REGOLAMENTO CONTRO IL DOPING

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizione del doping nello sport

  1. Il doping contravviene all'etica dello sport e della scienza medica. Il doping consiste nella somministrazione di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici o nell'utilizzo di vari metodi proibiti.
  2. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle genuine potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.
  3. Il doping è proibito dal Comitato olimpico internazionale (C.I.O.), dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), dalla Federazione internazionale tennis (I.T.F.) e dalla Federazione italiana tennis (F.I.T.).
  4. La somministrazione, l'assunzione e l'uso di sostanze e metodi doping da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo sono vietati e comportano l'attivazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni stabilite dal C.O.N.I. e dai regolamenti della F.I.T.
  5. L'elenco formulato dal C.I.O., relativo alle "Classi" di sostanze proibite e dei metodi proibiti" in materia di doping, è deliberato dal C.O.N.I. e viene sottoposto a successivi aggiornamenti. L'elenco e gli aggiornamenti vengono comunicata alla F.I.T. che provvede a recepirli nel proprio regolamento ed a darne la massima divulgazione ai propri affiliati
  6. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo anti-doping.

TITOLO II

ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ ANTI-DOPING

Art . 2 - Coordinamento centrale attività anti-doping

  1. Il C.O.N.I., a mezzo di un proprio ufficio denominato Coordinamento centrale attività anti-doping, svolge funzioni di coordinamento in ordine all’effettuazione dei controlli anti-doping ordinari, d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana (F.M.S.I.) e la F.I.T.; nonché all'effettuazione dei controlli anti-doping a sorpresa, disposti dalla Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa del C.O.N.I. Il Coordinamento centrale attività anti-doping del C.O.N.I., nella sua qualità di struttura dì servizio dell'ente, rende disponibili le risorse necessarie per il funzionamento delle diverse Commissioni operanti nell'ambito delle attività anti-doping anche intraprendendo appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti attività non rientranti nelle attribuzioni delle altre Commissioni; pubblica e diffonde informazioni derivanti da ricerche e studi all'uopo predisposti; promuove programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti alla pratica del doping.
  2. Il Coordinamento centrale attività anti-doping, ricevuta la comunicazione di positività dalla F.M.S.I. e determinata l'identità dell'atleta risultato positivo secondo quanto di seguito indicato, informa il Presidente del C.O.N.I., il Presidente della F.I.T., l'Ufficio di procura anti-doping, la Commissione di indagine sul doping, l'atleta e l’affiliato di appartenenza circa l'esito positivo delle prime analisi e fissa un termine per l'effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione, comunicando all'atleta che ha facoltà di assistervi personalmente o tramite un proprio delegato e di nominare un consulente di fiducia.
  3. Le analisi di revisione devono aver luogo anche in assenza dell'atleta o dei suoi rappresentanti. La F.I.T. ha il dovere di presenziare alle analisi di revisione tramite un proprio delegato.
  4. Dell'esito delle analisi di revisione, il Coordinamento centrale attività anti-doping dà comunicazione al Presidente del C.O.N.I., al Presidente della F.I.T., all'atleta, all’affiliato di appartenenza, alla Commissione di indagine sul doping ed all’Ufficio di procura anti-doping, affinché quest'ultimo, nel caso di confermata positività, proceda alle indagini, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 3 - Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa

