occasione a svolgere le funzioni di Ufficiale di gara, viene considerato
tale a tutti gli effetti nell’ambito dell’attività prestata.
- Gli Ufficiali di gara hanno altresì le seguenti
classificazioni speciali:
- Allievi ufficiali di gara;
- Ufficiali di gara inattivi.
Art. 29 - Albi
- Gli Ufficiali di gara sono iscritti nell’Albo dei Giudici
arbitri o nell’Albo degli Arbitri.
- Gli iscritti negli Albi sono di diritto iscritti alle
sezioni provinciali e regionali di residenza.
Art. 30 - Requisiti
- Possono essere iscritti negli Albi i tesserati che
possiedono i seguenti requisiti:
- siano cittadini italiani o cittadini stranieri che
parlino correntemente la lingua italiana;
- siano residenti in Italia;
- non abbiano riportato condanne per delitti dolosi:
- non siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o
da parte di una Federazione sportiva nazionale, a squalifiche o ad
inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, i
Giudici arbitri, ed il sedicesimo anno di età, gli Arbitri;
- non siano Insegnanti di tennis iscritti nell’Albo e
negli Elenchi.
- Il settore degli ufficiali di gara si riserva di chiedere
agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.
Art. 31 - Incompatibilità
- Le incompatibilità sono di due tipi:
- incompatibilità a svolgere attività tipica di
Ufficiale di gara;
- incompatibilità fra cariche federali o sociali.
- Non possono svolgere l’attività tipica di Arbitro o di
Giudice arbitro nelle manifestazioni approvate dalla F.I.T., fatte salve
quelle internazionali:
- i componenti del Consiglio federale;
- i componenti del Comitato centrale degli Ufficiali di
gara;
- i Giudici sportivi nazionale e regionali ed i loro
sostituti, i componenti della Corte federale e della Corte d’appello
federale, il Procuratore federale ed i suoi sostituti;
- il Commissario di gara nazionale ed i suoi supplenti.
- Non possono svolgere l’attività tipica di Arbitro o di
Giudice arbitro nell’ambito dell’attività di competenza dei rispettivi
Comitati regionali:
- il Presidente del Comitato regionale;
- il Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale;
- il Commissario di gara regionale ed i suoi supplenti.
- I Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali non possono
svolgere attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nell’ambito
dell’attività di competenza dei rispettivi Comitati provinciali.
- Incompatibilità occasionali possono verificarsi per il
legittimo sospetto di condizionamenti ambientali, come precedenti,
partecipazione di familiari ed altri.
- Sono incompatibili tra loro, e quindi non cumulabili, le
cariche di dirigenti del settore degli Ufficiali di gara.
- La qualifica di Ufficiale di gara certificato o in attività
di servizio continuativo (intendendosi come tale quella degli ufficiali di
gara inseriti nei gruppi A della graduatoria di cui all’articolo 130 delle
Disposizioni di attuazione del presente Regolamento) è incompatibile con
qualsiasi altra carica sociale e federale, elettiva o di nomina.
- Nel caso di incompatibilità di cui al comma precedente,
l’Ufficiale di gara deve optare per la carica sociale o federale o per
l’appartenenza ai gruppi A: nel caso di opzione per la carica sociale o
federale, l’Ufficiale di gara viene automaticamente trasferito nei gruppi
B; se certificato, invece, deve anche rinunciare espressamente alla
certificazione.
- Per le modalità dell’opzione si richiama quanto
stabilito dal Regolamento organico.
- La qualifica di Ufficiale di gara è altresì incompatibile
con quella di Insegnante di tennis iscritto nell’Albo e negli Elenchi; il
conseguimento di quest’ultima da parte dell’Ufficiale di gara comporta
la sua cancellazione dagli Albi.
Art. 32 - Ufficiali di gara inattivi
- Gli Ufficiali di gara sono classificati inattivi per i
seguenti motivi:
- non aver raggiunto il punteggio minimo annuale
previsto;
- non aver partecipato alle riunioni di aggiornamento nel
numero previsto;
- a domanda dell’interessato al Comitato centrale degli
Ufficiali di gara tramite Direttivo della sezione regionale;
- incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività
tipica.
- Gli Ufficiali di gara classificati inattivi, salvi i casi
di incompatibilità, non vengono più designati e perdono i benefici
previsti per la categoria.
- Della classificazione di inattività viene fatta menzione
negli Albi.
Art. 33 - Ufficiali di gara internazionali
certificati
- Sono Ufficiali di gara internazionali certificati gli
Arbitri ed i Giudici arbitri che ottengono la certificazione prevista dagli
organismi internazionali riconosciuti dalla International tennis federation
(I.T.F.) e prestano la loro opera sotto il controllo della Federazione
italiana tennis e degli organismi internazionali.
- Gli Ufficiali di gara internazionali certificati, per
mantenere l’iscrizione negli Albi, devono sottostare alle medesime norme
valide per tutti gli altri Ufficiali di gara; per l’assegnazione del
punteggio annuale il Comitato centrale degli Ufficiali di gara valuta anche
l’attività internazionale svolta al di fuori del proprio controllo ed in
altre nazioni, purché gli interessati informino e documentino al Comitato
centrale degli Ufficiali di gara delle designazioni ricevute e delle
relative valutazioni ottenute.
- Gli Ufficiali di gara che conseguono la certificazione sono
nominati d’ufficio, dal C.C.U.G., Ufficiali di gara internazionali
certificati e mantengono tale qualifica fino all’eventuale perdita della
certificazione ed il conseguente ritorno nella qualifica precedentemente
acquisita.
Art. 34 - Direttore di gara
- In ogni manifestazione, sia individuale sia a squadre,
l’Affiliato ospitante deve mettere a disposizione del Giudice arbitro
almeno un collaboratore, maggiorenne e responsabile, che lo rappresenti e
che sia, suo tramite, tesserato alla F.I.T.
- Detto collaboratore, denominato Direttore di gara, attua le
disposizioni e le richieste di carattere tecnico ed organizzativo del
Giudice arbitro.
- La mancata designazione del Direttore di gara e le sue
inadempienze costituiscono infrazioni disciplinari.
- Il Direttore di gara non può gareggiare nella
manifestazione per la quale è incaricato.
CAPO II
Assistenti dell’Arbitro
Art. 35 - Assistenti dell’Arbitro
- Può essere chiamato ad esercitare le mansioni di
assistente dell’Arbitro chiunque possieda buona vista, buon udito, capacità
di attenzione e sia a conoscenza delle norme da applicare.
- Gli assistenti dell’Arbitro sono scelti preferibilmente
tra gli Ufficiali di gara e, comunque, tra i tesserati alla F.I.T..
- Il Giudice arbitro provvede alla designazione e l’Arbitro
all’attribuzione dei compiti.
- Ogni contestazione dei giocatori agli assistenti
dell’Arbitro va considerata come infrazione disciplinare.
Art. 36 - Suddivisione degli assistenti
dell’Arbitro
- Gli assistenti dell’Arbitro si suddividono in:
- Giudici di linea (di fondo, laterale, di battuta e
centrale di battuta);
- Giudici di fallo di piede;
- Giudici di rete.
CAPO III
Arbitri
Art. 37 - Arbitri
- Viene definito Arbitro qualsiasi tesserato, preferibilmente
Ufficiale di gara, designato dal Giudice arbitro a dirigere un incontro, con
i pieni poteri di applicazione delle Regole di tennis e del Regolamento
tecnico sportivo durante l’incontro stesso e con facoltà di proposta al
Giudice arbitro di applicazione del Regolamento di giustizia.
- Per ottenere la qualifica di Arbitro e l’iscrizione
nell’Albo è necessario avere i requisiti indicati negli articoli 30 e 39
e superare gli esami previsti per le varie qualifiche.
Art. 38 - Qualifiche degli Arbitri
- Gli Arbitri hanno le seguenti qualifiche:
- Arbitri nazionali;
- Arbitri internazionali certificati.
- Gli Arbitri hanno altresì le seguenti classificazioni
speciali:
- Allievi arbitri;
- Arbitri inattivi.
Art. 39 - Arbitro nazionale
- Si ottiene la qualifica di Arbitro nazionale e la relativa
iscrizione nell’Albo a seguito dell’esame previsto dall’articolo 84 e
dopo aver superato il periodo di prova quale Allievo arbitro, come previsto
dagli articoli 41 ed 81.
- Sono ammessi a sostenere l’esame coloro che possiedano i
requisiti di cui all’articolo 30 ed inoltre:
- hanno compiuto il sedicesimo anno di età;
- risultino idonei, previa presentazione di
documentazione medica che attesti una buona condizione fisica generale
con particolare riguardo alla vista ed all’udito.
- Gli Arbitri nazionali sono abilitati ad arbitrare,
sull’intero territorio nazionale, incontri di qualsiasi manifestazione
approvata dalla F.I.T.
Art. 40 - Arbitro internazionale certificato
- Gli Arbitri nazionali, per conseguire la qualifica di
Arbitro internazionale certificato, devono superare il corso previsto dagli
organismi internazionali.
- Gli Arbitri internazionali certificati sono abilitati ad
arbitrare, anche all’estero, incontri di qualsiasi manifestazione
approvata dalla F.I.T. o da organismi internazionali riconosciuti dalla
International tennis federation (I.T.F.).
Art. 41 - Allievo arbitro
- Sono Allievi arbitri i tesserati che, avendo superato
l’esame previsto per Arbitro nazionale, non hanno ancora compiuto il
tirocinio previsto per il passaggio automatico nella qualifica.
- Gli Allievi arbitri sono iscritti nell’Albo ed hanno
diritto di fregiarsi del distintivo previsto e ricevono una tessera di
riconoscimento rilasciata dal Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale.
- La loro utilizzazione è riservata al Direttivo della
sezione regionale o al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale per le
attività di rispettiva competenza e, comunque, al Giudice arbitro della
manifestazione.
- Al compimento del periodo di tirocinio previsto, previo
parere favorevole del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale,
passano automaticamente nella qualifica di Arbitri nazionali.
CAPO IV
Giudici arbitri
Art. 42 - Giudici arbitri
- I Giudici arbitri sono gli Ufficiali di gara cui è
affidata la responsabilità della direzione tecnica e disciplinare delle
manifestazioni agonistiche.
- Si ottiene la qualifica di Giudice arbitro a seguito di
esame secondo le modalità fissate nel presente Regolamento.
Art. 43 - Qualifiche dei Giudici arbitri
- I Giudici arbitri hanno le seguenti qualifiche:
- Giudici arbitri regionali;
- Giudici arbitri nazionali;
- Giudici arbitri internazionali certificati.
- I Giudici arbitri hanno, altresì, le seguenti
classificazioni speciali:
- Allievi giudici arbitri;
- Giudici arbitri benemeriti;
- Commissari di campo;
- Giudici arbitri inattivi.
Art. 44 - ... abrogato ...
Art. 45 - Giudice arbitro regionale
- Per conseguire la qualifica di Giudice arbitro regionale
occorre:
- possedere i requisiti di cui all’articolo 30;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- presentare la domanda al competente Fiduciario degli
Ufficiali di gara regionale, anche tramite il Fiduciario degli Ufficiali
di gara provinciale;
- frequentare il corso;
- superare le prove d’esame previste dall’articolo
87.
Art. 46 - Giudice arbitro nazionale
- Il Giudice arbitro regionale, per conseguire la qualifica
di Giudice arbitro nazionale, deve attuare quanto previsto dall’articolo
88.
- Il Giudice arbitro nazionale è abilitato a dirigere ogni
manifestazione nazionale.
Art. 47 - Giudice arbitro internazionale
certificato
- I Giudici arbitri nazionali, per conseguire la qualifica di
Giudice arbitro internazionale certificato, devono superare il corso
previsto dagli organismi internazionali.
- I Giudici arbitri internazionali certificati sono abilitato
a dirigere, anche all’estero, tutte le manifestazioni approvate dalla
F.I.T. o dagli organismi internazionali riconosciuti dalla International
tennis federation (I.T.F.).
Art. 47 bis - Allievo giudice arbitro
- Sono Allievi giudici Arbitri i tesserati che, avendo
superato l’esame per Giudice arbitro regionale, non hanno ancora compiuto
il periodo di tirocinio previsto per il passaggio automatico nella
qualifica.
- Gli Allievi giudici arbitri sono iscritti nell’Albo ed
hanno diritto di fregiarsi del distintivo previsto.
- La loro utilizzazione è riservata al Direttivo della
sezione regionale o al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale per le
attività di rispettiva competenza e per le stesse manifestazioni previste
per i Giudici arbitri regionali.
- Al compimento del periodo di tirocinio previsto, previo
parere favorevole del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale,
passano automaticamente nella qualifica di Giudici arbitri regionali.
