REGOLAMENTO CONTRO IL DOPING
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Definizione del doping nello sport
- Il doping contravviene all'etica dello sport e della
scienza medica. Il doping consiste nella somministrazione di sostanze
appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici o nell'utilizzo di
vari metodi proibiti.
- Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza
nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua
funzione di valorizzazione delle genuine potenzialità fisiche e delle
qualità morali degli atleti.
- Il doping è proibito dal Comitato olimpico internazionale
(C.I.O.), dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), dalla
Federazione internazionale tennis (I.T.F.) e dalla Federazione italiana
tennis (F.I.T.).
- La somministrazione, l'assunzione e l'uso di sostanze e
metodi doping da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo
sono vietati e comportano l'attivazione di un procedimento disciplinare e
l'applicazione delle sanzioni stabilite dal C.O.N.I. e dai regolamenti della
F.I.T.
- L'elenco formulato dal C.I.O., relativo alle "Classi" di sostanze proibite e dei metodi
proibiti" in materia di doping, è deliberato dal C.O.N.I. e viene
sottoposto a successivi aggiornamenti. L'elenco e gli aggiornamenti vengono
comunicata alla F.I.T. che provvede a recepirli nel proprio regolamento ed a
darne la massima divulgazione ai propri affiliati
- Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono
l'obbligo di sottoporsi al controllo anti-doping.
TITOLO II
ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ ANTI-DOPING
Art . 2 - Coordinamento centrale attività
anti-doping
- Il C.O.N.I., a mezzo di un proprio ufficio
denominato Coordinamento centrale attività anti-doping, svolge funzioni di
coordinamento in ordine all’effettuazione dei controlli anti-doping
ordinari, d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana (F.M.S.I.) e
la F.I.T.; nonché all'effettuazione dei controlli anti-doping a sorpresa,
disposti dalla Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa del
C.O.N.I. Il Coordinamento centrale attività anti-doping del C.O.N.I., nella
sua qualità di struttura dì servizio dell'ente, rende disponibili le
risorse necessarie per il funzionamento delle diverse Commissioni operanti
nell'ambito delle attività anti-doping anche intraprendendo appropriati
programmi di ricerca e di sviluppo concernenti attività non rientranti
nelle attribuzioni delle altre Commissioni; pubblica e diffonde informazioni
derivanti da ricerche e studi all'uopo predisposti; promuove programmi
educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la
salute inerenti alla pratica del doping.
- Il Coordinamento centrale attività anti-doping, ricevuta
la comunicazione di positività dalla F.M.S.I. e determinata l'identità
dell'atleta risultato positivo secondo quanto di seguito indicato, informa
il Presidente del C.O.N.I., il Presidente della F.I.T., l'Ufficio di procura
anti-doping, la Commissione di indagine sul doping, l'atleta e l’affiliato
di appartenenza circa l'esito positivo delle prime analisi e fissa un
termine per l'effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione,
comunicando all'atleta che ha facoltà di assistervi personalmente o tramite
un proprio delegato e di nominare un consulente di fiducia.
- Le analisi di revisione devono aver luogo anche in assenza
dell'atleta o dei suoi rappresentanti. La F.I.T. ha il dovere di presenziare
alle analisi di revisione tramite un proprio delegato.
- Dell'esito delle analisi di revisione, il Coordinamento
centrale attività anti-doping dà comunicazione al Presidente del C.O.N.I.,
al Presidente della F.I.T., all'atleta, all’affiliato di appartenenza,
alla Commissione di indagine sul doping ed all’Ufficio di procura
anti-doping, affinché quest'ultimo, nel caso di confermata positività,
proceda alle indagini, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 3 - Commissione per i controlli
anti-doping a sorpresa
- E' istituita presso il C.O.N.I. la Commissione
per i controlli anti-doping a sorpresa, composta da un Presidente, da sette
membri, di cui due con l'incarico di Vicepresidente, e da un Segretario
senza diritto di voto. La predetta Commissione, tramite la F.M.S.I., dispone
per l'effettuazione di specifici controlli anti-doping a sorpresa, nel
rispetto dei criteri e delle modalità di seguito riportate.
- Possono essere sottoposti a controlli anti-doping a
sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per affiliati alla F.I.T.
La Commissione definisce l'elenco degli atleti italiani di interesse
olimpico ed internazionale, assoggettabili ai controlli a sorpresa.
L'elenco, che viene periodicamente aggiornato, deve essere comunicato al
Coordinamento centrale attività anti-doping. Per quanto riguarda gli altri
atleti tesserati per la F.I.T., ma non compresi nell'elenco suddetto, la
Commissione delega ad un Commissario regionale nominato dal C.O.N.I., su
proposta della Commissione stessa, il compito di determinare, sulla base dei
criteri indicati dalla Commissione stessa, coloro che devono sottoporsi a
controllo. La Commissione può altresì individuare direttamente, sulla base
di proprie scelte discrezionali, ulteriori nominativi di atleti, anche
stranieri, tesserati dalla F.I.T. da sottoporre ai controlli a sorpresa.
- La Commissione provvede ad assegnare a ciascun atleta,
compreso nell’elenco, un coefficiente di rischio dipendente dal suo
livello di qualificazione, dalla specialità praticata, dal periodo
dell'anno, dal numero e dall'esito di eventuali precedenti controlli già
effettuati sul medesimo e, per le gare a squadre, dai controlli
eventualmente già effettuati su altri componenti la squadra di
appartenenza. I dati suddetti sono immessi in un archivio computerizzato dal
quale, attraverso uno specifico programma, si provvede, volta per volta, ad
effettuare il sorteggio di coloro che devono essere sottoposti a controllo.