  1. E' istituita presso il C.O.N.I. la Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa, composta da un Presidente, da sette membri, di cui due con l'incarico di Vicepresidente, e da un Segretario senza diritto di voto. La predetta Commissione, tramite la F.M.S.I., dispone per l'effettuazione di specifici controlli anti-doping a sorpresa, nel rispetto dei criteri e delle modalità di seguito riportate.
  2. Possono essere sottoposti a controlli anti-doping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per affiliati alla F.I.T. La Commissione definisce l'elenco degli atleti italiani di interesse olimpico ed internazionale, assoggettabili ai controlli a sorpresa. L'elenco, che viene periodicamente aggiornato, deve essere comunicato al Coordinamento centrale attività anti-doping. Per quanto riguarda gli altri atleti tesserati per la F.I.T., ma non compresi nell'elenco suddetto, la Commissione delega ad un Commissario regionale nominato dal C.O.N.I., su proposta della Commissione stessa, il compito di determinare, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione stessa, coloro che devono sottoporsi a controllo. La Commissione può altresì individuare direttamente, sulla base di proprie scelte discrezionali, ulteriori nominativi di atleti, anche stranieri, tesserati dalla F.I.T. da sottoporre ai controlli a sorpresa.
  3. La Commissione provvede ad assegnare a ciascun atleta, compreso nell’elenco, un coefficiente di rischio dipendente dal suo livello di qualificazione, dalla specialità praticata, dal periodo dell'anno, dal numero e dall'esito di eventuali precedenti controlli già effettuati sul medesimo e, per le gare a squadre, dai controlli eventualmente già effettuati su altri componenti la squadra di appartenenza. I dati suddetti sono immessi in un archivio computerizzato dal quale, attraverso uno specifico programma, si provvede, volta per volta, ad effettuare il sorteggio di coloro che devono essere sottoposti a controllo. I controlli anti-doping a sorpresa possono essere disposti dall'Ufficio di procura anti-doping del C.O.N.I. tramite la Commissione, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l'espletamento delle indagini.
  4. La Commissione provvede ad inviare all'atleta e, contestualmente, alla F.I.T., tramite telegramma, la convocazione per l'effettuazione del prelievo anti-doping. Detta comunicazione deve pervenire con ventiquattro ore di anticipo rispetto all'ora di effettuazione del prelievo. La F.I.T. è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all'atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L'atleta che non si presenti all'appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato alla F.I.T. ed al Coordinamento centrale attività anti-doping, per l'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio di procura anti-doping.
  5. La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l'atleta e giungere, senza preavviso, nel luogo della gara o dell'allenamento o in qualunque altro luogo idoneo ad incontrarlo. In questo caso, gli incaricati del controllo devono concedere all'atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l'attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica. La F.I.T. è tenuta a collaborare, tramite i suoi rappresentanti, con le persone incaricate del controllo a sorpresa.
  6. La F.I.T. fornisce alla Commissione, con la massima tempestività e precisione, le seguenti necessarie informazioni:
    1. il nome di un referente federale anti-doping e degli eventuali sostituti, in caso di sua assenza, incaricati di mantenere i rapporti con la Commissione. Tale figura è da ricercarsi nell'ambito della struttura amministrativa federale (Segretario generale o funzionario da questi delegato);
    2. l'elenco degli atleti di interesse olimpico od internazionale assoggettabili ai controlli, individuati secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa alla F.I.T. e gli aggiornamenti connessi con l'evoluzione delle situazioni agonistiche. Gli elenchi nominativi devono essere corredati dagli indirizzi e dei numeri di telefono dell'atleta;
    3. il calendario agonistico nazionale e quello internazionale ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno;
    4. il calendario dei raduni ed allenamenti previsti in Italia e all'estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed internazionale ed ogni sua variazione che intervenga nel corso dell'anno;
    5. i risultati agonistici ottenuti dagli atleti di interesse olimpico od internazionale, compresi nell'elenco di coloro che sono assoggettabili al controlli, nelle gare nazionali ed internazionali;
    6. i nominativi degli atleti italiani che sono stati sottoposti ai controlli anti-doping, in gara e a sorpresa, da parte della F.I.T. e della I.T.F., nonché l'esito dei suddetti controlli;
    7. i nominativi degli atleti italiani che, durante il periodo agonistico, rimangono assenti dalle competizioni per più di dieci giorni, in seguito a malattia o ad infortunio;
    8. i nominativi dei referenti federali regionali ai quali il Commissario regionale nominato dal C.O.N.I. può fare riferimento per ottenere informazioni sui calendari agonistici e sugli elenchi dei tesserati, al fine di determinare gli atleti, non compresi nelle fasce di interesse olimpico od internazionale, da sottoporre a controllo.

Art. 4 - Commissione scientifica anti-doping

  1. E' istituita, presso il C.O.N.I., in posizione di piena autonomia rispetto ad esso, la Commissione scientifica anti-doping, composta da esponenti delle diverse branche mediche, oltre che da esponenti del C.O.N.I. stesso.
  2. La Commissione scientifica anti-doping ha, soprattutto, le seguenti funzioni:
    1. fa e fa fare, commettendola a terzi, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove sono richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;
    2. fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta esecutiva del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;
    3. svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
    4. agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale anti-doping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade nel mondo, a proposito del doping nello sport;
    5. svolge azione di supporto, di consulenza, di garanzia e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca operativa e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia.

Art. 5 - Commissione di indagine sul doping

  1. La Commissione di indagine sul doping, istituita presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia rispetto ad esso, ha la funzione di assumere iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi e a formulare proposte, avvalendosi della collaborazione degli organi del C.O.N.I. e della F.I.T., ai fini di una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport. La Commissione ha altresì il compito di valutare le richieste formulate dall'Ufficio di procura anti-doping e di decidere circa il deferimento del soggetto indagato ovvero l'archiviazione del procedimento disciplinare. La Commissione può effettuare specifici studi per l’esatta individuazione della normativa statale in materia di doping e indicare al C.O.N.I. ipotesi di proposte modificative al riguardo. Può procedere alla ricognizione delle regole sportive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I. e dalla F.I.T. al fine di proporre interventi di coordinamento. Può esprimere pareri giuridici su iniziative di altri organi preposti alla lotta al doping.
  2. La Commissione ha sede presso il C.O.N.I. La Commissione è composta da un Presidente, da cinque a sette membri, di cui uno può essere nominato Vicepresidente, e altresì da un Segretario senza diritto di voto.
  3. La Commissione è convocata, con lettera a firma del Presidente, direttamente o tramite il Segretario.
  4. La Commissione si riunisce con l'intervento del Presidente o del Vicepresidente e di almeno tre membri.
  5. La Commissione decide con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. Delle riunioni della Commissione e degli atti da essa espletati viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La Commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite del Coordinamento centrale attività anti-doping di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I.
  7. La Commissione, per quanto concerne il procedimento di indagine da parte dell'Ufficio di procura anti-doping, ricevuti gli atti, esamina le risultanze probatorie, valuta le istanze e decide definitivamente circa il deferimento del soggetto indagato ovvero l'archiviazione del procedimento disciplinare. Nei casi di supplemento di indagine da parte della Commissione l'indagato od il suo difensore, quest'ultimo iscritto ad una Federazione sportiva nazionale o Disciplina associata oppure ad un Albo professionale, possono depositare avanti alla Commissione una memoria difensiva con eventuali allegati. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia e copia all'Ufficio di procura anti-doping. Ove la Commissione lo ritenga necessario, può convocare i soggetti indagati, invitandoli a nominare e farsi assistere da un difensore di fiducia. All'audizione partecipa, anche in contraddittorio con i soggetti sottoposti al procedimento, il Procuratore titolare delle indagini.
  8. Il procedimento disciplinare, per la parte concernente la Commissione di indagine sul doping, è regolato dal successivo art. 12.