Art. 48 - Giudice arbitro benemerito
- Possono essere nominati Giudici arbitri benemeriti i
Giudici arbitri almeno nazionali che:
- hanno acquisito particolari benemerenze nel campo delle
attività della categoria ed hanno diretto importanti manifestazioni per
almeno venti anni di attività;
- non hanno mai subito le sanzioni inibitive previste dal
Regolamento di giustizia.
- La nomina dei Giudici arbitri benemeriti è di competenza
del Consiglio federale, su proposta del Comitato centrale degli Ufficiali di
gara.
Art. 49 - Commissario di campo
- La funzione di Commissario di campo è svolta,
permanentemente o per incarico, da Giudici arbitri.
- Sono Commissari di campo permanenti nell’ambito delle
rispettive competenze, anche delegate:
- i Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali;
- i Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali;
- il Presidente ed i componenti del Comitato centrale
degli Ufficiali di gara.
- I Commissari di campo permanenti non possono svolgere
attività tipica di Giudice arbitro nell’ambito di competenza dei
Direttivi di appartenenza, fatte salve le manifestazioni internazionali.
- Possono inoltre essere nominati altri Commissari di campo
da incaricare per singole manifestazioni.
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara compila
annualmente l’elenco dei Giudici arbitri abilitati a svolgere le funzioni
di Commissario di campo, anche su proposta dei Direttivi delle sezioni
regionali, scegliendoli tra Giudici arbitri benemeriti, Giudici arbitri
internazionali e Giudici arbitri nazionali.
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, il Direttivo
della sezione regionale e il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale
designano i Commissari di campo per incarico, nell’ambito delle rispettive
competenze, tra i Giudici arbitri abilitati.
- I Commissari di campo, presenti sul luogo della
manifestazione, assumono la direzione della stessa in caso di irreperibilità
di Giudici arbitri.
Art. 49 bis - Classifica operativa degli
Ufficiali di gara
- Ogni anno i Direttivi delle sezioni regionali redigono
graduatorie speciali degli Ufficiali di gara iscritti negli Albi di loro
competenza.
- Tali graduatorie, compilate sulla base delle capacità, del
rendimento e della disponibilità di ciascun Ufficiale di gara, prescindendo
dalla singola qualifica, hanno lo scopo di suddividere in fasce operative di
diverso valore l’organico degli Ufficiali di gara.
- Le graduatorie di cui sopra sono suddivise per Giudici
arbitri e per Arbitri e sono aggiornate annualmente in modo tale che gli
Ufficiali di gara possano salire o scendere nella graduatoria stessa;
l’approvazione definitiva delle graduatorie redatte dai singoli Direttivi
delle sezioni regionali spetta comunque al Comitato centrale degli Ufficiali
di gara.
- Le denominazioni delle graduatorie ed i criteri per
l’inserimento degli Ufficiali di gara in esse sono riportate
nell’articolo 130 delle Disposizioni di attuazione del presente
Regolamento.
TITOLO QUARTO
IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA
CAPO I
Assistenti dell’Arbitro
Art. 50 - Impiego degli assistenti
dell’Arbitro
- Quando l’importanza dell’incontro o le condizioni di
visibilità lo richiedono, il Giudice arbitro può nominare assistenti
dell’Arbitro.
Art. 51 - Sostituzione degli assistenti
dell’Arbitro
- Gli assistenti dell’Arbitro possono essere sostituiti,
per evidente inefficienza od imperizia, a giudizio del Giudice arbitro o
dell’Arbitro dell’incontro.
- I giocatori dell’incontro devono rivolgersi, per reclami
o rimostranze verso l’operato dell’assistente, esclusivamente
all’Arbitro dell’incontro il quale decide inappellabilmente sulle
questioni di fatto.
CAPO II
Arbitri
Art. 52 - Impiego
degli Arbitri
- L’impiego degli Arbitri è obbligatorio e le designazioni
per i singoli incontri spettano al Giudice arbitro della manifestazione.
- La competenza a designare gli Arbitri per le singole
manifestazioni è riservata al Comitato centrale degli Ufficiali di gara, al
Direttivo della sezione regionale e al Fiduciario degli Ufficiali di gara
provinciale, rispettivamente per le manifestazioni di propria competenza.
- E’ facoltà dell’affiliato organizzatore ed ospitante
la manifestazione mettere a disposizione del Giudice arbitro altri Arbitri,
oltre a quelli previsti.
- Il Giudice arbitro deve utilizzare Arbitri iscritti
nell’Albo; in mancanza può impiegare altri tesserati, anche se non
concorrenti.
- Negli incontri a squadre il Giudice arbitro accoglie le
richieste di arbitraggio paritetico per i soli incontri che non riesca a
coprire con Arbitri iscritti nell’Albo.
- La disponibilità di Arbitri iscritti nell’Albo non
esonera i giocatori dall’obbligo dell’arbitraggio; compete al Giudice
arbitro della manifestazione valutare se i giocatori chiamati
all’arbitraggio abbiano i requisiti necessari.
Art. 53 - Sostituzione dell’Arbitro
- Quando l’Arbitro ritiene di non essere più in grado di
assicurare il regolare svolgimento della gara, sospende l’incontro e
riferisce al Giudice arbitro chiedendo di essere sostituito.
- Il Giudice arbitro, a richiesta del capitano di una squadra
o del giocatore in una manifestazione individuale, può inoltre sostituire
l’Arbitro di un incontro, per gravi motivi, con altro Arbitro.
- Quando durante un incontro un giocatore manifesti
l’intenzione di chiedere al Giudice arbitro, direttamente o tramite il
proprio capitano in un incontro a squadre, la sostituzione dell’Arbitro,
questi deve chiamare o far chiamare senza indugi il Giudice arbitro e
l’incontro continua fino al sopraggiungere di quest’ultimo.
- Se il Giudice arbitro non concede la sostituzione
dell’Arbitro, la richiesta non può essere ripetuta fino al termine
dell’incontro nel quale è stata presentata, ma il Giudice arbitro può
provvedervi di sua iniziativa.
CAPO III
Giudici arbitri
Art. 54 - Impiego dei Giudici arbitri
- La competenza a designare i Giudici arbitri è riservata al
Comitato centrale degli Ufficiali di gara, al Direttivo della sezione
regionale e al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale,
rispettivamente per le manifestazioni di propria competenza.
- Possono nominare per la stessa manifestazione, oltre al
Giudice arbitro titolare, anche uno o più Giudici arbitri assistenti, tra i
quali il Giudice arbitro titolare nomina, all’occorrenza, un supplente.
- Per Giudice arbitro assistente si intende l’Ufficiale di
gara che collabora con il Giudice arbitro titolare, avendone gli stessi
poteri nei confronti dei giocatori.
- Per Giudice arbitro supplente si intende, invece, il
Giudice arbitro che sostituisce ed assume le funzioni e la responsabilità
del Giudice arbitro titolare, in caso di sua precaria assenza.
- Per i tornei individuali a carattere provinciale e
regionale può essere designato un Giudice arbitro limitatamente a:
- controllare la regolarità delle iscrizioni;
- compilare il tabellone;
- dare tutte le disposizioni ed istruzioni al Giudice
arbitro assistente che nel corso del torneo continua a svolgere i
compiti di Giudice arbitro supplente;
- dare un recapito telefonico per ogni eventuale
esigenza;
- compilare la documentazione della manifestazione ed
inviarla all’Organo federale competente.
- Per tale attività tipica i punteggi da assegnare al
Giudice arbitro titolare ed a quello supplente sono identici.
- Il Giudice arbitro, qualunque sia la sua qualifica, deve
accettare la designazione per qualsiasi manifestazione, anche per svolgere
mansioni di Giudice arbitro assistente.
- I responsabili delle designazioni, di norma, devono
impiegare i Giudici arbitri per manifestazioni pari alle loro fasce
operative.
- I Giudici arbitri benemeriti possono essere impiegati solo
a loro richiesta; tale richiesta può essere specifica per singole
manifestazioni o generica all’inizio di ogni annata agonistica e può
essere accolta purché gli interessati abbiano partecipato al minimo
previsto di riunioni di aggiornamento.
Art. 55 - Sostituzione del Giudice arbitro
- Il Giudice arbitro di una manifestazione, di norma, non
deve essere sostituito.
- In caso di assenza od impedimento del Giudice arbitro
designato, qualora sia stato designato anche un Giudice arbitro assistente,
questi assume le funzioni di titolare.
- Qualora i Giudici arbitri assistenti designati siano più
di uno, assume le funzioni di titolare quello di qualifica superiore; a
parità di qualifica, assume le funzioni di titolare il più anziano di età.
- Quando non sono stati designati Giudici arbitri assistenti
ed è possibile avvertire chi è preposto alla designazione, questi provvede
alla sostituzione.
- Nel caso in cui non sia possibile avvertire chi è preposto
alla designazione, si provvede alla sostituzione del Giudice arbitro secondo
le norme contenute negli articoli 56 e 57.
Art. 56 - Sostituzione del Giudice arbitro
designato per una manifestazione individuale
- Se il Giudice arbitro designato per una manifestazione
individuale risulta assente all’orario fissato per le operazioni
preliminari oppure è impedito successivamente nel corso della
manifestazione e non è possibile attuare quanto previsto nell’articolo
55, l’affiliato organizzatore deve immediatamente provvedere a
rintracciare altro Giudice arbitro per la sostituzione, facendone
comunicazione in giornata al Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale
o, in sua assenza, al Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale.
- Il Giudice arbitro sostituto assume la direzione della
manifestazione a meno che il Giudice arbitro titolare sopraggiunga prima
dell’inizio del primo incontro della manifestazione; in questo caso le
operazioni già effettuate non si ripetono, salvi necessari completamenti o
correzioni.
- Nel caso in cui non venga rintracciato altro Giudice
arbitro per sostituire il titolare assente o impedito, la manifestazione non
può avere inizio o non può proseguire.
Art. 57 - Ritardo ed
assenza del Giudice arbitro designato per un
incontro a squadre
- Se il Giudice arbitro designato per un incontro a squadre
risulta assente all’orario fissato per le operazioni preliminari, le due
squadre devono attenderlo per trenta minuti.
- Quando l’assenza perdura oltre tale termine, la
sostituzione del Giudice arbitro avviene a norma dell’articolo 55; in
mancanza, i capitani delle due squadre devono affidare la direzione
dell’incontro intersociale ad altro Giudice arbitro, secondo le seguenti
norme:
- entrambi i capitani delle due squadre hanno il dovere
ed il diritto di ricercare e di segnalare il Giudice arbitro od i
Giudici arbitri disponibili, cui affidare la direzione dell’incontro;
- qualora siano presenti più Giudici arbitri, quello con
la qualifica più alta o, a parità di qualifica, quello più anziano di
età, assume la direzione dell’incontro; il Giudice arbitro avente
diritto può, se lo vuole o su richiesta di altro Giudice arbitro,
lasciare a quest’ultimo la direzione dell’incontro;
- il Giudice arbitro disponibile e presente non può
essere ricusato;
- se il Giudice arbitro designato sopraggiunge prima
dell’inizio del primo incontro individuale, assume senz’altro la
direzione dell’incontro intersociale, ma le operazioni già effettuate
non si ripetono, salvi necessari completamenti o correzioni;
- se il Giudice arbitro designato sopraggiunge dopo che
l’incontro intersociale ha avuto effettivamente inizio, la direzione
rimane affidata al Giudice arbitro sostituto, salva decisione diversa di
quest’ultimo.
- Nel caso, infine, che, dopo un’ora dall’orario fissato
per le operazioni preliminari, non sia comparso il Giudice arbitro designato
e non sia stato possibile provvedere alla sua sostituzione, si avranno le
seguenti conseguenze:
- l’incontro non può avere inizio e deve essere
rinviato;()
- entrambi gli affiliati interessati hanno l’obbligo di
informare, a mezzo telegramma o fax, entro e non oltre ventiquattro ore,
il Commissario di gara regionale, nella prima fase dei Campionati,
ovvero il Commissario di gara nazionale, nelle fasi successive.
- In ogni caso, anche dopo il predetto termine di un’ora,
se sopraggiunge il Giudice arbitro designato o altro Giudice arbitro, previo
accordo anche verbale dei capitani, l’incontro intersociale può essere
disputato ugualmente.
- Durante lo svolgimento dell’incontro, nel caso di
impedimento improvviso del Giudice arbitro titolare, questi è sostituito
dal Giudice arbitro assistente, ove designato, o, in mancanza, da altro
Giudice arbitro presente e disponibile; nell’impossibilità della
sostituzione così come prevista, l’incontro si considera sospeso ()
e gli affiliati interessati devono darne comunicazione ai sensi del
precedente comma 3, punto b).
TITOLO QUINTO
COMPITI DEGLI UFFICIALI DI GARA
CAPO I
Compiti degli assistenti dell’Arbitro
Art. 58 - Compiti degli assistenti
dell’Arbitro
- I Giudici di linee di fondo, laterali, della linea centrale
di battuta e della linea di battuta chiamano gli "out" delle loro
rispettive linee.