I controlli anti-doping a sorpresa possono essere disposti dall'Ufficio di
procura anti-doping del C.O.N.I. tramite la Commissione, ove i controlli
stessi siano ritenuti necessari per l'espletamento delle indagini.
- La Commissione provvede ad inviare all'atleta e,
contestualmente, alla F.I.T., tramite telegramma, la convocazione per
l'effettuazione del prelievo anti-doping. Detta comunicazione deve pervenire
con ventiquattro ore di anticipo rispetto all'ora di effettuazione del
prelievo. La F.I.T. è tenuta a collaborare affinché vengano notificati
all'atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L'atleta che
non si presenti all'appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato
alla F.I.T. ed al Coordinamento centrale attività anti-doping, per
l'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio di procura
anti-doping.
- La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo
ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o
raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l'atleta e giungere, senza
preavviso, nel luogo della gara o dell'allenamento o in qualunque altro
luogo idoneo ad incontrarlo. In questo caso, gli incaricati del controllo
devono concedere all'atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a
termine l'attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo
deve iniziare entro un’ora dalla notifica. La F.I.T. è tenuta a
collaborare, tramite i suoi rappresentanti, con le persone incaricate del
controllo a sorpresa.
- La F.I.T. fornisce alla Commissione, con la massima
tempestività e precisione, le seguenti necessarie informazioni:
- il nome di un referente federale anti-doping e degli
eventuali sostituti, in caso di sua assenza, incaricati di mantenere i
rapporti con la Commissione. Tale figura è da ricercarsi nell'ambito
della struttura amministrativa federale (Segretario generale o
funzionario da questi delegato);
- l'elenco degli atleti di interesse olimpico od
internazionale assoggettabili ai controlli, individuati secondo le
specifiche indicazioni fornite dalla Commissione per i controlli
anti-doping a sorpresa alla F.I.T. e gli aggiornamenti connessi con
l'evoluzione delle situazioni agonistiche. Gli elenchi nominativi devono
essere corredati dagli indirizzi e dei numeri di telefono dell'atleta;
- il calendario agonistico nazionale e quello
internazionale ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso
dell'anno;
- il calendario dei raduni ed allenamenti previsti in
Italia e all'estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed
internazionale ed ogni sua variazione che intervenga nel corso
dell'anno;
- i risultati agonistici ottenuti dagli atleti di
interesse olimpico od internazionale, compresi nell'elenco di coloro che
sono assoggettabili al controlli, nelle gare nazionali ed
internazionali;
- i nominativi degli atleti italiani che sono stati
sottoposti ai controlli anti-doping, in gara e a sorpresa, da parte
della F.I.T. e della I.T.F., nonché l'esito dei suddetti controlli;
- i nominativi degli atleti italiani che, durante il
periodo agonistico, rimangono assenti dalle competizioni per più di
dieci giorni, in seguito a malattia o ad infortunio;
- i nominativi dei referenti federali regionali ai quali
il Commissario regionale nominato dal C.O.N.I. può fare riferimento per
ottenere informazioni sui calendari agonistici e sugli elenchi dei
tesserati, al fine di determinare gli atleti, non compresi nelle fasce
di interesse olimpico od internazionale, da sottoporre a controllo.
Art. 4 - Commissione scientifica anti-doping
- E' istituita, presso il C.O.N.I., in posizione di
piena autonomia rispetto ad esso, la Commissione scientifica anti-doping,
composta da esponenti delle diverse branche mediche, oltre che da esponenti
del C.O.N.I. stesso.
- La Commissione scientifica anti-doping ha, soprattutto, le
seguenti funzioni:
- fa e fa fare, commettendola a terzi, ricerca
scientifica negli ambiti e nei campi ove sono richiesti approfondimenti
e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di
ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula
le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a
diffondere i risultati più utili e più interessanti;
- fa affermazioni e dichiarazioni di principio che
inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta esecutiva del
C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità
scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca
scientifica;
- svolge attività educativo-didattica, producendo testi
e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di
formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo
sportivo;
- agisce da osservatorio della ricerca e della
letteratura mondiale anti-doping, con lo scopo specifico di informarsi
dettagliatamente su quanto accade nel mondo, a proposito del doping
nello sport;
- svolge azione di supporto, di consulenza, di garanzia e
di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative
ricollegabili alla ricerca operativa e, perciò, bisognose di un'autorità
con specifica competenza in materia.
Art. 5 - Commissione di indagine sul doping
- La Commissione di indagine sul doping, istituita
presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia rispetto ad esso, ha la
funzione di assumere iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi e
a formulare proposte, avvalendosi della collaborazione degli organi del
C.O.N.I. e della F.I.T., ai fini di una più incisiva repressione del
fenomeno del doping nello sport. La Commissione ha altresì il compito di
valutare le richieste formulate dall'Ufficio di procura anti-doping e di
decidere circa il deferimento del soggetto indagato ovvero l'archiviazione
del procedimento disciplinare. La Commissione può effettuare specifici
studi per l’esatta individuazione della normativa statale in materia di
doping e indicare al C.O.N.I. ipotesi di proposte modificative al riguardo.
Può procedere alla ricognizione delle regole sportive emanate dal C.I.O.,
dal C.O.N.I. e dalla F.I.T. al fine di proporre interventi di coordinamento.
Può esprimere pareri giuridici su iniziative di altri organi preposti alla
lotta al doping.
- La Commissione ha sede presso il C.O.N.I. La Commissione è
composta da un Presidente, da cinque a sette membri, di cui uno può essere
nominato Vicepresidente, e altresì da un Segretario senza diritto di voto.
- La Commissione è convocata, con lettera a firma del
Presidente, direttamente o tramite il Segretario.
- La Commissione si riunisce con l'intervento del Presidente
o del Vicepresidente e di almeno tre membri.