Art. 6 - Ufficio di procura anti-doping

  1. L’Ufficio di procura anti-doping, istituito presso il C.O.N.I., in posizione di piena autonomia rispetto ad esso, ha la funzione di compiere gli atti necessari all'accertamento delle responsabilità dell'atleta e di altri aderenti alla F.I.T. che abbiano posto in essere comportamenti che costituiscono violazione di norme in materia di doping. L'Ufficio di procura ha sede presso il C.O.N.I.
  2. L’Ufficio di procura anti-doping è competente in via esclusiva ad indagare in ordine all'uso, alla vendita, alla cessione o, comunque, al procacciamento all'atleta di sostanze doping, all’istigazione, anche non accolta, e all'accordo, anche non attuato, per farne uso, ed altresì all'uso da parte dell'atleta di metodi vietati dalle norme in materia di doping.
  3. L’Ufficio di procura anti-doping è composto da un Procuratore Capo, da sette Procuratori e da un Segretario.
  4. Completata l'indagine, l'Ufficio di procura, nel caso in cui siano emersi elementi di responsabilità, trasmette gli atti alla Commissione di indagine sul doping, per il deferimento dell'indagato agli organi giudicanti della F.I.T. (giudice sportivo o Corte federale) ovvero per l’eventuale archiviazione. Nei diversi gradi di giudizio dinanzi agli organi federali, l'accusa è esercitata in via esclusiva dal componente l'Ufficio di procura anti-doping del C.O.N.I. che ha condotto le indagini. La F.I.T. è tenuta a comunicare, con un preavviso di minimo 3 giorni, il luogo, la data e l'orario di trattazione dei casi affinché il Procuratore titolare delle indagini possa essere presente per sostenere l'accusa ovvero delegare a rappresentarlo il Procuratore federale della F.I.T.
  5. Il Procuratore Capo assegna i procedimenti di indagine ad uno o più Procuratori ovvero li effettua personalmente e coordina l'attività dei Procuratori. Il Procuratore designato conduce l’indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi.
  6. L'Ufficio di procura anti-doping, nell'esercizio delle funzioni, per l’espletamento delle indagini, può richiedere, per il tramite del Coordinamento centrale attività anti-doping di avvalersi di funzionari, tecnici e mezzi del C.O.N.I., ovvero di consulenti esterni.

Art. 7 - Federazione medico sportiva italiana

  1. L’espletamento dei controlli anti-doping ordinari ed a sorpresa è svolto dalla Federazione medico sportiva italiana alla quale sono conferiti il compìto e la responsabilità di designare gli Ispettori medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per le effettuazioni delle analisi presso il Laboratorio di analisi anti-doping della F.M.S.I. stessa, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle presenti norme.

Art. 8 - Commissione medica federale per il controllo anti-doping

  1. Le funzioni di controllo anti-doping previste nel presente Regolamento sono svolte dalla Commissione medica federale, nominata dal Consiglio federale e composta, così come indicato anche nel Regolamento sanitario, da un Presidente specialista in medicina dello sport e da medici, preferibilmente in possesso del titolo di specializzazione universitaria, tutti scelti tra i soci ordinari della F.M.S.I..
  2. La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli sul territorio nazionale ed altresì di designare i responsabili anti-doping federali locali che devono seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure di cui al presente Regolamento.
  3. La Commissione procede, per tipo di gara e per sorteggio, all’indicazione delle gare in occasione delle quali deve essere effettuato il controllo anti-doping e ne dà tempestiva comunicazione alla F.M.S.I. che provvede a sua volta alla designazione degli Ispettori medici.
  4. La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre per l'effettuazione del controllo anti-doping in occasione di partite al di fuori dell'attività agonistica (tornei e allenamenti), di raduni collegiali e quando sussistono gravi e giustificati motivi.
  5. Sulla designazione delle gare oggetto di controlli anti-doping, sulle designazioni degli Ispettori medici, sulle decisioni assunte dalla Commissione medica federale, sulla esecuzione dei prelievi deve essere mantenuto il segreto d'ufficio.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI

Art. 9 - Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping

  1. La F.I.T. ha l'obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli anti-doping inserendo nel bilancio di previsione la corrispondente previsione di spesa. La realizzazione del programma avviene d'intesa con la F.M.S.I. ed è regolata dalla convenzione deliberata dal Consiglio federale previa acquisizione del parere del Coordinamento centrale attività anti-doping. La Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa deve provvedere ad indicare alla F.M.S.I. le località, le date, gli orari relativi a gare, allenamenti o raduni, in occasione dei quali devono essere effettuati i controlli anti-doping a sorpresa.
  2. Ricevuta comunicazione da parte della Commissione medica federale relativamente alla gara oggetto di controlli anti-doping, la F.M.S.I. provvede alla designazione degli Ispettori medici.
  3. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un apposito locale, possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel quale devono essere espletate le operazioni di controllo previste. Il locale deve essere idoneo allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di un tavolo e sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate.
  4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo anti-doping.
  5. L'ispettore medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla F.M.S.I. con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall'Ispettore medico al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante.
  6. Nel locale adibito al controllo anti-doping, il responsabile locale della F.I.T. provvede a comunicare che per la gara è stato disposto il controllo anti-doping, identificando gli atleti che devono essere sottoposti al prelievo ed ai quali deve essere notificata, al termine della gara, la convocazione. La comunicazione è fatta:
    1. per un torneo individuale, al Giudice arbitro ed al Direttore di gara, prima dell'inizio delle gare (di singolare, di doppio, riservate ai veterani, ecc.) da controllare;
    2. per un incontro intersociale, al Giudice arbitro, al Direttore di gara ed ai capitani delle squadre, prima dell'inizio dello stesso, distintamente per le gare di singolare e di doppio, dopo la consegna delle formazioni al Giudice arbitro.

    Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritirati nel corso della gara e quelli che l'hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero.

  7. Entro 15 minuti dall’avvenuta notifica del prelievo gli atleti designati devono recarsi nel locale riservato al controllo anti-doping. L'Ispettore medico deve accertare, d'intesa con il responsabile locale della F.I.T., che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione.
  8. Gli atleti, identificati dall'Ispettore medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo anti-doping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Ciascun atleta utilizza:
    1. un recipiente per la raccolta delle urine;
    2. un flacone contrassegnato con la lettera A;
    3. un flacone contrassegnato con la lettera B.
  9. Oltre all'Ispettore medico ed agli atleti designati, sono esclusivamente ammessi nel locale il medico oppure in sua assenza, il dirigente accompagnatore della società o dell'atleta ed il rappresentante della F.I.T. La raccolta del campione di urine nel recipiente deve avvenire alla presenza dell'Ispettore medico. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina, pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta è in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare le operazioni di prelievo.
  10. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell’Ispettore medico, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B. Ciascun flacone viene chiuso con l'applicazione di un sigillo recante un numero di codice.
  11. L'Ispettore medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina che si trova nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo anti-doping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 ed il valore della densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad un’ulteriore raccolta di urine.
  12. L'Ispettore medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo anti-doping, relativo ai controlli ordinari in quattro copie autoricalcanti che, debitamente firmate dall'atleta, dall'Ispettore medico e dal medico o dirigente accompagnatore della società di appartenenza dell'atleta, devono essere avviate, in originale, come segue:
    1. la prima copia non contiene alcun dato identificativo dell’atleta e deve essere inserita nella busta indirizzata al Laboratorio di analisi anti-doping della F.M.S.I.;
    2. la seconda copia deve essere inserita nella busta indirizzata al Coordinamento centrale attività anti-doping. Sul fronte esterno di tale busta devono essere riportati a cura dell'Ispettore medico i riferimenti relativi alla F.I.T. alla gara, alla località ed alla data di svolgimento;
    3. la terza copia deve essere inserita nella busta indirizzata alla F.I.T. Sul fronte esterno di tale busta devono essere riportati, a cura dell'Ispettore medico, i riferimenti relativi alla F.I.T., alla gara, alla località ed alla data di svolgimento,
    4. la quarta copia viene consegnata all'atleta, oppure al dirigente accompagnatore od al medico della società di appartenenza dell'atleta controllato;

    Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi dell'atleta.

    Ciascuna delle buste indicate ai precedenti punti a), b), c), deve contenere le copie del verbale di prelievo anti-doping relative agli atleti controllati. Le buste di cui ai punti b) e c) a loro volta devono essere inserite nella speciale busta impermeabile che è sigillata dall'Ispettore medico e viene ritirata integra presso il Laboratorio anti-doping della F.M.S.I. da un rappresentante del Coordinamento centrale attività anti-doping che provvede al loro inoltro ai destinatari.