- Il Giudice di rete chiama la "rete" o
"net".
- Il Giudice di fallo di piede chiama i falli di piede della
linea di fondo; in sua assenza i falli di piede sono chiamati dal Giudice
della linea di fondo.
- L’assistente dell’Arbitro è competente per il solo
compito che gli viene assegnato.
- Gli assistenti dell’Arbitro hanno, inoltre, i seguenti
altri compiti:
- sedere nelle posizioni a loro riservate ed evitare
spostamenti nelle fasi di gioco;
- effettuare le chiamate a voce alta e chiara nel modo
seguente:
- "NO", se la palla in gioco tocca il
terreno fuori del campo di gioco;
- "RETE" o "NET", se la battuta
tocca la rete;
- "FALLO DI PIEDE", se il giocatore viola
le Regole di tennis 7 o 8;
- accompagnare con i seguenti gesti le chiamate o le
segnalazioni richieste dall’Arbitro:
- "NO": braccio allineato con la spalla e
disteso lateralmente nella direzione in cui la palla è caduta,
palmo della mano rivolto verso l’Arbitro, dita stese e unite;
- "RETE" o "NET": alzare e
stendere il braccio in alto;
- "PALLA BUONA": mani aperte, palmo rivolto
verso il basso, mosse in giù lentamente. Non vi è chiamata per una
palla buona; questo segnale è usato in silenzio, se necessario, per
confermare una palla buona;
- "PALLA NON VISTA": se il Giudice di linea
non è in grado di giudicare una palla perché non ha potuto
vederla, pone le mani aperte sugli occhi, rivolto verso l’Arbitro;
non vi è alcuna chiamata per una palla non vista e questo segnale
viene usato in silenzio.
- Le valutazioni degli assistenti dell’Arbitro sono
insindacabili, salvo quanto previsto dalla Regola di tennis n. 29.
CAPO II
Compiti dell’Arbitro
Art. 59 - Compiti dell’Arbitro
- L’Arbitro, oltre ai compiti fissati nella Regola di
tennis n. 29, deve osservare le disposizioni che seguono per tutte le fasi
della manifestazione nella quale è impegnato.
- Quando mancano gli assistenti, le loro funzioni sono svolte
dall’Arbitro.
- Il giudizio dell’Arbitro è inappellabile per quanto
concerne i fatti, salvo quanto previsto dalla Regola di tennis n. 29, mentre
è soggetto ad appello presso il Giudice arbitro per quanto concerne
l’interpretazione delle Regole di tennis e delle altre norme regolamentari
inerenti alle stesse.
Art. 60 - Prima dell’inizio delle gare
- L’Arbitro, prima dell’inizio delle gare, deve mettersi
a disposizione del Giudice arbitro e prendere conoscenza del programma della
manifestazione, onde essere sempre presente negli incontri che deve
arbitrare con congruo anticipo sul termine fissato.
Art. 61 - Prima dell’inizio
dell’incontro che deve arbitrare
- L’Arbitro, prima dell’inizio dell’incontro, deve:
- ritirare il foglio di arbitraggio dal Giudice arbitro,
almeno quindici minuti prima dell’orario fissato per l’incontro;
- controllare che il campo di gioco sia agibile, che la
rete sia regolarmente tesa e la sua altezza sia regolamentare, che siano
stati collocati i paletti di sostegno nelle gare di singolare, che le
palle siano regolamentari, che siano nel numero e della qualità di
quelle previste per la manifestazione e siano in buono stato, che gli
assistenti, se designati, siano regolarmente disposti ed in genere che
tutte le condizioni di fatto prescritte dai Regolamenti per lo
svolgimento dell’incontro siano verificate;
- munirsi di un cronometro quando non ve ne è uno
visibile installato sul campo;
- eseguire il sorteggio per la scelta del campo e della
battuta, prendendo nota sul foglio di arbitraggio del giocatore che
effettua la prima battuta;
- controllare che l’abbigliamento dei giocatori sia
quello prescritto.
Art. 62 - Avvertimenti ai giocatori
- Prima del sorteggio l’Arbitro convoca i giocatori e
ricorda loro le principali regole che vengono applicate nell’incontro
secondo la seguente esemplificazione:
- l’incontro si svolge in due partite su tre con il
tie-break in tutte le partite;
- non vi è riposo tra una partita e l’altra (o
diversamente);
- il gioco deve essere continuo, con soli venti secondi
per riprendere il gioco tra un punto e l’altro e con novanta secondi
di tempo per il cambio di campo, ma non nel corso del tie-break;
- i giocatori sono tenuti ad impegnarsi al massimo delle
loro possibilità;
- i giocatori possono ricevere consigli (nei Campionati a
squadre) solo dal capitano, se è nel campo, ed al cambio di campo, ma
non quando cambiano lato del campo nel corso del tie-break;
- è vietato colpire, calciare oppure lanciare con
violenza le palle da tennis, la racchetta od altro equipaggiamento,
salvo che ciò avvenga nel logico sviluppo di un punto;
- è vietato abbandonare il campo senza il permesso
dell’Arbitro prima che l’incontro sia concluso;
- è vietato dire parole o fare gesti osceni;
- è vietato usare espressioni offensive nei confronti
degli Ufficiali di gara, degli avversari, degli spettatori o di altre
persone;
- è vietato tentare di aggredire o aggredire gli
avversari, gli spettatori od altre persone, nonché gli Ufficiali di
gara presenti, sottolineando che in quest’ultimo caso, oltre
all’espulsione dalla manifestazione, è prevista la squalifica per
almeno sei mesi e, nei casi più gravi, fino alla radiazione;
- per le infrazioni predette e per le altre contenute nel
Codice di comportamento, l’Arbitro può richiedere l’intervento del
Giudice arbitro e in ogni caso deve applicare il punteggio penalizzato
cumulativo o non cumulativo.
- Per l’applicazione del punteggio penalizzato cumulativo o
non cumulativo, l’Arbitro deve contestare sempre al giocatore
l’infrazione commessa.
- L’esclusione dalla gara, a seguito dell’applicazione
del punteggio penalizzato cumulativo per la terza infrazione, è appellabile
al Giudice arbitro, che decide seduta stante ed inappellabilmente.
Art. 63 - Durante lo svolgimento
dell’incontro
- L’Arbitro, durante lo svolgimento degli incontri, deve:
- annunciare ad alta voce il punteggio, chiamando nel
corso del gioco sempre prima i punti del battitore;
- aggiornare immediatamente il foglio di arbitraggio;
- annunciare ad alta voce, dopo ogni gioco, il numero di
giochi, la partita ed il giocatore in vantaggio;
- annunciare ad alta voce i falli di gioco e, quando vi
sono gli assistenti, ripeterne la chiamata solo se necessario;
- correggere il giudizio errato di un Giudice di linea
solo quando ha la certezza assoluta e sempre che la suddetta correzione
sia fatta immediatamente;
- curare l’efficienza degli assistenti, dando in
proposito le opportune disposizioni, provvedere alla loro rotazione sul
campo in caso di necessità ed effettuando la loro sostituzione in caso
di provata incapacità;
- curare che i giocatori cambino campo dopo il primo
gioco ed ogni volta che la somma di giochi di ciascuna partita dà un
numero dispari;
- curare l’esatto alternarsi della battuta;
- curare che nelle gare di doppio e nel corso di ogni
partita la posizione dei ribattitori resti invariata;
- sospendere il gioco, pronunciando la parola
"ALT" quando si verifichino fatti che possono pregiudicare la
regolare prosecuzione dell’incontro (interferenze, intemperanze del
pubblico, caduta della rete, riduzione della luce artificiale, ecc.);
- controllare che la pausa, tra un punto e il successivo,
non superi la durata prestabilita;
- controllare l’esatta durata del riposo regolamentare
nelle gare per le quali esso è previsto;
- decidere sull’intenzionalità di ogni
temporeggiamento o sospensione di gioco, applicando, se del caso, il
punteggio penalizzato cumulativo o non cumulativo;
- valutare la regolarità dei colpi e del comportamento
dei giocatori;
- richiamare i giocatori per ogni scorrettezza e
segnalare le infrazioni disciplinari al Giudice arbitro per i
provvedimenti di sua competenza;
- dirimere le eventuali contestazioni prima di riprendere
il gioco;
- applicare il punteggio penalizzato cumulativo o non
cumulativo, contestando l’infrazione al giocatore ed annotando le
penalizzazioni sul foglio di arbitraggio;
- provvedere al cambio delle palle ed al loro reintegro
quando, per qualunque motivo, ne rimangono in gioco meno di tre;
- in assenza del Giudice arbitro, decidere sulla
sospensione del gioco quando richiesto da circostanze non dipendenti dai
giocatori.
Art. 64 - Al termine dell’incontro
- L’Arbitro al termine dell’incontro deve:
- completare il foglio d’arbitraggio, sottoscriverlo e
consegnarlo al Giudice arbitro;
- riconsegnare l’attrezzatura in uso.
CAPO III
Compiti del Giudice arbitro
Art. 65 - Compiti del Giudice arbitro
- Il Giudice arbitro ha le funzioni ed i compiti previsti dai
Regolamenti e dalle Regole di tennis. In particolare ha, inoltre, i compiti
specifici indicati negli articoli che seguono, con riferimento alle
manifestazioni individuali e, in quanto compatibili, agli incontri a
squadre.
Art. 66 - Appena ricevuta la designazione
- Il Giudice arbitro, appena ricevuta la designazione, deve:
- in caso di rinuncia, comunque motivata, avvisare
immediatamente chi lo ha designato;
- prendere contatto con il Direttore di gara per ogni
informazione ritenuta utile ai fini di un’ordinata preparazione allo
svolgimento dei compiti (numero degli iscritti, sorteggio, compilazione
dei tabelloni, ecc.);
- prendere visione del regolamento approvato della
manifestazione;
- disporre la propria partenza in modo da prevedere
l’arrivo sul luogo della manifestazione con congruo anticipo rispetto
all’orario fissato per le operazioni preliminari.
Art. 67 - Appena giunto sul luogo della
manifestazione
- Il Giudice arbitro, appena giunto sul luogo della
manifestazione, procede come segue:
- si qualifica, esibendo la tessera di riconoscimento, e
prende contatto con il Direttore di gara;
- esegue, insieme al Direttore di gara, un sopralluogo
sui campi per verificarne la regolarità ed agibilità; se rileva
irregolarità nelle attrezzature, impartisce le opportune disposizioni
per la rimozione delle stesse al Direttore di gara, che provvede in
merito;
- decide sulla sospensione, rinvio od annullamento della
manifestazione nel caso che le irregolarità del campo o delle
attrezzature non consentano l’effettuazione della gara e comunque in
tutti i casi in cui è impossibile gareggiare;
- controlla la disponibilità delle palle sufficienti per
giocare e del tipo fissato, dei fogli di arbitraggio e del cronometro
sul campo;
- riunisce i Giudici arbitri assistenti e dà loro le
istruzioni necessarie;
- riunisce gli Arbitri designati o che l’organizzazione
mette a disposizione, impartendo le istruzioni necessarie per il
migliore espletamento delle loro funzioni, e riceve la disponibilità di
altri Arbitri presenti;
- riunisce gli eventuali assistenti dell’Arbitro,
spiegando loro dettagliatamente i compiti ed il modo di attuarli.
Art. 68 - Prima dell’inizio delle gare
- Il Giudice arbitro svolge i seguenti compiti prima
dell’inizio delle gare:
- accetta le iscrizioni presentate dall’affiliato
organizzatore distinte per singole gare previste dal programma della
manifestazione, complete di tutte le indicazioni richieste per ogni
nominativo iscritto;
- controlla le tessere federali che i concorrenti sono
tenuti ad esibirgli e, se lo ritiene, i documenti di riconoscimento;
tale controllo può effettuarlo, se necessario, anche nel corso della
manifestazione;
- incassa le tasse dovute (fondo perduto, tassa
straniero, sub judice, reclami);
- provvede, con le modalità generali stabilite dal
Regolamento tecnico sportivo e con quelle particolari stabilite dal
regolamento della manifestazione, alla compilazione dei tabelloni;
- provvede, negli incontri a squadre, all’espletamento
delle operazioni preliminari previste dal relativo Regolamento;
- prende nota sul referto arbitrale delle teste di serie
e del numero delle stesse;
- compila e sottoscrive i tabelloni, segnandovi la data e
l’ora in cui sono stati completati, e dispone che il Direttore di gara
li esponga al pubblico;
- raccoglie ed allega al referto arbitrale i reclami
presentati in relazione alle operazioni preliminari e prende nota di
essi sul referto arbitrale stesso, facendoli seguire dalla propria
decisione motivata in merito;
- decide, ove necessario, l’orario giornaliero di
inizio e di termine del gioco, tenuto conto di quanto previsto dal
regolamento della manifestazione;
- compila l’ordine e l’orario di gioco per ciascun
incontro e lo consegna al Direttore di gara per l’esposizione al
pubblico e per la chiamata dei giocatori da effettuarsi almeno dieci
minuti prima dell’orario fissato;
- lascia il proprio recapito al Direttore di gara;
- quando sono designati i Giudici arbitri assistenti, si
fa assistere dagli stessi in ogni fase delle operazioni preliminari, in
modo da favorire l’acquisizione di esperienza.