- La Commissione decide con il voto della maggioranza dei
membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Delle riunioni della Commissione e degli atti da essa
espletati viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. La Commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, può
richiedere, per il tramite del Coordinamento centrale attività anti-doping
di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici e di mezzi del
C.O.N.I.
- La Commissione, per quanto concerne il procedimento di
indagine da parte dell'Ufficio di procura anti-doping, ricevuti gli atti,
esamina le risultanze probatorie, valuta le istanze e decide definitivamente
circa il deferimento del soggetto indagato ovvero l'archiviazione del
procedimento disciplinare. Nei casi di supplemento di indagine da parte
della Commissione l'indagato od il suo difensore, quest'ultimo iscritto ad
una Federazione sportiva nazionale o Disciplina associata oppure ad un Albo
professionale, possono depositare avanti alla Commissione una memoria
difensiva con eventuali allegati. Dell'avvenuto deposito è data immediata
notizia e copia all'Ufficio di procura anti-doping. Ove la Commissione lo
ritenga necessario, può convocare i soggetti indagati, invitandoli a
nominare e farsi assistere da un difensore di fiducia. All'audizione
partecipa, anche in contraddittorio con i soggetti sottoposti al
procedimento, il Procuratore titolare delle indagini.
- Il procedimento disciplinare, per la parte concernente la
Commissione di indagine sul doping, è regolato dal successivo art. 12.
Art. 6 - Ufficio di procura anti-doping
- L’Ufficio di procura anti-doping, istituito
presso il C.O.N.I., in posizione di piena autonomia rispetto ad esso, ha la
funzione di compiere gli atti necessari all'accertamento delle responsabilità
dell'atleta e di altri aderenti alla F.I.T. che abbiano posto in essere
comportamenti che costituiscono violazione di norme in materia di doping.
L'Ufficio di procura ha sede presso il C.O.N.I.
- L’Ufficio di procura anti-doping è competente in via
esclusiva ad indagare in ordine all'uso, alla vendita, alla cessione o,
comunque, al procacciamento all'atleta di sostanze doping,
all’istigazione, anche non accolta, e all'accordo, anche non attuato, per
farne uso, ed altresì all'uso da parte dell'atleta di metodi vietati dalle
norme in materia di doping.
- L’Ufficio di procura anti-doping è composto da un
Procuratore Capo, da sette Procuratori e da un Segretario.
- Completata l'indagine, l'Ufficio di procura, nel caso in
cui siano emersi elementi di responsabilità, trasmette gli atti alla
Commissione di indagine sul doping, per il deferimento dell'indagato agli
organi giudicanti della F.I.T. (giudice sportivo o Corte federale) ovvero
per l’eventuale archiviazione. Nei diversi gradi di giudizio dinanzi agli
organi federali, l'accusa è esercitata in via esclusiva dal componente
l'Ufficio di procura anti-doping del C.O.N.I. che ha condotto le indagini.
La F.I.T. è tenuta a comunicare, con un preavviso di minimo 3 giorni, il
luogo, la data e l'orario di trattazione dei casi affinché il Procuratore
titolare delle indagini possa essere presente per sostenere l'accusa ovvero
delegare a rappresentarlo il Procuratore federale della F.I.T.
- Il Procuratore Capo assegna i procedimenti di indagine ad
uno o più Procuratori ovvero li effettua personalmente e coordina l'attività
dei Procuratori. Il Procuratore designato conduce l’indagine e,
avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi.
- L'Ufficio di procura anti-doping, nell'esercizio delle
funzioni, per l’espletamento delle indagini, può richiedere, per il
tramite del Coordinamento centrale attività anti-doping di avvalersi di
funzionari, tecnici e mezzi del C.O.N.I., ovvero di consulenti esterni.
Art. 7 - Federazione medico sportiva
italiana
- L’espletamento dei controlli anti-doping
ordinari ed a sorpresa è svolto dalla Federazione medico sportiva italiana
alla quale sono conferiti il compìto e la responsabilità di designare gli
Ispettori medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle
connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed
altresì di disporre per le effettuazioni delle analisi presso il
Laboratorio di analisi anti-doping della F.M.S.I. stessa, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dalle presenti norme.
Art. 8 - Commissione medica federale per il
controllo anti-doping
- Le funzioni di controllo anti-doping previste nel
presente Regolamento sono svolte dalla Commissione medica federale, nominata
dal Consiglio federale e composta, così come indicato anche nel Regolamento
sanitario, da un Presidente specialista in medicina dello sport e da medici,
preferibilmente in possesso del titolo di specializzazione universitaria,
tutti scelti tra i soci ordinari della F.M.S.I..
- La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento
dei controlli sul territorio nazionale ed altresì di designare i
responsabili anti-doping federali locali che devono seguire direttamente le
operazioni secondo le modalità e le procedure di cui al presente
Regolamento.
- La Commissione procede, per tipo di gara e per sorteggio,
all’indicazione delle gare in occasione delle quali deve essere effettuato
il controllo anti-doping e ne dà tempestiva comunicazione alla F.M.S.I. che
provvede a sua volta alla designazione degli Ispettori medici.
- La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre per
l'effettuazione del controllo anti-doping in occasione di partite al di
fuori dell'attività agonistica (tornei e allenamenti), di raduni collegiali
e quando sussistono gravi e giustificati motivi.
- Sulla designazione delle gare oggetto di controlli
anti-doping, sulle designazioni degli Ispettori medici, sulle decisioni
assunte dalla Commissione medica federale, sulla esecuzione dei prelievi
deve essere mantenuto il segreto d'ufficio.