  13. L'Ispettore medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico o medico al quale l'atleta si sia sottoposto nelle ultime settimane. In particolare, devono essere segnalati sul verbale di prelievo anti-doping eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo anti-doping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo.
  14. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A deve essere inserito nel contenitore, contrassegnato con la lettera A. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera B deve essere inserito nel contenitore contrassegnato con la lettera B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un numero di codice.
  15. I contenitori A e B debitamente sigillati e la busta impermeabile contenente la documentazione indicata precedentemente, devono essere inseriti nell’apposita borsa per la spedizione che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato. Tutte le suddette operazioni devono essere eseguite alla presenza dell'atleta e del medico (o del dirigente accompagnatore) della società o dell'atleta. A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori e la borsa siano stati sigillati in modo corretto e che i numeri di codice dei sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondono a quanto riportato sul verbale di prelievo anti-doping. Detto modulo deve essere firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione dei prelievo, dal medico (oppure dal dirigente accompagnatore) della società o dell'atleta, e dall'Ispettore medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di prelievo anti-doping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati.
  16. L'inoltro della borsa al Laboratorio di analisi anti-doping della F.M.S.I. è effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla Federazione italiana tennis. per il tramite della Commissione medica federale.
  17. E’ cura della F.I.T. garantire la non manomissibilità dei materiali utilizzati per i prelievi al fine di assicurare la non alterabilità o inquinabilità dei campioni prelevati. L'apertura della borsa e del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio anti-doping della F.M.S.I. I flaconi A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio ed i loro contenuti vengono utilizzati per la prima analisi dei campioni prelevati. Il contenitore B viene conservato sigillato nel frigorifero del Laboratorio e, in caso di presunta positività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all'atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla presenza di un rappresentante della F.I.T. e di un rappresentante del Coordinamento centrale attività anti-doping. Alle operazioni di contro-analisi ha facoltà di assistere l'atleta interessato o un suo rappresentante. Per quanto attiene alle procedure si rimanda a quanto previsto al successivo art. 10 Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dalla F.M.S.I. per il tramite del proprio Laboratorio di analisi anti-doping secondo le modalità e le norme stabilite dal CIO.