Art. 69 - All’inizio della manifestazione
- Il Giudice arbitro, all’inizio della manifestazione,
svolge i seguenti compiti:
- fa chiamare i giocatori dal Direttore di gara, secondo
l’ordine di gioco, e, per i giocatori non ancora controllati, provvede
all’identificazione ed al controllo del tesseramento;
- riceve le dichiarazioni liberatorie e le tasse a fondo
perduto o sub judice, per i giocatori sprovvisti di tessera, e decide
sulla loro ammissione a giocare;
- controlla che tutte le attrezzature (sedia
dell’Arbitro, microfono, sedie dei giudici, palle, ecc.) siano idonee;
- provvede ad ogni altra incombenza per garantire il
regolare inizio delle gare.
Art. 70 - Nel corso della manifestazione
- Il Giudice arbitro, nel corso della manifestazione, svolge
i seguenti compiti:
- nomina gli Arbitri e, eventualmente, gli assistenti
dell’Arbitro e, all’occorrenza, il Giudice arbitro supplente;
- esamina i fogli di arbitraggio man mano che gli vengono
consegnati dagli Arbitri, li sottoscrive e dà disposizione al Direttore
di gara perché annoti i risultati sul tabellone esposto al pubblico e
li annota lui stesso sul proprio tabellone, il quale soltanto fa fede;
- in caso di ritardo nella presentazione di un giocatore,
decide se l’incontro debba aver luogo o meno;
- decide in merito alle proposte degli Arbitri;
- interviene direttamente, quando lo ritiene opportuno,
affinché siano rispettate le norme regolamentari;
- provvede alla sostituzione degli assistenti
dell’Arbitro, quando lo ritiene necessario;
- provvede alla sostituzione dell’Arbitro, quando lo
ritiene indispensabile;
- decide il cambio delle palle, se non già previsto dal
regolamento;
- decide se e quando un incontro deve essere interrotto
per cause di forza maggiore (pioggia, oscurità, impraticabilità di
campo, ecc.) e quando deve essere ripreso dopo l’interruzione;
- ordina all’Arbitro l’applicazione del punteggio
penalizzato quando questi non vi provvede;
- per controversie circa l’applicazione delle Regole di
tennis e delle altre norme regolamentari inerenti alle stesse, previa
sospensione del gioco, decide immediatamente e inappellabilmente dando
risposta verbale;
- adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal
Regolamento di giustizia e spedisce in giornata al Giudice sportivo
competente il relativo rapporto, specificando se ha contestato
l’addebito;
- spedisce, inoltre, giornalmente al Giudice sportivo
competente il rapporto con la denuncia delle assenze ingiustificate e
delle infrazioni disciplinari per le quali non ha potuto adottare
provvedimenti;
- adotta gli altri provvedimenti previsti dal Regolamento
di giustizia, sia d’ufficio sia su reclamo, che riceve insieme alla
tassa federale prevista;
- al termine di ogni giornata, predispone l’orario di
gioco per il giorno successivo, incaricando il Direttore di gara di
affiggerlo;
- adotta, di intesa con il Direttore di gara, tutti i
provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento della
manifestazione e che non siano in contrasto con le norme regolamentari.
Art. 71 - Al termine della manifestazione
- Il Giudice arbitro, al termine della manifestazione, svolge
i seguenti compiti:
- completa il referto arbitrale, aggiungendo le proprie
valutazioni sull’operato dei Giudici arbitri assistenti e degli
Arbitri e le osservazioni sulla collaborazione del Direttore di gara; la
mancanza delle valutazioni comporta la perdita del punteggio;
- allega al referto arbitrale i tabelloni di gara nel
numero di copie richieste, debitamente firmati, completi dei risultati
tecnici;
- si trattiene sul luogo delle gare, dopo la conclusione
dell’ultimo incontro, ancora trenta minuti, onde consentire la
presentazione di eventuali reclami;
- presenta la nota per il rimborso delle spese all’ente
competente, al quale rilascia quietanza liberatoria all’atto del
pagamento.
Art. 72 - Dopo la conclusione della
manifestazione
- Il Giudice arbitro, dopo la conclusione della
manifestazione, svolge i seguenti compiti:
- per le manifestazioni individuali, spedisce, entro
cinque giorni, all’organo federale competente, il referto arbitrale e
tutti gli allegati, ivi compresi l’elenco dei giocatori, i tabelloni,
le tasse riscosse, ecc.;
- per gli incontri a squadre, spedisce in giornata ed a
mezzo espresso all’organo federale competente il referto arbitrale ed
i suoi allegati ed invia la nota per il rimborso delle spese al
Direttivo della sezione regionale di appartenenza.
CAPO IV
Compiti del Commissario di campo
Art. 73 - Compiti del Commissario di campo
- Il Commissario di campo svolge i seguenti compiti:
- collabora con il Giudice arbitro in materia tecnica;
- interviene autonomamente in materia disciplinare, in
assenza del Giudice arbitro, al quale comunica i provvedimenti adottati
perché ne faccia menzione nel suo rapporto all’organo giudicante
competente;
- interviene autonomamente in materia
tecnica-regolamentare, in caso di assenza anche temporanea del Giudice
arbitro titolare e di altro Giudice arbitro assistente, e comunica le
decisioni adottate al Giudice arbitro;
- controlla l’organizzazione della manifestazione nel
suo complesso;
- controlla gli Ufficiali di gara durante la
manifestazione;
- collabora con il Giudice arbitro titolare nel dare
istruzioni a tutti gli Ufficiali di gara per un comportamento omogeneo
durante la manifestazione;
- assume la direzione della manifestazione controllata in
assenza del Giudice arbitro titolare e di altri Giudici arbitri
reperibili;
- riferisce riservatamente, usando gli specifici moduli,
a chi lo ha designato sulle qualità della direzione del Giudice arbitro
titolare e sulle qualità tecnico-regolamentari dei suoi Assistenti e
degli Arbitri; riferisce, altresì, sulle eventuali decisioni in materia
disciplinare o tecnica-regolamentare che egli stesso ha assunto.
CAPO V
Compiti atipici
Art. 74 - Compiti atipici
- Al di fuori delle designazioni per l’esercizio delle
attività tipiche, gli Ufficiali di gara possono essere chiamati a svolgere
funzioni e compiti atipici, assumendo le seguenti cariche od incarichi:
- dirigente del settore;
- commissario di esami;
- istruttore per i corsi di esame;
- istruttore per le riunioni di aggiornamento.
- E’ altresì funzione atipica la partecipazione alle
riunioni di aggiornamento.
TITOLO SESTO
RECLUTAMENTO - CORSI - ESAMI - ATTIVITÀ
CAPO I
Reclutamento
Art. 75 - Reclutamento da parte del
Direttivo della sezione regionale
- Il Direttivo della sezione regionale, nell’attuazione dei
programmi disposti dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara, indice
annualmente corsi per l’esame di Giudice arbitro regionale ed Arbitro
nazionale, nomina gli istruttori e provvede al coordinamento dell’attività
preparatoria.
- Tutte le spese di organizzazione dei corsi ed il rimborso
delle spese agli istruttori sono a carico del settore.
Art. 76 - Reclutamento da parte del
Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale
- Il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale deve
collaborare con il Direttivo della sezione regionale per l’organizzazione
dei corsi, che, di norma, si effettuano presso la sezione provinciale, per
l’esame di Giudice arbitro regionale ed Arbitro nazionale.
- Il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale cura il
reclutamento, particolarmente tra i giovani, nelle zone che sono carenti di
Ufficiali di gara, nonché tra i tesserati di affiliati che non annoverino
Ufficiali di gara tra gli associati.
Art. 77 - Obblighi
degli affiliati
- Gli affiliati debbono favorire il reclutamento degli
Ufficiali di gara tra i propri tesserati e soprattutto fra i giovani.
- All’atto dell’affiliazione o dell’aggiornamento
annuale dei dati l’affiliato deve indicare nel modulo gli Ufficiali di
gara che annovera tra i propri tesserati.
- All’atto dell’iscrizione ad un Campionato nazionale a
squadre l’affiliato è tenuto ad indicare nel modulo di iscrizione la
disponibilità di un Giudice arbitro e di un Arbitro, annoverati tra i
propri tesserati; tale obbligo sussiste per l’iscrizione a ciascun
Campionato.
- Nel computo di cui sopra, il Campionato maschile va
considerato distinto da quello femminile; la disponibilità di cui sopra si
intende di un Giudice arbitro e di un Arbitro diversi per ciascun Campionato
e liberi da altre dichiarazioni di disponibilità.
- Non può essere concessa l’approvazione ad organizzare
una manifestazione individuale all’affiliato che, nella richiesta, non
dichiari la disponibilità di un Giudice arbitro, nonché di due Arbitri,
preferibilmente annoverati fra i propri tesserati.
- Il numero di Giudici arbitri ed Arbitri di cui sopra si
intende riferito a ciascuna manifestazione.
- Gli obblighi di cui sopra non riguardano i nuovi affiliati
limitatamente ai primi due anni.
CAPO II
Corsi
Art. 78 - Corsi d’esame e riunioni di
aggiornamento
- Per l’inquadramento e la qualificazione degli Ufficiali
di gara il Comitato centrale degli Ufficiali di gara organizza annualmente
corsi d’esame, indice riunioni di aggiornamento ed invia Ufficiali di gara
a riunioni di aggiornamento tenute all’estero ed a corsi per il
conseguimento della classificazione di certificati.
- Il Direttivo della sezione regionale, altresì, indice le
riunioni programmatiche di coordinamento degli istruttori dei corsi di esame
e delle riunioni di aggiornamento.
Art. 79 - Corsi per Arbitro nazionale
- I corsi per Arbitro nazionale si svolgono secondo le
istruzioni generali del Direttivo della sezione regionale e con
l’osservanza delle norme che seguono.
- Organizzazione: vengono indetti dal Direttivo della
sezione regionale ed organizzati nelle sezioni provinciali.
- Sede: si svolgono di norma presso la sezione
provinciale.
- Nomina degli istruttori: anche su segnalazione del
Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, il Direttivo della sezione
regionale nomina per ogni corso due istruttori, di cui almeno uno con la
qualifica di Arbitro internazionale o Giudice arbitro nazionale.
- Materie e lezioni: il corso è teorico e pratico:
- la parte teorica prevede lezioni su:
- Regole di tennis;
- casistica delle Regole di tennis;
- codice di comportamento, nel Regolamento tecnico
sportivo;
- norme riguardanti i compiti e la condotta degli
Arbitri, nel Regolamento degli Ufficiali di gara;
- tecniche di arbitraggio;
- per la parte pratica il partecipante, sotto il
controllo degli istruttori, arbitra almeno due incontri ufficiali.
- Iscrizioni: le iscrizioni sono aperte a tutti coloro
che hanno età superiore ai sedici anni; il Consiglio federale, su proposta
del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, può stabilire una tassa di
iscrizione.
Art. 80 - Corsi per Giudice arbitro
regionale
- I corsi per Giudice arbitro regionale si svolgono secondo
indicazioni generali del Comitato centrale degli Ufficiali di gara e con
l’osservanza delle norme che seguono.
- Organizzazione: vengono indetti dal Direttivo della
sezione regionale ed organizzati nelle sezioni provinciali.
- Sede: si svolgono di norma presso la sezione
provinciale.
- Nomina degli istruttori: il Direttivo della sezione
regionale nomina per ogni corso almeno tre istruttori, tra i quali almeno un
Giudice arbitro nazionale od internazionale; può nominare come istruttore
anche il Giudice sportivo regionale o il suo supplente.
- Materie e lezioni: il corso è teorico e prevede
lezioni sulle Carte federali con particolare riferimento a:
- Regolamento degli Ufficiali di gara;
- Regole di tennis e casistica;
- Regolamento tecnico sportivo;
- Regolamento generale dei Campionati a squadre;
- Regolamento di giustizia (organi ausiliari di controllo
regolamentare e disciplinare).
- Iscrizioni: le iscrizioni sono aperte a tutti coloro
che hanno età superiore ai diciotto anni; il Consiglio federale, su
proposta del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, può stabilire una
tassa di iscrizione.
Art. 81 - Tirocinio
- Coloro che hanno superato le prove d’esame per Giudice
arbitro regionale ed Arbitro nazionale sono nominati, rispettivamente,
Allievo giudice arbitro ed Allievo arbitro.