TITOLO III
NORME PROCEDURALI
Art. 9 - Norme procedurali per
l'effettuazione dei controlli anti-doping
- La F.I.T. ha l'obbligo di predisporre il
programma annuale dei controlli anti-doping inserendo nel bilancio di
previsione la corrispondente previsione di spesa. La realizzazione del
programma avviene d'intesa con la F.M.S.I. ed è regolata dalla convenzione
deliberata dal Consiglio federale previa acquisizione del parere del
Coordinamento centrale attività anti-doping. La Commissione per i controlli
anti-doping a sorpresa deve provvedere ad indicare alla F.M.S.I. le località,
le date, gli orari relativi a gare, allenamenti o raduni, in occasione dei
quali devono essere effettuati i controlli anti-doping a sorpresa.
- Ricevuta comunicazione da parte della Commissione medica
federale relativamente alla gara oggetto di controlli anti-doping, la
F.M.S.I. provvede alla designazione degli Ispettori medici.
- Per l'effettuazione dei controlli anti-doping, le società
ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un
apposito locale, possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel
quale devono essere espletate le operazioni di controllo previste. Il locale
deve essere idoneo allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di un tavolo e
sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e
non gasate.
- Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i
dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima
collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del
controllo anti-doping.
- L'ispettore medico incaricato di effettuare il prelievo
viene designato dalla F.M.S.I. con lettera ufficiale. Copia della lettera
viene consegnata dall'Ispettore medico al responsabile della organizzazione
della gara o della società ospitante.
- Nel locale adibito al controllo anti-doping, il
responsabile locale della F.I.T. provvede a comunicare che per la gara è
stato disposto il controllo anti-doping, identificando gli atleti che devono
essere sottoposti al prelievo ed ai quali deve essere notificata, al termine
della gara, la convocazione. La comunicazione è fatta:
- per un torneo individuale, al Giudice arbitro ed al
Direttore di gara, prima dell'inizio delle gare (di singolare, di
doppio, riservate ai veterani, ecc.) da controllare;
- per un incontro intersociale, al Giudice arbitro, al
Direttore di gara ed ai capitani delle squadre, prima dell'inizio dello
stesso, distintamente per le gare di singolare e di doppio, dopo la
consegna delle formazioni al Giudice arbitro.
Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti
espulsi o ritirati nel corso della gara e quelli che l'hanno abbandonata per
un infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero.
- Entro 15 minuti dall’avvenuta notifica del prelievo gli
atleti designati devono recarsi nel locale riservato al controllo
anti-doping. L'Ispettore medico deve accertare, d'intesa con il responsabile
locale della F.I.T., che le operazioni di prelievo siano predisposte in
maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti
designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del
campione.
- Gli atleti, identificati dall'Ispettore medico, previa, se
del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare
nel locale riservato al controllo anti-doping fino ad avvenuto prelievo del
campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Ciascun atleta
utilizza:
- un recipiente per la raccolta delle urine;
- un flacone contrassegnato con la lettera A;
- un flacone contrassegnato con la lettera B.
- Oltre all'Ispettore medico ed agli atleti designati, sono
esclusivamente ammessi nel locale il medico oppure in sua assenza, il
dirigente accompagnatore della società o dell'atleta ed il rappresentante
della F.I.T. La raccolta del campione di urine nel recipiente deve avvenire
alla presenza dell'Ispettore medico. Ciascun atleta deve rimanere nel locale
fino a che non produce la quantità minima di urina, pari ad almeno 75 ml, e
può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità
di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto
viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il
prelievo si protragga, l’Ispettore medico, a sua esclusiva discrezione, può
consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il
locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta è in grado
di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare le
operazioni di prelievo.
- Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza
dell’Ispettore medico, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B.
Ciascun flacone viene chiuso con l'applicazione di un sigillo recante un
numero di codice.
- L'Ispettore medico effettua la misura del pH e della densità
utilizzando il residuo di urina che si trova nel recipiente usato per il
prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo anti-doping. Il
valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 ed il valore della densità
deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non
rientri in tali parametri si deve procedere ad un’ulteriore raccolta di
urine.
- L'Ispettore medico deve compilare, per ciascun atleta
sottoposto al controllo, il verbale di prelievo anti-doping, relativo ai
controlli ordinari in quattro copie autoricalcanti che, debitamente firmate
dall'atleta, dall'Ispettore medico e dal medico o dirigente accompagnatore
della società di appartenenza dell'atleta, devono essere avviate, in
originale, come segue:
- la prima copia non contiene alcun dato identificativo
dell’atleta e deve essere inserita nella busta indirizzata al
Laboratorio di analisi anti-doping della F.M.S.I.;
- la seconda copia deve essere inserita nella busta
indirizzata al Coordinamento centrale attività anti-doping. Sul fronte
esterno di tale busta devono essere riportati a cura dell'Ispettore
medico i riferimenti relativi alla F.I.T. alla gara, alla località ed
alla data di svolgimento;
- la terza copia deve essere inserita nella busta
indirizzata alla F.I.T. Sul fronte esterno di tale busta devono essere
riportati, a cura dell'Ispettore medico, i riferimenti relativi alla
F.I.T., alla gara, alla località ed alla data di svolgimento,
- la quarta copia viene consegnata all'atleta, oppure al
dirigente accompagnatore od al medico della società di appartenenza
dell'atleta controllato;
Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere
riportati i dati identificativi dell'atleta.
Ciascuna delle buste indicate ai precedenti punti a), b),
c), deve contenere le copie del verbale di prelievo anti-doping relative
agli atleti controllati. Le buste di cui ai punti b) e c) a loro volta
devono essere inserite nella speciale busta impermeabile che è sigillata
dall'Ispettore medico e viene ritirata integra presso il Laboratorio
anti-doping della F.M.S.I. da un rappresentante del Coordinamento centrale
attività anti-doping che provvede al loro inoltro ai destinatari.
