REGOLAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI TENNIS
Capo I
ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO
Art. 1 - Competenze esclusive della F.I.T.
- La Federazione italiana tennis (F.I.T.), quale organo del
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha l'esclusività di
definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento del tennis.
- La F.I.T. provvede altresì alla formazione ed alla
disciplina degli insegnanti di tennis e dei tecnici federali, quale corpo
insegnante tecnico specializzato ed abilitato in via esclusiva
all'insegnamento del tennis.
Art. 2 - Competenze esclusive degli iscritti
nell'Albo e negli Elenchi
- Possono insegnare tennis presso gli affiliati
solamente coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla F.I.T., sono
iscritti nell'Albo o negli Elenchi previsti dal presente Regolamento.
- I tesserati F.I.T. che esercitano abusivamente
l'insegnamento del tennis sono passibili di sanzioni disciplinari.
Art. 3 - Divieti per gli affiliati
- Agli affiliati è vietato rigorosamente utilizzare
insegnanti di tennis abusivi sia per corsi collettivi sia per lezioni
singole.
- Gli affiliati inoltre non debbono consentire sui propri
impianti l’insegnamento che il presente regolamento vieta, sia con
riferimento all’insegnante sia alle modalità di svolgimento.
- La trasgressione comporta, a carico dell'affiliato e dei
suoi dirigenti, l'adozione di sanzioni disciplinari.
Capo II
SCUOLA NAZIONALE MAESTRI
Art. 4 - Scuola nazionale maestri
- La Scuola nazionale maestri è istituita dalla F.I.T., ha
sede in Roma ed è l'unica scuola abilitata alla formazione degli insegnanti
di tennis.
- Per lo svolgimento della propria attività utilizza le
strutture e gli impianti messi a disposizione dalla F.I.T. e dal C.O.N.I.
Art. 5 - Compiti della Scuola nazionale
maestri
- La Scuola nazionale maestri, diretta dal Comitato
direttivo, ha i seguenti compiti:
- promuovere la formazione didattica e professionale di
coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento del tennis;
- organizzare corsi ed esami per il conseguimento di
tutte le qualifiche degli insegnanti di tennis;
- fornire e migliorare la cultura scientifica, tecnica e
didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento degli
insegnanti di tennis, organizzando corsi di aggiornamento e di
istruzione tecnica;
- promuovere ed organizzare scambi tecnici e culturali
con maestri e tecnici di nazioni estere e con gli organismi simili del
C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali;
- organizzare e coordinare l'attività degli insegnanti
di tennis designati, per ogni regione, quali Fiduciari regionali della
Scuola nazionale maestri.
Art. 6 - Comitato direttivo
- Il Consiglio federale nomina il Presidente ed i componenti
del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
- Il numero dei componenti del Comitato direttivo è
determinato dal Consiglio federale.
- La durata delle nomine è biennale.
Art. 7 - Funzioni del Comitato direttivo
della Scuola nazionale maestri
- Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri ha
competenza in materia di:
- applicazione delle direttive del Consiglio federale;
- organizzazione e svolgimento di corsi ed esami;
- Albo ed Elenchi.
Art. 8 - Fiduciari regionali della Scuola
nazionale maestri
- Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri
propone al Consiglio federale la nomina, in ogni regione, di un proprio
fiduciario, sentito il parere del Comitato regionale di competenza.
- La nomina ha durata biennale.
Capo III
GESTIONE DELLA SCUOLA NAZIONALE MAESTRI
Art. 9 - Attività
- Il coordinamento dell'attività della Scuola nazionale
maestri è affidato al Comitato direttivo, che si avvale dell'opera di
collaboratori tecnico-didattici.
Art. 10 - Programma e piano di spese
- Il Comitato direttivo, entro il 15 settembre di ogni anno,
redige un programma di attività ed il relativo piano delle spese
necessarie, che viene inoltrato al Consiglio federale per la sua
approvazione.
Capo IV
ESAMI
Art. 11 - Bandi di concorso
- La F.I.T. bandisce annualmente concorsi per esami di
ammissione ai corsi organizzati per la formazione di insegnanti di tennis.
- Fissa, su proposta della Scuola nazionale maestri, i
criteri, i titoli, la documentazione e le condizioni per l'ammissione agli
esami di concorso e per la successiva frequenza ai corsi.