- Gli Allievi sono tenuti, all’inizio dell’attività e
prima di ottenere definitivamente la rispettiva qualifica, a compiere un
periodo di tirocinio, svolgendo le funzioni tipiche della categoria e della
qualifica alla quale aspirano.
- Il periodo di tirocinio dura almeno un anno e non può
essere superiore a due anni; il periodo di tirocinio di un Allievo arbitro
non può dichiararsi ultimato se egli non ha prima compiuto il diciottesimo
anno di età.
- Supera il tirocinio chi ottiene dai Giudici arbitri
assistiti e dai Commissari di campo solo valutazioni positive; tali
valutazioni non possono essere inferiori al numero complessivo di cinque per
anno, sia per gli Allievi giudici arbitri sia per gli Allievi arbitri;
inoltre, la documentazione che gli Allievi giudici arbitri inviano al
designatore deve comprovare, a giudizio di questi, la capacità
dell’Ufficiale di gara a passare nella qualifica.
- L’Allievo giudice arbitro, nel corso del tirocinio, può
essere designato Giudice arbitro titolare.
Art. 82 - Riunioni di aggiornamento
- Le riunioni di aggiornamento sono finalizzate alla
diffusione e all’illustrazione delle modifiche regolamentari, nonché alla
qualificazione degli Ufficiali di gara.
- Per le riunioni di aggiornamento si osservano le norme che
seguono.
- Organizzazione: vengono indette dal Direttivo della
sezione regionale, secondo le indicazioni del Comitato centrale degli
Ufficiali di gara, ed organizzate nelle sezioni provinciali.
- Sede: si svolgono di norma presso la sezione
provinciale.
- Nomina degli istruttori: il Direttivo della sezione
regionale nomina, per ogni riunione, gli istruttori.
- Materie: vanno trattati gli argomenti delle Carte
federali, con particolare riguardo a:
- Regole di tennis;
- Regolamento generale dei Campionati a squadre;
- modifiche regolamentari;
- casistica;
- modulistica;
- condotta e doveri degli Ufficiali di gara.
CAPO III
Esami
Art. 83 - Obbligatorietà degli esami
- Per essere iscritti negli Albi e per poter essere promossi
alle qualifiche superiori è indispensabile superare gli esami od i colloqui
previsti dal presente Regolamento.
Art. 83 bis - Domande e proposte di
ammissione agli esami. Calendari
- Le domande di ammissione agli esami per la qualifica di
Arbitro nazionale e Giudice arbitro regionale e le proposte di nomina a
Giudice arbitro nazionale vanno presentate entro il 30 novembre di ogni anno
per le sessioni di esame dell’anno successivo.
- Le eventuali sessioni di esame si tengono, di norma, nei
seguenti periodi:
- Arbitro nazionale e Giudice arbitro regionale: entro il
mese di maggio;
- Giudice arbitro nazionale: entro il mese di dicembre;
- Arbitro internazionale certificato e Giudice arbitro
internazionale certificato: quando consentito dai programmi degli
organismi internazionali (I.T.F., E.T.A., ecc.) concordati con la F.I.T.
Art. 83 ter - Giudizio delle prove d’esame
e dei colloqui
- Acquisisce il giudizio di positivo il candidato che supera
il colloquio con la Commissione esaminatrice.
- Le valutazioni per il giudizio di positivo possono essere
le seguenti:
- sufficiente;
- buono;
- ottimo;
- eccellente.
- Il candidato che non supera la prova acquisisce il giudizio
di negativo e le valutazioni possono essere le seguenti:
- pessimo;
- insufficiente.
Art. 84 - Esame per Arbitro nazionale
- Il Direttivo della sezione regionale, secondo le
indicazioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara e secondo le
necessità della regione, può indire annualmente una sessione di esami per
Arbitro nazionale, per la quale osserva le norme che seguono.
- Calendario: entro i limiti fissati dal Comitato
centrale degli Ufficiali di gara, il Direttivo della sezione regionale
stabilisce il calendario d’esami.
- Sede: il Direttivo della sezione regionale può
stabilire, come sede della sessione d’esami, oltre a quella delle sezioni
provinciali, anche altre località, ove se ne presenti la necessità.
- Nomina e composizione della commissione: il
Direttivo della sezione regionale nomina per la commissione d’esami tre
componenti, di cui almeno uno al suo interno, che funge da Presidente, ed un
Giudice arbitro nazionale od un Arbitro internazionale.
- Ammissione: sono ammessi a sostenere l’esame
coloro che hanno frequentato il corso e che al Fiduciario degli Ufficiali di
gara provinciale hanno presentato nei termini la domanda di ammissione,
contenente:
- generalità;
- indicazione dei requisiti;
con allegati:
- attestazione di partecipazione al corso;
- dichiarazione di valutazione positiva
nell’arbitraggio di due incontri ufficiali rilasciata dal Giudice
arbitro della manifestazione.
- Materie: l’esame è teorico e verte sulle materie
previste per i corsi d’esame per Arbitro nazionale.
- Modalità di svolgimento dell’esame: l’esame, di
norma, si svolge a mezzo di colloquio con il candidato.
- Valutazione ed esito: l’esame è superato con il
giudizio di positivo.
Art. 85 - ... abrogato ...
Art. 86 - ... abrogato ...
Art. 87 - Esame per Giudice arbitro
regionale
- Il Direttivo della sezione regionale, secondo le
indicazioni del Comitato centrale degli Ufficiali di gara e secondo le
necessità della regione, può indire annualmente una sessione di esami per
Giudice arbitro regionale, osservando le norme che seguono.
- Calendario: entro i limiti fissati dal Comitato
centrale degli Ufficiali di gara, il Direttivo della sezione regionale
stabilisce il calendario d’esami.
- Sede: il Direttivo della sezione regionale può
stabilire, come sede della sessione d’esami, oltre a quella della sezione
regionale, anche altra località, ove se ne presenti la necessità.
- Nomina e composizione della commissione: il
Direttivo della sezione regionale nomina per la commissione d’esami tre
componenti, tutti Giudici arbitri, di cui almeno uno al suo interno, che
funge da Presidente, ed almeno uno Giudice arbitro nazionale od
internazionale.
- Ammissione: sono ammessi a sostenere gli esami
coloro che hanno frequentato il corso e che hanno presentato nei termini,
tramite il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, la domanda di
ammissione, contenente:
- generalità;
- indicazione dei requisiti;
con allegata l’attestazione di partecipazione al corso.
- Materie: l’esame è teorico e verte sulle materie
del corso.
- Modalità di svolgimento dell’esame: l’esame, di
norma, consiste in un colloquio con compilazione di tabelloni, di referti e
di rapporti arbitrali.
- Valutazione ed esito: l’esame è superato con il
giudizio di positivo.
Art. 88 - Nomina a
Giudice arbitro nazionale
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara nomina, in
base alle necessità nazionali, di norma annualmente, i Giudici arbitri
nazionali, osservando le norme che seguono.
- Calendario: il Comitato centrale degli Ufficiali di
gara stabilisce le date per l’effettuazione dei colloqui con i candidati.
- Sede: il Comitato centrale degli Ufficiali di gara
stabilisce, per i detti colloqui, più sedi per raggruppamenti
interregionali.
- Nomina e composizione della commissione: il Comitato
centrale degli Ufficiali di gara nomina, in ognuna delle sedi prescelte, la
commissione preposta ai colloqui, composta da almeno tre dei suoi
componenti.
- Ammissione: il Comitato centrale degli Ufficiali di
gara stabilisce annualmente, a suo insindacabile giudizio, anche
limitatamente ad alcune regioni, il numero dei candidati alla nomina a
Giudice arbitro nazionale tra i Giudici arbitri regionali che:
- siano stati proposti, con motivazione scritta, dal
Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale;
- abbiano svolto il minimo di attività per almeno tre
anni;
- abbiano partecipato al numero minimo di riunioni
annuali di aggiornamento;
- abbiano raggiunto il punteggio globale per accedere
alla qualifica superiore;
- non abbiano ricevuto, nel corso dell’ultimo anno,
alcun giudizio negativo nelle valutazioni di Commissari di campo o di
Giudici arbitri titolari, né siano incorsi in provvedimenti tecnici;
- non siano incorsi, negli ultimi due anni, in
provvedimenti disciplinari.
- Materie: il colloquio è teorico e verte sulle Carte
federali.
- Svolgimento del colloquio: il colloquio serve a
valutare anche il grado di cultura e la personalità del candidato.
- Valutazione ed esito: il colloquio è superato con
il giudizio di positivo.
- Prima di accedere al colloquio, dal momento in cui il
candidato viene proposto per il passaggio di qualifica dal Fiduciario degli
Ufficiali di gara regionale, si segue la seguente procedura:
- tutte le designazioni dirette ai candidati devono
essere comunicate, per conoscenza, anche al Comitato centrale degli
Ufficiali di gara, che può, autonomamente, designare detti candidati
per manifestazioni di sua competenza;
- l’attività dei candidati deve essere controllata,
per almeno tre manifestazioni nell’arco massimo di un anno, da
componenti del Comitato centrale degli Ufficiali di gara, in veste di
Commissari di campo;
- i candidati devono inviare copia della documentazione
delle manifestazioni dirette anche al Comitato centrale degli Ufficiali
di gara;
- in caso anche di un solo rapporto negativo di un
Commissario di campo o di errori nella documentazione inviata al
Comitato centrale degli Ufficiali di gara, il candidato non può essere
ammesso al colloquio e non può essere riproposto dal Fiduciario degli
Ufficiali di gara regionale, per l’anno successivo, ad accedere alla
procedura per ottenere la qualifica di Giudice arbitro nazionale.
Art. 89 - ... abrogato ...
Art. 90 - Corsi ed
esami per Ufficiali di gara certificati
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara ammette, anche
su segnalazione dei Direttivi delle sezioni regionali, gli Arbitri nazionali
ed i Giudici arbitri nazionali che ritiene meritevoli ai corsi ed agli esami
indetti dagli organismi internazionali riconosciuti dalla International
tennis federation (I.T.F.), per il conseguimento della qualifica di
Ufficiali di gara certificati.
- Condizione essenziale per essere ammessi a tali corsi è la
buona conoscenza della lingua inglese.
CAPO IV
Attività
Art. 91 - Diritto alle designazioni ed alle
convocazioni
- Gli Ufficiali di gara iscritti negli Albi hanno diritto di
ricevere ogni anno le designazioni in numero sufficiente ad acquisire i
minimi di punteggio.
- L’Ufficiale di gara che, per mancanza di designazioni
sufficienti, non raggiunga i punteggi minimi, non può essere classificato
inattivo.
- Tutti gli Ufficiali di gara iscritti negli Albi hanno il
diritto di partecipare alle riunioni di aggiornamento convocate dai
Fiduciari Arbitri provinciali ed a quelle organizzate per le singole
categorie o qualifiche.
Art. 92 - Minimi di attività
- Condizione per rimanere in attività è il rispetto dei
minimi di prestazioni fissato dalle Disposizioni di attuazione del presente
Regolamento.
- I dirigenti del settore ne sono dispensati.
- Gli Ufficiali di gara impegnati in attività atipiche
possono, a richiesta, essere dispensati dall’obbligo di conseguire
annualmente il punteggio minimo previsto.
- Il punteggio minimo annuale viene di diritto assegnato a
tutti gli Ufficiali di gara che siano chiamati a ricoprire cariche elettive
o di nomina incompatibili con lo svolgimento dell’attività tipica di
Arbitro o Giudice Arbitro.
Art. 93 - Riunioni di aggiornamento
- Gli Ufficiali di gara sono tenuti a partecipare ad almeno
tre delle riunioni di aggiornamento organizzate dalla sezione provinciale di
appartenenza.
- La partecipazione dell’Ufficiale di gara è annotata
nella sua scheda personale.
- Nel caso di impedimento, giustificato per iscritto, gli
Ufficiali di gara possono supplire alla mancata partecipazione alla riunione
di aggiornamento organizzata nella propria sezione provinciale:
- con la partecipazione alla riunione di aggiornamento
organizzata in altra sezione provinciale; oppure
- con la partecipazione a riunione di aggiornamento
specifica organizzata per la categoria o la qualifica di appartenenza;
oppure
- con svolgimento di altra attività tipica.
Art. 94 - Punteggi
- Agli Ufficiali di gara vengono attribuiti punteggi per ogni
attività, tipica ed atipica, da essi svolta.
- I punteggi da attribuire agli Ufficiali di gara sono
riportati nelle Disposizioni di attuazione, con riferimento specifico a:
- manifestazioni individuali;
- manifestazioni a squadre;
- attività atipiche;
- minimi annuali per ogni categoria e qualifica;
- coefficienti di correzione per ogni singola sezione
regionale di appartenenza;
- minimi globali per l’ammissione agli esami ed il
passaggio alle qualifiche superiori.