Art. 10 - Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping a sorpresa

  1. L'intera procedura del controllo anti-doping deve avvenire in un locale che presenta caratteristiche tali da consentire il rispetto delle norme per il prelievo di seguito indicate. L'accesso al locale è consentito solo all’atleta, al medico o ad altro rappresentante della F.I.T., ai membri dello staff medico incaricati della raccolta dei campioni, ai rappresentanti della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa. Nel locale in cui viene raccolto il campione di urina può accedere un solo atleta alla volta, unitamente al medico incaricato del controllo. A ciascun atleta deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione. L'atleta deve scegliere un flacone sterile sigillabile tra altri uguali resi disponibili e deve produrre il campione di urina sotto il diretto controllo di un membro dello staff medico. La quantità minima di urina richiesta è di 75 ml. Se la quantità di urina che l'atleta ha prodotto è insufficiente, il campione incompleto viene comunque sigillato e codificato. L'atleta resta quindi, sotto osservazione dello staff medico fino a quando non produce un ulteriore quantitativo di urina per completare la procedura di prelievo. L’atleta in presenza di un membro dello staff medico, suddivide il campione raccolto, versandone i due terzi circa in un flacone contrassegnato con la lettera "A" ed il rimanente terzo in un altro flacone contrassegnato con la lettera "B". Entrambi i flaconi vengono chiusi e sigillati con un numero di codice. Sul residuo di urina rimasto nel recipiente utilizzato per la raccolta, viene effettuata la misurazione della densità e del pH. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e il valore della densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Se il campione non rientra in tali parametri si deve procedere ad un’ulteriore raccolta di urine.
  2. Il verbale di prelievo anti-doping relativo all'effettuazione del controllo a sorpresa viene compilato dal medico e dal rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa. All'atleta viene richiesto di dichiarare qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale si sia sottoposto nelle ultime settimane. L'atleta, firmando il modulo, attesta l'accuratezza e la correttezza delle procedure con cui è stato effettuato il prelievo. Qualsiasi irregolarità venga rilevata dall'atleta o dal rappresentante federale deve essere annotata sul verbale di prelievo anti-doping prima che esso venga firmato. Il verbale di prelievo anti-doping deve essere sottoscritto, oltre che dall’atleta, da un rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa (o dal Commissario regionale nominato dal C.O.N.I.), dal rappresentante della F.I.T. (se presente) e dall'Ispettore medico. Il verbale di prelievo anti-doping è formato da quattro copie autoricalcanti:
    1. la prima copia è destinata al Laboratorio di analisi anti-doping della F.M.S.I.;
    2. la seconda copia è destinata al Coordinamento centrale attività anti-doping;
    3. la terza copia è destinata alla F.I.T.;
    4. la quarta copia è destinata all'atleta.
  3. E’ cura del Coordinamento centrale attività anti-doping inviare tempestivamente alla Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa fotocopia del verbale di prelievo anti-doping relativo a ciascun atleta controllato. La copia destinata al Laboratorio di analisi anti-doping non deve contenere informazioni sull'identità dell'atleta, né alcun dato che possa consentire di identificare l'atleta stesso o il rappresentante federale e viene trasmessa al Laboratorio unitamente ai campioni delle urine. Le copie destinate al Coordinamento centrale attività anti-doping, alla F.I.T. ed all'atleta, vengono inserite in buste distinte, poi sigillate, e consegnate direttamente al rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa, al medico della Federazione o ad altro rappresentante federale e all’atleta, con l'obbligo, per ciascun destinatario, di conservarle con la massima cura e il divieto di aprirle o manometterle. Sui lembi della busta dell’atleta, al momento della consegna, il rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa e l'atleta appongono la propria firma. Trascorso un mese dalla data di effettuazione del controllo, qualora il Coordinamento non abbia richiesto all'atleta la busta in suo possesso, lo stesso può aprirla o disfarsene.
  4. Nel corso delle operazioni di cui ai precedenti capoversi il rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa può essere sostituito da persona specificatamente delegata da parte della stessa Commissione. In caso di eventuale assenza del rappresentante federale, le relative funzioni possono essere svolte dal Commissario regionale di cui all’articolo 3 del presente regolamento. Allorché la Federazione medico sportiva italiana comunica il risultato della prima analisi, la Commissione, tramite i propri Commissari regionali, si riserva di recuperare la busta in possesso dell'atleta. Dopo averne constatato l'integrità, il Commissario provvede ad aprirla alla presenza dell’atleta ed a certificare sulla busta il suo contenuto. Sia il Commissario sia l'atleta appongono, infine, la propria firma sulla certificazione. Un'analoga procedura viene attuata, direttamente da un rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa, per la busta (o le buste, nel caso di più controlli) in possesso della F.I.T. Contestualmente, alla presenza dei rappresentanti della F.I.T., si provvede ad aprire le buste affidate al Coordinamento ed a certificarne il contenuto con la sottoscrizione del rappresentante della Commissione e di almeno uno dei rappresentanti della F.I.T.
  5. Le analisi dei campioni vengono svolte dalla F.M.S.I. per il tramite del proprio Laboratorio di analisi anti-doping secondo le modalità e le norme indicate dal CIO. L'esito della prima analisi viene comunicato immediatamente dalla F.M.S.I. al Coordinamento centrale attività anti-doping, che provvede, in presenza dei rappresentanti della F.I.T., ad aprire le buste per verificare la corrispondenza dei codici con i nomi degli atleti controllati, ed altresì al rappresentante della Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa.
  6. Il Coordinamento centrale attività anti-doping informa dell'esito il Presidente del C.O.N.I., il Presidente della F.I.T., la Commissione di indagine sul doping, l'Ufficio di procura anti-doping, l’atleta e l’affiliato di appartenenza. Il Coordinamento fissa la data per effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione, comunicando all'atleta che ha facoltà di assistervi personalmente o tramite un proprio delegato e di nominare un consulente di fiducia. Dell'esito delle analisi di revisione, il Coordinamento centrale attività anti-doping dà comunicazione al Presidente del C.O.N.I., al Presidente della F.I.T., all'atleta, all’affiliato di appartenenza, alla Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa, alla Commissione di indagine sul doping ed all'Ufficio di procura anti-doping. Quest'ultimo, in caso di confermata positività, avvia il procedimento di indagine.
  7. A conclusione del procedimento disciplinare, la F.I.T. è tenuta a comunicare tempestivamente i provvedimenti adottati al Coordinamento centrale attività anti-doping, che provvede ad informare ufficialmente il Presidente dei C.O.N.I., la Commissione di indagine sul doping, l’Ufficio di procura anti-doping e la Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa.