- L'Ispettore medico deve compilare in ogni sua parte il
verbale di prelievo anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul
modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico o medico al
quale l'atleta si sia sottoposto nelle ultime settimane. In particolare,
devono essere segnalati sul verbale di prelievo anti-doping eventuali
comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici,
massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che
l'atleta designato si sottoponga al controllo anti-doping, ovvero che
vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta
esecuzione del prelievo.
- Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A deve essere
inserito nel contenitore, contrassegnato con la lettera A. Ciascun flacone
contrassegnato con la lettera B deve essere inserito nel contenitore
contrassegnato con la lettera B. Ciascun contenitore viene chiuso con un
sigillo contraddistinto da un numero di codice.
- I contenitori A e B debitamente sigillati e la busta
impermeabile contenente la documentazione indicata precedentemente, devono
essere inseriti nell’apposita borsa per la spedizione che è a sua volta
chiusa con un sigillo codificato. Tutte le suddette operazioni devono essere
eseguite alla presenza dell'atleta e del medico (o del dirigente
accompagnatore) della società o dell'atleta. A questi è consentito di
constatare che i flaconi, i contenitori e la borsa siano stati sigillati in
modo corretto e che i numeri di codice dei sigilli relativi ai flaconi ed ai
contenitori corrispondono a quanto riportato sul verbale di prelievo
anti-doping. Detto modulo deve essere firmato dall'atleta, il quale in tal
modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per
l'effettuazione dei prelievo, dal medico (oppure dal dirigente
accompagnatore) della società o dell'atleta, e dall'Ispettore medico. Le
firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul
verbale di prelievo anti-doping dopo che i contenitori A e B sono stati
chiusi e sigillati.
- L'inoltro della borsa al Laboratorio di analisi anti-doping
della F.M.S.I. è effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni
impartite dalla Federazione italiana tennis. per il tramite della
Commissione medica federale.
- E’ cura della F.I.T. garantire la non manomissibilità
dei materiali utilizzati per i prelievi al fine di assicurare la non
alterabilità o inquinabilità dei campioni prelevati. L'apertura della
borsa e del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del
Laboratorio anti-doping della F.M.S.I. I flaconi A vengono estratti dal
contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio ed i loro
contenuti vengono utilizzati per la prima analisi dei campioni prelevati. Il
contenitore B viene conservato sigillato nel frigorifero del Laboratorio e,
in caso di presunta positività della prima analisi, viene dissigillato in
occasione dell'analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il
flacone B relativo all'atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla
presenza di un rappresentante della F.I.T. e di un rappresentante del
Coordinamento centrale attività anti-doping. Alle operazioni di
contro-analisi ha facoltà di assistere l'atleta interessato o un suo
rappresentante. Per quanto attiene alle procedure si rimanda a quanto
previsto al successivo art. 10 Le analisi dei campioni A e B vengono svolte
esclusivamente dalla F.M.S.I. per il tramite del proprio Laboratorio di
analisi anti-doping secondo le modalità e le norme stabilite dal CIO.
Art. 10 - Norme procedurali per
l'effettuazione dei controlli anti-doping a sorpresa
- L'intera procedura del controllo anti-doping deve
avvenire in un locale che presenta caratteristiche tali da consentire il
rispetto delle norme per il prelievo di seguito indicate. L'accesso al
locale è consentito solo all’atleta, al medico o ad altro rappresentante
della F.I.T., ai membri dello staff medico incaricati della raccolta dei
campioni, ai rappresentanti della Commissione per i controlli anti-doping a
sorpresa. Nel locale in cui viene raccolto il campione di urina può
accedere un solo atleta alla volta, unitamente al medico incaricato del
controllo. A ciascun atleta deve essere illustrata la procedura per la
raccolta del campione. L'atleta deve scegliere un flacone sterile
sigillabile tra altri uguali resi disponibili e deve produrre il campione di
urina sotto il diretto controllo di un membro dello staff medico. La quantità
minima di urina richiesta è di 75 ml. Se la quantità di urina che l'atleta
ha prodotto è insufficiente, il campione incompleto viene comunque
sigillato e codificato. L'atleta resta quindi, sotto osservazione dello
staff medico fino a quando non produce un ulteriore quantitativo di urina
per completare la procedura di prelievo. L’atleta in presenza di un membro
dello staff medico, suddivide il campione raccolto, versandone i due terzi
circa in un flacone contrassegnato con la lettera "A" ed il
rimanente terzo in un altro flacone contrassegnato con la lettera
"B". Entrambi i flaconi vengono chiusi e sigillati con un numero
di codice. Sul residuo di urina rimasto nel recipiente utilizzato per la
raccolta, viene effettuata la misurazione della densità e del pH. Il valore
del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e il valore della densità deve essere
uguale o superiore a 1.010. Se il campione non rientra in tali parametri si
deve procedere ad un’ulteriore raccolta di urine.
- Il verbale di prelievo anti-doping relativo
all'effettuazione del controllo a sorpresa viene compilato dal medico e dal
rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa.
All'atleta viene richiesto di dichiarare qualsiasi trattamento farmacologico
e medico al quale si sia sottoposto nelle ultime settimane. L'atleta,
firmando il modulo, attesta l'accuratezza e la correttezza delle procedure
con cui è stato effettuato il prelievo. Qualsiasi irregolarità venga
rilevata dall'atleta o dal rappresentante federale deve essere annotata sul
verbale di prelievo anti-doping prima che esso venga firmato. Il verbale di
prelievo anti-doping deve essere sottoscritto, oltre che dall’atleta, da
un rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa
(o dal Commissario regionale nominato dal C.O.N.I.), dal rappresentante
della F.I.T. (se presente) e dall'Ispettore medico. Il verbale di prelievo
anti-doping è formato da quattro copie autoricalcanti:
- la prima copia è destinata al Laboratorio di analisi
anti-doping della F.M.S.I.;
- la seconda copia è destinata al Coordinamento centrale
attività anti-doping;
- la terza copia è destinata alla F.I.T.;
- la quarta copia è destinata all'atleta.