- In particolare, per essere ammessi agli esami di concorso
è necessario avere almeno i seguenti requisiti:
- aver compiuto il ventesimo anno di età;
- avere buona condotta civile e morale;
- non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o
di una qualsiasi Federazione sportiva, a squalifiche o ad inibizioni
complessivamente di durata superiore ad un anno.
Art. 12 - Corsi
- La Scuola nazionale maestri organizza annualmente corsi per
la formazione di insegnanti di tennis, fissandone tempi e modalità di
svolgimento.
- La Scuola nazionale maestri può disporre le eventuali
destinazioni dei frequentatori di interi corsi presso i vari centri di
affiliati, la durata del periodo minimo di tirocinio ed ogni modalità di
suo svolgimento.
- Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri può
proporre al Consiglio federale la sospensione, anche definitiva, dal
tirocinio di allievi che mostrino un comportamento non confacente con le
finalità dei corsi.
Art. 13 - Esami
- Al termine dei corsi, gli allievi sostengono gli esami
finali per il conseguimento del titolo di insegnanti di tennis.
Art. 14 - Diplomi e targhe
- La F.I.T. rilascia diplomi a coloro che hanno superato gli
esami finali dei corsi.
- La F.I.T. rilascia altresì targhe che possono essere
esposte dagli insegnanti di tennis presso gli impianti ove svolgono la
propria attività.
Capo V
ALBO ED ELENCHI
Sezione I – Generalità
Art. 15 - Albo ed elenchi
- E' istituito l'Albo nel quale vengono iscritti coloro che
sono abilitati all'insegnamento del tennis con la qualifica di maestro
nazionale, tecnico nazionale e professore; mantengono l’iscrizione fino ad
esaurimento i maestri.
- Sono istituiti gli Elenchi nei quali vengono iscritti
coloro che sono abilitati all'insegnamento del tennis con le qualifiche di
istruttore e preparatore fisico; mantengono l’iscrizione fino ad
esaurimento gli allenatori istruttori e gli istruttori regionali.
- La tenuta dell'Albo e degli Elenchi è competenza del
Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
Art. 16 - Categorie degli insegnanti di
tennis
- Gli insegnanti di tennis si dividono nelle seguenti
categorie:
- tecnico nazionale;
- maestro nazionale
- maestro "ad honorem";
- professore;
- istruttore;
- preparatore fisico.
- Sono mantenute le seguenti qualifiche, fino ad esaurimento:
- maestro;
- allenatore istruttore;
- istruttore regionale.
- La qualifica di istruttore provinciale è abolita dal 31
dicembre 2000.
Sezione II – Qualifiche
Art. 17 – Tecnico nazionale
- La qualifica di tecnico nazionale si acquisisce attraverso
l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di tennis ed il
superamento di un esame finale.
- Il tecnico nazionale può svolgere la propria attività in
tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis e prestando
attività in ogni altra forma su impianti di affiliati, ed è abilitato a
seguire atleti di alto livello.
Art. 18 – Maestro nazionale
- La qualifica di maestro nazionale si acquisisce attraverso
l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di tennis ed il
superamento di un esame finale.
- Il maestro nazionale può svolgere la propria attività in
tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis e prestando
attività in ogni altra forma su impianti di affiliati.
- La qualifica di maestro nazionale è altresì conseguibile
solo da coloro che, in base alla convenzione FIT-IUSM di Roma del 4 gennaio
1997, dopo aver frequentato i due anni del corso libero presso il suddetto
IUSM ed aver superato gli esami al termine di ciascun anno, sono giudicati
idonei a frequentare il corso di specializzazione presso i Centri federali
estivi e superano l’esame finale; il riconoscimento della qualifica è
subordinato al conseguimento del diploma IUSM.
Art. 19 - Maestro "ad honorem"
- La qualifica di maestro "ad honorem" è concessa
agli ex-giocatori della Coppa Davis ed alle ex-giocatrici della Federation
cup che ne facciano richiesta al Consiglio federale.
- Per operare come maestri nazionali devono sostenere un
esame presso la Scuola nazionale maestri, con particolare riferimento al
mini-tennis.
Art. 20 - Professore
- Il Consiglio federale, sentito il parere del Comitato
direttivo della Scuola nazionale maestri, può conferire la qualifica di
professore.