TITOLO IV

ADEMPIMENTI E SANZIONI

Art. 11 - Adempimenti conseguenti ai casi di positività

  1. I risultati delle analisi sono comunicati dalla F.M.S.I. al Coordinamento centrale attività anti-doping. L’accertamento dell’identità dell'atleta avviene mediante il confronto contestuale presso il C.O.N.I. tra il documento anonimo relativo all'esito di positività emesso dal Laboratorio anti-doping, il documento in possesso del Coordinamento centrale attività anti-doping ed il documento in possesso della F.I.T. Detti documenti vengono chiusi, in occasione del prelievo, nelle buste destinate rispettivamente alla F.I.T. ed al Coordinamento centrale attività anti-doping e dagli stessi conservate chiuse. Ai fini dell'identificazione dell'atleta i rappresentanti del Coordinamento centrale attività anti-doping e della F.I.T. debbono presentare le buste chiuse che vengono aperte per la circostanza.
  2. Qualora l'esito della prima analisi risulti positivo, il Coordinamento centrale attività anti-doping provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente del C.O.N.I. e al Presidente della F.I.T. (a mezzo fax e raccomandata), all'atleta risultato positivo ed all’affiliato di appartenenza (a mezzo telegramma e raccomandata), alla Commissione di indagine sul doping, all’Ufficio di procura anti-doping e, per i controlli da essa disposti, alla Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa.
  3. L'analisi di revisione viene comunque effettuata dal Laboratorio di analisi anti-doping della F.M.S.I. entro i sette giorni successivi alla data di invio della comunicazione di positività da parte del Coordinamento centrale attività anti-doping. La data fissata per l'analisi di revisione è comunicata al Presidente della F.I.T. (a mezzo fax e raccomandata), all'atleta riscontrato positivo ed all’affiliato di appartenenza (a mezzo telegramma e raccomandata). All'analisi di revisione può assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, specificatamente delegato dall’atleta stesso o dall’affiliato di appartenenza con lettera o telegramma che pervenga al Coordinamento centrale attività anti-doping almeno 24 ore prima della data stabilita per l'analisi di revisione. L'atleta o il rappresentante delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente previsto.
  4. All'apertura dei campioni relativi all'analisi di revisione devono assistere un rappresentante della F.I.T. ed un funzionario delegato dal Coordinamento centrale attività anti-doping. Qualora, a seguito dell'analisi di revisione, venga confermato l'esito di positività, il Coordinamento centrale attività anti-doping, dopo aver ricevuto l’immediata comunicazione ufficiale da parte della F.M.S.I., provvede a darne comunicazione al Presidente del C.O.N.I. e al Presidente della F.I.T. (a mezzo fax e raccomandata), all’atleta risultato positivo ed all’affiliato di appartenenza (a mezzo telegramma e raccomandata) ed alla Commissione di indagine sul doping. Il Coordinamento centrale attività anti-doping provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'Ufficio di procura anti-doping e, per i controlli da essa disposti, alla Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa.
  5. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, è cura del Coordinamento centrale attività anti-doping dare analoga comunicazione ufficiale alle autorità ed organismi del C.O.N.I., precedentemente citati. I risultati dell'analisi di revisione sono inappellabili.
  6. L'atleta confermato positivo è sospeso in via cautelare dal Giudice sportivo competente e non può svolgere attività sportiva fino all'esito della decisione definitiva dello stesso organo. La F.M.S.I., nel rispetto degli accordi previsti dalle norme di accredito del CIO, è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell'esito positivo delle analisi direttamente alla I.T.F.

Art. 12 - Procedimento disciplinare

  1. L'accertamento dell'assunzione di sostanze o dell'uso di metodi vietati dai regolamenti da parte di atleti o di altri soggetti dell'ordinamento sportivo, ovvero il rifiuto del prelievo o la sua elusione, comporta l'attivazione del procedimento di indagine e del procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai regolamenti della F.I.T. L'applicazione delle sanzioni previste è di competenza esclusiva degli organi di giustizia della F.I.T., sulla base del provvedimento di deferimento adottato dalla Commissione di indagine sul doping del CONI. L'Ufficio di procura anti-doping dei CONI è competente e responsabile, in via esclusiva, del procedimento di indagine e può avvalersi della collaborazione del Procuratore federale della F.I.T.
  2. Il Segretario federale dà attuazione ai provvedimenti relativi alle indagini adottati dall’Ufficio di procura anti-doping del CONI. In particolare collabora per la citazione degli aderenti alla F.I.T. convocati a comparire dinanzi all'organismo suddetto, per l'esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso e per l'eventuale citazione dei propri tesserati dinanzi alla Commissione di indagine sul doping del CONI.
  3. Al termine del procedimento di indagine, l'Ufficio di procura anti-doping del CONI trasmette gli atti alla Commissione di indagine sul doping del CONI affinché decida in ordine al deferimento dell'atleta e degli altri soggetti indagati dinanzi agli organi giudicanti della F.I.T. (Giudice sportivo o Corte federale), ovvero all’archiviazione del procedimento.
  4. Qualora dal procedimento di indagine risultino fatti costituenti reato, l'Ufficio di procura anti-doping ovvero la Commissione di indagine sul doping trasmettono gli atti relativi al Presidente del C.O.N.I. per l’immediata denuncia all'autorità giudiziaria, mentre le indagini proseguono per l'accertamento delle responsabilità disciplinari.
  5. La Commissione di indagine sul doping, ove ritenga che sussistano elementi di responsabilità di aderenti alla F.I.T., emette il provvedimento di deferimento del soggetto indagato, trasmettendo gli atti agli organi giudicanti della F.I.T. (Giudice sportivo o Corte federale) e dandone comunicazione ufficiale al soggetto deferito ed all’affiliato di appartenenza, al Procuratore titolare dell'indagine, al Presidente del C.O.N.I., al Presidente della F.I.T., al Coordinamento centrale attività anti-doping e, per i controlli da essa disposti, alla Commissione per i controlli anti-doping a sorpresa.
  6. Ove non sussistano elementi di responsabilità la Commissione di indagine sul doping dispone l'archiviazione del procedimento, provvedendo alle comunicazioni di cui sopra.
  7. La F.I.T., ricevuta dalla Commissione di indagine sul doping la comunicazione relativa al provvedimento di deferimento, dà corso all’attivazione del procedimento disciplinare dinanzi all’organo giudicante competente (Giudice sportivo o Corte federale), che provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, all'applicazione delle sanzioni previste.
  8. Nei diversi gradi di giudizio dinanzi ai competenti organi federali di giustizia, l'accusa è sostenuta, in via esclusiva, dal componente l'Ufficio di procura che ha condotto le indagini.
  9. Rientra nel potere dell'Ufficio di procura anti-doping proporre impugnazione alla Corte d’appello federale della F.I.T. avverso il provvedimento emesso dall’organo di primo grado (Giudice sportivo o Corte federale), secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di giustizia.