- E’ cura del Coordinamento centrale attività anti-doping
inviare tempestivamente alla Commissione per i controlli anti-doping a
sorpresa fotocopia del verbale di prelievo anti-doping relativo a ciascun
atleta controllato. La copia destinata al Laboratorio di analisi anti-doping
non deve contenere informazioni sull'identità dell'atleta, né alcun dato
che possa consentire di identificare l'atleta stesso o il rappresentante
federale e viene trasmessa al Laboratorio unitamente ai campioni delle
urine. Le copie destinate al Coordinamento centrale attività anti-doping,
alla F.I.T. ed all'atleta, vengono inserite in buste distinte, poi
sigillate, e consegnate direttamente al rappresentante della Commissione per
i controlli anti-doping a sorpresa, al medico della Federazione o ad altro
rappresentante federale e all’atleta, con l'obbligo, per ciascun
destinatario, di conservarle con la massima cura e il divieto di aprirle o
manometterle. Sui lembi della busta dell’atleta, al momento della
consegna, il rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a
sorpresa e l'atleta appongono la propria firma. Trascorso un mese dalla data
di effettuazione del controllo, qualora il Coordinamento non abbia richiesto
all'atleta la busta in suo possesso, lo stesso può aprirla o disfarsene.
- Nel corso delle operazioni di cui ai precedenti capoversi
il rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa
può essere sostituito da persona specificatamente delegata da parte della
stessa Commissione. In caso di eventuale assenza del rappresentante
federale, le relative funzioni possono essere svolte dal Commissario
regionale di cui all’articolo 3 del presente regolamento. Allorché la
Federazione medico sportiva italiana comunica il risultato della prima
analisi, la Commissione, tramite i propri Commissari regionali, si riserva
di recuperare la busta in possesso dell'atleta. Dopo averne constatato
l'integrità, il Commissario provvede ad aprirla alla presenza dell’atleta
ed a certificare sulla busta il suo contenuto. Sia il Commissario sia
l'atleta appongono, infine, la propria firma sulla certificazione.
Un'analoga procedura viene attuata, direttamente da un rappresentante della
Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa, per la busta (o le
buste, nel caso di più controlli) in possesso della F.I.T. Contestualmente,
alla presenza dei rappresentanti della F.I.T., si provvede ad aprire le
buste affidate al Coordinamento ed a certificarne il contenuto con la
sottoscrizione del rappresentante della Commissione e di almeno uno dei
rappresentanti della F.I.T.
- Le analisi dei campioni vengono svolte dalla F.M.S.I. per
il tramite del proprio Laboratorio di analisi anti-doping secondo le modalità
e le norme indicate dal CIO. L'esito della prima analisi viene comunicato
immediatamente dalla F.M.S.I. al Coordinamento centrale attività
anti-doping, che provvede, in presenza dei rappresentanti della F.I.T., ad
aprire le buste per verificare la corrispondenza dei codici con i nomi degli
atleti controllati, ed altresì al rappresentante della Commissione per i
controlli anti-doping a sorpresa.
- Il Coordinamento centrale attività anti-doping informa
dell'esito il Presidente del C.O.N.I., il Presidente della F.I.T., la
Commissione di indagine sul doping, l'Ufficio di procura anti-doping,
l’atleta e l’affiliato di appartenenza. Il Coordinamento fissa la data
per effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione,
comunicando all'atleta che ha facoltà di assistervi personalmente o tramite
un proprio delegato e di nominare un consulente di fiducia. Dell'esito delle
analisi di revisione, il Coordinamento centrale attività anti-doping dà
comunicazione al Presidente del C.O.N.I., al Presidente della F.I.T.,
all'atleta, all’affiliato di appartenenza, alla Commissione per i
controlli anti-doping a sorpresa, alla Commissione di indagine sul doping ed
all'Ufficio di procura anti-doping. Quest'ultimo, in caso di confermata
positività, avvia il procedimento di indagine.
- A conclusione del procedimento disciplinare, la F.I.T. è
tenuta a comunicare tempestivamente i provvedimenti adottati al
Coordinamento centrale attività anti-doping, che provvede ad informare
ufficialmente il Presidente dei C.O.N.I., la Commissione di indagine sul
doping, l’Ufficio di procura anti-doping e la Commissione per i controlli
anti-doping a sorpresa.
TITOLO IV
ADEMPIMENTI E SANZIONI
Art. 11 - Adempimenti conseguenti ai casi di
positività
- I risultati delle analisi sono comunicati dalla
F.M.S.I. al Coordinamento centrale attività anti-doping. L’accertamento
dell’identità dell'atleta avviene mediante il confronto contestuale
presso il C.O.N.I. tra il documento anonimo relativo all'esito di positività
emesso dal Laboratorio anti-doping, il documento in possesso del
Coordinamento centrale attività anti-doping ed il documento in possesso
della F.I.T. Detti documenti vengono chiusi, in occasione del prelievo,
nelle buste destinate rispettivamente alla F.I.T. ed al Coordinamento
centrale attività anti-doping e dagli stessi conservate chiuse. Ai fini
dell'identificazione dell'atleta i rappresentanti del Coordinamento centrale
attività anti-doping e della F.I.T. debbono presentare le buste chiuse che
vengono aperte per la circostanza.