- La qualifica di professore è conferita a titolo onorifico,
per particolari benemerenze nell’attività di insegnamento del tennis.
- Il professore è iscritto all’Albo e può svolgere
attività didattica.
Art. 21 – Istruttore
- La qualifica di istruttore, che ha validità annuale, si
acquisisce attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di
tennis ed il superamento di un esame finale.
- L’istruttore può tenere corsi di base e di
perfezionamento dei tesserati giovanili per l’affiliato che ha richiesto
la sua formazione.
- Soddisfatte le necessità del settore giovanile
dell’affiliato, l’istruttore, su richiesta del presidente
dell’affiliato, può essere autorizzato dal Comitato direttivo della
Scuola nazionale maestri all’insegnamento primario per lo stesso
affiliato.
- Il presidente dell’affiliato è responsabile
dell’attività svolta dall’istruttore del quale ha chiesto la
formazione.
- Al termine dell’anno, l’istruttore, per il rinnovo
della qualifica, deve inviare al Comitato direttivo della Scuola nazionale
maestri ed al Comitato regionale di appartenenza una relazione
sull’attività svolta, vistata dal presidente dell’affiliato per il
quale ha operato e dal Comitato provinciale di appartenenza, unitamente alla
richiesta del presidente di un affiliato che lo richieda quale istruttore.
- Il Comitato direttivo può subordinare il rinnovo della
qualifica alla partecipazione a corsi di aggiornamento.
- La qualifica di istruttore è altresì conseguibile solo da
coloro che, in base alla convenzione F.I.T. – IUSM di Roma del 4 gennaio
1997, dopo aver frequentato i due anni del corso libero presso il suddetto
IUSM ed aver superato gli esami al termine di ciascun anno sono giudicati
idonei a frequentare il corso di specializzazione presso i Centri federali
estivi e superano l’esame finale; il riconoscimento della qualifica è
subordinata al conseguimento del diploma IUSM.
Art. 22 - Preparatore fisico
- La qualifica di preparatore fisico si acquisisce
frequentando un corso riservato ad insegnanti di educazione fisica,
diplomati dell’IUSM, svolto presso la Scuola nazionale maestri.
- La qualifica di preparatore fisico può essere altresì
acquisita da coloro che abbiano frequentato positivamente corsi di tennis
riservati a studenti IUSM tenuti presso i rispettivi istituti in base a
convenzione con la F.I.T.; la qualifica in questione è riconosciuta solo
successivamente al conseguimento del diploma IUSM da parte dell'interessato,
previa frequenza di un seminario specialistico, secondo le modalità
indicate dalla Scuola nazionale maestri.
- Il preparatore fisico può svolgere la propria specifica
attività nell'ambito delle scuole di tennis.
Sezione III – Qualifiche ad esaurimento
Art. 23 - Maestro
- La qualifica di maestro è mantenuta, sino ad esaurimento,
per coloro che l’hanno già acquisita,
- I maestri possono convertire la qualifica in quella di
maestro nazionale previa partecipazione ad un corso sul mini-tennis
organizzato dalla Scuola nazionale maestri.
- Il maestro può svolgere la propria attività in tutto il
territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis e prestando attività in
ogni altra forma sugli impianti di affiliati.
Art. 24 - Allenatore istruttore
- La qualifica di allenatore istruttore è mantenuta, sino ad
esaurimento, per coloro che l’hanno già acquisita.
- Gli allenatori istruttori possono convertire la qualifica
in quella di maestro nazionale dopo l’ammissione e la partecipazione ad un
corso per maestri nazionali organizzato dalla Scuola nazionale maestri ed il
superamento degli esami finali.
- L'allenatore istruttore è abilitato all'insegnamento a
livello primario per l'avviamento al gioco del tennis e può:
- collaborare con un maestro che dirige una scuola di
tennis;
- esercitare l’attività in ogni altra forma su
impianti di affiliati.
Art. 25 - Istruttore regionale
- La qualifica di istruttore regionale è mantenuta, sino ad
esaurimento, per coloro che l’hanno già acquisita.
- Gli istruttori regionali possono convertire la qualifica in
quella di maestro nazionale dopo l’ammissione e la partecipazione ad un
corso per maestri nazionali organizzato dalla Scuola nazionale maestri ed il
superamento degli esami finali.