Art. 95 - Ex-giocatori di Coppa Davis
- Gli ex-giocatori di Coppa Davis, a loro richiesta, possono
essere segnalati dal Comitato centrale degli Ufficiali di gara alla
International tennis federation (I.T.F.) per dirigere incontri di Coppa
Davis, sostenendo esami per le relative certificazioni, se richiesti.
Art. 96 - Cancellazione dagli Albi
- L’Ufficiale di gara può essere cancellato dall’Albo
per:
- dimissioni;
- conseguimento della qualifica di Insegnante di tennis
iscritto nell’Albo e negli Elenchi;
- ingiustificata inattività, come previsto dal secondo
comma del successivo articolo 101;
- aver avuto due valutazioni annuali consecutive di
insufficiente;
- motivi di carattere tecnico;
- perdita dei requisiti di cui all’articolo 30;
- radiazione determinata da provvedimenti di carattere
disciplinare.
- I provvedimenti di cancellazione sono adottati dal Comitato
centrale degli Ufficiali di gara e sono inappellabili.
- La cancellazione comporta la perdita della qualifica.
Art. 97 - Riscrizione negli Albi e
riammissione in attività
- Gli Ufficiali di gara cancellati dagli Albi per dimissioni
o perché non più residenti in Italia possono essere riscritti negli Albi,
entro e non oltre il terzo anno dalla cancellazione, a condizione che
presentino domanda e superino le prove previste per l’accesso alla
qualifica, cui già appartenevano. La domanda va proposta al Comitato
centrale degli Ufficiali di gara, che decide inappellabilmente.
- Gli Ufficiali di gara classificati inattivi a domanda o per
carenza di punteggio minimo o per assenza al numero prescritto di riunioni
di aggiornamento, possono essere riammessi in attività, entro e non oltre
il secondo anno dalla classificazione di inattività, a condizione che
presentino domanda di riammissione al Direttivo della sezione regionale,
tramite il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale.
- La riammissione è deliberata dal Direttivo della sezione
regionale, previa partecipazione alle prime due riunioni di aggiornamento e
parere favorevole del Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, a
seguito di colloquio.
- Gli Ufficiali di gara inattivi per incompatibilità con le
funzioni tipiche sono riammessi in attività all’atto della cessazione
della causa di incompatibilità.
Art. 98 - Revisione annuale degli Albi
- Entro la fine di ogni anno il Comitato centrale degli
Ufficiali di gara, a seguito delle proposte di movimento nei quadri avanzate
dai Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali, provvede alla revisione
generale degli Albi degli Ufficiali di gara.
- Copia degli Albi aggiornati viene pubblicata annualmente
negli Atti ufficiali.
- I movimenti nei quadri verificatisi nel corso dell’anno
vengono pubblicati negli Atti ufficiali.
TITOLO SETTIMO
DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA
Art. 99 - Tessera di riconoscimento
- All’Ufficiale di gara deve essere rilasciata annualmente
la tessera di riconoscimento, a cura del Direttivo della sezione regionale,
tramite il Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale della sezione di
appartenenza.
- La tessera di riconoscimento, per la sua validità, deve
contenere:
- le generalità dell’Ufficiale di gara;
- la fotografia;
- la categoria (Arbitro o Giudice arbitro);
- la qualifica (regionale, nazionale o internazionale);
- il numero personale di riconoscimento;
- la vidimazione del Direttivo della sezione regionale.
- La tessera predetta deve essere esibita dall’Ufficiale di
gara per il suo riconoscimento nelle manifestazioni ufficiali.
Art. 100 - Tessera per l’accesso alle
manifestazioni
- Agli Ufficiali di gara attivi che ne abbiano fatta
richiesta, sentiti il Fiduciario degli Ufficiali di gara regionale ed il
Comitato centrale degli Ufficiali di gara, la F.I.T., in relazione alle
effettive disponibilità, richiede la vidimazione annuale S.I.A.E. della
tessera di cui al precedente articolo 99, per l’accesso gratuito alle
manifestazioni agonistiche autorizzate dalla Federazione.
Art. 101 - Accettazione o rinuncia della
designazione
- Ricevuta la designazione, l’Ufficiale di gara deve
comunicare immediatamente l’eventuale rinuncia motivata a chi lo ha
designato.
- L’Ufficiale di gara che rinuncia alla designazione, per
due volte nel corso dell’anno e senza giustificato motivo, può essere
proposto al Comitato centrale degli Ufficiali di gara dal Direttivo della
sezione regionale per la cancellazione dall’Albo.
Art. 102 - Divisa e distintivo
- L’Ufficiale di gara deve indossare la divisa prescritta
ogni volta che ne venga richiesto da chi lo ha designato.
- La divisa ufficiale è quella prevista dalle Disposizioni
di attuazione.
- E’ sempre obbligatorio l’uso del distintivo nel corso
delle manifestazioni.
Art. 102 bis - Distintivo d’onore
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara,
anche su proposta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali, può
proporre ogni anno al Consiglio federale l’assegnazione del distintivo
d’onore agli Ufficiali di gara, almeno nazionali, che:
- hanno acquisito particolari benemerenze nel campo delle
attività della categoria ed hanno diretto impeccabilmente
manifestazioni per almeno quindici anni;
- non hanno mai subito le sanzioni inibitive previste dal
Regolamento di giustizia.
Art. 103 - Condotta
- Durante l’espletamento del proprio mandato,
l’Ufficiale di gara deve essere imparziale e tenere un contegno
rispondente alla delicata funzione che esplica.
- L’Ufficiale di gara deve astenersi in modo assoluto dal
criticare pubblicamente l’operato dei propri colleghi, tanto verbalmente
quanto per iscritto o attraverso la stampa, e tanto meno entrare in polemica
con pubblico, atleti, dirigenti federali e di affiliati.
- Egli deve osservare scrupolosa e pronta ubbidienza sul
campo di gara e nei rapporti di organizzazione verso i propri colleghi
investiti di incarichi direttivi.
- A sua volta egli deve esigere la più rigorosa disciplina
da parte di atleti, accompagnatori e dirigenti degli affiliati.
Art. 104 - Doveri degli Ufficiali di gara
- Gli Ufficiali di gara sono tenuti a:
- svolgere il minimo di attività annuale;
- dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali
vengono designati, salvi i casi di giustificato impedimento o di forza
maggiore;
- sostituire gli Ufficiali di gara assenti ed in
particolare il Giudice arbitro per consentire in ogni caso lo
svolgimento delle gare;
- inviare nei termini la documentazione prescritta;
- frequentare le riunioni di aggiornamento;
- osservare e far osservare le Carte federali ed ogni
altra direttiva emanata dal settore;
- mantenere la massima riservatezza sui fatti inerenti
alla propria funzione;
- informare i rapporti con gli altri Ufficiali di gara a
spirito di colleganza;
- astenersi dall’adire l’autorità giudiziaria per
fatti inerenti o comunque connessi all’attività federale nei
confronti di appartenenti alla F.I.T., salvo il caso di espressa
autorizzazione del Consiglio federale.
- Agli Ufficiali di gara è vietato:
- svolgere le funzioni loro proprie in manifestazioni non
autorizzate dalla F.I.T.;
- rappresentare od assistere affiliati o tesserati nei
procedimenti disciplinari e di arbitrato previsti dal Regolamento di
giustizia; ()
- rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione
con apprezzamenti riguardanti l’organizzazione, la conduzione e lo
svolgimento di una qualsiasi manifestazione autorizzata dalla
Federazione;
- trattare sulla stampa gli argomenti riguardanti
l’attività federale in generale e quella degli Ufficiali di gara in
particolare, senza l’autorizzazione scritta del Comitato centrale
degli Ufficiali di gara.
- A tutti i Giudici arbitri è vietato:
- dirigere manifestazioni che si svolgono
contemporaneamente, salvi i casi di assoluta necessità e solo per
manifestazioni che si svolgono nel medesimo impianto;
- essere gli organizzatori della manifestazione da essi
diretta o far parte del Comitato organizzatore, salvo quanto previsto
dai regolamenti internazionali;
- arbitrare negli incontri della manifestazione da essi
diretta;
- gareggiare nella manifestazione da essi diretta.
Art. 105 - Diritti e benefici
dell’Ufficiale di gara
- L’Ufficiale di gara gode dei seguenti benefici:
- riceve le Carte federali ed i relativi aggiornamenti;
- riceve la rivista federale e gli Atti ufficiali;
- partecipa ai premi stabiliti dal settore;
- assicurazione contro gli infortuni occorsi durante
l’espletamento delle proprie funzioni;
- iscrizione del proprio nome nel programma della
manifestazione per la quale è designato;
- partecipa, senza diritto di voto, alle assemblee della
Federazione;
- ogni beneficio previsto dalle norme generali della
F.I.T., del C.O.N.I. e comunque concesso dagli organi federali.
Art. 106 - Rimborso delle spese
- All’Ufficiale di gara iscritto negli Albi, sia
per le attività tipiche sia per quelle atipiche (con esclusione della
partecipazione alle riunioni di aggiornamento ed alle riunioni del settore),
compete il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dalle
tabelle approvate dal Consiglio federale per la categoria.
- Per i tornei la richiesta di rimborso va inoltrata
all’affiliato organizzatore.
- Per ogni altra manifestazione ed attività la richiesta di
rimborso va inoltrata alla sezione regionale di appartenenza.
TITOLO OTTAVO
GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE
Art. 107 - Giurisdizione tecnica e
disciplinare
- Gli Ufficiali di gara, nell’espletamento della
loro attività tipica, sono sottoposti al controllo del loro operato,
secondo le seguenti competenze:
- Comitato centrale degli Ufficiali di gara, per i
Campionati nazionali a squadre ed individuali, rispettivamente nelle
divisioni nazionali e in fase nazionale;
- Direttivo della sezione regionale, per ogni altra
manifestazione;
- Fiduciario degli Ufficiali di gara provinciale, per le
manifestazioni delegate alla competenza del Comitato provinciale.
- Tale controllo e la relativa valutazione sono di natura
tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della
documentazione pervenuta e degli eventuali rapporti del Commissario di campo
e del Giudice arbitro titolare.
- Gli Ufficiali di gara, inoltre, per le infrazioni
disciplinari connesse all’esercizio delle loro funzioni tipiche ed
atipiche, sono soggetti alla giurisdizione ed ai provvedimenti disciplinari
previsti dall’articolo 109.
- Gli Ufficiali di gara, infine, per le infrazioni
disciplinari non connesse all’esercizio delle loro funzioni, sono
passibili delle sanzioni previste per gli altri tesserati, con
l’aggravante derivante dalla qualifica posseduta.
- Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un
Ufficiale di gara vanno registrati nella sua scheda personale.
Art. 108 - Provvedimenti tecnici
- I Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali,
i Direttivi delle sezioni regionali ed il Comitato centrale degli Ufficiali
di gara possono adottare a carico degli Ufficiali di gara provvedimenti per
ragioni tecniche (errori, insufficienza, incapacità od altro).
- I Fiduciari degli Ufficiali di gara provinciali e i
Direttivi delle sezioni regionali possono adottare i seguenti provvedimenti
tecnici, con obbligo di comunicazione al Comitato centrale degli Ufficiali
di gara:
- rilievo verbale;
- rilievo scritto;
- valutazione di insufficienza (di competenza del solo
Direttivo della sezione regionale).
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, autonomamente
o su segnalazione dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali, può
adottare, oltre ai precedenti, anche i seguenti provvedimenti tecnici:
- divieto di designazione per ogni attività tipica ed
atipica per un periodo determinato e comunque non superiore a sei mesi
nei confronti degli Ufficiali di gara che abbiano commesso gravi
irregolarità tecniche;
- cancellazione dagli Albi.
- Solo quest’ultimo provvedimento è reso pubblico tramite
gli Atti ufficiali.
- Due valutazioni annuali consecutive d’insufficienza
comportano la cancellazione dagli Albi.
- I provvedimenti tecnici sono insindacabili.
Art. 109 - Provvedimenti disciplinari a
carico degli Ufficiali di gara
- Per le infrazioni disciplinari per fatti connessi
all’esercizio delle proprie funzioni:
- gli Ufficiali di gara iscritti negli Albi sono soggetti
alla giurisdizione della Corte federale;
- gli Allievi ufficiali di gara sono soggetti alla
giurisdizione del Giudice sportivo competente;
- i tesserati, chiamati per occasione a svolgere le
funzioni di Ufficiali di gara, sono soggetti alla giurisdizione del
Giudice sportivo competente.
- I dirigenti del settore e gli Ufficiali di gara sono tenuti
all’obbligo di denuncia e collaborazione previsto dal Regolamento di
giustizia. ()
Art. 110 - Comunicazione obbligatoria degli
organi giudicanti
- L’organo giudicante competente, all’atto
dell’apertura del procedimento disciplinare a carico di un Ufficiale di
gara iscritto negli Albi, per fatti connessi o no all’esercizio delle sue
funzioni, deve darne immediata comunicazione al Comitato centrale degli
Ufficiali di gara.