Art. 13 - Violazioni delle norme anti-doping e relative sanzioni

  1. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo anti-doping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l'elusione del prelievo ovvero l’effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, è sanzionata secondo quanto previsto dalle norme stabilite dal C.O.N.I. Allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.
  2. Nei confronti dell'aderente alla F.I.T. che, convocato dall’Ufficio di procura anti-doping del CONI o dalla Commissione di indagine sul doping del CONI per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito, non si presenta senza giustificato motivo, viene applicata la sanzione della sospensione per un periodo da mesi uno a mesi sei. Tale sanzione viene disposta, su richiesta dell'Ufficio di procura anti-doping o della Commissione di indagine sul doping, dall’organo di giustizia della F.I.T. competente (Giudice sportivo o Corte federale) e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare.
  3. All’esito delle indagini, è ridotta la sanzione da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell'atleta che ha fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine, con determinazione della Commissione di indagine sul doping, anche su richiesta dell'Ufficio di procura anti-doping.
  4. L'applicazione delle sanzioni per i casi di positività al doping viene regolata e definita secondo quanto di seguito riportato.
  5. Costituiscono violazione delle norme anti-doping:
    1. La somministrazione o l'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti classi proibite di agenti farmacologici: stimolanti - narcotici - agenti anabolizzanti - diuretici - ormoni peptidici e glicoproteici ed analoghi.
    2. L'utilizzo di metodi proibiti: doping con emotrasfusione - manipolazione farmacologica, chimica e fisica.
    3. L'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti classi farmacologiche, il cui uso è soggetto a determinate restrizioni: alcool - marijuana - analgesici locali - corticosteroidi - beta-bloccanti, ricorrendo le specifiche condizioni, limitazioni e divieti stabiliti per ciascuna delle predette classi.
    4. La somministrazione o l'assunzione delle seguenti sostanze: efedrina - fenilpropanolamina - pseudoefedrina - caffeina - stricnina e relativi composti.
  6. Per le violazioni di cui al precedente punto 4, lettere a, b e c, sono applicate le seguenti sanzioni:
    1. due anni di sospensione per la prima infrazione;
    2. sospensione a vita per la seconda infrazione.
  7. Per le violazioni di cui al precedente punto 4 , lettera d), sono applicate le seguenti sanzioni:
    1. un massimo di tre mesi di sospensione per la prima infrazione;
    2. due anni di sospensione per la seconda infrazione;
    3. sospensione a vita per la terza infrazione.
  8. Per la responsabilità degli affiliati si rimanda a quanto in proposito contemplato nel Regolamento di giustizia.
  9. Le sanzioni indicate al punto 5 sono applicate nella misura massima ivi prevista, salve più severe sanzioni previste dal Regolamento di giustizia per coloro che, designati a sottoporsi al controllo anti-doping, lo abbiano volontariamente eluso.
  10. Sanzioni più severe possono essere applicate nei confronti dei medici, dei massaggiatori, degli allenatori, dei tecnici, dei dirigenti, degli arbitri e degli altri tesserati che si siano resi corresponsabili delle violazioni di cui sopra.
  11. Ultimato l'iter della giustizia sportiva federale, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari, il Segretario federale provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente il Coordinamento centrale attività anti-doping del CONI circa i provvedimenti adottati, trasmettendo altresì gli atti del giudice federale.
  12. L'efficacia delle sanzioni per i casi di doping adottate dalla F.I.T., sia in via cautelare, sia alla conclusione del procedimento disciplinare, si estende nell’ambito di tutte le discipline sportive dì competenza delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate. Il Coordinamento centrale attività anti-doping provvede, di volta in volta, a dare tempestiva comunicazione ufficiale alla F.I.T. dei provvedimenti disciplinari adottati dalle altre Federazioni in materia di doping.
  13. L'illecito derivante dall'uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
  14. Ove sussista contrasto tra le presenti disposizioni ed i regolamenti della I.T.F., si applicano questi ultimi, secondo i principi generali dell'ordinamento sportivo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Comunicazioni ai mezzi di informazione

  1. L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, ad informazioni, a disposizioni, a provvedimenti degli organismi ed uffici del C.O.N.I., preposti all'attività anti-doping, è di esclusiva competenza dell'Ufficio stampa del C.O.N.I.
  2. Spetta alla F.I.T. l'emissione dei comunicati stampa relativi agli analoghi atti di propri organi ed uffici.
  3. La diffusione di notizie riguardanti i tesserati deve essere compatibile con le disposizioni di cui alla legge n. 675/1996.