- L'istruttore regionale può prestare la propria attività
solamente nell'ambito della regione di appartenenza, senza la possibilità
di variare la stessa mantenendo d'ufficio la qualifica.
Art. 26 - Istruttore provinciale
- Gli istruttori provinciali che lo richiedono sono ammessi a
partecipare al corso per istruttori organizzato dalla Scuola nazionale
maestri, a condizione che il Presidente di un affiliato ne richieda la
formazione.
Capo VI
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Art. 27 - Condizione professionale
- Gli insegnanti di tennis, per esercitare la loro attività,
devono essere iscritti nell'Albo e negli Elenchi della F.I.T. ed essere in
possesso di certificazione di idoneità fisica, rilasciata da un medico
sportivo o da una commissione medica della F.M.S.I; la certificazione non è
richiesta ove l’insegnante sia in possesso di tessera agonistica.
- La permanenza nell'Albo e negli Elenchi è subordinata alla
frequenza obbligatoria dei corsi di aggiornamento previsti dal Consiglio
federale, su proposta del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
- In conformità della deliberazione del Consiglio nazionale
del C.O.N.I. n. 469/88, il tennis è escluso dall'elenco delle discipline
sportive ove è ammesso lo svolgimento di attività sportiva
professionistica, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; pertanto, la
qualificazione "professionale", attribuita nominalisticamente agli
insegnanti di tennis con l'iscrizione nell'Albo e negli Elenchi, non
comporta, in nessun caso, il conseguimento dello stato di professionista, di
cui all'articolo 2 della citata legge 23 marzo 1981, n. 91.
Art. 28 - Iscrizione nell'Albo e negli
Elenchi
- Hanno diritto di iscriversi nell’Albo e negli Elenchi
coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi banditi dalla FIT ed
abbiano tutti i requisiti previsti per l’iscrizione.
- Al momento dell’iscrizione, gli insegnanti di tennis
devono indicare, solo ed esclusivamente per i fini statistici, la sede della
loro attività e dare conferma o indicare eventuali variazioni ad ogni
annuale rinnovazione.
- La domanda di iscrizione deve essere corredata della
documentazione richiesta e della tassa annualmente stabilita.
- Gli iscritti agli Albi ed agli Elenchi sono tenuti al
pagamento delle tasse annuali per il rinnovo dell’iscrizione.
Art. 29 - Sospensione dall'Albo e dagli
Elenchi
- La sospensione dall'Albo e dagli Elenchi può avvenire:
- per mancata frequenza ai corsi obbligatori triennali di
aggiornamento;
- per morosità, a seguito di mancato pagamento, per due
anni consecutivi, delle tasse annuali.
- Gli insegnanti di tennis, sospesi dall'Albo o dagli
Elenchi, sono inibiti dall'attività di insegnamento.
- La sospensione è sanata con la partecipazione ad un corso
di aggiornamento e con il pagamento delle tasse annuali dovute.
Art. 30 - Cancellazione dall'Albo e dagli
Elenchi
- La cancellazione dall'Albo e dagli Elenchi può avvenire:
- per rinuncia alla qualifica;
- per sospensione non sanata entro i tre anni successivi;
- per revoca del tesseramento.
Art. 31 - Rinuncia alla qualifica
- Gli insegnanti di tennis possono rinunciare alla qualifica
presentando domanda scritta alla F.I.T.
- Il Consiglio federale delibera sulle domande, sentito il
parere del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
- La deliberazione opera dalla data di pronuncia, ma ha
efficacia dal giorno della presentazione della domanda.
Art. 32 - Riscrizione nell'Albo e negli
Elenchi
- Gli insegnanti di tennis, che siano stati depennati
dall'Albo e dagli Elenchi da non più di cinque anni per motivi diversi
dalla revoca del tesseramento, possono essere riscritti negli stessi, previo
pagamento delle tasse annuali dovute, oltre alla tassa di riammissione e
previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento, prescritto per
la qualifica di appartenenza.
- Qualora la cancellazione sia stata effettuata da oltre
cinque anni, gli interessati alla riscrizione devono frequentare il corso di
aggiornamento prescritto per la qualifica di appartenenza e sostenere, con
esito positivo, una prova di idoneità didattica presso la Scuola nazionale
maestri.