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, a seguito
della predetta comunicazione, non può designare e vieta la designazione
dell’Ufficiale di gara incolpato, fino alla definizione del procedimento.
- I provvedimenti adottati dall’organo giudicante devono
essere comunicati immediatamente al Comitato centrale degli Ufficiali di
gara per gli adempimenti di sua competenza.
- L’organo giudicante, se al termine del procedimento
disciplinare ritiene opportuno segnalare gli errori di carattere tecnico
commessi dall’Ufficiale di gara incolpato, dispone la trasmissione della
relativa documentazione al Comitato centrale degli Ufficiali di gara.
TITOLO NONO
DOCUMENTAZIONE
Art. 111 - Documenti comuni
- Sono documenti comuni ad ogni manifestazione
individuale od a squadre:
- la designazione, contenente le indicazioni del
tipo di competizione, del luogo di effettuazione, dei giorni di
svolgimento, dell’ora di inizio delle operazioni preliminari;
- la comunicazione di rinuncia motivata, che
l’Ufficiale di gara è tenuto ad effettuare immediatamente al
designante (che può essere anche verbale);
- i fogli di arbitraggio, che devono essere messi
a disposizione dall’affiliato organizzatore o dall’affiliato
ospitante;
- il rapporto del Giudice arbitro sugli eventuali
provvedimenti disciplinari adottati e sulle eventuali infrazioni
rilevate, con l’indicazione, in entrambi i casi, se è stata
effettuata o meno la contestazione dell’addebito;
- i reclami, presentati ai sensi del Regolamento
di giustizia, la decisione adottata e la tassa reclamo
incamerata, nel caso in cui il reclamo venga respinto;
- il rapporto sull’operato degli Arbitri e dei
Giudici arbitri assistenti, redatto sui moduli a ciò predisposti,
con la specificazione delle effettive attitudini degli Ufficiali di gara
utilizzati e con un sintetico giudizio sugli stessi.
Art. 112 - Documenti particolari per i
Campionati nazionali a squadre
- Sono documenti particolari per i Campionati
nazionali a squadre:
- la formazione della squadra che, redatta in
duplice copia e sottoscritta dal capitano sullo specifico modulo, deve
contenere l’elenco dei giocatori che si intendono utilizzare nel corso
dell’incontro, il relativo numero di tessera e quant’altro richiesto
dal Regolamento dei Campionati a squadre;
- la dichiarazione liberatoria per squadra,
redatta sullo specifico modulo, accompagnata dalle prescritte tasse sub
judice;
- gli accordi sottoscritti dai capitani;
- i reclami, presentati ai sensi del Regolamento
di giustizia, per i quali il Giudice arbitro non è stato in grado di
decidere;
- il modulo per il rimborso delle spese, redatto
nel rispetto della relativa normativa;
- il referto arbitrale, redatto sui moduli
specifici, contenente, tra l’altro, il dettaglio tecnico di ciascun
incontro ed il risultato finale dell’incontro intersociale, così come
sancito dal Giudice arbitro al termine del medesimo.
- Se l’incontro a squadre si svolge nell’ambito di una
divisione regionale del Campionato degli affiliati o di una fase
eliminatoria regionale dei Campionati giovanili e veterani, il referto
arbitrale, redatto in unica copia e con allegati i documenti di cui al
precedente punto a) e quelli eventuali di cui ai precedenti punti b), c) e
d), va inoltrato, subito dopo la conclusione dell’incontro, per espresso,
dal Giudice arbitro al Comitato regionale competente.
- Se l’incontro a squadre si svolge nell’ambito di una
divisione nazionale del Campionato degli affiliati o di una fase
eliminatoria nazionale o di un girone finale in sede unica dei Campionati
giovanili e veterani, il referto arbitrale va redatto in triplice copia.
L’originale, con tutti gli allegati di cui al precedente comma, va
inoltrato, subito dopo la conclusione dell’incontro, per espresso, dal
Giudice arbitro alla F.I.T. in Roma; le restanti copie vanno inoltrate ai
Comitati regionali cui appartengono gli affiliati che hanno preso parte
all’incontro; le tasse incamerate per la partecipazione sub judice vanno
rimesse, entro e non oltre quarantotto ore dalla conclusione
dell’incontro, al Comitato regionale territorialmente competente in
relazione alla località di svolgimento dell’incontro.
Art. 113 - Documenti particolari per le
manifestazioni individuali
- Sono documenti particolari per le manifestazioni
individuali:
- l’iscrizione a tornei individuali, nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento tecnico sportivo;
- l’elenco degli iscritti, predisposto
dall’affiliato organizzatore e compilato sui moduli a ciò
predisposti;
- le dichiarazioni liberatorie per maggiorenne,
minorenne, straniero, redatte sugli specifici moduli, accompagnate
dalla prescritta tassa a fondo perduto o straniero;
- i tabelloni di gara, redatti in tre copie e
sottoscritti dal Giudice arbitro, completi di ogni dettaglio relativo ai
risultati tecnici conseguiti nel corso degli incontri;
- il referto arbitrale che, redatto dal Giudice
arbitro in duplice copia, deve essere inviato da questi al Comitato
regionale territorialmente competente, unitamente agli allegati di cui
ai precedenti punti b), c) e d), entro cinque giorni dalla conclusione
della manifestazione;
- le quietanze liberatorie che, redatte sugli
specifici moduli, gli Ufficiali di gara devono rilasciare
all’affiliato organizzatore al momento del saldo delle loro spettanze;
- il verbale di gara che, redatto dall’affiliato
organizzatore, deve essere da questo inoltrato al Comitato regionale
entro cinque giorni dalla conclusione della manifestazione, accompagnato
dalle quote F.I.T. versate dai giocatori iscritti e dalle quietanze
liberatorie rilasciate dagli Ufficiali di gara ai sensi del precedente
punto f). Al verbale di gara deve essere allegata una copia del
programma-regolamento inviata agli affiliati.
Art. 114 - Penalità
per il ritardo nelle spedizioni
- Il ritardo nell’invio della documentazione,
relativa alla manifestazione diretta, comporta per il Giudice arbitro
titolare le penalità previste dall’articolo 126 delle Disposizioni di
attuazione.
TITOLO DECIMO
NORME FINALI
Art. 115 - Disposizioni di attuazione
- Il Consiglio federale, su proposta del Comitato
centrale degli Ufficiali di gara, approva disposizioni relative a:
- domande, calendari e giudizi delle prove di esame;
- divisa;
- punteggi e penalità.
Art. 116 - Disposizioni transitorie
- Nelle Disposizioni transitorie sono indicate le
norme che sono attuate gradualmente dopo l’entrata in vigore del presente
Regolamento.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
(CAPO I - Esami) ... abrogato...
Art. 117 - ... trasferito, con modifiche,
nell’articolo 83 bis ...
Art. 118 - ... trasferito, con modifiche,
nell’articolo 83 ter ...
CAPO II
Divisa
Art. 119 - Divisa
- Nell’ambito della manifestazione da lui
diretta, il Giudice arbitro deve indossare la seguente divisa:
-
- giacca o giubbino blu con distintivo;
- camicia celeste;
- cravatta ufficiale;
- calzoni o gonna grigi.
- In ogni caso il Giudice arbitro è tenuto a vestire in modo
consono alla sua funzione.
CAPO III
Punteggi e penalità
Art. 120 - Punteggi e penalità
- Agli Ufficiali di gara vengono attribuiti
punteggi per l’attività svolta, così come vengono inflitte penalità.
- Sia i punteggi sia le penalità vengono annotati sulle
schede personali tenute a cura del Comitato centrale degli Ufficiali di
gara, del Direttivo della sezione regionale e del Fiduciario degli Ufficiali
di gara provinciale.
- Al termine di ogni anno agonistico e comunque non oltre il
31 ottobre, va attribuito ad ogni Ufficiale di gara il punteggio annuale,
che risulta da:
- punteggio per l’attività tipica;
- coefficiente di correzione per l’attività tipica;
- penalità per l’attività tipica;
- punteggio per l’attività atipica.
Art. 121 - Punteggi per l’attività tipica
- Il punteggio da attribuire agli Ufficiali di gara
per l’attività tipica va distinto tra:
- manifestazioni individuali (articolo 122 delle
Disposizioni di attuazione);
- manifestazioni a squadre (articolo 123 delle
Disposizioni di attuazione);
- punteggi per Arbitri (articolo 123 bis delle
Disposizioni di attuazione);
- punteggi per Commissario di campo (articolo 124 delle
Disposizioni di attuazione).
Art. 122 - Punteggio per manifestazioni
individuali
- Il punteggio da attribuire al Giudice arbitro per
manifestazioni individuali (tornei e Campionati) è indicato nella seguente
tabella:
-
|
manifestazioni nazionali
|
| |
partecipanti
|
| |
fino a 64
|
fino a 128
|
oltre 128
|
| |
punti
|
punti
|
punti
|
| Prima categoria o open
equiparato |
20
|
22
|
24
|
| Seconda categoria o open
equiparato |
18
|
20
|
22
|
| Terza e quarta categoria
o open equiparato |
12
|
14
|
16
|
| Giovanili e veterani |
12
|
14
|
16
|
|
manifestazioni internazionali
|
| Gran Prix e similari |
punti 30
|
| Challenger, satellite e
similari |
punti 24
|
| Giovanili e veterani |
punti 20
|
| N.B.: Ai Giudici arbitri
assistenti è attribuita la metà del punteggio spettante al
Giudice arbitro titolare, tranne quanto stabilito nell’articolo
54, sesto comma. |
Art. 123 - Punteggio per manifestazioni a
squadre
- Il punteggio da attribuire al Giudice arbitro per
manifestazioni a squadre (tornei e Campionati) è indicato nella seguente
tabella:
-
|
manifestazioni nazionali
|
| |
per ogni giorno
|
girone finale in sede unica
|
| |
punti
|
punti
|
| Divisioni nazionali
serie A |
8
|
18
|
| Divisioni nazionali
serie B |
6
|
16
|
| Divisioni regionali |
4
|
12
|
| Giovanili e veterani |
4
|
12
|
|
manifestazioni internazionali
|
| Coppa Davis |
punti 30
|
| altre |
punti 20
|
| N.B.: Ai Giudici arbitri
assistenti è attribuita la metà del punteggio spettante al
Giudice arbitro titolare. |
Art. 123 bis - Punteggi per arbitri
- Il punteggio da attribuire all’Arbitro, per
ogni giornata di gare, è indicato nella seguente tabella:
-
| manifestazioni
internazionali |
punti 6
|
| manifestazioni di prima
e seconda categoria o open equiparato |
punti 4
|
| manifestazioni a squadre
– divisioni nazionali |
punti 4
|
| manifestazioni di terza
e quarta categoria o open equiparato |
punti 3
|
| manifestazioni a squadre
– divisioni regionali |
punti 3
|
| manifestazioni giovanili
e veterani |
punti 3
|
Art. 124 - Punteggio per il Commissario di
campo
- Oltre al punteggio per manifestazioni individuali
ed a squadre, all’Ufficiale di gara viene attribuito punteggio per:
-
| Commissario di campo |
punti 8 per ogni giorno
|
Art. 125 - Coefficienti di correzione
- A causa della diversa attività agonistica che si
svolge nelle varie regioni, i punteggi annuali maturati per l’attività
tipica dagli Ufficiali di gara sono moltiplicati per i coefficienti di
correzione indicati nella seguente tabella:
-
| Piemonte, Lombardia,
Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana,
Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Sicilia |
1,00
|
| Trentino-Alto Adige,
Basilicata, Calabria, Sardegna |
1,25
|
| Valle d’Aosta, Abruzzo |
1,50
|
Art. 126 - Penalità
- Il ritardo, oltre i termini prescritti, per
l’invio della documentazione relativa alla manifestazione diretta comporta
per il Giudice arbitro titolare le seguenti penalità:
- fino a cinque giorni di ritardo: rilievo;
- da sei giorni a dieci giorni di ritardo: perdita del
punteggio;
- da undici a venti giorni di ritardo: perdita del
punteggio e valutazione di insufficienza;
- oltre venti giorni di ritardo: perdita del punteggio,
valutazione di insufficienza ed eventuale deferimento alla Corte
federale.
- Fa fede il timbro postale di spedizione.
- Il mancato invio delle valutazioni sui Giudici arbitri
assistenti e sugli Arbitri comporta la perdita del punteggio e, in caso di
recidiva, anche la valutazione di insufficienza.