- Qualora l'esito della prima analisi risulti positivo, il
Coordinamento centrale attività anti-doping provvede con la massima
tempestività a darne comunicazione al Presidente del C.O.N.I. e al
Presidente della F.I.T. (a mezzo fax e raccomandata), all'atleta risultato
positivo ed all’affiliato di appartenenza (a mezzo telegramma e
raccomandata), alla Commissione di indagine sul doping, all’Ufficio di
procura anti-doping e, per i controlli da essa disposti, alla Commissione
per i controlli anti-doping a sorpresa.
- L'analisi di revisione viene comunque effettuata dal
Laboratorio di analisi anti-doping della F.M.S.I. entro i sette giorni
successivi alla data di invio della comunicazione di positività da parte
del Coordinamento centrale attività anti-doping. La data fissata per
l'analisi di revisione è comunicata al Presidente della F.I.T. (a mezzo fax
e raccomandata), all'atleta riscontrato positivo ed all’affiliato di
appartenenza (a mezzo telegramma e raccomandata). All'analisi di revisione
può assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante,
specificatamente delegato dall’atleta stesso o dall’affiliato di
appartenenza con lettera o telegramma che pervenga al Coordinamento centrale
attività anti-doping almeno 24 ore prima della data stabilita per l'analisi
di revisione. L'atleta o il rappresentante delegato possono essere assistiti
da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nel
termine precedentemente previsto.
- All'apertura dei campioni relativi all'analisi di revisione
devono assistere un rappresentante della F.I.T. ed un funzionario delegato
dal Coordinamento centrale attività anti-doping. Qualora, a seguito
dell'analisi di revisione, venga confermato l'esito di positività, il
Coordinamento centrale attività anti-doping, dopo aver ricevuto
l’immediata comunicazione ufficiale da parte della F.M.S.I., provvede a
darne comunicazione al Presidente del C.O.N.I. e al Presidente della F.I.T.
(a mezzo fax e raccomandata), all’atleta risultato positivo ed
all’affiliato di appartenenza (a mezzo telegramma e raccomandata) ed alla
Commissione di indagine sul doping. Il Coordinamento centrale attività
anti-doping provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli
adempimenti di rispettiva competenza, all'Ufficio di procura anti-doping e,
per i controlli da essa disposti, alla Commissione per i controlli
anti-doping a sorpresa.
- Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, è
cura del Coordinamento centrale attività anti-doping dare analoga
comunicazione ufficiale alle autorità ed organismi del C.O.N.I.,
precedentemente citati. I risultati dell'analisi di revisione sono
inappellabili.
- L'atleta confermato positivo è sospeso in via cautelare
dal Giudice sportivo competente e non può svolgere attività sportiva fino
all'esito della decisione definitiva dello stesso organo. La F.M.S.I., nel
rispetto degli accordi previsti dalle norme di accredito del CIO, è tenuta
a dare tempestiva comunicazione dell'esito positivo delle analisi
direttamente alla I.T.F.
Art. 12 - Procedimento disciplinare
- L'accertamento dell'assunzione di sostanze o
dell'uso di metodi vietati dai regolamenti da parte di atleti o di altri
soggetti dell'ordinamento sportivo, ovvero il rifiuto del prelievo o la sua
elusione, comporta l'attivazione del procedimento di indagine e del
procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai
regolamenti della F.I.T. L'applicazione delle sanzioni previste è di
competenza esclusiva degli organi di giustizia della F.I.T., sulla base del
provvedimento di deferimento adottato dalla Commissione di indagine sul
doping del CONI. L'Ufficio di procura anti-doping dei CONI è competente e
responsabile, in via esclusiva, del procedimento di indagine e può
avvalersi della collaborazione del Procuratore federale della F.I.T.
- Il Segretario federale dà attuazione ai provvedimenti
relativi alle indagini adottati dall’Ufficio di procura anti-doping del
CONI. In particolare collabora per la citazione degli aderenti alla F.I.T.
convocati a comparire dinanzi all'organismo suddetto, per l'esecuzione di
ogni accertamento disposto dallo stesso e per l'eventuale citazione dei
propri tesserati dinanzi alla Commissione di indagine sul doping del CONI.
- Al termine del procedimento di indagine, l'Ufficio di
procura anti-doping del CONI trasmette gli atti alla Commissione di indagine
sul doping del CONI affinché decida in ordine al deferimento dell'atleta e
degli altri soggetti indagati dinanzi agli organi giudicanti della F.I.T.
(Giudice sportivo o Corte federale), ovvero all’archiviazione del
procedimento.
- Qualora dal procedimento di indagine risultino fatti
costituenti reato, l'Ufficio di procura anti-doping ovvero la Commissione di
indagine sul doping trasmettono gli atti relativi al Presidente del C.O.N.I.
per l’immediata denuncia all'autorità giudiziaria, mentre le indagini
proseguono per l'accertamento delle responsabilità disciplinari.
- La Commissione di indagine sul doping, ove ritenga che
sussistano elementi di responsabilità di aderenti alla F.I.T., emette il
provvedimento di deferimento del soggetto indagato, trasmettendo gli atti
agli organi giudicanti della F.I.T. (Giudice sportivo o Corte federale) e
dandone comunicazione ufficiale al soggetto deferito ed all’affiliato di
appartenenza, al Procuratore titolare dell'indagine, al Presidente del
C.O.N.I., al Presidente della F.I.T., al Coordinamento centrale attività
anti-doping e, per i controlli da essa disposti, alla Commissione per i
controlli anti-doping a sorpresa.
- Ove non sussistano elementi di responsabilità la
Commissione di indagine sul doping dispone l'archiviazione del procedimento,
provvedendo alle comunicazioni di cui sopra.