Art. 33 - Ultrasessantenni
- Per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età,
per i professori e per i maestri "ad honorem", l'iscrizione
nell'Albo e negli Elenchi avviene automaticamente, dietro semplice richiesta
scritta di convalida della tessera.
- Essi non sono tenuti al versamento della tassa annuale ed
alla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento.
Art. 34 - Tesseramento
- Gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi devono essere in
possesso di tessera F.I.T.
- Per svolgere l’attività l'attività agonistica, devono
munirsi della relativa tessera agonistica.
Art. 35 - Stranieri
- Lo straniero, in possesso di un titolo per l'insegnamento
del tennis, ottenuto da una Federazione sportiva estera aderente alla
International tennis federation (I.T.F.), per svolgere tale attività in
Italia, deve:
- avere compiuto il ventesimo anno di età;
- avere la residenza in Italia;
- avere buona condotta civile e morale;
- non essere stato assoggettato, da parte della
Federazione sportiva estera di appartenenza, a squalifiche o ad
inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
- ottenere dal Consiglio federale il riconoscimento del
titolo estero per l'insegnamento del tennis;
- essere iscritto nell'Albo o negli Elenchi.
- Al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo di
insegnante di tennis e l'inquadramento in una delle qualifiche previste dal
presente Regolamento, lo straniero deve:
- presentare al Consiglio federale una domanda scritta,
corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata,
con traduzione in italiano certificata per conformità:
- titolo di studio;
- titolo di insegnante di tennis ottenuto nello Stato
estero;
- dichiarazione della Federazione che ha concesso il
titolo, con il dettaglio delle prove di esame;
- "curriculum vitae";
- attestazione della F.I.T. circa la classifica
riconosciutagli in Italia.
- sostenere una prova di idoneità didattica presso la
Scuola nazionale maestri.
Art. 36 - Scuole di tennis
- Solo l'affiliato può presentare domanda alla F.I.T.,
tramite il Comitato regionale territorialmente competente, per il
riconoscimento e quindi l'organizzazione di una scuola di tennis, nel
rispetto e con il possesso almeno dei seguenti requisiti:
- disponibilità di impianti specifici per il tennis e
per la preparazione fisica;
- un maestro nazionale;
- un preparatore fisico;
- un direttore della scuola;
- un numero di allievi non inferiore a quindici.
Art. 37 - Corsi collettivi
- Dove non sia possibile organizzare una scuola di tennis,
l’istruttore è autorizzato ad organizzare corsi collettivi di
insegnamento di base e di perfezionamento.
Capo VII
PRECLUSIONI E DIVIETI
Art. 38 - Ineleggibilità a cariche federali
- Gli insegnanti di tennis, fino a che permangono iscritti
nell'Albo o negli Elenchi, ed i tecnici federali non possono presentare
candidature per elezioni a cariche federali, né sono eleggibili alle
stesse.
Art. 39 - Divieto di accesso alla qualifica
di ufficiali di gara
- Agli Insegnanti di tennis, iscritti nell’Albo e negli
Elenchi della F.I.T. è vietato l’accesso alla qualifica di Ufficiale di
gara.
- Il conseguimento della qualifica di Insegnante di tennis da
parte dell’Ufficiale di gara comporta la perdita di quest’ultima
qualifica per cancellazione.
Art. 40 - ... abrogato ... (v. Atti
ufficiali n. 1-2 del 2001)
Art. 41 - Divieto di istituire scuole per
insegnanti di tennis
- L'istituzione di scuole e corsi di preparazione per
insegnanti di tennis è competenza esclusiva della F.I.T. e non è
consentita l'iniziativa a chiunque altro.
- Chi contravviene al precedente divieto è passibile di
sanzione disciplinare.
Art. 42 - Divieto di collaborazione con
insegnanti abusivi
- Gli insegnanti di tennis non possono prestare la loro
collaborazione o riceverla da insegnanti di tennis abusivi.
- I trasgressori sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Capo VIII
DISCIPLINA
Art. 43 - Deferimento da parte del Comitato
direttivo della Scuola nazionale maestri
- Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri deve
deferire alla Procura federale gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi per
infrazioni disciplinari commesse nell'esercizio dell'attività di
insegnamento.
Capo IX
NORMATIVA
Art. 44 - Rispetto delle norme
- Tutti gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi sono tenuti al
rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.T. e della normativa
C.O.N.I. e sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni degli organi
della F.I.T. e del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.