Art. 127 - Punteggio per attività atipica
- Il punteggio da attribuire annualmente all’Ufficiale di
gara per l’attività atipica è indicato nella seguente tabella:
| Commissario d’esame |
punti 8 per ogni giorno
|
| Istruttore ai corsi |
punti 8 per ogni giorno
|
| Istruttore alle riunioni |
punti 8 per ogni giorno
|
| partecipante alle riunioni |
punti 4 per ogni giorno
|
Art. 128 - Minimi annuali di punteggio
- I minimi annuali di punteggio per la permanenza in attività
sono così fissati:
-
| Arbitro |
punti 24
|
| Giudice arbitro
regionale |
punti 30
|
| Giudice arbitro
nazionale |
punti 36
|
| Giudice arbitro
internazionale |
punti 36
|
- I minimi annuali di punteggio per gli Allievi ufficiali di
gara sono così fissati:
-
| Allievo arbitro |
punti 18
|
| Allievo giudice arbitro |
punti 24
|
Art. 129 - Minimi di punteggio ed anzianità
per l’ammissione agli esami ed al colloquio per le qualifiche superiori od ai
corsi per ottenere la certificazione
- I minimi di punteggio e l’anzianità per
l’ammissione agli esami ed al colloquio per le qualifiche superiori sono
così fissati:
- da Giudice arbitro regionale a nazionale: tre anni e
duecento punti complessivi;
- da Giudice arbitro nazionale ad internazionale
certificato: tre anni e duecentoventi punti complessivi;
- da Arbitro nazionale ad internazionale certificato: tre
anni e centoventi punti complessivi.
- Ai soli fini dell’anzianità, non vengono conteggiati gli
anni in cui l’Ufficiale di gara non abbia raggiunto i minimi annuali di
punteggio.
- Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara, per autonoma
iniziativa o su segnalazione dei Direttivi delle sezioni regionali, per
Ufficiali di gara particolarmente capaci e meritevoli, può non tener conto
del raggiungimento dei minimi annuali di punteggio e di anzianità.
Art. 130 - Classifica operativa e criteri
per l’inserimento nelle graduatorie degli Ufficiali di gara
- In attuazione di quanto previsto dall’articolo
49 bis del presente Regolamento, le graduatorie relative agli Ufficiali di
gara si suddividono in:
- Graduatorie relative ai Giudici arbitri
- GRUPPO A
- • i Giudici arbitri in attività di servizio
continuativo che operano in manifestazioni internazionali, oltre che in
quelle previste per i gruppi B, C e D.
• condizioni per l’appartenenza a questo gruppo
sono:
- essere inserito nella categoria dei Giudici arbitri
da almeno tre anni con il giudizio di ottimo;
- aver diretto tutti gli incontri a squadre ed i
tornei per i quali sia stato designato;
- non aver ricevuto rilievi dai Commissari di campo;
- essere disponibile a spostarsi con ragionevole
preavviso nell’ambito del territorio nazionale ed all’estero;
- aver sempre redatto correttamente i referti
arbitrali;
- possedere un’ottima conoscenza delle Carte
federali;
- avere buona padronanza della lingua inglese.
• i Giudici arbitri internazionali certificati sono
inseriti automaticamente nel gruppo A.
- GRUPPO B
- • Giudici arbitri, di norma, destinati ad operare,
oltre che in quelle previste per i gruppi C e D, nelle manifestazioni
nazionali e regionali di categoria (prima, seconda, terza e quarta) e di
settore di età (giovanili e veterani), sia individuali sia a squadre.
• condizioni per l’appartenenza a questo gruppo
sono:
- essere inserito nella categoria dei Giudici arbitri
da almeno due anni e non aver avuto rilievi dai Commissari di campo;
- aver diretto un congruo numero di competizioni sia
a squadre sia individuali;
- assicurare almeno la disponibilità nelle giornate
del sabato e della domenica;
- possedere un’ottima conoscenza delle Carte
federali;
- avere sempre redatto correttamente i referti
arbitrali;
- essere disponibili a spostarsi, con ragionevole
preavviso, per la direzione di finali nazionali a squadre, tornei di
particolare importanza, Campionati individuali.
- GRUPPO C
- • Giudici arbitri, di norma, destinati ad operare,
oltre che nelle manifestazioni previste per il gruppo D, in tornei di
terza e quarta categoria, e di settore di età (giovanili e veterani),
anche di un certo impegno e, sporadicamente, in determinati incontri a
squadre a vari livelli, secondo il giudizio del Fiduciario degli
Ufficiali di gara regionale o del Fiduciario degli Ufficiali di gara
provinciale.
• l’inserimento in questa fascia viene accordato
in seguito ad una valutazione di scarsa disponibilità, ma di comprovata
abilità. E’ comunque indispensabile l’avere almeno diretto sia un
impegnativo torneo individuale sia tre incontri a squadre nell’anno
preso a base per la valutazione.
- GRUPPO D
- • Giudici arbitri, di norma, destinati ad operare in
manifestazioni provinciali ed, eccezionalmente, regionali di terza e
quarta categoria, e di settore di età (giovanili e veterani).
• sono inseriti in questo gruppo i Giudici arbitri
non inclusi nei precedenti tre gruppi e tutti gli Allievi giudici
arbitri; un Giudice arbitro che permanga per oltre due anni consecutivi
nel gruppo D può essere convocato dal Direttivo della Sezione regionale
per una verifica teorico-pratica della sua preparazione e del suo
operato.
- Graduatorie relative agli Arbitri
- GRUPPO A (Club Arbitri)
- • gli Arbitri in attività di servizio continuativo
che operano, oltre che in quelle dei gruppi B e C, in manifestazioni
internazionali.
• condizioni per l’appartenenza a questo gruppo
sono:
- essere inserito nella categoria degli Arbitri da
almeno due anni con il giudizio di ottimo;
- aver diretto tutti gli incontri a squadre ed i
tornei per i quali sia stato designato;
- non aver ricevuto valutazioni negative dai Giudici
arbitri titolari delle manifestazioni o dai Commissari di campo;
- essere disponibile a spostarsi con ragionevole
preavviso nell’ambito del territorio nazionale ed all’estero;
- avere un’ottima conoscenza delle Regole di tennis
e delle norme, sia nazionali sia internazionali, relative alla
conduzione di un incontro di tennis;
- avere una buona conoscenza della lingua inglese.
• gli Arbitri internazionali certificati sono
inseriti automaticamente nel gruppo A.
- GRUPPO B
- • Arbitri, di norma, destinati ad operare in tutte le
manifestazioni nazionali e regionali di categoria (prima, seconda, terza
e quarta) e di settore di età (giovanili e veterani), sia individuali
sia a squadre.
• condizioni per l’appartenenza a questo gruppo
sono:
- essere inserito nella categoria degli Arbitri da
almeno un anno e non aver avuto gravi rilievi da parte dei Giudici
arbitri titolari delle manifestazioni o dai Commissari di campo;
- aver diretto in modo idoneo un congruo numero di
incontri;
- assicurare almeno la disponibilità nelle giornate
del sabato e della domenica;
- possedere una buona conoscenza delle Regole di
tennis e delle norme relative alla conduzione di un incontro di
tennis;
- essere disponibile a spostarsi, con ragionevole
preavviso, per l’arbitraggio di incontri in manifestazioni
riguardanti finali nazionali a squadre, tornei di particolare
importanza, Campionati individuali.
- GRUPPO C
• Arbitri, di norma, destinati ad operare in
manifestazioni regionali e provinciali.
• sono inseriti in questo gruppo gli Arbitri non inclusi
nei precedenti due gruppi e gli Allievi arbitri; un Arbitro che permanga per
oltre due anni consecutivi nel gruppo C può essere convocato dal Direttivo
della Sezione regionale per una verifica teorico-pratica del suo operato e
della sua preparazione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 1 - Presenza
obbligatoria del Giudice arbitro
- Fermo restando l’obbligo di designare il
Giudice arbitro in ogni manifestazione, per quelle a squadre la presenza
obbligatoria del Giudice arbitro viene disciplinata come sotto indicato:
- · 2000 e 2001:
- Campionato degli affiliati – serie A e B e C:
presenza obbligatoria in tutte le fasi;
- Campionati giovanili e veterani: presenza obbligatoria
nella seconda e terza fase.
- Per gli anni 2002 e 2003, il Consiglio federale, tenuto
conto dell’organico del settore, stabilisce le modalità per la graduale e
completa applicazione del disposto dell’articolo 2.
Art. 2 - Assenza del
Giudice arbitro e deroga all’obbligatorietà
- Per i Campionati a squadre, ove non è indicata
la presenza obbligatoria, la sostituzione del Giudice arbitro designato può
essere effettuata anche con un tesserato non Giudice arbitro, solo dopo che
sia risultato vano ogni altro tentativo, secondo le modalità previste per
il ritardo e l’assenza del Giudice arbitro designato.
- I capitani delle squadre devono sottoscrivere una
dichiarazione di affidamento della direzione arbitrale al tesserato non
Giudice arbitro, da allegarsi al referto arbitrale.
- Quando non è possibile raggiungere l’accordo,
l’incontro non ha inizio o non può proseguire; i capitani ne indicano i
motivi per iscritto ed informano immediatamente il Commissario di gara
competente.
- Se il Giudice arbitro designato sopraggiunge, in qualunque
momento, assume senz’altro la direzione dell’incontro a squadre; le
operazioni già effettuate, però, non si ripetono, salve le necessarie
correzioni da apportarsi solo se non è iniziato il primo incontro
individuale.
- Se, invece, sopraggiunge un qualsiasi Giudice arbitro, i
capitani delle squadre possono, di comune accordo, chiedergli di subentrare
nella direzione dell’incontro a squadre.
Art. 3 -
Designazioni degli Arbitri
- Fermo restando l’obbligo di designare gli
Arbitri in ogni manifestazione, per quelle a squadre la designazione degli
Arbitri in ogni incontro intersociale deve essere effettuata nel numero
minimo e come sotto riportato:
· 2000 e 2001:
- Campionato degli affiliati – serie A e B: 2 Arbitri in
tutte le fasi;
- Campionato degli affiliati – serie C: 2 Arbitri in
tutte le fasi;
- Campionati giovanili: 1 Arbitro nella seconda e terza
fase;
- Campionati veterani: 1 Arbitro nella terza fase.
- Per gli anni 2002 e 2003, il Consiglio federale, tenuto
conto dell’organico del settore, stabilisce le modalità per la graduale e
completa applicazione del disposto dell’articolo 2.
- Rimane salva la facoltà di designare un maggior numero di
Arbitri laddove è previsto dai regolamenti delle singole manifestazioni o
richiesto dalla loro importanza.
- La mancata designazione o l’assenza degli Arbitri
designati non toglie validità alla manifestazione; il Giudice arbitro li
sostituisce, preferibilmente, con altri Arbitri o, in ogni caso, con
tesserati.
- In ogni manifestazione individuale, l’obbligo di
designare gli Arbitri si riferisce unicamente al turno delle semifinali e
delle finali di ogni gara.
Art. 4 - Dichiarazione di disponibilità
degli Ufficiali di gara
- Per i Campionati a squadre ogni affiliato deve
dare la disponibilità di un Giudice arbitro e di almeno un Arbitro, come
sotto riportato:
· 2000 e 2001:
- Campionato degli affiliati – serie A e B.
- Per gli anni 2002 e 2003, il Consiglio federale, tenuto
conto dell’organico del settore, stabilisce le modalità per la graduale e
completa applicazione del disposto dell’articolo 2.
Art. 5 - Disposizioni transitorie per gli
Aspiranti arbitri, per i Giudici arbitri provinciali e per i Giudici arbitri
internazionali
- Premesso che, nella nuova classificazione, sono
state abolite le figure degli Aspiranti arbitri, dei Giudici arbitri
provinciali e dei Giudici arbitri internazionali, per l’inquadramento
degli stessi, all’entrata in vigore del presente Regolamento, si procede
come segue:
- Aspiranti arbitri: gli Aspiranti arbitri iscritti
nell’Elenco speciale vi permangono fino al compimento del sedicesimo
anno di età ed, in tale data, diventano Allievi arbitri a tutti gli
effetti;
- Arbitri nazionali: gli Arbitri nazionali che hanno
superato il previsto esame da più di un anno sono inquadrati
definitivamente in quella qualifica; quelli che non hanno ancora
compiuto un anno dal superamento dell’esame sono inquadrati come
Allievi arbitri a tutti gli effetti;
- Giudici Arbitri provinciali: i Giudici arbitri
provinciali che hanno superato il previsto esame da più di un anno sono
inquadrati direttamente quali Giudici arbitri regionali; quelli che non
hanno ancora compiuto un anno dal superamento dell’esame sono
inquadrati come Allievi giudici arbitri ed hanno gli stessi diritti e
doveri di questi ultimi;
- Giudici arbitri internazionali: i Giudici arbitri
nominati internazionali prima dell’entrata in vigore del presente
Regolamento conservano la loro qualifica fino all’uscita definitiva
dai quadri e dall’Albo, ma, per essere considerati idonei a dirigere
manifestazioni internazionali, devono ottenere la prevista
certificazione dagli organismi internazionali a ciò preposti (I.T.F.,
E.T.A., ecc.).
... inserire tabella di riepilogo .......