- La F.I.T., ricevuta dalla Commissione di indagine sul
doping la comunicazione relativa al provvedimento di deferimento, dà corso
all’attivazione del procedimento disciplinare dinanzi all’organo
giudicante competente (Giudice sportivo o Corte federale), che provvede, nel
rispetto delle norme regolamentari federali, all'applicazione delle sanzioni
previste.
- Nei diversi gradi di giudizio dinanzi ai competenti organi
federali di giustizia, l'accusa è sostenuta, in via esclusiva, dal
componente l'Ufficio di procura che ha condotto le indagini.
- Rientra nel potere dell'Ufficio di procura anti-doping
proporre impugnazione alla Corte d’appello federale della F.I.T. avverso
il provvedimento emesso dall’organo di primo grado (Giudice sportivo o
Corte federale), secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di
giustizia.
Art. 13 - Violazioni delle norme anti-doping
e relative sanzioni
- Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti
assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo anti-doping. Qualsiasi
inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così
come il rifiuto o l'elusione del prelievo ovvero l’effettuazione dello
stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, è sanzionata secondo
quanto previsto dalle norme stabilite dal C.O.N.I. Allo stesso modo, è
punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle
analisi.
- Nei confronti dell'aderente alla F.I.T. che, convocato
dall’Ufficio di procura anti-doping del CONI o dalla Commissione di
indagine sul doping del CONI per l'assunzione di informazioni o per la
contestazione dell'addebito, non si presenta senza giustificato motivo,
viene applicata la sanzione della sospensione per un periodo da mesi uno a
mesi sei. Tale sanzione viene disposta, su richiesta dell'Ufficio di procura
anti-doping o della Commissione di indagine sul doping, dall’organo di
giustizia della F.I.T. competente (Giudice sportivo o Corte federale) e si
cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del
procedimento disciplinare.
- All’esito delle indagini, è ridotta la sanzione da un
minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell'atleta che ha
fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle
responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine, con
determinazione della Commissione di indagine sul doping, anche su richiesta
dell'Ufficio di procura anti-doping.
- L'applicazione delle sanzioni per i casi di positività al
doping viene regolata e definita secondo quanto di seguito riportato.
- Costituiscono violazione delle norme anti-doping:
- La somministrazione o l'assunzione di sostanze
appartenenti alle seguenti classi proibite di agenti farmacologici:
stimolanti - narcotici - agenti anabolizzanti - diuretici - ormoni
peptidici e glicoproteici ed analoghi.
- L'utilizzo di metodi proibiti: doping con
emotrasfusione - manipolazione farmacologica, chimica e fisica.
- L'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti
classi farmacologiche, il cui uso è soggetto a determinate restrizioni:
alcool - marijuana - analgesici locali - corticosteroidi -
beta-bloccanti, ricorrendo le specifiche condizioni, limitazioni e
divieti stabiliti per ciascuna delle predette classi.
- La somministrazione o l'assunzione delle seguenti
sostanze: efedrina - fenilpropanolamina - pseudoefedrina - caffeina -
stricnina e relativi composti.
- Per le violazioni di cui al precedente punto 4, lettere a,
b e c, sono applicate le seguenti sanzioni:
- due anni di sospensione per la prima infrazione;
- sospensione a vita per la seconda infrazione.
- Per le violazioni di cui al precedente punto 4 , lettera
d), sono applicate le seguenti sanzioni:
- un massimo di tre mesi di sospensione per la prima
infrazione;
- due anni di sospensione per la seconda infrazione;
- sospensione a vita per la terza infrazione.
- Per la responsabilità degli affiliati si rimanda a quanto
in proposito contemplato nel Regolamento di giustizia.
- Le sanzioni indicate al punto 5 sono applicate nella misura
massima ivi prevista, salve più severe sanzioni previste dal Regolamento di
giustizia per coloro che, designati a sottoporsi al controllo anti-doping,
lo abbiano volontariamente eluso.
- Sanzioni più severe possono essere applicate nei confronti
dei medici, dei massaggiatori, degli allenatori, dei tecnici, dei dirigenti,
degli arbitri e degli altri tesserati che si siano resi corresponsabili
delle violazioni di cui sopra.
- Ultimato l'iter della giustizia sportiva federale, con
l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari, il Segretario
federale provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente
il Coordinamento centrale attività anti-doping del CONI circa i
provvedimenti adottati, trasmettendo altresì gli atti del giudice federale.
- L'efficacia delle sanzioni per i casi di doping adottate
dalla F.I.T., sia in via cautelare, sia alla conclusione del procedimento
disciplinare, si estende nell’ambito di tutte le discipline sportive dì
competenza delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline
associate. Il Coordinamento centrale attività anti-doping provvede, di
volta in volta, a dare tempestiva comunicazione ufficiale alla F.I.T. dei
provvedimenti disciplinari adottati dalle altre Federazioni in materia di
doping.
- L'illecito derivante dall'uso di sostanze o metodi dopanti
si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
- Ove sussista contrasto tra le presenti disposizioni ed i
regolamenti della I.T.F., si applicano questi ultimi, secondo i principi
generali dell'ordinamento sportivo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 - Comunicazioni ai mezzi di
informazione
- L’emissione di comunicati e notizie relativi ad
atti, ad informazioni, a disposizioni, a provvedimenti degli organismi ed
uffici del C.O.N.I., preposti all'attività anti-doping, è di esclusiva
competenza dell'Ufficio stampa del C.O.N.I.
- Spetta alla F.I.T. l'emissione dei comunicati stampa
relativi agli analoghi atti di propri organi ed uffici.
- La diffusione di notizie riguardanti i tesserati deve
essere compatibile con le disposizioni di cui alla legge n. 675/1996.